07 marzo 2022
Ai fini imu
Fino al 31.12.21 – il contribuente è proprietario al 100% dell’immobile sito nel territorio comunale su cui risiede e ha dimora abituale. L’immobile può essere considerato abitazione principale, anche se il coniuge del medesimo nucleo dimora abitualmente nel medesimo immobile, ma risiede anagraficamente in un altro comune presso altro immobile?
Con decorrenza dal 2022 è confermato che il coniuge non residente non essendo proprietario non potrebbe comunque versare l’imposta.
Fino al 31.12.21 – il contribuente è proprietario al 100% dell’immobile sito nel territorio comunale su cui risiede e ha dimora abituale. L’immobile può essere considerato abitazione principale, anche se il coniuge del medesimo nucleo dimora abitualmente nel medesimo immobile, ma risiede anagraficamente in un altro comune presso altro immobile?
Con decorrenza dal 2022 è confermato che il coniuge non residente non essendo proprietario non potrebbe comunque versare l’imposta.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
04 marzo 2022
Buongiorno, l'approvazione del bilancio e' stata prorogata al 31/05/2022, di conseguenza anche la scadenza di approvazione del pef tari viene prorogata al 31/05/2022? grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
03 marzo 2022
Egr. Dr.
avrei bisogno di parlarle a voce per la lunghezza del quesito.
Riguarda gli immobili uniti di fatto; non so se ricorda ma ho in mano un parere del garante del contribuente che dava inequivocabilmente ragione alla sua tesi che io ho integralmente sposato nella risposta ai miei contribuenti. E' dal 2017 che ho preteso l'abbonamento al suo servizio di consulenza ma in questo ente erano e sono tutt'ora abbonati ad ANUTEL e a ENTI LOCALI che su questo argomento danno tutt'altra interpretazione.
Quando il garante si è espresso, ho inviato ad anutel il responso. Sono stata contattata dal Presidente e da alcuni relatori. Hanno voluto tutto l'incartamento che ho fornito e pure davanti alla sentenza della corte di cassazione n. 17408 del 17/06/2021 mi hanno detto che loro restano sulla linea dell'esenzione a entrambe le abitazioni unite di fatto perchè il garante del contribuente non è la commissione tributaria e li sicuramente avrebbero dato ragione alla loro interpretazione in virtù della circolare n. 27/E del 2016.
Vorrei poterle spiegare meglio come sono andate le cose e se volesse trovare qualche minuto per volermi contattare le spiegherei bene tutto.
Vorrei essere aiutata ad indirizzare formalmente bene la richiesta al mef anche al fine di ottenere un documento utile a tutti . Me la darebbe una mano?
Sono in procinto di emettere l'accertamento ai contribuenti che hanno già anticipato il ricorso. Che brutto sarebbe se in commissione ci fosse un giudice che interpreta in modo diverso la questione? Anche il nostro vicino comune di Lodi applica l'esenzione a entrambi gli immobili e ciò rende ancora più difficile la gestione della mia pratica.
Che bello sarebbe invece avere una pronuncia ufficiale? Mi aiuterebbe?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
avrei bisogno di parlarle a voce per la lunghezza del quesito.
Riguarda gli immobili uniti di fatto; non so se ricorda ma ho in mano un parere del garante del contribuente che dava inequivocabilmente ragione alla sua tesi che io ho integralmente sposato nella risposta ai miei contribuenti. E' dal 2017 che ho preteso l'abbonamento al suo servizio di consulenza ma in questo ente erano e sono tutt'ora abbonati ad ANUTEL e a ENTI LOCALI che su questo argomento danno tutt'altra interpretazione.
Quando il garante si è espresso, ho inviato ad anutel il responso. Sono stata contattata dal Presidente e da alcuni relatori. Hanno voluto tutto l'incartamento che ho fornito e pure davanti alla sentenza della corte di cassazione n. 17408 del 17/06/2021 mi hanno detto che loro restano sulla linea dell'esenzione a entrambe le abitazioni unite di fatto perchè il garante del contribuente non è la commissione tributaria e li sicuramente avrebbero dato ragione alla loro interpretazione in virtù della circolare n. 27/E del 2016.
Vorrei poterle spiegare meglio come sono andate le cose e se volesse trovare qualche minuto per volermi contattare le spiegherei bene tutto.
Vorrei essere aiutata ad indirizzare formalmente bene la richiesta al mef anche al fine di ottenere un documento utile a tutti . Me la darebbe una mano?
Sono in procinto di emettere l'accertamento ai contribuenti che hanno già anticipato il ricorso. Che brutto sarebbe se in commissione ci fosse un giudice che interpreta in modo diverso la questione? Anche il nostro vicino comune di Lodi applica l'esenzione a entrambi gli immobili e ciò rende ancora più difficile la gestione della mia pratica.
Che bello sarebbe invece avere una pronuncia ufficiale? Mi aiuterebbe?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
03 marzo 2022
Egr. Dr. Cava,
avrei bisogno di un chiarimento sull'obbligo del sollecito.
Noi di prassi procediamo da sempre in questo modo: per IMU emettiamo accertamento (ora esecutivo) con r/r e poi, scaduti i termini (in genere dopo tre/quattro mesi) per chi non ha pagato emettiamo una comunicazione di iscrizione a ruolo con invito ultimo a pagare allegando pure il modello f24, che inviamo, per scelta, con posta ordinaria, in quanto abbiamo riscontrato che molte raccomandate non vengono ritirate non solo per volontà ma anche per un annoso problema con le nostre poste italiane e i nostri locali postini. Abbiamo notato che la posta ordinaria , viene recapitata e letta dai contribuenti e da una stima sui pagamenti abbiamo visto che con queste comunicazioni ordinarie riceviamo il pagamento anche di quegli atti non ritirati in precedenza.
Con la TARI invece emettiamo avviso di pagamento, poi notifichiamo il sollecito di pagamento con r/r poi facciamo accertamento esecutivo e chi non paga va in ADER
In entrambe le procedure, dove dovrei inserire un ulteriore sollecito con r/r? Non mi è molto chiaro.
Grazie mille
avrei bisogno di un chiarimento sull'obbligo del sollecito.
Noi di prassi procediamo da sempre in questo modo: per IMU emettiamo accertamento (ora esecutivo) con r/r e poi, scaduti i termini (in genere dopo tre/quattro mesi) per chi non ha pagato emettiamo una comunicazione di iscrizione a ruolo con invito ultimo a pagare allegando pure il modello f24, che inviamo, per scelta, con posta ordinaria, in quanto abbiamo riscontrato che molte raccomandate non vengono ritirate non solo per volontà ma anche per un annoso problema con le nostre poste italiane e i nostri locali postini. Abbiamo notato che la posta ordinaria , viene recapitata e letta dai contribuenti e da una stima sui pagamenti abbiamo visto che con queste comunicazioni ordinarie riceviamo il pagamento anche di quegli atti non ritirati in precedenza.
Con la TARI invece emettiamo avviso di pagamento, poi notifichiamo il sollecito di pagamento con r/r poi facciamo accertamento esecutivo e chi non paga va in ADER
In entrambe le procedure, dove dovrei inserire un ulteriore sollecito con r/r? Non mi è molto chiaro.
Grazie mille
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
02 marzo 2022
Buona sera,
l'annualità 2016 del cosap ordinario non riscosso può essere accertata nel 2022 dato che è stata notificata nel 2017, con richiesta di versamento del cosap ordinario nell'anno 2017?
Grazie.
l'annualità 2016 del cosap ordinario non riscosso può essere accertata nel 2022 dato che è stata notificata nel 2017, con richiesta di versamento del cosap ordinario nell'anno 2017?
Grazie.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
02 marzo 2022
Buona sera,
a xxxxxx l'importo del Cosap mercato per l'anno 2019 è stato notificato agli ambulanti a febbraio 2020.
In questi giorni l'ufficio tributi ha verificato che alcuni soggetti non hanno pagato. Come ci si comporta?
Si procede con l' accertamento esecutivo come per l'IMU oppure si può ancora notificare l'ingiunzione fiscale (in base al regio decreto 639 del 1910)?Oppure si fa un sollecito e poi, se non pagano, si manda in riscossione coattiva?
Grazie.
Un saluto,
a xxxxxx l'importo del Cosap mercato per l'anno 2019 è stato notificato agli ambulanti a febbraio 2020.
In questi giorni l'ufficio tributi ha verificato che alcuni soggetti non hanno pagato. Come ci si comporta?
Si procede con l' accertamento esecutivo come per l'IMU oppure si può ancora notificare l'ingiunzione fiscale (in base al regio decreto 639 del 1910)?Oppure si fa un sollecito e poi, se non pagano, si manda in riscossione coattiva?
Grazie.
Un saluto,
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
02 marzo 2022
Il nostro Comune nell'elaborazione delle tariffe fino all'anno 2021 , in base a quanto stabilito dall’art.57 bis, lett. a del D.L. n. 124/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157/2019, ha sfruttato la possibilità , al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% .
Da quello che abbiamo visto la suddetta norma è utilizzabile anche per l'anno 2022; è corretto oppure dobbiamo applicare senza deroghe i coefficienti di cui al DPR 158/99?
Grazie
Da quello che abbiamo visto la suddetta norma è utilizzabile anche per l'anno 2022; è corretto oppure dobbiamo applicare senza deroghe i coefficienti di cui al DPR 158/99?
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
ALTRO
02 marzo 2022
Gentilissimo Dr. Cava, nel 2021 sono stati elaborati, stampati e in procinto di essere spediti, avvisi di accertamento esecutivo IMU 2017/2018 contenenti l'indicazione dettagliata degli oneri della riscossione. Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, ritiene che tale indicazione debba essere eliminata prima dell'invio o, visto che l' anno di adozione è il 2021, possiamo spedire gli atti così come sono? Grazie.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
28 febbraio 2022
UN CONTRIBUENTE E' PROPRIETARI DI 2 UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN QUESTO COMUNE. HA CONCESSO UNO DEI DUE IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO AL FIGLIO CHE VI RISIEDE E L'ALTRO E' LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE. PER L'UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO PAGA L'IMU CON ABBATTIMENTO DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE ESSENDO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 1, COMMA 10, DELLA L. 208 DEL 2015.
NELL'ANNO 2021 HA EREDITATO UNA QUOTA PARI AL 5% DI UN ALTRO FABBRICATO UBICATO NELLO STESSO COMUNE.
LA COMPROPRIETA' DEL TERZO IMMOBILE FA VENIRE MENO L'AGEVOLAZIONE RELATIVA AL COMODATO GRATUITO AL FIGLIO?
NELL'ANNO 2021 HA EREDITATO UNA QUOTA PARI AL 5% DI UN ALTRO FABBRICATO UBICATO NELLO STESSO COMUNE.
LA COMPROPRIETA' DEL TERZO IMMOBILE FA VENIRE MENO L'AGEVOLAZIONE RELATIVA AL COMODATO GRATUITO AL FIGLIO?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
28 febbraio 2022
Se gli eredi presentano la successione ma non la comunicazione di cui all'art.65 del DPR n.600 del 29.09.73, qual' è il modo corretto per notificare gli accertamenti IMU/TASI/TARI:
1) intestare l'atto alla persona deceduta e inviarlo impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de-cuius;
2) effettuare la notifica a ciascuno di essi presso il loro domicilio fiscale? In tal caso l'accertamento (sempre intestato al defunto) deve essere fatto pro-quota o per intero a ciascun erede?
Se l'atto inviato con le modalità di cui al punto 1 non viene ritirato da nessuno e torna al mittente, la notifica può considerarsi perfezionata oppure è nulla perchè l'ufficio avrebbe dovuto farla a ciascun erede presso il suo domicilio?
Grazie
1) intestare l'atto alla persona deceduta e inviarlo impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de-cuius;
2) effettuare la notifica a ciascuno di essi presso il loro domicilio fiscale? In tal caso l'accertamento (sempre intestato al defunto) deve essere fatto pro-quota o per intero a ciascun erede?
Se l'atto inviato con le modalità di cui al punto 1 non viene ritirato da nessuno e torna al mittente, la notifica può considerarsi perfezionata oppure è nulla perchè l'ufficio avrebbe dovuto farla a ciascun erede presso il suo domicilio?
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
25 febbraio 2022
Buongiorno,
relativamente a quanto indicato in oggetto, chiedo gentilmente di conoscere se possa ritenersi corretta la previsione regolamentare di esclusione dall'applicazione della TARI per i locali contemporaneamente privi delle utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e di arredi, oppure se la sola assenza di utenze di servizi sopra citati possa consentire l'esclusione dall'imposizione.
Ringrazio anticipatamente,
relativamente a quanto indicato in oggetto, chiedo gentilmente di conoscere se possa ritenersi corretta la previsione regolamentare di esclusione dall'applicazione della TARI per i locali contemporaneamente privi delle utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e di arredi, oppure se la sola assenza di utenze di servizi sopra citati possa consentire l'esclusione dall'imposizione.
Ringrazio anticipatamente,
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
24 febbraio 2022
Due coniugi risultano comproprietari al 50% di un immobile nel nostro Comune, adibito ad abitazione principale dalla Moglie che vi risiede e dal marito come altri fabbricati in quanto residente nella penisola (Monza).
Lo scorso mese di novembre questo ufficio ha emesso avviso di accertamento Imu/Tasi, nei confronti della moglie per: “Assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201 del 6 dicembre 2011, poiché il nucleo familiare risulta scisso in data 8/6/2005, (vedasi Sentenza Cassazione n. 4166/2020; 4170/2020; 20130/2020; 2344/2021, 2194/2021).
Lo scorso gennaio, la moglie propone ricorso mediazione con richiesta di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento ricevuto motivandolo come segue:
- Ai sensi dell’art 2, comma 5, D.L. 102/2013, essendo il marito dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria, non erano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il coniuge.
- Essendo lei ivi residente è da considerarsi abitazione principale e pertanto esente IMU per la propria quota parte.
Si precisa inoltre che l’ufficio è a conoscenza, nonostante la residenza nella penisola, che il marito presta servizio effettivo nell’isola, e goda delle agevolazioni Imu per abitazione principale nel comune ove risiede (Monza) e possiede altro immobile al 100%.
Si desidera conoscere:
1. Se l’operato dell’ufficio scrivente è corretto, (soggetti a IMU entrambi i coniugi);
2. Se sia utile richiedere al contribuente certificato di servizio attestante i vari periodi lavorativi del coniuge dal 2016 ad oggi;
3. Se il Corpo della Polizia Penitenziaria sia contemplato fra le Forze di Polizia, o se essendo un corpo ad ordinamento civile rientri comunque tra le agevolazioni previste dal summenzionato D.L;
4. Se le agevolazioni IMU previste per gli appartenenti alle forze di polizia competono a prescindere senza la corrispondenza fra residenza anagrafica e sede di servizio.
Cordiali saluti
Lo scorso mese di novembre questo ufficio ha emesso avviso di accertamento Imu/Tasi, nei confronti della moglie per: “Assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201 del 6 dicembre 2011, poiché il nucleo familiare risulta scisso in data 8/6/2005, (vedasi Sentenza Cassazione n. 4166/2020; 4170/2020; 20130/2020; 2344/2021, 2194/2021).
Lo scorso gennaio, la moglie propone ricorso mediazione con richiesta di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento ricevuto motivandolo come segue:
- Ai sensi dell’art 2, comma 5, D.L. 102/2013, essendo il marito dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria, non erano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il coniuge.
- Essendo lei ivi residente è da considerarsi abitazione principale e pertanto esente IMU per la propria quota parte.
Si precisa inoltre che l’ufficio è a conoscenza, nonostante la residenza nella penisola, che il marito presta servizio effettivo nell’isola, e goda delle agevolazioni Imu per abitazione principale nel comune ove risiede (Monza) e possiede altro immobile al 100%.
Si desidera conoscere:
1. Se l’operato dell’ufficio scrivente è corretto, (soggetti a IMU entrambi i coniugi);
2. Se sia utile richiedere al contribuente certificato di servizio attestante i vari periodi lavorativi del coniuge dal 2016 ad oggi;
3. Se il Corpo della Polizia Penitenziaria sia contemplato fra le Forze di Polizia, o se essendo un corpo ad ordinamento civile rientri comunque tra le agevolazioni previste dal summenzionato D.L;
4. Se le agevolazioni IMU previste per gli appartenenti alle forze di polizia competono a prescindere senza la corrispondenza fra residenza anagrafica e sede di servizio.
Cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.