23 novembre 2022
Un proprietario di immobile costruito per le finalità agrituristiche costituito da 4 camere con servizi, nel 2008 lo accatasta in cat D10, nel 2009 il “CATASTO” rigetta la categoria D10 e lo censisce come D2, il proprietario non fa nessuna opposizione fino a quando non inizia a ricevere dal nostro Ente avvisi di accertamento IMU per omesso versamento, dato che il proprietario dava per scontato l’esenzione.
Nel 2020 ripresenta nuovo accatastamento come variazione della destinazione in pensione –attività agricola allegando : qualifica di IAP della moglie, contratto di affitto alla stessa con decorrenza 2014 registrato nel 2020 e iscrizione all’albo degli agriturismi con la proposta di categoria D10.
Nel 2021 il catasto nuovamente rigetta e riclassifica l’immobile in D2.
Il proprietario, continua ad insistere che l’immobile è rurale perchè realizzato anche con finanziamenti relativi all’attività agricola (addicendo a noi comune come primi conoscitori della questione…), arriva quindi fino al Direttore del Catasto che a seguito di “verifica” (nell’ormai 2022) di tutti i documenti allegati al docfa, ritiene che l’immobile sia di fatto classificabile in D10 e in autotutela annulla il precedente provvedimento dando efficacia alla variante proposta nel 2020.
Ora il proprietario in forza della categoria D10 e di tutti i requisiti del caso, chiede che il comune tenga conto di ciò ed annulli gli avvisi di accertamento fin qui emessi relativi alle annualità precedenti il 2020.
Si chiede quindi un parere se questo ufficio deve tenere conto che l’immobile dal suo primo accatastamento aveva i “requisiti” di ruralità oppure deve attenersi strettamente alla variazioni catastali susseguite confermando quindi gli avvisi di accertamento emessi e accertare l’omesso versamento fino al 2020?
Nel 2020 ripresenta nuovo accatastamento come variazione della destinazione in pensione –attività agricola allegando : qualifica di IAP della moglie, contratto di affitto alla stessa con decorrenza 2014 registrato nel 2020 e iscrizione all’albo degli agriturismi con la proposta di categoria D10.
Nel 2021 il catasto nuovamente rigetta e riclassifica l’immobile in D2.
Il proprietario, continua ad insistere che l’immobile è rurale perchè realizzato anche con finanziamenti relativi all’attività agricola (addicendo a noi comune come primi conoscitori della questione…), arriva quindi fino al Direttore del Catasto che a seguito di “verifica” (nell’ormai 2022) di tutti i documenti allegati al docfa, ritiene che l’immobile sia di fatto classificabile in D10 e in autotutela annulla il precedente provvedimento dando efficacia alla variante proposta nel 2020.
Ora il proprietario in forza della categoria D10 e di tutti i requisiti del caso, chiede che il comune tenga conto di ciò ed annulli gli avvisi di accertamento fin qui emessi relativi alle annualità precedenti il 2020.
Si chiede quindi un parere se questo ufficio deve tenere conto che l’immobile dal suo primo accatastamento aveva i “requisiti” di ruralità oppure deve attenersi strettamente alla variazioni catastali susseguite confermando quindi gli avvisi di accertamento emessi e accertare l’omesso versamento fino al 2020?
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22 novembre 2022
Ad una attività ricettiva sono stati inviati gli avvisi bonari TARI dal 2015 al 2022, dove le tariffe tenevano conto della varie attività svolte nella struttura: Bar, sala ballo, sala ristorante/pizzeria, camere da letto.
L’importo dell’avviso veniva regolarmente pagato fino al 2019, finché il gestore ha scritto al questo comune per chiedere l’esatta applicazione della tariffa che non doveva essere frazionata ma unificata a “Albergo con ristorante”.
Dai conteggi fatti dal 2015 al 2019 risultata che l’errata applicazione delle tariffe su menzionale in luogo di quella unica per tutta la superficie, generava pagamenti in eccedenza per i quali si chiede il rimborso.
Si ritine che il contribuente sia nel giusto nel richiedere l’unica tariffa, chiediamo però, considerato che l’istanza è stata presentata nel 2021 è possibile riformulare gli avvisi pregressi già emessi e regolarmente pagati, generando come detto dei pagamenti in eccedenza che andrebbero in parte compensati e parte restituiti?
L’importo dell’avviso veniva regolarmente pagato fino al 2019, finché il gestore ha scritto al questo comune per chiedere l’esatta applicazione della tariffa che non doveva essere frazionata ma unificata a “Albergo con ristorante”.
Dai conteggi fatti dal 2015 al 2019 risultata che l’errata applicazione delle tariffe su menzionale in luogo di quella unica per tutta la superficie, generava pagamenti in eccedenza per i quali si chiede il rimborso.
Si ritine che il contribuente sia nel giusto nel richiedere l’unica tariffa, chiediamo però, considerato che l’istanza è stata presentata nel 2021 è possibile riformulare gli avvisi pregressi già emessi e regolarmente pagati, generando come detto dei pagamenti in eccedenza che andrebbero in parte compensati e parte restituiti?
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22 novembre 2022
Buongiorno Dott. Cava, esplico di seguito il mio quesito.
Coniugi separati sono proprietari al 50% di un'immobile nel quale risiede e dimora tutt'oggi il marito.
La moglie è proprietaria di due immobili:
1) la sua vecchia casa coniugale in comproprietà con l'ex marito
2) altro immobile in comproprietà con i fratelli avuto in eredità con la morte del padre dal 01.01.2022.
Dal 2015 la moglie è residente con le figlie nell'immobile n.2, nel quale risiede anche la madre che ha il diritto di abitazione in quanto coniuge superstite pertanto esente IMU.
La domanda è, la moglie può godere dell'esenzione IMU per l'immobile n.1 nonostante abbia la residenza nell'immobile 2?
La ringrazio Dotto. Cava.
Coniugi separati sono proprietari al 50% di un'immobile nel quale risiede e dimora tutt'oggi il marito.
La moglie è proprietaria di due immobili:
1) la sua vecchia casa coniugale in comproprietà con l'ex marito
2) altro immobile in comproprietà con i fratelli avuto in eredità con la morte del padre dal 01.01.2022.
Dal 2015 la moglie è residente con le figlie nell'immobile n.2, nel quale risiede anche la madre che ha il diritto di abitazione in quanto coniuge superstite pertanto esente IMU.
La domanda è, la moglie può godere dell'esenzione IMU per l'immobile n.1 nonostante abbia la residenza nell'immobile 2?
La ringrazio Dotto. Cava.
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15 novembre 2022
Abbiamo emesso avvisi di accertamento esecutivo tari ad una SRL, notificando presso il domicilio fiscale della stessa.
Non avendo riscontro del pagamento abbiamo inviato sollecito, trascorsi il periodo senza riscontro stiamo procedendo all'emissione del ruolo coattivo da inviare ad Agenzia Entrate Riscossioni, possiamo inserire anche i dati del legale rappresentate come soggetto coobbligato?
Non avendo riscontro del pagamento abbiamo inviato sollecito, trascorsi il periodo senza riscontro stiamo procedendo all'emissione del ruolo coattivo da inviare ad Agenzia Entrate Riscossioni, possiamo inserire anche i dati del legale rappresentate come soggetto coobbligato?
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15 novembre 2022
Al fine di adeguare i regolamenti alla legge 130/2022 potrei, secondo lei, predisporre una sola delibera (che poi verrà approvata dal consiglio comunale) dove richiamo: il regolamento generale delle entrate , il regolamento degli strumenti deflattivi, il regolamento di accertamento con adesione, il regolamento imu e quello tari e indicare che ogni qual volta viene citata "commissione tributaria provinciale e regionale" essa va sostituita in corte di giustizia di primo e secondo grado e corte di cassazione ai sensi dell'art. 4 della l. 130/2022? Grazie per il supporto
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15 novembre 2022
Salve, chiediamo cortesemente il vs autorevole parere circa un utente, un'azienda agricola che ha degli uffici nell'immobile rurale. Ci ponevamo il dubbio se fossero assoggettabili TARI o meno.
In attesa, ringraziamo anticipatamente per l'attenzione.
Distinti saluti.
In attesa, ringraziamo anticipatamente per l'attenzione.
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11 novembre 2022
due coniugi residenti nel nostro comune hanno due immobili sempre nel nostro comune ognuno di loro al 100%. In quello con residenza anagrafica (della moglie) non pagano IMU sull'altro invece di (proprietà del marito) pagano regolarmente. Sono venuti a conoscenza della sentenza e il marito ha spostato prontamente la residenza anagrafica nel suo immobile. Mi comunicano verbalmente che ai fini imu già dal saldo 2022 verserà tenendo conto che da ottobre (data di cambio residenza) è esente imu. E' tutto giusto? non devo pretendere alcuna comunicazione scritta?
Questa richiesta, mi ha fatto riflettere perchè se ho inteso bene la sentenza no vi è alcun obbligo dichiarativo in quanto già con la sola residenza anagrafica il diritto all'esenzione è riconosciuto; mi domando come si può arginare (se si deve arginare, ovvero se è mio preciso compito arginare) l'esodo delle residenze?
Ringrazio per i chiarimenti che vorrà darmi e porgo cordiali saluti
Questa richiesta, mi ha fatto riflettere perchè se ho inteso bene la sentenza no vi è alcun obbligo dichiarativo in quanto già con la sola residenza anagrafica il diritto all'esenzione è riconosciuto; mi domando come si può arginare (se si deve arginare, ovvero se è mio preciso compito arginare) l'esodo delle residenze?
Ringrazio per i chiarimenti che vorrà darmi e porgo cordiali saluti
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11 novembre 2022
Per l'invio di una delega di pagamento Tari con F24 semplificato a una ditta individuale, meglio usare la denominazione della ditta e la sua partita iva (come da dati presenti da puntofisco) o il nominativo e codice fiscale della persona fisica titolare dell'impresa a cui la partita iva è associata?
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10 novembre 2022
Buongiorno dr. Cava, qualche giorno fa un commercialista mi ha posto un quesito che le inoltro:
"qualche anno fa, un contribuente mi ha chiesto di occuparmi della
sua dichiarazione dei redditi mi sono subito posto il problema
dell’eventuale indicazione, nel quadro dei fabbricati, della porzione
dell’abitazione che ha acquisito per successione
materna, in relazione alle nuove nozze contratte dal padre, coniuge
superstite.
Il codice civile (articolo 540) dispone la riserva del diritto di
abitazione in favore del coniuge superstite, ma nulla prevede sulle sue
possibili evoluzioni. Non essendomi state di aiuto le banche dati a cui
avevo accesso, né l’internet in generale, ho provato a porre il quesito
al servizio di assistenza fiscale del caf al quale mi appoggiavo,
ricevendo come risposta che le nuove nozze del coniuge superstite erano
causa di estinzione del diritto di abitazione.
Qualche mese fa, seguendo un corso sulle successioni, un notaio ha
sorvolato sull’argomento, dando come oramai assodato il fatto che il
diritto di abitazione sopravvivesse alle nuove nozze del coniuge superstite"
leggendo il quesito, avrei risposto immediatamente che il diritto di abitazione spetta ugualmente, al contrario se dovesse morire il marito alla seconda moglie non spetta il diritto di abitazione. Ma vorrei esserne certa. Grazie mille dell'attenzione
"qualche anno fa, un contribuente mi ha chiesto di occuparmi della
sua dichiarazione dei redditi mi sono subito posto il problema
dell’eventuale indicazione, nel quadro dei fabbricati, della porzione
dell’abitazione che ha acquisito per successione
materna, in relazione alle nuove nozze contratte dal padre, coniuge
superstite.
Il codice civile (articolo 540) dispone la riserva del diritto di
abitazione in favore del coniuge superstite, ma nulla prevede sulle sue
possibili evoluzioni. Non essendomi state di aiuto le banche dati a cui
avevo accesso, né l’internet in generale, ho provato a porre il quesito
al servizio di assistenza fiscale del caf al quale mi appoggiavo,
ricevendo come risposta che le nuove nozze del coniuge superstite erano
causa di estinzione del diritto di abitazione.
Qualche mese fa, seguendo un corso sulle successioni, un notaio ha
sorvolato sull’argomento, dando come oramai assodato il fatto che il
diritto di abitazione sopravvivesse alle nuove nozze del coniuge superstite"
leggendo il quesito, avrei risposto immediatamente che il diritto di abitazione spetta ugualmente, al contrario se dovesse morire il marito alla seconda moglie non spetta il diritto di abitazione. Ma vorrei esserne certa. Grazie mille dell'attenzione
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IMU
04 novembre 2022
NELLA PRATICA COME SI STABILISCE SE DEGLI IMMOBILI SONO ALLOGGI SOCIALI E QUINDI ESENTI IMU?
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03 novembre 2022
Buongiorno,
chiedo se vi è obbligo dichiarativo da parte del contribuente per aggiudicazione immobile in asta derivante da procedura fallimentare.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
chiedo se vi è obbligo dichiarativo da parte del contribuente per aggiudicazione immobile in asta derivante da procedura fallimentare.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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31 ottobre 2022
BUONGIORNO,
ABBIAMO RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN RICORSO PRESENTATA DA UNA DEGLI EREDI DEL TITOLARE DI UN ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, LA QUALE AVEVA CHIESTO 2 SETTIMANE PRIMA L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO STESSO PERCHE', DICHIARAVA, DI NON ESSERE EREDE DEL CONTRIBUENTE.
IL NS. UFFICIO, EFFETTUANDO TUTTE LE VERIFICHE DEL CASO, HA APPURATO CHE LA RICORRENTE E' DI FATTO EREDE DEL CONTRIBUENTE IN VIA INDIRETTA, IN QUANTO CONIUGE DEL FRATELLO DEL DE CUIUS, ANCH'ESSO DECEDUTO, MA PER UN ERRORE, NELL'ATTO E' STATA INSERITA COME SE FOSSE L'EREDE DIRETTA DEL CONTRIBUENTE, ANZICHE' COME "EREDE DI XXXX A SUA VOLTA EREDE DI YYYYYYY".
NEL RICORSO PRESENTATO, VIENE RICHIESTO L'ANNULLAMENTO TOTALE DELL'ATTO, IL QUALE E' GIA' STATO PAGATO IN QUOTA PARTE DA ALCUNI DEGLI ALTRI EREDI.
VORREMMO QUINDI SAPERE COME DOBBIAMO PROCEDRE, VISTO CHE, A NS. AVVISO, L'ATTO HA SOLO UN VIZIO DI FORMA, PER IL QUALE STAVAMO PROCEDENDO ALLA RETTIFICA DEGLI EREDI INDICANDO LA RICORRENTE "EREDE DI YYYYY, EREDE DI XXXX", MA CHE PER IL RESTO E' CORRETTO E REGOLARMENTE NOTIFICATO A TUTTI GLI EREDI.
SPERO DI ESSERE STATA CHIARA NELL'ESPOSIZIONE DEI FATTI.
IN ATTESA DI CORTESE RISCONTRO, RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE E SALUTO CORDIALMENTE
ABBIAMO RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN RICORSO PRESENTATA DA UNA DEGLI EREDI DEL TITOLARE DI UN ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU, LA QUALE AVEVA CHIESTO 2 SETTIMANE PRIMA L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO STESSO PERCHE', DICHIARAVA, DI NON ESSERE EREDE DEL CONTRIBUENTE.
IL NS. UFFICIO, EFFETTUANDO TUTTE LE VERIFICHE DEL CASO, HA APPURATO CHE LA RICORRENTE E' DI FATTO EREDE DEL CONTRIBUENTE IN VIA INDIRETTA, IN QUANTO CONIUGE DEL FRATELLO DEL DE CUIUS, ANCH'ESSO DECEDUTO, MA PER UN ERRORE, NELL'ATTO E' STATA INSERITA COME SE FOSSE L'EREDE DIRETTA DEL CONTRIBUENTE, ANZICHE' COME "EREDE DI XXXX A SUA VOLTA EREDE DI YYYYYYY".
NEL RICORSO PRESENTATO, VIENE RICHIESTO L'ANNULLAMENTO TOTALE DELL'ATTO, IL QUALE E' GIA' STATO PAGATO IN QUOTA PARTE DA ALCUNI DEGLI ALTRI EREDI.
VORREMMO QUINDI SAPERE COME DOBBIAMO PROCEDRE, VISTO CHE, A NS. AVVISO, L'ATTO HA SOLO UN VIZIO DI FORMA, PER IL QUALE STAVAMO PROCEDENDO ALLA RETTIFICA DEGLI EREDI INDICANDO LA RICORRENTE "EREDE DI YYYYY, EREDE DI XXXX", MA CHE PER IL RESTO E' CORRETTO E REGOLARMENTE NOTIFICATO A TUTTI GLI EREDI.
SPERO DI ESSERE STATA CHIARA NELL'ESPOSIZIONE DEI FATTI.
IN ATTESA DI CORTESE RISCONTRO, RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE E SALUTO CORDIALMENTE
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