03 giugno 2025
Buongiorno,
dal 2022 è previsto nel nostro comune che la riscossione della tari venga effettuata direttamente dal Comune, attraverso l’emissione di un atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente tramite raccomandata e/o Pec.
Per il 2025 la riscossione della tari passa attraverso un doppio invio uno in acconto con le tariffe 2024 e l’altro a saldo con le tariffe approvate per il 2025, il che comporterebbe, per il contribuente l’applicazione della doppia imposizione delle spese di notifica sugli atti di richiesta di pagamento: onde evitare quanto enunciato al punto precedente, si può procedere all’invio dell’avviso tari 2025 in acconto attraverso posta ordinaria e al saldo attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno considerando il saldo effettivamente l'atto formale di richiesta di pagamento per il 2025?. Cordiali Saluti
dal 2022 è previsto nel nostro comune che la riscossione della tari venga effettuata direttamente dal Comune, attraverso l’emissione di un atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente tramite raccomandata e/o Pec.
Per il 2025 la riscossione della tari passa attraverso un doppio invio uno in acconto con le tariffe 2024 e l’altro a saldo con le tariffe approvate per il 2025, il che comporterebbe, per il contribuente l’applicazione della doppia imposizione delle spese di notifica sugli atti di richiesta di pagamento: onde evitare quanto enunciato al punto precedente, si può procedere all’invio dell’avviso tari 2025 in acconto attraverso posta ordinaria e al saldo attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno considerando il saldo effettivamente l'atto formale di richiesta di pagamento per il 2025?. Cordiali Saluti
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03 giugno 2025
Buongiorno, una domanda sulle tempistiche. Ho notificato degli schemi di atto. Ho avuto le controdeduzioni da parte delle società in questione (prima della scadenza del 60esimo giorno). Posso generare gli atti "personalizzati" anche se non sono ancora trascorsi i 60 gg dalla notifica dello schema? In realtà io considero come data di notifica quella che è scritta sulla cartolina di ritorno della raccomandata perché se invece guardo la tata e il protocollo del documento, allora è già scaduto. Non mi è mai parso corretto considerare la data dell'accertamento/schema di atto in quanto dalla numerazione e protocollazione del documento al momento della postalizzazione c'è sempre un tempo tecnico di lavorazione. Qual è la modalità corretta? Ringrazio e porgo cordiali saluti
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28 maggio 2025
Gentilissimo Dott. Cava, scusi se ritorno sull'argomento ma, dovendo liquidare il progetto per le violazioni IMU-TARI 2024 si chiede se è corretto effettuare il calcolo considerando anche per questa annualità le riscossioni da ravvedimento.
la ringrazio
la ringrazio
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TASI
26 maggio 2025
Buongiorno Dott. Cava.
L'Ufficio Tributi ha ricevuto un ricorso in opposizione ad una cartella ADER di intimazione al pagamento e contestuale comunicazione di iscrizione ipotecaria. La suddetta comunicazione riguarda diverse cartelle tra le quali una relativa ad un accertamento emesso da noi, ufficio tributi del Comune di Orosei.
Le altre cartelle sono riferite ad IVA e ad altre imposte che non ci competono.
Il ricorrente contesta i termini di notifica della comunicazione, ma non quello delle singole cartelle.
Considerato che il ricorso è stato proposto anche contro il comune di Orosei, individuato come resistente, dobbiamo provvedere all'elaborazione di una risposta per quanto di nostra competenza, ovvero la notifica dell'avviso di accertamento? O rilevato che oggetto di contenzioso è il termine di notifica dell'intimazione elaborato da Ader, non siamo tenuti a predisporre una risposta? Grazie
L'Ufficio Tributi ha ricevuto un ricorso in opposizione ad una cartella ADER di intimazione al pagamento e contestuale comunicazione di iscrizione ipotecaria. La suddetta comunicazione riguarda diverse cartelle tra le quali una relativa ad un accertamento emesso da noi, ufficio tributi del Comune di Orosei.
Le altre cartelle sono riferite ad IVA e ad altre imposte che non ci competono.
Il ricorrente contesta i termini di notifica della comunicazione, ma non quello delle singole cartelle.
Considerato che il ricorso è stato proposto anche contro il comune di Orosei, individuato come resistente, dobbiamo provvedere all'elaborazione di una risposta per quanto di nostra competenza, ovvero la notifica dell'avviso di accertamento? O rilevato che oggetto di contenzioso è il termine di notifica dell'intimazione elaborato da Ader, non siamo tenuti a predisporre una risposta? Grazie
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ALTRO
23 maggio 2025
Buongiorno Dott. Cava,
in data 07.05.2025 il nostro regolamento incentivi, già vigente dall'anno 2022, è stato integrato con l'art.1 comma 1091/bis della L.207/2024 relativamente ai chiarimenti per il calcolo della percentuale comprendendo anche le somme incassate con ravvedimento. Si chiede se, trattandosi di un chiarimento su una norma già in vigore, si possono considerare tra le somme riscosse per accertamenti emessi nell'anno 2024 anche quelle riscosse tramite ravvedimento operoso nel medesimo anno.
Saluti
in data 07.05.2025 il nostro regolamento incentivi, già vigente dall'anno 2022, è stato integrato con l'art.1 comma 1091/bis della L.207/2024 relativamente ai chiarimenti per il calcolo della percentuale comprendendo anche le somme incassate con ravvedimento. Si chiede se, trattandosi di un chiarimento su una norma già in vigore, si possono considerare tra le somme riscosse per accertamenti emessi nell'anno 2024 anche quelle riscosse tramite ravvedimento operoso nel medesimo anno.
Saluti
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23 maggio 2025
Desidero sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso al fine di ricevere conferma in merito al corretto trattamento ai fini IMU.
Una contribuente è proprietaria di un immobile nel quale ha stabilito la propria residenza anagrafica e che fino al 31/12/2024 era censito al Catasto Fabbricati con categoria A/2. In relazione a tale immobile ha sempre beneficiato dell’esenzione IMU in quanto abitazione principale.
A decorrere dal 01/01/2025, l’immobile ha subito una variazione catastale, passando alla categoria A/10 (uffici e studi privati), pur continuando ad essere l’unica abitazione della contribuente, che mantiene lì la propria residenza anagrafica.
Si chiede cortesemente di confermare se, a seguito della variazione catastale in A/10, venga meno il requisito oggettivo per beneficiare dell’esenzione IMU come abitazione principale, nonostante la presenza della residenza anagrafica della proprietaria.
Una contribuente è proprietaria di un immobile nel quale ha stabilito la propria residenza anagrafica e che fino al 31/12/2024 era censito al Catasto Fabbricati con categoria A/2. In relazione a tale immobile ha sempre beneficiato dell’esenzione IMU in quanto abitazione principale.
A decorrere dal 01/01/2025, l’immobile ha subito una variazione catastale, passando alla categoria A/10 (uffici e studi privati), pur continuando ad essere l’unica abitazione della contribuente, che mantiene lì la propria residenza anagrafica.
Si chiede cortesemente di confermare se, a seguito della variazione catastale in A/10, venga meno il requisito oggettivo per beneficiare dell’esenzione IMU come abitazione principale, nonostante la presenza della residenza anagrafica della proprietaria.
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20 maggio 2025
Buonasera,
il Comune vorrebbe approvare un regolamento per le attività produttive che preveda la verifica della regolarità tributi locali ai sensi art. 15 ter DL 34/2019. Vorremmo prevedere che, al verificarsi di irregolarità gravi (superiori a 500 euro) e definitivamente accertate , l'Uff. competente: nega rilascio nuove licenze autorizzazioni ecc, o sospende le attività iniziate con nuova scia nei tempi utili per il controllo della stessa. Ci chiediamo se il regolamento può legittimare l'ufficio a sospendere e revocare attività già iniziate da anni (provvedimento espresso di licenza, autorizzazione ecc) con un procedimento che preveda un preavviso e dei tempi congrui per regolarizzarsi.
Abbiamo visto vari regolamenti che prevedono tale possibilità ma ora abbiamo il dubbio sulla legittimità in base alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amm.va Reg. Sicilia n.338/2025. Grazie
il Comune vorrebbe approvare un regolamento per le attività produttive che preveda la verifica della regolarità tributi locali ai sensi art. 15 ter DL 34/2019. Vorremmo prevedere che, al verificarsi di irregolarità gravi (superiori a 500 euro) e definitivamente accertate , l'Uff. competente: nega rilascio nuove licenze autorizzazioni ecc, o sospende le attività iniziate con nuova scia nei tempi utili per il controllo della stessa. Ci chiediamo se il regolamento può legittimare l'ufficio a sospendere e revocare attività già iniziate da anni (provvedimento espresso di licenza, autorizzazione ecc) con un procedimento che preveda un preavviso e dei tempi congrui per regolarizzarsi.
Abbiamo visto vari regolamenti che prevedono tale possibilità ma ora abbiamo il dubbio sulla legittimità in base alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amm.va Reg. Sicilia n.338/2025. Grazie
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20 maggio 2025
Buongiorno,
ho emesso due accertamenti esecutivi imu a due fratelli che hanno ereditato il 50% ciascuno di due immobili a seguito del decesso del loro padre. Gli accertamenti sono stati emessi per una differenza di imposta in quanto avevano versato imu solo su uno dei due immobili. Ricevuti gli accertamenti li hanno pagati subito. Ora però chiedono il rimborso degli accertamenti pagati perchè sostengono di non aver pagato l'IMU sull'immobile dove attualmente risiede la mamma coniuge superstite che però non ha nessuna quota di possesso su questo immobile (infatti in catasto non esiste). Mi chiedo, ma non era necessaria una dichiarazione per questa casistica? Come avrei potuto sapere che una persona non proprietaria che occupa un immobile che catastalmente appartiene a due persone sia un coniuge superstite?. Posso negare il rimborso dell'accertamento IMU del 2022 già pagato e far valere questa denuncia come tardiva che avrà valore per gli anni successivi a quello dell'accertamento emesso?
ho emesso due accertamenti esecutivi imu a due fratelli che hanno ereditato il 50% ciascuno di due immobili a seguito del decesso del loro padre. Gli accertamenti sono stati emessi per una differenza di imposta in quanto avevano versato imu solo su uno dei due immobili. Ricevuti gli accertamenti li hanno pagati subito. Ora però chiedono il rimborso degli accertamenti pagati perchè sostengono di non aver pagato l'IMU sull'immobile dove attualmente risiede la mamma coniuge superstite che però non ha nessuna quota di possesso su questo immobile (infatti in catasto non esiste). Mi chiedo, ma non era necessaria una dichiarazione per questa casistica? Come avrei potuto sapere che una persona non proprietaria che occupa un immobile che catastalmente appartiene a due persone sia un coniuge superstite?. Posso negare il rimborso dell'accertamento IMU del 2022 già pagato e far valere questa denuncia come tardiva che avrà valore per gli anni successivi a quello dell'accertamento emesso?
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20 maggio 2025
Buongiorno,
la presente per chiedere informazioni sulla procedura corretta da seguire nel caso di fallimento avvenuto nel 2008 di una società proprietaria di diversi immobili categoria D successivamente venduti nel 2023: dalla data di vendita naturalmente sono passati più di tre mesi, e la curatela non ha ancora versato all'ente l'Imu dovuta per il maxi periodo fallimentare motivando questo inadempimento con il fatto che l'imu è un debito in prededuzione al quale si applica la disciplina dell'art. 111 bis comma 3 L.F. e che l'attivo disponibile non era al momento sufficiente al pagamento di tutte le spese in prededuzione; ad oggi la curatela comunica di aver venduto l'ultimo immobile di cat. D e chiede di essere aiutata a quantificare l'imu per tutti gli immobili e per l'intero periodo fallimentare.
La mia domanda è : Per gli immobili cat D. venduti nel 2023 sono legittimata a emettere avviso di accertamento imu la cui imposta vada tutta al comune (dato che la curatela non ha provveduto a versare l'imu nei tre mesi successivi al decreto di trasferimento )?
La curatela chiede inoltre di effettuare un unico bonifico all'ente per l'intero periodo? Dovrà poi l'ente riversare allo stato la quota di propria spettanza? . Scusi e grazie
la presente per chiedere informazioni sulla procedura corretta da seguire nel caso di fallimento avvenuto nel 2008 di una società proprietaria di diversi immobili categoria D successivamente venduti nel 2023: dalla data di vendita naturalmente sono passati più di tre mesi, e la curatela non ha ancora versato all'ente l'Imu dovuta per il maxi periodo fallimentare motivando questo inadempimento con il fatto che l'imu è un debito in prededuzione al quale si applica la disciplina dell'art. 111 bis comma 3 L.F. e che l'attivo disponibile non era al momento sufficiente al pagamento di tutte le spese in prededuzione; ad oggi la curatela comunica di aver venduto l'ultimo immobile di cat. D e chiede di essere aiutata a quantificare l'imu per tutti gli immobili e per l'intero periodo fallimentare.
La mia domanda è : Per gli immobili cat D. venduti nel 2023 sono legittimata a emettere avviso di accertamento imu la cui imposta vada tutta al comune (dato che la curatela non ha provveduto a versare l'imu nei tre mesi successivi al decreto di trasferimento )?
La curatela chiede inoltre di effettuare un unico bonifico all'ente per l'intero periodo? Dovrà poi l'ente riversare allo stato la quota di propria spettanza? . Scusi e grazie
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19 maggio 2025
sono in fase di accertamento: se la rendita di un fabbricato è cambiata in corso d'anno, devo calcolare l'accertamento con la rendita al primo gennaio o devo esattamente calcolare gli importi in base alle rendite effettive (quindi fino al giorno del cambiamento con la rendita vecchia e poi con quella nuova)?
Inoltre un cambio di rendita va dichiarata dal contribuente al comune?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Comune di Tavazzano
Inoltre un cambio di rendita va dichiarata dal contribuente al comune?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Comune di Tavazzano
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16 maggio 2025
Buongiorno,
nel 2022 un ufficio notarile svizzero ci notifica la morte di un contribuente e dell'unico erede, cittadino italiano residente lì in Svizzera e possessore di alcune proprietà nel nostro comune.
L'ufficio ci comunica che è alla ricerca di altri eredi e di attendere una loro comunicazione.
In questi giorni ci hanno scritto di aver chiuso la successione e di conseguenza anche qualsiasi attività relativa questa pratica e ci forniscono il nome e l'indirizzo dell'erede.
A questo punto possiamo inviare una raccomandata per comunicare cosa ha ereditato nel nostro territorio e le pendenze in essere ad oggi?
Grazie
nel 2022 un ufficio notarile svizzero ci notifica la morte di un contribuente e dell'unico erede, cittadino italiano residente lì in Svizzera e possessore di alcune proprietà nel nostro comune.
L'ufficio ci comunica che è alla ricerca di altri eredi e di attendere una loro comunicazione.
In questi giorni ci hanno scritto di aver chiuso la successione e di conseguenza anche qualsiasi attività relativa questa pratica e ci forniscono il nome e l'indirizzo dell'erede.
A questo punto possiamo inviare una raccomandata per comunicare cosa ha ereditato nel nostro territorio e le pendenze in essere ad oggi?
Grazie
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15 maggio 2025
Buongiorno,
un anno fa un contribuente intestatario dell'utenza TARI di un immobile cointestato, ci presentò una denuncia di cessazione per separazione non controfirmata e condivisa dall'ex coniuge da noi convocato per avere ulteriori informazioni. In quell'occasione non avendo a disposizione documenti del tribunale e il consenso di entrambi i coniugi abbiamo respinto la richiesta.
Oggi a seguito di udienza del tribunale che assegna la casa familiare all'ex coniuge poichè non divisibile in due unità immobiliari viene ripresentata di nuovo la denuncia di variazione che risulta firmata solo dal coniuge non assegnatario, mentre quello assegnatario non è pervenuto.
E' corretto procedere alla variazione oppure è necessario di nuovo convocare anche l'altro?
Grazie mille
un anno fa un contribuente intestatario dell'utenza TARI di un immobile cointestato, ci presentò una denuncia di cessazione per separazione non controfirmata e condivisa dall'ex coniuge da noi convocato per avere ulteriori informazioni. In quell'occasione non avendo a disposizione documenti del tribunale e il consenso di entrambi i coniugi abbiamo respinto la richiesta.
Oggi a seguito di udienza del tribunale che assegna la casa familiare all'ex coniuge poichè non divisibile in due unità immobiliari viene ripresentata di nuovo la denuncia di variazione che risulta firmata solo dal coniuge non assegnatario, mentre quello assegnatario non è pervenuto.
E' corretto procedere alla variazione oppure è necessario di nuovo convocare anche l'altro?
Grazie mille
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