24 febbraio 2022
Buongiorno,
ho un altro caso di fallimento di ditta di costruzioni. In tal caso la ditta è fallita il 5 maggio 2011.
Il curatore mi ha contattata due giorni fa in quanto gli immobili sono stati venduti il 20 dicembre 2021.
Premetto che non è mai stata presentata nessuna dichiarazione di immobili merce (anche perché il fallimento è avvenuto quando c'era l'ICI....).
La mia domanda è: devo calcolo l'ICI con aliquota per altri fabbricati (nel caso del comune di Castelbelforte il 7 per mille) per l'anno 2011 e l'IMU con aliquota sempre per altri fabbricati (9 per mille) dal 2012 al 2021?
Grazie,
Cordiali saluti.
ho un altro caso di fallimento di ditta di costruzioni. In tal caso la ditta è fallita il 5 maggio 2011.
Il curatore mi ha contattata due giorni fa in quanto gli immobili sono stati venduti il 20 dicembre 2021.
Premetto che non è mai stata presentata nessuna dichiarazione di immobili merce (anche perché il fallimento è avvenuto quando c'era l'ICI....).
La mia domanda è: devo calcolo l'ICI con aliquota per altri fabbricati (nel caso del comune di Castelbelforte il 7 per mille) per l'anno 2011 e l'IMU con aliquota sempre per altri fabbricati (9 per mille) dal 2012 al 2021?
Grazie,
Cordiali saluti.
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24 febbraio 2022
Buongiorno,
una ditta di costruzioni che ha presentato regolare dichiarazione IMU -immobili merce (quindi ha versato IMU con aliquota del 2,5 per mille per gli immobili merce), il 1° aprile 2020 fallisce. Il 31 gennaio 2022 gli immobili vengono venduti all'asta e il curatore fallimentare chiama l'ufficio tributi per avere il conteggio dell'IMU ordinaria dal 01/04/2020 al 31/01/2022. A questo punto sono a chiedere se il conteggio IMU ordinaria va fatto sempre considerando l'aliquota per immobili merce del 2,5 per mille oppure deve essere applicata l'aliquota del 10,6 per mille che è l'aliquota IMU prevista per la categoria "altri immobili"?
Grazie.
Un saluto,
una ditta di costruzioni che ha presentato regolare dichiarazione IMU -immobili merce (quindi ha versato IMU con aliquota del 2,5 per mille per gli immobili merce), il 1° aprile 2020 fallisce. Il 31 gennaio 2022 gli immobili vengono venduti all'asta e il curatore fallimentare chiama l'ufficio tributi per avere il conteggio dell'IMU ordinaria dal 01/04/2020 al 31/01/2022. A questo punto sono a chiedere se il conteggio IMU ordinaria va fatto sempre considerando l'aliquota per immobili merce del 2,5 per mille oppure deve essere applicata l'aliquota del 10,6 per mille che è l'aliquota IMU prevista per la categoria "altri immobili"?
Grazie.
Un saluto,
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22 febbraio 2022
Si porta all'attenzione di Finanza locale il seguente quesito :
L'ufficio tributi ha accertato immobile risultante in catasto di proprietà ANAS, ex casa cantoniera. L'Azienda presenta istanza di autotuela, chiedendo l'annullamento dell'avviso in quanto ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada i tratti di strade statali dismesse a seguito di varianti che non alternao i caposaldi del tracciato strada perdono la classifica di strada statale e sono trasferiti obbligatoriamente alla provincia o al comune.
In sostanza l'Anas comunica che la casa cantoniera che insiste sulla strada e che non è utilizzata da diverso tempo per fini istituzionali, è ceduta ex lege alla Provincia.
La Provincia tuttavia non ha preso in carico l'immobile nel suo patrimonio, ad oggi intestato all'Anas.
L'Ufficio tributi eccepisce che che in assenza di trasferimento al patrimonio provinciale e di voltura catastale permane l'assoggettamento Imu in capo all'Azienda nazionale strade, pur in assenza di utilizzo ai fini istituzionali
Si ringrazia
L'ufficio tributi ha accertato immobile risultante in catasto di proprietà ANAS, ex casa cantoniera. L'Azienda presenta istanza di autotuela, chiedendo l'annullamento dell'avviso in quanto ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada i tratti di strade statali dismesse a seguito di varianti che non alternao i caposaldi del tracciato strada perdono la classifica di strada statale e sono trasferiti obbligatoriamente alla provincia o al comune.
In sostanza l'Anas comunica che la casa cantoniera che insiste sulla strada e che non è utilizzata da diverso tempo per fini istituzionali, è ceduta ex lege alla Provincia.
La Provincia tuttavia non ha preso in carico l'immobile nel suo patrimonio, ad oggi intestato all'Anas.
L'Ufficio tributi eccepisce che che in assenza di trasferimento al patrimonio provinciale e di voltura catastale permane l'assoggettamento Imu in capo all'Azienda nazionale strade, pur in assenza di utilizzo ai fini istituzionali
Si ringrazia
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22 febbraio 2022
Buongiorno,
il PEF grezzo del gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento rifiuti ha determinato un valore superiore al costo effettivamente sostenuto dal Comune.
Per avvalersi della previsione di cui all’articolo 4.5 della delibera 443 ARERA che consente all'ETC di considerare le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR come valori massimi, applicando valori inferiori come tariffa:
- è necessario che tale differenziale venga evidenziato nel quadro delle detrazioni del PEF (così intervenendo su un PEF non elaborato dal Comune)
- oppure è sufficiente evidenziare tale differenziale nella relazione accompagnatoria e nella delibera? così da giustificare perché la copertura tariffaria è inferiore al valore del PEF.
il PEF grezzo del gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento rifiuti ha determinato un valore superiore al costo effettivamente sostenuto dal Comune.
Per avvalersi della previsione di cui all’articolo 4.5 della delibera 443 ARERA che consente all'ETC di considerare le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR come valori massimi, applicando valori inferiori come tariffa:
- è necessario che tale differenziale venga evidenziato nel quadro delle detrazioni del PEF (così intervenendo su un PEF non elaborato dal Comune)
- oppure è sufficiente evidenziare tale differenziale nella relazione accompagnatoria e nella delibera? così da giustificare perché la copertura tariffaria è inferiore al valore del PEF.
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18 febbraio 2022
Buongiorno, in riferimento al PEF - Tari, il nostro Comune si occupa solo della gestione delle tariffe, ma svolge anche la funzione di ETC, si chiede a tal proposito se per la validazione, si debba affidare a soggetto esterno con profilo di terzietà, rispetto all'attività gestionale, come ad esempio il segretario Comunale o il Revisore dei Conti.
Grazie
Grazie
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17 febbraio 2022
Gentile dott. Cava un contribuente proprietario fino al 03/12/2021 di un immobile costituito da due sub accatastati in A2, procede in tale data al declassamento del sub 3. L'agenzia del Territorio conferma la soppressione dello stesso il 03/12/2021 costituendo il sub 4 in F3. L'ufficio Tributi aveva emesso ad ottobre 2021 avviso di accertamento per i due fabbricati accatastati. Il contribuente in virtù del nuovo accatastamento in F3 presenta a febbraio 2022 apposita dichiarazione IMU 2021 e al contempo chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e l'attribuzione del valore in F3 con decorrenza dal 2016. Alla luce di quanto sopra si chiede se l'ufficio può procedere con l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, annullando il precedente, attribuendo al vecchio sub 3 poi divenuto sub 4, il valore dichiarato con apposita dichiarazione IMU. Si confermano i termini per l'emissione dell'avviso di accertamento a fine marzo 2022?
Grazie
Grazie
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17 febbraio 2022
Questo Ente nel 2017 ha emesso e notificato avviso di accertamento IMU anno 2012 per parziale versamento all’ erede di un imprenditore agricolo deceduto nel 2016.
Nell’ elenco degli immobili oltre ai terreni agricoli (con le riduzioni) vi erano anche degli immobili D10 (mai presenti nelle dichiarazioni) , per questi ultimi non avendo riscontro dell’effettivo utilizzo degli stessi , in quanto il proprietario era si iscritto ma non svolgeva direttamente l’attività agricola, sono stati tassati con l’aliquota altri fabbricati.
L’accertamento in questione, ricevuto nei termini dall’erede, non è mai stato pagato ne “contestato” fino ad oggi, infatti solo a seguito della notifica della cartella del ruolo coattivo da parte dell’Agenzia Entrate e riscossione, si è presentato nell’Ufficio tributi per presentare verbale reclamo.
L’erede sostiene che l’attività era presente se pur non condotta dal parente, ci sarebbero infatti fatture oltre a dichiarazioni dei redditi.
L’ufficio sostiene che il reclamo non si possa presentare adesso per l’accertamento IMU 2012 ma eventualmente andava richiesto il riesame nei 60 giorni decorrenti al notifica, presentando appunto istanze e documentazione inerente l’attività svolta.
Si chiede:
Qualora oggi l’erede protocolli istanza di reclamo per l’accertamento IMU 2012 e anche per gli anni successivi, divenuti anche questi definitivi, può questo ufficio rivedere la situazione debitoria sgravando l’imposta applicata su i D10 non dovuta (forse)?
Se si dovessero riscontrare errori di valutazione/calcolo anche per gli accertamenti successivi, sarebbe opportuno da parte dell'ufficio procedere a rettifica o annullamento dell'accertamento anche se abbondantemente fuori termine?
In caso di diniego quali argomentazioni vanno presentate all’erede?
Nell’ elenco degli immobili oltre ai terreni agricoli (con le riduzioni) vi erano anche degli immobili D10 (mai presenti nelle dichiarazioni) , per questi ultimi non avendo riscontro dell’effettivo utilizzo degli stessi , in quanto il proprietario era si iscritto ma non svolgeva direttamente l’attività agricola, sono stati tassati con l’aliquota altri fabbricati.
L’accertamento in questione, ricevuto nei termini dall’erede, non è mai stato pagato ne “contestato” fino ad oggi, infatti solo a seguito della notifica della cartella del ruolo coattivo da parte dell’Agenzia Entrate e riscossione, si è presentato nell’Ufficio tributi per presentare verbale reclamo.
L’erede sostiene che l’attività era presente se pur non condotta dal parente, ci sarebbero infatti fatture oltre a dichiarazioni dei redditi.
L’ufficio sostiene che il reclamo non si possa presentare adesso per l’accertamento IMU 2012 ma eventualmente andava richiesto il riesame nei 60 giorni decorrenti al notifica, presentando appunto istanze e documentazione inerente l’attività svolta.
Si chiede:
Qualora oggi l’erede protocolli istanza di reclamo per l’accertamento IMU 2012 e anche per gli anni successivi, divenuti anche questi definitivi, può questo ufficio rivedere la situazione debitoria sgravando l’imposta applicata su i D10 non dovuta (forse)?
Se si dovessero riscontrare errori di valutazione/calcolo anche per gli accertamenti successivi, sarebbe opportuno da parte dell'ufficio procedere a rettifica o annullamento dell'accertamento anche se abbondantemente fuori termine?
In caso di diniego quali argomentazioni vanno presentate all’erede?
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17 febbraio 2022
BUONGIORNO,
ABBIAMO RICEVUTO UN RICORSO-RECLAMO DA PARTE DELL'AVVOCATO DI UN CONTRIBUENTE A CUI SONO STITI EMESSI ALCUNI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU CON CUI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI DETTI ATTI IN QUANTO L'IMMOBILE A CUI FANNO RIFERIMENTO, PUR ESSENDO CATASTALMENTE INTESTATI AL CONTRIBUENTE, NON SONO PIU' SUOI DAL 1990.
CONTESTA AL NOSTRO UFFICIO TRIBUTI LA MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SOTTOLINEANDO CHE, PRIMA DI EMETTERE GLI ATTI L'UFFICIO NON DOVEVA LIMITARSI AD EFFETTUARE LA SOLA VISURA CATASTALE, LA QUALE, SECONDO L'AVVOCATO E' VALEVOLE SOLO AI FINI FISCALI, MA DOVEVA EFFETTUARE LA VISURA IPOTECARIA DA CUI POTEVA FACILMENTE RILEVARE CHE L'IMMOBILE ERA STATO VENDUTO NEL 1990.
IL NS UFFICIO HA PROVVEDUTO A TALE VERIFICA E RISCONTRATO L'EFFETTIVA VENDITA DELL'IMMOBILE.
HA QUINDI PROVVEDUTO ALL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CHE VERRA' A BREVE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE.
VORREMMO SAPERE, VISTO CHE NON CI E' MAI CAPITATO DI GESTIRE UNA SITUAZIONE DI QUESTO TIPO (DI REGOLA I CONTRIBUENTI CHIAMANO O SCRIVONO ALL'UFFICIO TRBUTI PRODUCENDO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE SENZA RICORRERE AL RICORSO RECLAMO) SE, PER CHIUDERE IL RICORSO-RECLAMO SENZA ANDARE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA, E' SUFFICIENTE NOTIFICARE GLI ATTI DI ANNULLAMENTO SIA AL CONTRIBUENTE, CON RACCOMANDATA A/R, CHE ALL'AVVOCATO DA LUI DELEGATO, RISPONDENDO ALLA PEC CON CUI CI HA NOTIFICATO L'ATTO, O, IN CASO CONTRARIO, COSA DOBBIAMO FARE PER CHIUDERE LA PRATICA BONARIAMENTE.
NELL'OCCASIONE, RINGRAZIO E SALUTO
ABBIAMO RICEVUTO UN RICORSO-RECLAMO DA PARTE DELL'AVVOCATO DI UN CONTRIBUENTE A CUI SONO STITI EMESSI ALCUNI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU CON CUI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DI DETTI ATTI IN QUANTO L'IMMOBILE A CUI FANNO RIFERIMENTO, PUR ESSENDO CATASTALMENTE INTESTATI AL CONTRIBUENTE, NON SONO PIU' SUOI DAL 1990.
CONTESTA AL NOSTRO UFFICIO TRIBUTI LA MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SOTTOLINEANDO CHE, PRIMA DI EMETTERE GLI ATTI L'UFFICIO NON DOVEVA LIMITARSI AD EFFETTUARE LA SOLA VISURA CATASTALE, LA QUALE, SECONDO L'AVVOCATO E' VALEVOLE SOLO AI FINI FISCALI, MA DOVEVA EFFETTUARE LA VISURA IPOTECARIA DA CUI POTEVA FACILMENTE RILEVARE CHE L'IMMOBILE ERA STATO VENDUTO NEL 1990.
IL NS UFFICIO HA PROVVEDUTO A TALE VERIFICA E RISCONTRATO L'EFFETTIVA VENDITA DELL'IMMOBILE.
HA QUINDI PROVVEDUTO ALL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CHE VERRA' A BREVE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE.
VORREMMO SAPERE, VISTO CHE NON CI E' MAI CAPITATO DI GESTIRE UNA SITUAZIONE DI QUESTO TIPO (DI REGOLA I CONTRIBUENTI CHIAMANO O SCRIVONO ALL'UFFICIO TRBUTI PRODUCENDO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE SENZA RICORRERE AL RICORSO RECLAMO) SE, PER CHIUDERE IL RICORSO-RECLAMO SENZA ANDARE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA, E' SUFFICIENTE NOTIFICARE GLI ATTI DI ANNULLAMENTO SIA AL CONTRIBUENTE, CON RACCOMANDATA A/R, CHE ALL'AVVOCATO DA LUI DELEGATO, RISPONDENDO ALLA PEC CON CUI CI HA NOTIFICATO L'ATTO, O, IN CASO CONTRARIO, COSA DOBBIAMO FARE PER CHIUDERE LA PRATICA BONARIAMENTE.
NELL'OCCASIONE, RINGRAZIO E SALUTO
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16 febbraio 2022
Specifico che il figlio possiede la nuda proprietà dal 1995
Saluti
Saluti
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16 febbraio 2022
Buongiorno Dott. Cava,
una contribuente, proprietaria di diverse aree edificabili è deceduta nel 2016 e i suoi 5 figli hanno fatto regolarmente la successione. Uno dei 5 figli, oltre ad avere una quota di possesso sulle aree elencate nella successione, risulta essere anche nudo proprietario di un’altra area (non inclusa in successione) su cui la madre deceduta aveva l’ usufrutto. Nel 2015 la de-cuius non ha versato l’IMU solo sull’area edificabile di cui era usufruttuaria, e non ha pagato nemmeno l’avviso di accertamento, si chiede: chi deve essere iscritto a ruolo per la riscossione coattiva, tutti gli eredi o solo il figlio nudo proprietario che dal 2017 ha iniziato a versare regolarmente a suo nome?
Grazie
Cordiali saluti
una contribuente, proprietaria di diverse aree edificabili è deceduta nel 2016 e i suoi 5 figli hanno fatto regolarmente la successione. Uno dei 5 figli, oltre ad avere una quota di possesso sulle aree elencate nella successione, risulta essere anche nudo proprietario di un’altra area (non inclusa in successione) su cui la madre deceduta aveva l’ usufrutto. Nel 2015 la de-cuius non ha versato l’IMU solo sull’area edificabile di cui era usufruttuaria, e non ha pagato nemmeno l’avviso di accertamento, si chiede: chi deve essere iscritto a ruolo per la riscossione coattiva, tutti gli eredi o solo il figlio nudo proprietario che dal 2017 ha iniziato a versare regolarmente a suo nome?
Grazie
Cordiali saluti
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16 febbraio 2022
Si chiede se un regolamento TARI, approvato dal consiglio comunale nel 2021 ma non pubblicato sul portale del MEF sia comunque legittimo - Sarebbe possibile pubblicarlo adesso?
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IMU
16 febbraio 2022
Buongiorno,
stavo valutando le modifiche da apportare ai regolamenti e ho alcuni dubbi per i quali chiedo un parere:
REGOLAMENTO INCENTIVI
Stiamo per portarlo in consiglio per la prima volta e utilizzerò lo schema aggiornato. Ho visto che nel regolamento proposto si parla di incassi IMU e TARI dell’anno precedente. Posso includere pure la TASI?
REGOLAMENTO IMU
Abbiamo approvato il regolamento della NUOVA IMU semplificato nel 2020. Essendo semplificato, alcuni articoli non sono stati riportati. Esempio ho visto che nell’art. ABITAZIONE PRINCIPALE occorre indicare la dicitura “o in comuni diversi” ma noi quell’art. non l’avevamo disciplinato ma abbiamo scelto di applicare la norma originaria.
La stessa cosa vale per Soggetti non residenti nel territorio dello Stato dove si suggerisce di indicare la percentuale del 37,5 limitatamente al 2022. Anche questo art. non era stato disciplinato nel regolamento
Alla luce di ciò Devo per forza portare in consiglio le modifiche o posso evitarlo
REGOLAMENTO TARI
Lo stesso quesito lo pongo sul regolamento TARI modificato nel 2020. Devo per forza modificarlo per aggiungere la delibera di arera n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2). Sarebbe l’unica modifica che dovrei apportare. Posso evitare?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
stavo valutando le modifiche da apportare ai regolamenti e ho alcuni dubbi per i quali chiedo un parere:
REGOLAMENTO INCENTIVI
Stiamo per portarlo in consiglio per la prima volta e utilizzerò lo schema aggiornato. Ho visto che nel regolamento proposto si parla di incassi IMU e TARI dell’anno precedente. Posso includere pure la TASI?
REGOLAMENTO IMU
Abbiamo approvato il regolamento della NUOVA IMU semplificato nel 2020. Essendo semplificato, alcuni articoli non sono stati riportati. Esempio ho visto che nell’art. ABITAZIONE PRINCIPALE occorre indicare la dicitura “o in comuni diversi” ma noi quell’art. non l’avevamo disciplinato ma abbiamo scelto di applicare la norma originaria.
La stessa cosa vale per Soggetti non residenti nel territorio dello Stato dove si suggerisce di indicare la percentuale del 37,5 limitatamente al 2022. Anche questo art. non era stato disciplinato nel regolamento
Alla luce di ciò Devo per forza portare in consiglio le modifiche o posso evitarlo
REGOLAMENTO TARI
Lo stesso quesito lo pongo sul regolamento TARI modificato nel 2020. Devo per forza modificarlo per aggiungere la delibera di arera n. 363/2021 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2). Sarebbe l’unica modifica che dovrei apportare. Posso evitare?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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