06 agosto 2026
Buongiorno,
le sottopongo il caso di un accertamento IMU notificato al soggetto B (in qualità di erede) per un locale C/2 con rendita presunta dal 2013, edificato su un terreno montano. Il terreno era originariamente intestato alla madre deceduta (A) e non è mai stato inserito in successione, in quanto ceduto a un terzo (C) tramite una semplice scrittura privata non trascritta.
Il fabbricato è stato costruito dal soggetto C, al quale è regolarmente intestata la concessione edilizia. Tuttavia, da visura catastale l'immobile risulta ancora cointestato ad A e B come "proprietà superficiaria". Basandosi su questo dato formale, la società di riscossione ha emesso l'avviso di accertamento nei confronti dell'erede B.
Alla luce di questi fatti, le chiedo un parere per chiarire chi debba essere considerato l'effettivo soggetto passivo IMU e se la scrittura privata, unita alla concessione edilizia di C, sia in qualche modo opponibile al Comune.
Cordiali saluti
Manca Mirko
Ufficio Tributi
Comune di Aritzo
le sottopongo il caso di un accertamento IMU notificato al soggetto B (in qualità di erede) per un locale C/2 con rendita presunta dal 2013, edificato su un terreno montano. Il terreno era originariamente intestato alla madre deceduta (A) e non è mai stato inserito in successione, in quanto ceduto a un terzo (C) tramite una semplice scrittura privata non trascritta.
Il fabbricato è stato costruito dal soggetto C, al quale è regolarmente intestata la concessione edilizia. Tuttavia, da visura catastale l'immobile risulta ancora cointestato ad A e B come "proprietà superficiaria". Basandosi su questo dato formale, la società di riscossione ha emesso l'avviso di accertamento nei confronti dell'erede B.
Alla luce di questi fatti, le chiedo un parere per chiarire chi debba essere considerato l'effettivo soggetto passivo IMU e se la scrittura privata, unita alla concessione edilizia di C, sia in qualche modo opponibile al Comune.
Cordiali saluti
Manca Mirko
Ufficio Tributi
Comune di Aritzo
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 agosto 2026
Due coniugi possiedono nel nostro Comune due abitazioni entrambe al 50% ciascuno. A seguito di sentenza di separazione il Tribunale aveva stabilito che il marito sarebbe andato a vivere in un'abitazione e la moglie nell'altro immobile; i figli minori sono stati affidati ad entrambi. La ex moglie ha ricevuto l'avviso di accertamento IMU per il fabbricato da lei posseduto al 50% e assegnato all'ex marito, e ora ne chiede l'annullamento ritenendo che su tale immobile, a seguito della sentenza di separazione, la soggettività passiva IMU gravi interamente sull' ex coniuge. A nostro parere non è cosi in quanto nella sentenza, l'affidamento dei figli minori è stato attribuito ad entrambi. Si evidenzia che l'avviso di accertamento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo e la sig.ra tramite avvocato ha presentato istanza di autotutela. A Vostro parere come dobbiamo agire? Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 agosto 2026
Buongiorno dott. Cava,
vorremmo sottoporre alla Sua attenzione alcuni quesiti in materia di costituzione del diritto di abitazione e beneficio dell’esenzione IMU.
La costituzione del diritto di abitazione a titolo gratuito in favore di un altro soggetto terzo, quali requisiti di forma deve rispettare affinchè sia opponibile all’Ente Locale quale creditore di tributi locali?
Al fine di poter beneficiare dell'esenzione IMU per l'anno 2025 e seguenti, è sufficiente che la contribuente presenti la dichiarazione IMU corredata da copia della scrittura privata, non autenticata e non registrata all'Agenzia delle Entrate, nè trascritta nel catasto urbano, con la quale la contribuente, in data 16/05/2020, dichiara di costituire il diritto di abitazione a titolo gratuito (per la sua quota di comproprietà del 33,33%) in favore di un soggetto terzo, già comproprietario dello stesso immobile per una quota del 33,33%?
La ringraziamo e porgiamo cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa Maria Daniela Mura Donatella Sanna
vorremmo sottoporre alla Sua attenzione alcuni quesiti in materia di costituzione del diritto di abitazione e beneficio dell’esenzione IMU.
La costituzione del diritto di abitazione a titolo gratuito in favore di un altro soggetto terzo, quali requisiti di forma deve rispettare affinchè sia opponibile all’Ente Locale quale creditore di tributi locali?
Al fine di poter beneficiare dell'esenzione IMU per l'anno 2025 e seguenti, è sufficiente che la contribuente presenti la dichiarazione IMU corredata da copia della scrittura privata, non autenticata e non registrata all'Agenzia delle Entrate, nè trascritta nel catasto urbano, con la quale la contribuente, in data 16/05/2020, dichiara di costituire il diritto di abitazione a titolo gratuito (per la sua quota di comproprietà del 33,33%) in favore di un soggetto terzo, già comproprietario dello stesso immobile per una quota del 33,33%?
La ringraziamo e porgiamo cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa Maria Daniela Mura Donatella Sanna
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 agosto 2026
Due coniugi erano comproprietari di un immobile utilizzato come abitazione principale e quindi esente IMU. Alla morte del marito, la moglie ha acquisito sull'immobile, nel quale continua a vivere, il diritto di abitazione come coniuge superstite.
Qualche anno dopo l'immobile è stato oggetto di decreto di trasferimento e il figlio è divenuto unico proprietario.
Con il decreto di trasferimento la soggettività passiva IMU si è trasferita al figlio che dovrà corrispondere il tributo in quanto non residente o la madre può usufruire ancora del diritto di abitazione ? Grazie
Qualche anno dopo l'immobile è stato oggetto di decreto di trasferimento e il figlio è divenuto unico proprietario.
Con il decreto di trasferimento la soggettività passiva IMU si è trasferita al figlio che dovrà corrispondere il tributo in quanto non residente o la madre può usufruire ancora del diritto di abitazione ? Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
31 luglio 2026
Buongiorno, un contribuente, titolare e proprietario di un'attività di pasticceria, esercita l'intera attività all'interno di un unico immobile, composto da:
• un'area destinata alla vendita al pubblico;
• un'area destinata alla produzione dei prodotti di pasticceria;
• un locale adibito a deposito, ubicato al piano sottostante e funzionalmente collegato all'attività.
Il contribuente chiede che la tariffa TARI venga determinata applicando categorie tariffarie differenti alle diverse porzioni dell'immobile, e precisamente:
- categoria 24 per la zona vendita;
- categoria 21 per il laboratorio di produzione;
- categoria 3 per il deposito.
Considerato che tutte le suddette superfici fanno parte del medesimo immobile e sono funzionalmente destinate allo svolgimento di un'unica attività economica (pasticceria), con codice ATECO 10.71.20, si chiede di conoscere se la normativa vigente e la giurisprudenza consentano l'applicazione di distinte categorie tariffarie alle diverse porzioni dell'immobile in ragione della loro specifica destinazione d'uso, oppure se debba essere applicata un'unica categoria tariffaria all'intera superficie tassabile, individuata in base all'attività prevalente esercitata.
Grazie
• un'area destinata alla vendita al pubblico;
• un'area destinata alla produzione dei prodotti di pasticceria;
• un locale adibito a deposito, ubicato al piano sottostante e funzionalmente collegato all'attività.
Il contribuente chiede che la tariffa TARI venga determinata applicando categorie tariffarie differenti alle diverse porzioni dell'immobile, e precisamente:
- categoria 24 per la zona vendita;
- categoria 21 per il laboratorio di produzione;
- categoria 3 per il deposito.
Considerato che tutte le suddette superfici fanno parte del medesimo immobile e sono funzionalmente destinate allo svolgimento di un'unica attività economica (pasticceria), con codice ATECO 10.71.20, si chiede di conoscere se la normativa vigente e la giurisprudenza consentano l'applicazione di distinte categorie tariffarie alle diverse porzioni dell'immobile in ragione della loro specifica destinazione d'uso, oppure se debba essere applicata un'unica categoria tariffaria all'intera superficie tassabile, individuata in base all'attività prevalente esercitata.
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
28 luglio 2026
Buongiorno Dott. Cava,
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla gestione della Tari.
Nel nostro comune è presente un ‘utenza attualmente classificata con la categoria tariffaria “Farmacia”. L ' attività è stata ceduta ad un altro farmacista, ad eccezione di una porzione di circa 30 mq, nella quale il precedente titolare continua a conservare documentazione e altro materiale. Attualmente continuiamo ad applicare la tariffa di "Farmacia". Abbiamo richiesto una dichiarazione nella quale venisse attestato che le utenze sono state disattivate e che il locale risultava vuoto, al fine di procedere con la cessazione dell'utenza. Tuttavia , ci è stato comunicato che l'immobile non è vuoto, e , pertanto, non sussistono presupposti per la cessazione dell'utenza .L'utente chiede di modificare la categoria tariffaria attribuendo un altra categoria, nel nostro regolamento non abbiamo una categoria adatta a questo immobile, l 'unica categoria che abbiamo e esposizioni e autosaloni, ma non ci sembra corretta.
Ringrazio anticipatamente per il supporto.
Cordiali Saluti.
Dolores Secci
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla gestione della Tari.
Nel nostro comune è presente un ‘utenza attualmente classificata con la categoria tariffaria “Farmacia”. L ' attività è stata ceduta ad un altro farmacista, ad eccezione di una porzione di circa 30 mq, nella quale il precedente titolare continua a conservare documentazione e altro materiale. Attualmente continuiamo ad applicare la tariffa di "Farmacia". Abbiamo richiesto una dichiarazione nella quale venisse attestato che le utenze sono state disattivate e che il locale risultava vuoto, al fine di procedere con la cessazione dell'utenza. Tuttavia , ci è stato comunicato che l'immobile non è vuoto, e , pertanto, non sussistono presupposti per la cessazione dell'utenza .L'utente chiede di modificare la categoria tariffaria attribuendo un altra categoria, nel nostro regolamento non abbiamo una categoria adatta a questo immobile, l 'unica categoria che abbiamo e esposizioni e autosaloni, ma non ci sembra corretta.
Ringrazio anticipatamente per il supporto.
Cordiali Saluti.
Dolores Secci
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
22 luglio 2026
Buongiorno Dott. Cava,
si sottopone alla Sua attenzione il seguente quesito.
Un immobile è di proprietà di due coniugi, ciascuno nella misura del 50%, in regime di comunione legale dei beni.
Nell'anno d'imposta 2021:
il marito risultava residente anagraficamente nel nostro Comune presso l'immobile in questione;
la moglie risultava residente anagraficamente in un diverso Comune.
Questo Ente ha notificato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2021, ritenendo non applicabile l'esenzione per abitazione principale, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 4166 e 4170 del 19 febbraio 2020 e n. 20130 del 24 settembre 2020), secondo cui l'esenzione IMU per l'abitazione principale non è applicabile ai coniugi con residenze diverse.
Si chiede di conoscere se tale accertamento possa ritenersi tuttora legittimo oppure se debbano trovare applicazione i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022, la quale riconosce invece la possibilità che ciascun coniuge fruisca autonomamente dell'esenzione, purché sussistano, in capo allo stesso, i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile.
In particolare, si chiede se la pronuncia della Corte costituzionale produca effetti anche con riferimento agli accertamenti IMU relativi all'annualità 2021 ancora pendenti e se, conseguentemente, l'avviso di accertamento debba essere annullato o riesaminato in autotutela, qualora risultino provati i requisiti richiesti dalla sentenza.
RingraziandoLa anticipatamente per il cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
si sottopone alla Sua attenzione il seguente quesito.
Un immobile è di proprietà di due coniugi, ciascuno nella misura del 50%, in regime di comunione legale dei beni.
Nell'anno d'imposta 2021:
il marito risultava residente anagraficamente nel nostro Comune presso l'immobile in questione;
la moglie risultava residente anagraficamente in un diverso Comune.
Questo Ente ha notificato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2021, ritenendo non applicabile l'esenzione per abitazione principale, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 4166 e 4170 del 19 febbraio 2020 e n. 20130 del 24 settembre 2020), secondo cui l'esenzione IMU per l'abitazione principale non è applicabile ai coniugi con residenze diverse.
Si chiede di conoscere se tale accertamento possa ritenersi tuttora legittimo oppure se debbano trovare applicazione i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022, la quale riconosce invece la possibilità che ciascun coniuge fruisca autonomamente dell'esenzione, purché sussistano, in capo allo stesso, i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile.
In particolare, si chiede se la pronuncia della Corte costituzionale produca effetti anche con riferimento agli accertamenti IMU relativi all'annualità 2021 ancora pendenti e se, conseguentemente, l'avviso di accertamento debba essere annullato o riesaminato in autotutela, qualora risultino provati i requisiti richiesti dalla sentenza.
RingraziandoLa anticipatamente per il cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
15 luglio 2026
Nel 2010 con sentenza del tribunale un'abitazione di proprietà di entrambi i coniugi è stata assegnata alla moglie che ha continuato a viverci con i figli minorenni. Nel 2020 la sig.ra è deceduta e l'immobile per la sua quota di proprietà è stato ereditato dai figli, mentre il restante 50% è rimasto in carico all'ex marito.
Dal momento del decesso della sig.ra l'ex marito diventa soggetto passivo IMU per il suo 50% anche se nell'abitazione continuano a viverci solo i figli. E' corretto ? Grazie
Dal momento del decesso della sig.ra l'ex marito diventa soggetto passivo IMU per il suo 50% anche se nell'abitazione continuano a viverci solo i figli. E' corretto ? Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
14 luglio 2026
Buongiorno,
il Comune ha inviato un avviso di accertamento Imu ad un contribuente che lo contesta per aver rinunciato all'eredità. Attraverso una visura ipotecaria, tramite il portale dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate, però l'ufficio non ha potuto riscontrare la presenza di trascrizioni di rinuncia da parte degli eredi, che invece hanno presentato un documento notarile di rinuncia (con timbro di registrazione). il Comune ha altresì richiesto ai presunti eredi rinunciatari se è stato nominato il curatore dell'eredità giacente. Il Comune può annullare l'avviso di accertamento?Il Comune che ulteriori verifiche può/deve effetturare per verificare tale rinuncia?
il Comune ha inviato un avviso di accertamento Imu ad un contribuente che lo contesta per aver rinunciato all'eredità. Attraverso una visura ipotecaria, tramite il portale dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate, però l'ufficio non ha potuto riscontrare la presenza di trascrizioni di rinuncia da parte degli eredi, che invece hanno presentato un documento notarile di rinuncia (con timbro di registrazione). il Comune ha altresì richiesto ai presunti eredi rinunciatari se è stato nominato il curatore dell'eredità giacente. Il Comune può annullare l'avviso di accertamento?Il Comune che ulteriori verifiche può/deve effetturare per verificare tale rinuncia?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
14 luglio 2026
Buogiorno, la presentazione di un verbale di conciliazione giudiziale del tribunale, in cui viene stabilita di comune accordo divisione dei beni è sufficiente a veriare il possesso? In catasto risultano ancora con le precedenti percentuali di possesso. Possimo attribuire le quote secondo suddetto verbale? o il contribuente deve fare altro?
Grazie
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
13 luglio 2026
Gent.mi
abbiamo emesso un avviso di accertamento IMU per un area fabbricabile che in catasto risulta ancora intestata al contribuente destinatario dell'Avviso. Il contribuente ci presenta istanza di annullamento del suddetto avviso contestando il mancato possesso dell'area, sebbene catastalmente la stessa risulti allo stesso intestata. Da verifiche d'ufficio risulta che effettivamente 20 anni fa il Comune espropriò quell'area senza perfezionare la voltura in catasto. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio Tributi può annullare l'avviso di accertamento, salvo poi demandare all'Ufficio Tecnico eventuali atti di competenza - ovvero aggiornamenti catastali?
abbiamo emesso un avviso di accertamento IMU per un area fabbricabile che in catasto risulta ancora intestata al contribuente destinatario dell'Avviso. Il contribuente ci presenta istanza di annullamento del suddetto avviso contestando il mancato possesso dell'area, sebbene catastalmente la stessa risulti allo stesso intestata. Da verifiche d'ufficio risulta che effettivamente 20 anni fa il Comune espropriò quell'area senza perfezionare la voltura in catasto. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio Tributi può annullare l'avviso di accertamento, salvo poi demandare all'Ufficio Tecnico eventuali atti di competenza - ovvero aggiornamenti catastali?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
08 luglio 2026
Buongiorno,
si chiede un parere in merito alla procedura di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente, con particolare riferimento ai crediti derivanti dai servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica.
Nello specifico, si domanda se, prima dell'emissione e della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, sia obbligatorio inviare al debitore un sollecito di pagamento formalmente notificato, oppure fare un unico atto di sollecito/accertamento che diverrà esecutivo trascorsi 30 gg dalla notifica.
Grazie
si chiede un parere in merito alla procedura di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente, con particolare riferimento ai crediti derivanti dai servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica.
Nello specifico, si domanda se, prima dell'emissione e della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, sia obbligatorio inviare al debitore un sollecito di pagamento formalmente notificato, oppure fare un unico atto di sollecito/accertamento che diverrà esecutivo trascorsi 30 gg dalla notifica.
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
- 1(current)
- 2
- 3
- 4
- 5