30 luglio 2024
Buongiorno, avrei la necessità di porre due quesiti.
1) si chiede conferma dell'obbligo del contraddittorio preventivo per quanto concerne le aree fabbricabili alla luce del nuovo art.6bis l. 212/2000 e successivo decreto del MEF. La mia preoccupazione è che la delibera della Giunta con cui viene determinato il valore dell'area ai fini IMU, risale al 2012 e nel frattempo rispetto a quella delibera sono cambiate tante cose dal punto di vista urbanistico.
2) procedendo con una verifica dei contribuenti soggetti ad avviso di accertamento per l'anno 2019, mi sono resa conto che ci sono contribuenti che vengono tassati per l'area fabbricabile, ma in realtà si tratta di unità collabenti cat. F/2. E' corretto tassare un immobile con cat. F/2? Qualora non lo fosse, come mi comporto rispetto a tutti gli anni precedenti il 2019 che sono stati accertati e anche inviati al coattivo, e quelli successivi non ancora accertati?
Mi preme evidenziare che sono nuova nel settore tributi in quanto ho iniziato solo a gennaio 2024.
Vi ringrazio.
1) si chiede conferma dell'obbligo del contraddittorio preventivo per quanto concerne le aree fabbricabili alla luce del nuovo art.6bis l. 212/2000 e successivo decreto del MEF. La mia preoccupazione è che la delibera della Giunta con cui viene determinato il valore dell'area ai fini IMU, risale al 2012 e nel frattempo rispetto a quella delibera sono cambiate tante cose dal punto di vista urbanistico.
2) procedendo con una verifica dei contribuenti soggetti ad avviso di accertamento per l'anno 2019, mi sono resa conto che ci sono contribuenti che vengono tassati per l'area fabbricabile, ma in realtà si tratta di unità collabenti cat. F/2. E' corretto tassare un immobile con cat. F/2? Qualora non lo fosse, come mi comporto rispetto a tutti gli anni precedenti il 2019 che sono stati accertati e anche inviati al coattivo, e quelli successivi non ancora accertati?
Mi preme evidenziare che sono nuova nel settore tributi in quanto ho iniziato solo a gennaio 2024.
Vi ringrazio.
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30 luglio 2024
Abbiamo emesso in data 04/12/2019 un avviso di accertamento IMU anno 2014 regolarmente notificato in data 19/12/2019, non pagato e non impugnato è divenuto esecutivo il 17/02/2020.
Sulla base delle disposizioni della norma di riferimento contenuta nell’articolo 68 del dl 18/2020, In data 14/05/2024 questo ufficio ha emesso ingiunzione fiscale postalizzandola il 21/05/2024 e notifica il 31/05/2024.
Il contribuente fa ricorso alla corte di giustizia tributaria motivando che ‘iscrizione a ruolo coattivo/ingiunzione doveva essere notificato entro il 31/12/2023 e ne chiede l’annullamento in quanto tale data non può essere considerata oggetto di proroga a causa della pandemia Covid (valida a decorrere dall’8 marzo 2020), in quanto la data del 17.02.2020, momento in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, è precedente all’inizio della sospensione imposta dal D.L. 18/2020 .
Si chiede cosa deve fare in questo caso l’Ente impositore.
Sulla base delle disposizioni della norma di riferimento contenuta nell’articolo 68 del dl 18/2020, In data 14/05/2024 questo ufficio ha emesso ingiunzione fiscale postalizzandola il 21/05/2024 e notifica il 31/05/2024.
Il contribuente fa ricorso alla corte di giustizia tributaria motivando che ‘iscrizione a ruolo coattivo/ingiunzione doveva essere notificato entro il 31/12/2023 e ne chiede l’annullamento in quanto tale data non può essere considerata oggetto di proroga a causa della pandemia Covid (valida a decorrere dall’8 marzo 2020), in quanto la data del 17.02.2020, momento in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, è precedente all’inizio della sospensione imposta dal D.L. 18/2020 .
Si chiede cosa deve fare in questo caso l’Ente impositore.
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30 luglio 2024
Egregio Dott.Cava ...il nostro ufficio ha notificato un avviso di accertamento addebitando al contribuente euro 7,83 per spese cosi come previsto dal decreto ministeriale. Il contribuente ha presentato istanza per chiedere l'esonero dalle spese di notifica in quanto lo stesso aveva comunicato presso l'INAD il proprio domicilio digitale e quindi presso tale domicilio doveva essere notificato l'atto.
A Vostro parere è accoglibile l'istanza del contribuente e in caso di accoglimento, posto che l'atto è comunque valido e quindi lo stesso non può essere rettificato, come possiamo procedere?
A Vostro parere è accoglibile l'istanza del contribuente e in caso di accoglimento, posto che l'atto è comunque valido e quindi lo stesso non può essere rettificato, come possiamo procedere?
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26 luglio 2024
buongiorno , ci hanno proposto l'acquisto di una piattaforma digitale per notificare gli accertamenti tributi locali, domanda: Ma gli enti locali possono notificare i propri accertamenti tributari tramite piattaforma digitale on line? Oppure le uniche forme legali di notifica degli Accertamenti dei tributi degli enti locali si effettuano tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e messo notificatore? Peche' se cosi' fosse la piattaforma digitale non avrebbe nessuna utilita' per il Comune giusto? potete darci qualche delucidazione? grazie
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22 luglio 2024
Buongiorno,
sto predisponendo la trasmissione della bozza di atto per il contraddittorio per un contribuente che possiede aree fabbricabili e diversi fabbricati. Nello schema riporto tutte le proprietà, anche quelle per le quali non è previsto il contraddittorio?
Inoltre, quando riporto lo schema di atto, posso attribuire ad esso la stessa numerazione che avrà l'accertamento vero e proprio? Per spiegare meglio, quando nella parte finale del documento indico che allego lo schema di atto n..... del..... questo può essere il numero che poi avrà l'accertamento?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
sto predisponendo la trasmissione della bozza di atto per il contraddittorio per un contribuente che possiede aree fabbricabili e diversi fabbricati. Nello schema riporto tutte le proprietà, anche quelle per le quali non è previsto il contraddittorio?
Inoltre, quando riporto lo schema di atto, posso attribuire ad esso la stessa numerazione che avrà l'accertamento vero e proprio? Per spiegare meglio, quando nella parte finale del documento indico che allego lo schema di atto n..... del..... questo può essere il numero che poi avrà l'accertamento?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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22 luglio 2024
Un contribuente italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E è possessore di un immobile al 90% la restante quota e suddivisa tra i genitori come usufruttuari.
Ha la residenza sia in Italia (nel nucleo familiare dei genitori) sia all'estero.
Ai fini di dichiarazione TARI (2 casa) come si calcola il tributo?
La riduzione spetta solo al possessore dell'immobile o a tutti i componenti del nucleo familiare di residenza in Italia?
Ha la residenza sia in Italia (nel nucleo familiare dei genitori) sia all'estero.
Ai fini di dichiarazione TARI (2 casa) come si calcola il tributo?
La riduzione spetta solo al possessore dell'immobile o a tutti i componenti del nucleo familiare di residenza in Italia?
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22 luglio 2024
Buongiorno. Situazione: Abitazione intestata a un genitore deceduto nel 2019 e denuncia di successione non ancora presentata. Notifichiamo lo schema d'atto per l'annualità 2020 ai tre figli per la quota legittima. Uno degli eredi ci comunica all'ufficio la rinuncia all'eredità.
A questo punto possiamo notificare una rettifica dello schema d'atto agli altri due eredi con le quote modificate?
A questo punto possiamo notificare una rettifica dello schema d'atto agli altri due eredi con le quote modificate?
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15 luglio 2024
Buongiorno, mi scusi, volevo specificare che gli importi richiesti da ADER per conto del nostro Comune ammontano ad euro 206,00.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
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ALTRO
15 luglio 2024
Buongiorno Dott.Cava, in data 12.07.2024 abbiamo ricevuto tramite pec un ricorso con istanza di pubblica udienza e di sospensione cautelare avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contro Ader e, per gli atti di rispettiva competenza, contro Ag.Entrate, C.C.I.A.A. e diversi Comuni tra cui il nostro.
Il ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per l'importo complessivo di euro 225.000,00 nonchè l'annullamento degli atti emessi dagli Enti sopra citati, per le
seguenti motivazioni:
1. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notifica/decadenza/prescrizione degli atti presupposti;
2. Omessa notifica della intimazione di pagamento ex artt.50 e 77 del d.p.r.600/73;
3. Genericità e conseguente illegittimità della comunicazione preventiva per omessa indicazione dei beni o diritti sui quali intende procedere ad iscrizione.
Dobbiamo attivarci per fornire materiale o sarà Agenzia delle Entrate a richiedere eventualmente quanto necessario?
Cordiali saluti
Il ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per l'importo complessivo di euro 225.000,00 nonchè l'annullamento degli atti emessi dagli Enti sopra citati, per le
seguenti motivazioni:
1. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notifica/decadenza/prescrizione degli atti presupposti;
2. Omessa notifica della intimazione di pagamento ex artt.50 e 77 del d.p.r.600/73;
3. Genericità e conseguente illegittimità della comunicazione preventiva per omessa indicazione dei beni o diritti sui quali intende procedere ad iscrizione.
Dobbiamo attivarci per fornire materiale o sarà Agenzia delle Entrate a richiedere eventualmente quanto necessario?
Cordiali saluti
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IMU
11 luglio 2024
Buongiorno, questo Ufficio sta’ predisponendo gli avvisi Imu anno 2019, deve predisporli con la sanzione del 30%? Oppure in base al nuovo dlgs del 14/06/2024 deve predisporli con la sanzione del 25% e altre sanzioni se l’omesso versamento e’ presente negli ultimi tre anni? grazie
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IMU
09 luglio 2024
Egregio Dott. Cava abbiamo dei dubbi su come procedere per le seguenti casistiche.
1) Un contribuente ha presentato regolare dichiarazione IMU per aree edificabili, però omette il pagamento del dovuto in base a tale dichiarazione. L'ufficio deve contestare solo l'omesso versamento in base a quanto dichiarato dal contribuente; in tale caso è necessario attivare il contraddittorio ?
2) In un altro caso abbiamo invece un contribuente che ha omesso di effettuare il versamento IMU per un migliaio di euro cumulando l'importo dovuto per i fabbricati e per un'area edificabile; l'importo dovuto però per l'area edificabile è di circa 10 euro. In questo caso va attivato il contraddittorio oppure visto l'importo irrisorio dovuto per le aree possiamo direttamente procedere con la notifica dell'accertamento esecutivo?
Grazie
1) Un contribuente ha presentato regolare dichiarazione IMU per aree edificabili, però omette il pagamento del dovuto in base a tale dichiarazione. L'ufficio deve contestare solo l'omesso versamento in base a quanto dichiarato dal contribuente; in tale caso è necessario attivare il contraddittorio ?
2) In un altro caso abbiamo invece un contribuente che ha omesso di effettuare il versamento IMU per un migliaio di euro cumulando l'importo dovuto per i fabbricati e per un'area edificabile; l'importo dovuto però per l'area edificabile è di circa 10 euro. In questo caso va attivato il contraddittorio oppure visto l'importo irrisorio dovuto per le aree possiamo direttamente procedere con la notifica dell'accertamento esecutivo?
Grazie
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08 luglio 2024
Buongiorno,
chiedo se la recentissima sentenza della cassazione n. 13455/2024 altera in qualche modo le indicazioni che mi sono state fornite durante la consulenza specialistica a seguito della quale negai l'esclusione dalla tassa tari alla logistica che sosteneva di poter godere dell'esclusione ai sensi della nota del MEF n. 2/DF.
Durante la consulenza specialistica, con la lettura della sentenza della cassazione del10 novembre 2017, n. 26637 e con una lettura corretta della nota Mef 2/df avevo appreso che una logistica non poteva ottenere l'esclusione in quanto non vi è produzione dei beni connessa alla logistica stessa e che quindi gli imballaggi prodotti non provengono da tale produzione.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
chiedo se la recentissima sentenza della cassazione n. 13455/2024 altera in qualche modo le indicazioni che mi sono state fornite durante la consulenza specialistica a seguito della quale negai l'esclusione dalla tassa tari alla logistica che sosteneva di poter godere dell'esclusione ai sensi della nota del MEF n. 2/DF.
Durante la consulenza specialistica, con la lettura della sentenza della cassazione del10 novembre 2017, n. 26637 e con una lettura corretta della nota Mef 2/df avevo appreso che una logistica non poteva ottenere l'esclusione in quanto non vi è produzione dei beni connessa alla logistica stessa e che quindi gli imballaggi prodotti non provengono da tale produzione.
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