21 gennaio 2026
Buongiorno, facendo seguito al quesito n. 12928, l’Allegato “A” della Deliberazione ARERA 335/2025/R/Rif, ai punti 10.6 e 10.7 stabilisce quanto segue:
10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell’invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo
In virtù di quanto sopra, è necessario prevedere tale “possibile” compensazione con apposita disposizione modificando il vigente regolamento Tari entro i termini di approvazione del bilancio?
Grazie?
10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell’invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo
In virtù di quanto sopra, è necessario prevedere tale “possibile” compensazione con apposita disposizione modificando il vigente regolamento Tari entro i termini di approvazione del bilancio?
Grazie?
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20 gennaio 2026
Buongiorno Dott. Cava, la possibilità di portare il bonus sociale Tari 2026 a compensazione di eventuali debiti pregressi del contribuente deve essere prevista nel Regolamento Comunale oppure è applicabile senza alcuna specifica disposizione regolamentare?
Grazie
Grazie
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14 gennaio 2026
Buongiorno Dott.Cava,
nel 2016 abbiamo emesso un avviso di accertamento per l' omessa dichiarazione di un'are edificabile suddivisa in tanti mappali, destinazione urbanistica " Zona Ind.le non attuata", attribuendo quale valore quello determinato con perizia tecnica approvata dal Consiglio Comunale e sulla base del quale il contribuente ha continuato a versare per le annualità successive. Nel 2025 il contribuente vende ad una società buona parte di questi mappali ad un importo più alto del doppio di quello accertato. Si chiede se possiamo richiedere la differenza dell'imposta in base al nuovo valore dichiarato anche per le annualità precedenti e se possiamo estendere tale valore anche ai mappali adiacenti aventi la stessa destinazione urbanistica rimasti di proprietà del contribuente. Il timore è che il contribuente potrebbe contestare il fatto che il valore venale dell'area, ad esempio nel 2021, possa essere inferiore a quello dichiarato nell'atto di vendita nel 2025.
La ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.
nel 2016 abbiamo emesso un avviso di accertamento per l' omessa dichiarazione di un'are edificabile suddivisa in tanti mappali, destinazione urbanistica " Zona Ind.le non attuata", attribuendo quale valore quello determinato con perizia tecnica approvata dal Consiglio Comunale e sulla base del quale il contribuente ha continuato a versare per le annualità successive. Nel 2025 il contribuente vende ad una società buona parte di questi mappali ad un importo più alto del doppio di quello accertato. Si chiede se possiamo richiedere la differenza dell'imposta in base al nuovo valore dichiarato anche per le annualità precedenti e se possiamo estendere tale valore anche ai mappali adiacenti aventi la stessa destinazione urbanistica rimasti di proprietà del contribuente. Il timore è che il contribuente potrebbe contestare il fatto che il valore venale dell'area, ad esempio nel 2021, possa essere inferiore a quello dichiarato nell'atto di vendita nel 2025.
La ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.
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13 gennaio 2026
Abbiamo emesso un avviso di accertamento esecutivo IMU relativo all'anno di imposta 2020, regolarmente notificato, il contribuente intende regolarizzare la propria posizione debitoria.
A tal fine, si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiede se, rinunciando all'impugnazione del predetto atto e provvedendo al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (istituto dell'acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997, richiamato dalla normativa sui tributi locali), sia possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni irrogate a un terzo.
2. In caso di risposta affermativa al punto precedente, si chiede se il beneficio della sanzione ridotta a un terzo sia compatibile con la contestuale richiesta di rateizzazione del debito (ai sensi del Regolamento comunale vigente e della Legge 160/2019).
A tal fine, si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiede se, rinunciando all'impugnazione del predetto atto e provvedendo al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (istituto dell'acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997, richiamato dalla normativa sui tributi locali), sia possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni irrogate a un terzo.
2. In caso di risposta affermativa al punto precedente, si chiede se il beneficio della sanzione ridotta a un terzo sia compatibile con la contestuale richiesta di rateizzazione del debito (ai sensi del Regolamento comunale vigente e della Legge 160/2019).
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12 gennaio 2026
Buongiorno, nel caso di richiesta di rimborso della Tari 2025, il Comune deve provvedere a rimborsare solo la quota del tributo 3944 o anche delle quota TEFA e delle componenti perequative ?
Grazie
Grazie
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08 gennaio 2026
Un contribuente acquista un immobile con all’interno una famiglia già residente (contratto di locazione con vecchio proprietario).
Il nuovo proprietario trasferisce la residenza nell’immobile, ad un mese dall’acquisto, andando a creare anagraficamente due nuclei famigliari distinti. Tra la famiglia già residente ed il nuovo proprietario, ad oggi, non esiste alcun contratto di locazione e nessuna relazione di parentela. Al nuovo proprietario spetta l’agevolazione IMU prima casa?
Se un domani si dovesse stipulare un contratto di affitto per una porzione dell’immobile, il proprietario continua ad usufruire dell’agevolazione IMU prima casa?
Il nuovo proprietario trasferisce la residenza nell’immobile, ad un mese dall’acquisto, andando a creare anagraficamente due nuclei famigliari distinti. Tra la famiglia già residente ed il nuovo proprietario, ad oggi, non esiste alcun contratto di locazione e nessuna relazione di parentela. Al nuovo proprietario spetta l’agevolazione IMU prima casa?
Se un domani si dovesse stipulare un contratto di affitto per una porzione dell’immobile, il proprietario continua ad usufruire dell’agevolazione IMU prima casa?
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07 gennaio 2026
Con la presente si sottopone alla Vostra attenzione un quesito relativo all'applicabilità della riduzione del 50% della base imponibile IMU, come previsto dalla normativa vigente per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.
Il soggetto in questione risulta proprietario di un’unità immobiliare sita nel nostro Comune, la quale è stata concessa in uso gratuito alla propria madre affinché venga utilizzata come sua abitazione principale. Si precisa che il contratto di comodato è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e che la comodataria ha stabilito nell'immobile sia la propria residenza anagrafica che la dimora abituale.
Per quanto riguarda la posizione del soggetto richiedente la riduzione, si specifica che ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso un differente immobile, sito nello stesso Comune, che risulta tuttavia di proprietà esclusiva al 100% del coniuge. Il sottoscritto non vanta alcun diritto reale di proprietà, usufrutto o uso sull'immobile di residenza, né possiede altre proprietà a uso abitativo su tutto il territorio nazionale, al di fuori della sopracitata abitazione concessa in comodato.
Alla luce di quanto esposto, si richiede conferma circa il diritto a beneficiare della riduzione IMU. Nello specifico, ci si interroga sulla corretta interpretazione del requisito di "unicità dell'immobile posseduto", ritenendo che la proprietà esclusiva in capo al coniuge dell'abitazione in cui il soggetto risiede non ostacoli l'accesso all'agevolazione per l'immobile dato in uso alla madre.
Il soggetto in questione risulta proprietario di un’unità immobiliare sita nel nostro Comune, la quale è stata concessa in uso gratuito alla propria madre affinché venga utilizzata come sua abitazione principale. Si precisa che il contratto di comodato è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e che la comodataria ha stabilito nell'immobile sia la propria residenza anagrafica che la dimora abituale.
Per quanto riguarda la posizione del soggetto richiedente la riduzione, si specifica che ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso un differente immobile, sito nello stesso Comune, che risulta tuttavia di proprietà esclusiva al 100% del coniuge. Il sottoscritto non vanta alcun diritto reale di proprietà, usufrutto o uso sull'immobile di residenza, né possiede altre proprietà a uso abitativo su tutto il territorio nazionale, al di fuori della sopracitata abitazione concessa in comodato.
Alla luce di quanto esposto, si richiede conferma circa il diritto a beneficiare della riduzione IMU. Nello specifico, ci si interroga sulla corretta interpretazione del requisito di "unicità dell'immobile posseduto", ritenendo che la proprietà esclusiva in capo al coniuge dell'abitazione in cui il soggetto risiede non ostacoli l'accesso all'agevolazione per l'immobile dato in uso alla madre.
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TARI
05 gennaio 2026
Il nostro ufficio deve procedere all'emissione degli avvisi di accertamento TARI sul non pagato; la sanzione per omesso versamento va applicata anche sul tributo provinciale? Grazie
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30 dicembre 2025
Buongiorno,
un padre residente in un comune x affitta alcuni terreni edificabili di cui è comproprietario, al figlio imprenditore agricolo in un comune y.
Nel contratto di affitto del 2016 viene citato anche un ex fabbricato rurale accatastato regolarmente dal 2018 all'urbano come A/7 e che presenta da visura la dicitura -classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94) - dichiarata sussistenza del requisito di ruralita'.
Posso emettere accertamento esecutivo imu per l'anno 2020 dato che l'immobile abitativo non presenta la dicitura in visura di "requisiti di ruralità accertati" (ordinanza n. 32300 del 13/12/2024 Cassazione)? Inoltre l'immobile è di proprietà al 100% del padre e non presenta la condizione di immobili in comproprietà valida per godere dell'esenzione imu (almeno un COMPROPRIETARIO deve possedere la qualifica di CD o IAP). Presso questo immobile abitativo non risulta residenza del figlio imprenditore agricolo a cui sono stati dati in affitto i terreni e non rispecchia le condizioni elencate dall'art 9 comma 3 del D.LL. n. 557/93 (conv Legge n. 133/94).
Grazie
un padre residente in un comune x affitta alcuni terreni edificabili di cui è comproprietario, al figlio imprenditore agricolo in un comune y.
Nel contratto di affitto del 2016 viene citato anche un ex fabbricato rurale accatastato regolarmente dal 2018 all'urbano come A/7 e che presenta da visura la dicitura -classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94) - dichiarata sussistenza del requisito di ruralita'.
Posso emettere accertamento esecutivo imu per l'anno 2020 dato che l'immobile abitativo non presenta la dicitura in visura di "requisiti di ruralità accertati" (ordinanza n. 32300 del 13/12/2024 Cassazione)? Inoltre l'immobile è di proprietà al 100% del padre e non presenta la condizione di immobili in comproprietà valida per godere dell'esenzione imu (almeno un COMPROPRIETARIO deve possedere la qualifica di CD o IAP). Presso questo immobile abitativo non risulta residenza del figlio imprenditore agricolo a cui sono stati dati in affitto i terreni e non rispecchia le condizioni elencate dall'art 9 comma 3 del D.LL. n. 557/93 (conv Legge n. 133/94).
Grazie
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19 dicembre 2025
I contraddittori imu 2020 di alcuni contribuenti sono stati calcolati nel seguente modo: per i fabbricati sanzione al 30% per omesso versamento mentre per le aree edificabili sanzione sia del 100% come omessa dichiarazione che al 30% come omesso versamento. E' corretto?
Se così non fosse posso emettere l'accertamento (decorsi i 60 giorni in cui il contribuente non ha fatto alcuna osservazione) con un calcolo diverso rispetto al contraddittorio?
Grazie
Se così non fosse posso emettere l'accertamento (decorsi i 60 giorni in cui il contribuente non ha fatto alcuna osservazione) con un calcolo diverso rispetto al contraddittorio?
Grazie
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15 dicembre 2025
Buongiorno
Un contribuente ha comprato la casa all'asta, non ha preso subito la residenza, non ha pagato l'IMU
a seguito di invio accertamento IMU 2021 ha contestato il fatto che apparteneva alle forze dell'ordine e perciò gli spettava l'esenzione. La mia risposta è stata che non avendo fatto la dichiarazione non gli spettava l'esenzione. Nel caso facesse la dichiarazione oggi per il 2022, l'esenzione può essere retroattiva? Secondo me no, in quanto la richiesta di un beneficio non può essere retroattivo. E' corretto il mio ragionamento? Grazie
Un contribuente ha comprato la casa all'asta, non ha preso subito la residenza, non ha pagato l'IMU
a seguito di invio accertamento IMU 2021 ha contestato il fatto che apparteneva alle forze dell'ordine e perciò gli spettava l'esenzione. La mia risposta è stata che non avendo fatto la dichiarazione non gli spettava l'esenzione. Nel caso facesse la dichiarazione oggi per il 2022, l'esenzione può essere retroattiva? Secondo me no, in quanto la richiesta di un beneficio non può essere retroattivo. E' corretto il mio ragionamento? Grazie
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TARI
12 dicembre 2025
Un contribuente si è reso conto che nell'avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2025 sono stati inseriti dei dati errati ( superficie e numero immobili )e, pertanto, ha chiesto il ricalcolo degli importi dovuti.
L'ufficio ha accolto la richiesta perchè effettivamente vi erano stati errori nel caricamento dei dati dell'immobile oggetto dell'imposizione; successivamente il contribuente ha chiesto il rimborso anche per le annualità pregresse per le quali era stato commesso lo stesso errore. Si precisa che il suddetto contribuente non ha mai presentato alcuna richiesta di rettifica degli importi dovuti per le annualità precedenti, ne alcun ricorso. Visto che, però, effettivamente l'errore è stato commesso dallo scrivente ufficio stiamo valutando di agire in autotutela e procedere al rimborso delle annualità non cadute in prescrizione. A Vostro parere è corretto rimborsare quanto pagato in eccesso dal contribuente ? Grazie
L'ufficio ha accolto la richiesta perchè effettivamente vi erano stati errori nel caricamento dei dati dell'immobile oggetto dell'imposizione; successivamente il contribuente ha chiesto il rimborso anche per le annualità pregresse per le quali era stato commesso lo stesso errore. Si precisa che il suddetto contribuente non ha mai presentato alcuna richiesta di rettifica degli importi dovuti per le annualità precedenti, ne alcun ricorso. Visto che, però, effettivamente l'errore è stato commesso dallo scrivente ufficio stiamo valutando di agire in autotutela e procedere al rimborso delle annualità non cadute in prescrizione. A Vostro parere è corretto rimborsare quanto pagato in eccesso dal contribuente ? Grazie
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