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16 aprile 2025

Buon pomeriggio Dr. Cava,
in data 24/08/2001, un contribuente, proprietario di un immobile non accatastato, e di altri 2 (accatastati), ha presentato una comunicazione nella quale dichiarava l’immobile non accatastato quale abitazione principale con una rendita presunta di € 464,48. Nel corso degli anni , il contribuente non ha mai accatastato l’immobile.
Nel 2009 il contribuente è deceduto, gli eredi (6 figli) non hanno aperto la successione, l’ufficio dal 2010 ha accertato i figli pro quota, compreso l’immobile con rendita presunta . Da allora, gli eredi, hanno regolarmente pagato gli avvisi di accertamento per tutti e 3 gli immobili.
Nel 2024 ( in atti dal 08/01/2024), gli eredi hanno accatastato l’immobile, al quale è stata attribuita una rendita di € 296,45. A dicembre 2024, l’ufficio ha accertato gli eredi per l’anno 2019 (compreso l’immobile che al 1^ gennaio aveva ancora la rendita presunta).
Nei termini, due degli eredi hanno presentato istanza di riesame, comunicando la nuova rendita e chiedendo il rimborso per somme indebitamente riscosse.
Come deve procedere l’Ufficio? La nuova rendita decorre dal 01/01/2025? L’ufficio deve rimborsare le somme riscosse per l’immobile che non era accatastato, anche se il contribuente aveva dichiarato una rendita? Se si deve procedere con rimborso, si rimborsano i 5 anni come previsto dalla normativa?
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16 aprile 2025

Buongiorno,
con la presente desidero sottoporre un quesito in merito alla corretta gestione dell’IMU per un immobile oggetto di successione.
L’immobile in oggetto era di proprietà del Sig. Fabrizio e della moglie, Sig.ra Consolata. Alla morte del Sig. Fabrizio, avvenuta nel 2000, è stata regolarmente presentata successione e la sua quota è passata alla moglie, alle tre figlie e ai tre nipoti (figli di un figlio premorto).
Alla morte della Sig.ra Consolata (avvenuta a fine maggio 2021), è stata presentata successione in data 12/01/2022. In detta successione risultano come eredi le tre figlie e i tre nipoti, secondo quanto risulta anche dalle ispezioni ipotecarie tramite Sister.
Successivamente, la successione è stata rettificata con nota trascritta il 03/11/2023, a seguito della rinuncia all’eredità da parte dei tre nipoti. Mi risulta inoltre (da comunicazione orale) che altre due figlie abbiano formalizzato rinuncia all’eredità nel settembre 2024, ma tale informazione non risulta ancora trascritta (quindi presente su Sister), né aggiornata in Catasto, dove risultano ancora tutti come comproprietari.
Chiedo cortesemente di sapere:
1. A partire da quale data decorrono gli obblighi IMU per i soggetti che hanno rinunciato all’eredità:
- Per i nipoti che hanno formalizzato la rinuncia nel 2023, sono tenuti al pagamento dell’IMU dal 2021 fino alla data di rinuncia?
- Per le figlie che hanno rinunciato nel 2024, si considera accettazione dell’eredità il fatto di aver pagato l’IMU per gli anni precedenti (annualità 2023 e 2024)? E la rinuncia non ancora trascritta ha valenza dalla data di trascrizione?
2. In assenza di aggiornamento catastale e in attesa della rettifica formale, come ci si deve comportare per la dichiarazione e il pagamento dell’IMU?
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e se sono stata poco chiara nell'esposizione lascio un recapito telefonico.
Cordiali saluti
0783/518207

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11 aprile 2025

Buongiorno Dott.Cava,
nel 2022 è stato emesso un avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno 2019 regolarmente notificato e consegnato al contribuente. L'avviso non è stato pagato pertanto, decorsi 30 gg dalla notifica del sollecito art.1 c.795, abbiamo provveduto all'affidamento a Agenzia delle Entrate Riscossioni. Avendo ricevuto il sollecito da ADER, il contribuente oggi chiede la rettifica dell'avviso per un errore nell'applicazione delle sanzioni che effettivamente è stato rilevato anche da questo ufficio. Si chiede se sia ancora possibile accogliere la richiesta del contribuente.
Grazie
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09 aprile 2025

buongiorno
mi trovo a gestire il caso di una contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento IMU 2021 per omissione di dichiarazione per immobili precedentemente rurali e iscritti in catasto al momento di deruralizzazione per inizio lavori edili di ristrutturazione; la stessa ha presentato le pratiche necessarie all'UT comunale, ma mai dichiarazione IMU.
Oggi il commercialista che la segue chiede che venga applicata la riduzione del 50% per inagibilità con decorrenza dall'anno 2021 citando le seguenti sentenze e motivazioni:
 da varie sentenze della Cassazione (in particolare vedi ordinanza n. 8592/2021 in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile: “l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”);
 dalle istruzioni della dichiarazione IMU “per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune” (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_IMPi_Istruzioni_2024_Definitivo-24.04.2024.pdf);
L'Ufficio ritiene di non poter accogliere la richiesta ma vi chiede comunque un orientamento di massima per migliorare la gestione di casi come questo
grazie per la sempre gentile attenzione
cordiali saluti
Enrica Mangiavacchi
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09 aprile 2025

Buongiorno Dott. Cava, volevo sottoporre alla sua attenzione la particolare situazione in cui ci troviamo a seguito dell'introduzione del bonus tari da applicare dal 2025: Questo Ente ha già approvato il PEF e le tariffe 2025 contestualmente all'approvazione del bilancio in data 28/02/2025, ed emesso il corrispondente ruolo Tari con scadenze 30/04 - 31/07 - e 01/12/2025.
Sulla base della delibera Arera 133/2025, dovremmo ricalcolare tutte le bollette già emesse inserendo la componete perequativa Ur3 ed il bonus 25% sulla tariffa variabile alle utenze che ne hanno diritto.
Visti i tempi ristretti, la scadenza imminente del 30/04, considerato che ad oggi non sono ancora state comunicate chiare direttive pratiche di attuazione, possiamo comunque inviare gli avvisi bonari già elaborati?
Così facendo sarebbe corretto emettere più avanti un nuovo ruolo per componenti perequative e bonus sociale?
Grazie

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09 aprile 2025

buongiorno un dubbio i fabbricati categoria D/10 di proprieta' di coltivatori diretti sono tenuti a versare la nuova imu? e i proprietari di fabbricati categoria d/10 che invece non sono coltivatori diretti ma svolgono altra attivita' sono tenuti a versare la nuova imu? grazie
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08 aprile 2025

Buongiorno, si chiede se un soggetto residente in via della Casa Comunale, ma effettivamente che dimora in un camper, sia soggetto al pagamento della Tari. L'ufficio ha emesso il regolare avviso di pagamento, seguendo il principio " Chi inquina paga", calcolando il componente e 5 MQ fittizzi, poichè anche esso produce rifiuti e dovrebbe contribuire alle spese del servizio.
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08 aprile 2025

Buongiorno, l'Ente ha validato il PEF 2024/2025, per il 2025 c'è un aumento di costi del 16% per le utenze domestiche e del 18% per le utenze non domestiche.
L'amministrazione vorrebbe coprire l'incremento dei costi per tutti i contribuenti con fondi di bilancio, come dovrebbe procedere l'ufficio?
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07 aprile 2025

Buongiorno, abbiamo emesso schema di avviso di accertamento IMU annualità 2019, con contestuale avvio del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L’atto in questione attiene all’omesso versamento dell’IMU aree fabbricabili (lotto complessivo composto da n. 3 mappali).
Il contribuente sostiene che il possesso delle aree in questione fosse condizione (in forza della normativa urbanistica in materia di edificazione in zona agricola) necessaria al fine dell’ottenimento del permesso di costruire; in sostanza il possesso dell’area (lotto minimo di 10.000 mq) era requisito obbligatorio e “strumentale” alla costruzione dell’abitazione.
Successivamente alla costruzione del fabbricato, il lotto viene inserito in zona D (artigianale/industriale) del Piano Urbanistico Comunale e diventa area edificabile.
È possibile considerare il lotto in questione area pertinenziale dell’abitazione principale e quindi riconoscere l’esenzione IMU per il 2019 sulla base dell’obbligo urbanistico sopra descritto?
Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti
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07 aprile 2025

Buongiorno,
chiedo se nella videoconferenza di domani 8 aprile verrà trattato questo tema, in alternativa chiedo se ci sono adempimenti imminenti per quanto riguarda la concessione di questa nuova agevolazione
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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07 aprile 2025

Buongiorno,
ho una particella che risulta D2. Come Comune abbiamo accertato IMU 2019. Il contribuente mi allega una sentenza della commissione tributaria regionale di toscana del 2021, dove in un contenzioso per estimi 2017, gli accordano la categoria D10. Se faccio la visura adesso è D2 con questa annotazione
VARIAZIONE del .../2018 Pratica n. ...... in atti dal ..../2018 ANNOTAZIONE PER CONTENZIOSO (n. ...../2018) Annotazioni: presentato ricorso ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. 546/92, id. t8v m001859, ricevuto il ..../2018
Sentito il catasto, risulta che in 1^ grado ha vinto AE Territorio, in 2^ danno ragione al contribuente e attualmente la Cassazione deve ancora esprimersi.
Lascio in piedi l'accertamento IMU 2019 sul D2, visto tutte le indagini che abbiamo fatto?
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24 marzo 2025

Buongiorno, se sono in possesso di pec del contribuente, posso notificare lo schema di atto tramite posta elettronica certificata o conviene mandare raccomandata r/r?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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Quando la normativa genera più quesiti su una particolare fattispecie o quando il quesito sollevato è ritenuto di specifico interesse per il tema affrontato, Finanza Locale rende pubblico il quesito e  il relativo parere.
Le domande sono rese pubbliche in forma spersonalizzata senza, quindi, indicare il comune che ha posto il quesito.
Finanza Locale Management S.r.l.

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