17 marzo 2026
Si sottopone il seguente caso per un parere interpretativo.
Una contribuente è proprietaria di due immobili:
nel primo immobile ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
nel secondo immobile è titolare del diritto di usufrutto, mentre la figlia è nuda proprietaria e vi risiede.
La contribuente intende concedere tale secondo immobile in comodato d’uso gratuito alla figlia, al fine di beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla normativa vigente.
Si evidenzia tuttavia che la contribuente è altresì titolare di una quota pari a 1/4 della proprietà di un ulteriore immobile, sito in altro Comune, pervenuto per successione ereditaria.
Considerato che la normativa prevede, tra i requisiti per l’agevolazione, il possesso di un solo immobile in Italia oltre a quello adibito ad abitazione principale, si chiede se la titolarità pro quota (1/4) di un ulteriore immobile osti o meno alla possibilità di fruire dell’agevolazione in oggetto.
Una contribuente è proprietaria di due immobili:
nel primo immobile ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
nel secondo immobile è titolare del diritto di usufrutto, mentre la figlia è nuda proprietaria e vi risiede.
La contribuente intende concedere tale secondo immobile in comodato d’uso gratuito alla figlia, al fine di beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla normativa vigente.
Si evidenzia tuttavia che la contribuente è altresì titolare di una quota pari a 1/4 della proprietà di un ulteriore immobile, sito in altro Comune, pervenuto per successione ereditaria.
Considerato che la normativa prevede, tra i requisiti per l’agevolazione, il possesso di un solo immobile in Italia oltre a quello adibito ad abitazione principale, si chiede se la titolarità pro quota (1/4) di un ulteriore immobile osti o meno alla possibilità di fruire dell’agevolazione in oggetto.
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17 marzo 2026
Buongiorno, si chiede gentilmente se la proroga di 85 giorni, previsti per il COVID, per gli accertamenti IMU 2020 siano ancora validi.
Grazie
Grazie
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17 marzo 2026
Buongiorno Dott. Cava,
descrivo di seguito il seguente caso.
Una contribuente, dipendente della Polizia di Stato, risiede con la propria famiglia in un immobile A condotto in locazione nello steso Comune in cui presta servizio.
Nel mese di gennaio 2020, nel medesimo Comune, acquista un immobile B, che viene sottoposto a lavori di ristrutturazione fino a ottobre 2020. Solo al termine dei lavori, in ottobre 2020, la contribuente trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile B.
Nello stesso mese presenta dichiarazione IMU indicando l’immobile B come abitazione principale sin dalla data di acquisto.
Successivamente riceve avviso di accertamento IMU per l’anno 2020, con richiesta di imposta per il periodo gennaio–ottobre, in quanto non risultava residente nell’immobile.
La contribuente presenta istanza di annullamento in autotutela sostenendo che:
- è appartenente alla Polizia di Stato in servizio permanente;
- l’immobile B è l’unico immobile di proprietà;
- l’immobile B non è locato.
Si chiede cortesemente di sapere:
1) Se l’accertamento IMU sia corretto per il periodo gennaio–ottobre 2020;
2) Se, nel caso di appartenente alle forze di polizia, l’esenzione IMU per abitazione principale spetti anche in assenza di residenza e dimora abituale, anche quando immobile, residenza e sede di servizio si trovino nello stesso Comune;
3) Se la circostanza che l’immobile fosse in ristrutturazione possa rilevare ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU come abitazione principale;
4)Se vi siano orientamenti interpretativi o giurisprudenziali che limitano l’agevolazione ai soli casi di servizio prestato in Comune diverso da quello dell’immobile.
Si resta in attesa di un cortese parere.
descrivo di seguito il seguente caso.
Una contribuente, dipendente della Polizia di Stato, risiede con la propria famiglia in un immobile A condotto in locazione nello steso Comune in cui presta servizio.
Nel mese di gennaio 2020, nel medesimo Comune, acquista un immobile B, che viene sottoposto a lavori di ristrutturazione fino a ottobre 2020. Solo al termine dei lavori, in ottobre 2020, la contribuente trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile B.
Nello stesso mese presenta dichiarazione IMU indicando l’immobile B come abitazione principale sin dalla data di acquisto.
Successivamente riceve avviso di accertamento IMU per l’anno 2020, con richiesta di imposta per il periodo gennaio–ottobre, in quanto non risultava residente nell’immobile.
La contribuente presenta istanza di annullamento in autotutela sostenendo che:
- è appartenente alla Polizia di Stato in servizio permanente;
- l’immobile B è l’unico immobile di proprietà;
- l’immobile B non è locato.
Si chiede cortesemente di sapere:
1) Se l’accertamento IMU sia corretto per il periodo gennaio–ottobre 2020;
2) Se, nel caso di appartenente alle forze di polizia, l’esenzione IMU per abitazione principale spetti anche in assenza di residenza e dimora abituale, anche quando immobile, residenza e sede di servizio si trovino nello stesso Comune;
3) Se la circostanza che l’immobile fosse in ristrutturazione possa rilevare ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU come abitazione principale;
4)Se vi siano orientamenti interpretativi o giurisprudenziali che limitano l’agevolazione ai soli casi di servizio prestato in Comune diverso da quello dell’immobile.
Si resta in attesa di un cortese parere.
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16 marzo 2026
Ai Comuni che non sono più considerati montani, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2026 e al relativo allegato, viene preclusa la possibilità di godere del regime agevolativo per l'IMU?
Il nostro Ente risultava esente sulla base della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
Il nostro Ente risultava esente sulla base della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
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12 marzo 2026
Buonasera, so di aver formulato già un quesito simile a questo, ma ci sono stati degli sviluppi in ufficio e vorrei avere un ulteriore chiarimento se possibile. Un contribuente ha richiesto l'annullamento di un avviso di accertamento IMU 2020 che è stato elaborato e spedito entro il 31 dicembre 2025, dunque nel rispetto dei termini di decadenza. Tuttavia poi il servizio postale, con tutta calma, lo ha "consegnato" al destinatario solo a metà Gennaio. Per l'ufficio la notifica è valida in quanto avvenuta entro i termini, a prescindere dall'effettiva consegna/recapito al contribuente. Quest'ultimo però, per dare valore alla sua richiesta di annullamento con cui contesta il ritardo della notifica, ha allegato alla sua istanza una sentenza la n. 3885/28/2025 della CGT Puglia; la sentenza ha un orientamento a lui favorevole. Riconosco che è una sentenza non della corte di cassazione e che dunque ha una valenza inter partes e non fa dunque giurisprudenza, ma vorrei chiedere un parere su che tipo di considerazione dovremo dare a questa pronuncia/orientamento e soprattutto come spiegare al contribuente, alla luce di questa, la nostra ferma posizione sul principio di scissione degli effetti della notifica già riconosciuto da sentenze della corte di cassazione. Grazie
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12 marzo 2026
e a partire da quando posso far decadere il beneficio e accertare il coniuge che ha lasciato l'immobile?
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IMU
12 marzo 2026
Buongiorno, se esiste un vecchissimo provvedimento del giudice che assegna la casa coniugale alla moglie con i figli, ma ora i figli sono grandi, emigrati da anni e nella casa c'è sempre solo la moglie, è corretto che il marito comproprietario del 50% continui ad essere esente imu?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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TARI
10 marzo 2026
Buongiorno, in linea del tutto teorica, un Comune potrebbe decidere di porre l'intero costo del servizio Tari a carico del Bilancio,? O bisogna garantire un livello minimo di contribuzione da parte dell'uenza?
Grazie
Grazie
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05 marzo 2026
Buongiorno,
l'ufficio ha emesso nel 2022 tre avvisi di accertamento IMU per le annualità 2017-18-19, per omesso versamento. Questi avvisi non sono mai stati contestati dal contribuente né con presentazione di un'istanza di riesame/annullamento in autotutela, né con ricorso entro i 60 giorni dalla notifica ( avvenuta a dicembre 2022). Dunque, nell' anno 2024, la collega ha proceduto con trasmettere un ruolo di avvisi accertamento IMU alla società che si occupa della riscossione coattiva, servizio affidato esternamente. Qualche giorno fa, ci hanno contattato sia la società che il contribuente interessato, per avere alcune info aggiuntive su questi avvisi, a seguito dell' avvenuta notifica da parte della società stessa di un preavviso di fermo amministrativo. Il contribuente contesta, dopo 4 anni, che gli avvisi di accertamento sono relativi ad annualità in cui lui non risiedeva più nell'immobile in quanto lasciato alla moglie a seguito di separazione. Una contestazione così tardiva può avere qualche risvolto a favore del contribuente, dobbiamo agire in qualche modo? A nostro avviso l'ufficio non ha più potere di riesame della questione e dunque la società di riscossione coattiva può procedere. Grazie
l'ufficio ha emesso nel 2022 tre avvisi di accertamento IMU per le annualità 2017-18-19, per omesso versamento. Questi avvisi non sono mai stati contestati dal contribuente né con presentazione di un'istanza di riesame/annullamento in autotutela, né con ricorso entro i 60 giorni dalla notifica ( avvenuta a dicembre 2022). Dunque, nell' anno 2024, la collega ha proceduto con trasmettere un ruolo di avvisi accertamento IMU alla società che si occupa della riscossione coattiva, servizio affidato esternamente. Qualche giorno fa, ci hanno contattato sia la società che il contribuente interessato, per avere alcune info aggiuntive su questi avvisi, a seguito dell' avvenuta notifica da parte della società stessa di un preavviso di fermo amministrativo. Il contribuente contesta, dopo 4 anni, che gli avvisi di accertamento sono relativi ad annualità in cui lui non risiedeva più nell'immobile in quanto lasciato alla moglie a seguito di separazione. Una contestazione così tardiva può avere qualche risvolto a favore del contribuente, dobbiamo agire in qualche modo? A nostro avviso l'ufficio non ha più potere di riesame della questione e dunque la società di riscossione coattiva può procedere. Grazie
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05 marzo 2026
Buongiorno,
devo emettere avvisi di accertamento Tari anno2021 per omessa denuncia. La sanzione si applica solo sul codice tributo 3944 o anche sul codice tributo TEFA?
Grazie mille
devo emettere avvisi di accertamento Tari anno2021 per omessa denuncia. La sanzione si applica solo sul codice tributo 3944 o anche sul codice tributo TEFA?
Grazie mille
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04 marzo 2026
Buongiorno,
a seguito di decesso del marito una moglie e due figli ereditano casa e due c6. Sul secondo c6 versa solo la moglie con il 66,66% mentre i figli dovrebbero versare 11.00 euro a testa ma non lo fanno perchè probabilmente lo considerano importo minimo.
Chiedo se è corretto così e se sia giusto che la moglie utilizzi al 100% casa e un c6 in qualità di coniuge superstite ma solo al 66,66% la seconda pertinenza. Ringrazio e porgo cordiali saluti
a seguito di decesso del marito una moglie e due figli ereditano casa e due c6. Sul secondo c6 versa solo la moglie con il 66,66% mentre i figli dovrebbero versare 11.00 euro a testa ma non lo fanno perchè probabilmente lo considerano importo minimo.
Chiedo se è corretto così e se sia giusto che la moglie utilizzi al 100% casa e un c6 in qualità di coniuge superstite ma solo al 66,66% la seconda pertinenza. Ringrazio e porgo cordiali saluti
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IMU
03 marzo 2026
in merito alla risposta al quesito 12963 ho dimenticato di dire che la persona ricoverata in RSA, è usufruttuario dell'immobile in quanto ha ceduto la nuda proprietà alla figlia che la occupa con residenza anagrafica. Posso equiparare ugualmente l'immobile ad abitazione principale, così come mi è stato risposto? Ringrazio
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