ALTRO
02 marzo 2022
Gentilissimo Dr. Cava, nel 2021 sono stati elaborati, stampati e in procinto di essere spediti, avvisi di accertamento esecutivo IMU 2017/2018 contenenti l'indicazione dettagliata degli oneri della riscossione. Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, ritiene che tale indicazione debba essere eliminata prima dell'invio o, visto che l' anno di adozione è il 2021, possiamo spedire gli atti così come sono? Grazie.
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28 febbraio 2022
UN CONTRIBUENTE E' PROPRIETARI DI 2 UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN QUESTO COMUNE. HA CONCESSO UNO DEI DUE IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO AL FIGLIO CHE VI RISIEDE E L'ALTRO E' LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE. PER L'UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO PAGA L'IMU CON ABBATTIMENTO DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE ESSENDO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 1, COMMA 10, DELLA L. 208 DEL 2015.
NELL'ANNO 2021 HA EREDITATO UNA QUOTA PARI AL 5% DI UN ALTRO FABBRICATO UBICATO NELLO STESSO COMUNE.
LA COMPROPRIETA' DEL TERZO IMMOBILE FA VENIRE MENO L'AGEVOLAZIONE RELATIVA AL COMODATO GRATUITO AL FIGLIO?
NELL'ANNO 2021 HA EREDITATO UNA QUOTA PARI AL 5% DI UN ALTRO FABBRICATO UBICATO NELLO STESSO COMUNE.
LA COMPROPRIETA' DEL TERZO IMMOBILE FA VENIRE MENO L'AGEVOLAZIONE RELATIVA AL COMODATO GRATUITO AL FIGLIO?
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28 febbraio 2022
Se gli eredi presentano la successione ma non la comunicazione di cui all'art.65 del DPR n.600 del 29.09.73, qual' è il modo corretto per notificare gli accertamenti IMU/TASI/TARI:
1) intestare l'atto alla persona deceduta e inviarlo impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de-cuius;
2) effettuare la notifica a ciascuno di essi presso il loro domicilio fiscale? In tal caso l'accertamento (sempre intestato al defunto) deve essere fatto pro-quota o per intero a ciascun erede?
Se l'atto inviato con le modalità di cui al punto 1 non viene ritirato da nessuno e torna al mittente, la notifica può considerarsi perfezionata oppure è nulla perchè l'ufficio avrebbe dovuto farla a ciascun erede presso il suo domicilio?
Grazie
1) intestare l'atto alla persona deceduta e inviarlo impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de-cuius;
2) effettuare la notifica a ciascuno di essi presso il loro domicilio fiscale? In tal caso l'accertamento (sempre intestato al defunto) deve essere fatto pro-quota o per intero a ciascun erede?
Se l'atto inviato con le modalità di cui al punto 1 non viene ritirato da nessuno e torna al mittente, la notifica può considerarsi perfezionata oppure è nulla perchè l'ufficio avrebbe dovuto farla a ciascun erede presso il suo domicilio?
Grazie
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25 febbraio 2022
Buongiorno,
relativamente a quanto indicato in oggetto, chiedo gentilmente di conoscere se possa ritenersi corretta la previsione regolamentare di esclusione dall'applicazione della TARI per i locali contemporaneamente privi delle utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e di arredi, oppure se la sola assenza di utenze di servizi sopra citati possa consentire l'esclusione dall'imposizione.
Ringrazio anticipatamente,
relativamente a quanto indicato in oggetto, chiedo gentilmente di conoscere se possa ritenersi corretta la previsione regolamentare di esclusione dall'applicazione della TARI per i locali contemporaneamente privi delle utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e di arredi, oppure se la sola assenza di utenze di servizi sopra citati possa consentire l'esclusione dall'imposizione.
Ringrazio anticipatamente,
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24 febbraio 2022
Due coniugi risultano comproprietari al 50% di un immobile nel nostro Comune, adibito ad abitazione principale dalla Moglie che vi risiede e dal marito come altri fabbricati in quanto residente nella penisola (Monza).
Lo scorso mese di novembre questo ufficio ha emesso avviso di accertamento Imu/Tasi, nei confronti della moglie per: “Assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201 del 6 dicembre 2011, poiché il nucleo familiare risulta scisso in data 8/6/2005, (vedasi Sentenza Cassazione n. 4166/2020; 4170/2020; 20130/2020; 2344/2021, 2194/2021).
Lo scorso gennaio, la moglie propone ricorso mediazione con richiesta di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento ricevuto motivandolo come segue:
- Ai sensi dell’art 2, comma 5, D.L. 102/2013, essendo il marito dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria, non erano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il coniuge.
- Essendo lei ivi residente è da considerarsi abitazione principale e pertanto esente IMU per la propria quota parte.
Si precisa inoltre che l’ufficio è a conoscenza, nonostante la residenza nella penisola, che il marito presta servizio effettivo nell’isola, e goda delle agevolazioni Imu per abitazione principale nel comune ove risiede (Monza) e possiede altro immobile al 100%.
Si desidera conoscere:
1. Se l’operato dell’ufficio scrivente è corretto, (soggetti a IMU entrambi i coniugi);
2. Se sia utile richiedere al contribuente certificato di servizio attestante i vari periodi lavorativi del coniuge dal 2016 ad oggi;
3. Se il Corpo della Polizia Penitenziaria sia contemplato fra le Forze di Polizia, o se essendo un corpo ad ordinamento civile rientri comunque tra le agevolazioni previste dal summenzionato D.L;
4. Se le agevolazioni IMU previste per gli appartenenti alle forze di polizia competono a prescindere senza la corrispondenza fra residenza anagrafica e sede di servizio.
Cordiali saluti
Lo scorso mese di novembre questo ufficio ha emesso avviso di accertamento Imu/Tasi, nei confronti della moglie per: “Assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201 del 6 dicembre 2011, poiché il nucleo familiare risulta scisso in data 8/6/2005, (vedasi Sentenza Cassazione n. 4166/2020; 4170/2020; 20130/2020; 2344/2021, 2194/2021).
Lo scorso gennaio, la moglie propone ricorso mediazione con richiesta di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento ricevuto motivandolo come segue:
- Ai sensi dell’art 2, comma 5, D.L. 102/2013, essendo il marito dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria, non erano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il coniuge.
- Essendo lei ivi residente è da considerarsi abitazione principale e pertanto esente IMU per la propria quota parte.
Si precisa inoltre che l’ufficio è a conoscenza, nonostante la residenza nella penisola, che il marito presta servizio effettivo nell’isola, e goda delle agevolazioni Imu per abitazione principale nel comune ove risiede (Monza) e possiede altro immobile al 100%.
Si desidera conoscere:
1. Se l’operato dell’ufficio scrivente è corretto, (soggetti a IMU entrambi i coniugi);
2. Se sia utile richiedere al contribuente certificato di servizio attestante i vari periodi lavorativi del coniuge dal 2016 ad oggi;
3. Se il Corpo della Polizia Penitenziaria sia contemplato fra le Forze di Polizia, o se essendo un corpo ad ordinamento civile rientri comunque tra le agevolazioni previste dal summenzionato D.L;
4. Se le agevolazioni IMU previste per gli appartenenti alle forze di polizia competono a prescindere senza la corrispondenza fra residenza anagrafica e sede di servizio.
Cordiali saluti
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24 febbraio 2022
Buongiorno,
ho un altro caso di fallimento di ditta di costruzioni. In tal caso la ditta è fallita il 5 maggio 2011.
Il curatore mi ha contattata due giorni fa in quanto gli immobili sono stati venduti il 20 dicembre 2021.
Premetto che non è mai stata presentata nessuna dichiarazione di immobili merce (anche perché il fallimento è avvenuto quando c'era l'ICI....).
La mia domanda è: devo calcolo l'ICI con aliquota per altri fabbricati (nel caso del comune di Castelbelforte il 7 per mille) per l'anno 2011 e l'IMU con aliquota sempre per altri fabbricati (9 per mille) dal 2012 al 2021?
Grazie,
Cordiali saluti.
ho un altro caso di fallimento di ditta di costruzioni. In tal caso la ditta è fallita il 5 maggio 2011.
Il curatore mi ha contattata due giorni fa in quanto gli immobili sono stati venduti il 20 dicembre 2021.
Premetto che non è mai stata presentata nessuna dichiarazione di immobili merce (anche perché il fallimento è avvenuto quando c'era l'ICI....).
La mia domanda è: devo calcolo l'ICI con aliquota per altri fabbricati (nel caso del comune di Castelbelforte il 7 per mille) per l'anno 2011 e l'IMU con aliquota sempre per altri fabbricati (9 per mille) dal 2012 al 2021?
Grazie,
Cordiali saluti.
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24 febbraio 2022
Buongiorno,
una ditta di costruzioni che ha presentato regolare dichiarazione IMU -immobili merce (quindi ha versato IMU con aliquota del 2,5 per mille per gli immobili merce), il 1° aprile 2020 fallisce. Il 31 gennaio 2022 gli immobili vengono venduti all'asta e il curatore fallimentare chiama l'ufficio tributi per avere il conteggio dell'IMU ordinaria dal 01/04/2020 al 31/01/2022. A questo punto sono a chiedere se il conteggio IMU ordinaria va fatto sempre considerando l'aliquota per immobili merce del 2,5 per mille oppure deve essere applicata l'aliquota del 10,6 per mille che è l'aliquota IMU prevista per la categoria "altri immobili"?
Grazie.
Un saluto,
una ditta di costruzioni che ha presentato regolare dichiarazione IMU -immobili merce (quindi ha versato IMU con aliquota del 2,5 per mille per gli immobili merce), il 1° aprile 2020 fallisce. Il 31 gennaio 2022 gli immobili vengono venduti all'asta e il curatore fallimentare chiama l'ufficio tributi per avere il conteggio dell'IMU ordinaria dal 01/04/2020 al 31/01/2022. A questo punto sono a chiedere se il conteggio IMU ordinaria va fatto sempre considerando l'aliquota per immobili merce del 2,5 per mille oppure deve essere applicata l'aliquota del 10,6 per mille che è l'aliquota IMU prevista per la categoria "altri immobili"?
Grazie.
Un saluto,
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22 febbraio 2022
Si porta all'attenzione di Finanza locale il seguente quesito :
L'ufficio tributi ha accertato immobile risultante in catasto di proprietà ANAS, ex casa cantoniera. L'Azienda presenta istanza di autotuela, chiedendo l'annullamento dell'avviso in quanto ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada i tratti di strade statali dismesse a seguito di varianti che non alternao i caposaldi del tracciato strada perdono la classifica di strada statale e sono trasferiti obbligatoriamente alla provincia o al comune.
In sostanza l'Anas comunica che la casa cantoniera che insiste sulla strada e che non è utilizzata da diverso tempo per fini istituzionali, è ceduta ex lege alla Provincia.
La Provincia tuttavia non ha preso in carico l'immobile nel suo patrimonio, ad oggi intestato all'Anas.
L'Ufficio tributi eccepisce che che in assenza di trasferimento al patrimonio provinciale e di voltura catastale permane l'assoggettamento Imu in capo all'Azienda nazionale strade, pur in assenza di utilizzo ai fini istituzionali
Si ringrazia
L'ufficio tributi ha accertato immobile risultante in catasto di proprietà ANAS, ex casa cantoniera. L'Azienda presenta istanza di autotuela, chiedendo l'annullamento dell'avviso in quanto ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada i tratti di strade statali dismesse a seguito di varianti che non alternao i caposaldi del tracciato strada perdono la classifica di strada statale e sono trasferiti obbligatoriamente alla provincia o al comune.
In sostanza l'Anas comunica che la casa cantoniera che insiste sulla strada e che non è utilizzata da diverso tempo per fini istituzionali, è ceduta ex lege alla Provincia.
La Provincia tuttavia non ha preso in carico l'immobile nel suo patrimonio, ad oggi intestato all'Anas.
L'Ufficio tributi eccepisce che che in assenza di trasferimento al patrimonio provinciale e di voltura catastale permane l'assoggettamento Imu in capo all'Azienda nazionale strade, pur in assenza di utilizzo ai fini istituzionali
Si ringrazia
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22 febbraio 2022
Buongiorno,
il PEF grezzo del gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento rifiuti ha determinato un valore superiore al costo effettivamente sostenuto dal Comune.
Per avvalersi della previsione di cui all’articolo 4.5 della delibera 443 ARERA che consente all'ETC di considerare le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR come valori massimi, applicando valori inferiori come tariffa:
- è necessario che tale differenziale venga evidenziato nel quadro delle detrazioni del PEF (così intervenendo su un PEF non elaborato dal Comune)
- oppure è sufficiente evidenziare tale differenziale nella relazione accompagnatoria e nella delibera? così da giustificare perché la copertura tariffaria è inferiore al valore del PEF.
il PEF grezzo del gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento rifiuti ha determinato un valore superiore al costo effettivamente sostenuto dal Comune.
Per avvalersi della previsione di cui all’articolo 4.5 della delibera 443 ARERA che consente all'ETC di considerare le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR come valori massimi, applicando valori inferiori come tariffa:
- è necessario che tale differenziale venga evidenziato nel quadro delle detrazioni del PEF (così intervenendo su un PEF non elaborato dal Comune)
- oppure è sufficiente evidenziare tale differenziale nella relazione accompagnatoria e nella delibera? così da giustificare perché la copertura tariffaria è inferiore al valore del PEF.
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18 febbraio 2022
Buongiorno, in riferimento al PEF - Tari, il nostro Comune si occupa solo della gestione delle tariffe, ma svolge anche la funzione di ETC, si chiede a tal proposito se per la validazione, si debba affidare a soggetto esterno con profilo di terzietà, rispetto all'attività gestionale, come ad esempio il segretario Comunale o il Revisore dei Conti.
Grazie
Grazie
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17 febbraio 2022
Questo Ente nel 2017 ha emesso e notificato avviso di accertamento IMU anno 2012 per parziale versamento all’ erede di un imprenditore agricolo deceduto nel 2016.
Nell’ elenco degli immobili oltre ai terreni agricoli (con le riduzioni) vi erano anche degli immobili D10 (mai presenti nelle dichiarazioni) , per questi ultimi non avendo riscontro dell’effettivo utilizzo degli stessi , in quanto il proprietario era si iscritto ma non svolgeva direttamente l’attività agricola, sono stati tassati con l’aliquota altri fabbricati.
L’accertamento in questione, ricevuto nei termini dall’erede, non è mai stato pagato ne “contestato” fino ad oggi, infatti solo a seguito della notifica della cartella del ruolo coattivo da parte dell’Agenzia Entrate e riscossione, si è presentato nell’Ufficio tributi per presentare verbale reclamo.
L’erede sostiene che l’attività era presente se pur non condotta dal parente, ci sarebbero infatti fatture oltre a dichiarazioni dei redditi.
L’ufficio sostiene che il reclamo non si possa presentare adesso per l’accertamento IMU 2012 ma eventualmente andava richiesto il riesame nei 60 giorni decorrenti al notifica, presentando appunto istanze e documentazione inerente l’attività svolta.
Si chiede:
Qualora oggi l’erede protocolli istanza di reclamo per l’accertamento IMU 2012 e anche per gli anni successivi, divenuti anche questi definitivi, può questo ufficio rivedere la situazione debitoria sgravando l’imposta applicata su i D10 non dovuta (forse)?
Se si dovessero riscontrare errori di valutazione/calcolo anche per gli accertamenti successivi, sarebbe opportuno da parte dell'ufficio procedere a rettifica o annullamento dell'accertamento anche se abbondantemente fuori termine?
In caso di diniego quali argomentazioni vanno presentate all’erede?
Nell’ elenco degli immobili oltre ai terreni agricoli (con le riduzioni) vi erano anche degli immobili D10 (mai presenti nelle dichiarazioni) , per questi ultimi non avendo riscontro dell’effettivo utilizzo degli stessi , in quanto il proprietario era si iscritto ma non svolgeva direttamente l’attività agricola, sono stati tassati con l’aliquota altri fabbricati.
L’accertamento in questione, ricevuto nei termini dall’erede, non è mai stato pagato ne “contestato” fino ad oggi, infatti solo a seguito della notifica della cartella del ruolo coattivo da parte dell’Agenzia Entrate e riscossione, si è presentato nell’Ufficio tributi per presentare verbale reclamo.
L’erede sostiene che l’attività era presente se pur non condotta dal parente, ci sarebbero infatti fatture oltre a dichiarazioni dei redditi.
L’ufficio sostiene che il reclamo non si possa presentare adesso per l’accertamento IMU 2012 ma eventualmente andava richiesto il riesame nei 60 giorni decorrenti al notifica, presentando appunto istanze e documentazione inerente l’attività svolta.
Si chiede:
Qualora oggi l’erede protocolli istanza di reclamo per l’accertamento IMU 2012 e anche per gli anni successivi, divenuti anche questi definitivi, può questo ufficio rivedere la situazione debitoria sgravando l’imposta applicata su i D10 non dovuta (forse)?
Se si dovessero riscontrare errori di valutazione/calcolo anche per gli accertamenti successivi, sarebbe opportuno da parte dell'ufficio procedere a rettifica o annullamento dell'accertamento anche se abbondantemente fuori termine?
In caso di diniego quali argomentazioni vanno presentate all’erede?
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17 febbraio 2022
BUONGIORNO,
ABBIAMO RICEVUTO UN RICORSO-RECLAMO DA PARTE DELL'AVVOCATO DI UN CONTRIBUENTE A CUI SONO STITI EMESSI ALCUNI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU CON CUI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI DETTI ATTI IN QUANTO L'IMMOBILE A CUI FANNO RIFERIMENTO, PUR ESSENDO CATASTALMENTE INTESTATI AL CONTRIBUENTE, NON SONO PIU' SUOI DAL 1990.
CONTESTA AL NOSTRO UFFICIO TRIBUTI LA MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SOTTOLINEANDO CHE, PRIMA DI EMETTERE GLI ATTI L'UFFICIO NON DOVEVA LIMITARSI AD EFFETTUARE LA SOLA VISURA CATASTALE, LA QUALE, SECONDO L'AVVOCATO E' VALEVOLE SOLO AI FINI FISCALI, MA DOVEVA EFFETTUARE LA VISURA IPOTECARIA DA CUI POTEVA FACILMENTE RILEVARE CHE L'IMMOBILE ERA STATO VENDUTO NEL 1990.
IL NS UFFICIO HA PROVVEDUTO A TALE VERIFICA E RISCONTRATO L'EFFETTIVA VENDITA DELL'IMMOBILE.
HA QUINDI PROVVEDUTO ALL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CHE VERRA' A BREVE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE.
VORREMMO SAPERE, VISTO CHE NON CI E' MAI CAPITATO DI GESTIRE UNA SITUAZIONE DI QUESTO TIPO (DI REGOLA I CONTRIBUENTI CHIAMANO O SCRIVONO ALL'UFFICIO TRBUTI PRODUCENDO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE SENZA RICORRERE AL RICORSO RECLAMO) SE, PER CHIUDERE IL RICORSO-RECLAMO SENZA ANDARE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA, E' SUFFICIENTE NOTIFICARE GLI ATTI DI ANNULLAMENTO SIA AL CONTRIBUENTE, CON RACCOMANDATA A/R, CHE ALL'AVVOCATO DA LUI DELEGATO, RISPONDENDO ALLA PEC CON CUI CI HA NOTIFICATO L'ATTO, O, IN CASO CONTRARIO, COSA DOBBIAMO FARE PER CHIUDERE LA PRATICA BONARIAMENTE.
NELL'OCCASIONE, RINGRAZIO E SALUTO
ABBIAMO RICEVUTO UN RICORSO-RECLAMO DA PARTE DELL'AVVOCATO DI UN CONTRIBUENTE A CUI SONO STITI EMESSI ALCUNI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU CON CUI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI DETTI ATTI IN QUANTO L'IMMOBILE A CUI FANNO RIFERIMENTO, PUR ESSENDO CATASTALMENTE INTESTATI AL CONTRIBUENTE, NON SONO PIU' SUOI DAL 1990.
CONTESTA AL NOSTRO UFFICIO TRIBUTI LA MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SOTTOLINEANDO CHE, PRIMA DI EMETTERE GLI ATTI L'UFFICIO NON DOVEVA LIMITARSI AD EFFETTUARE LA SOLA VISURA CATASTALE, LA QUALE, SECONDO L'AVVOCATO E' VALEVOLE SOLO AI FINI FISCALI, MA DOVEVA EFFETTUARE LA VISURA IPOTECARIA DA CUI POTEVA FACILMENTE RILEVARE CHE L'IMMOBILE ERA STATO VENDUTO NEL 1990.
IL NS UFFICIO HA PROVVEDUTO A TALE VERIFICA E RISCONTRATO L'EFFETTIVA VENDITA DELL'IMMOBILE.
HA QUINDI PROVVEDUTO ALL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CHE VERRA' A BREVE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE.
VORREMMO SAPERE, VISTO CHE NON CI E' MAI CAPITATO DI GESTIRE UNA SITUAZIONE DI QUESTO TIPO (DI REGOLA I CONTRIBUENTI CHIAMANO O SCRIVONO ALL'UFFICIO TRBUTI PRODUCENDO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE SENZA RICORRERE AL RICORSO RECLAMO) SE, PER CHIUDERE IL RICORSO-RECLAMO SENZA ANDARE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA, E' SUFFICIENTE NOTIFICARE GLI ATTI DI ANNULLAMENTO SIA AL CONTRIBUENTE, CON RACCOMANDATA A/R, CHE ALL'AVVOCATO DA LUI DELEGATO, RISPONDENDO ALLA PEC CON CUI CI HA NOTIFICATO L'ATTO, O, IN CASO CONTRARIO, COSA DOBBIAMO FARE PER CHIUDERE LA PRATICA BONARIAMENTE.
NELL'OCCASIONE, RINGRAZIO E SALUTO
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