03 maggio 2022
Buongiorno, l’ufficio scrivente in seguito alle numerose sentenze delle varie Corte di Cassazione ha notificato gli accertamenti esecutivi IMU anno 2016, per omesso pagamento, ai contribuenti coniugati, iscritti in anagrafe con nucleo familiare monocomponente, che usufruiscono della doppia esenzione per abitazione principale in due Comuni.
Diversi contribuenti non hanno adempiuto al pagamento aspettando la pronuncia della Consulta, altri con istanze scritte chiedono l’annullamento in autotutela, accampando varie motivazioni non suffragate da normativa.
L’ufficio alla luce dell’ordinanza n. 94/22 del Consiglio di Stato, (che ci ha mandato ancora più in confusione) come deve come comportarsi? Deve confermare gli atti emessi, (con imposta, sanzioni ed interessi) continuare con l’attività di accertamento anche per gli anni successivi o agire con cautela e in quale maniera.
Tante grazie cordiali saluti
Diversi contribuenti non hanno adempiuto al pagamento aspettando la pronuncia della Consulta, altri con istanze scritte chiedono l’annullamento in autotutela, accampando varie motivazioni non suffragate da normativa.
L’ufficio alla luce dell’ordinanza n. 94/22 del Consiglio di Stato, (che ci ha mandato ancora più in confusione) come deve come comportarsi? Deve confermare gli atti emessi, (con imposta, sanzioni ed interessi) continuare con l’attività di accertamento anche per gli anni successivi o agire con cautela e in quale maniera.
Tante grazie cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
02 maggio 2022
Buongiorno, un contribuente chiede l'esenzione per l'abitazione principale nel comune dove ha stabilito la propria residenza, separata da quella della moglie e del figlio. Il nucleo familiare è stato scisso per ragioni di lavoro, il marito e proprietario dell'immobile risiede in un Comune la moglie e il figlio risiedono in un altro comune in un immobile che non è di loro proprietà. Il marito in tal caso può godere dell'abitazione principale visto che il co. 2 dell'art. 13 del DL 6/12/2011 N. 201 STABILISCE CHE per abitazione principale si intende l'immobile........ nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente? Considerato il fatto che la famiglia non gode di detrazione in nessun'altra abitazione?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
29 aprile 2022
Buongiorno, un contribuente ha versato in eccesso per imu e tasi anni 2018 e 2019, quando il comune effettua il rimborso deve calcolare anche gli interessi anche se l'errore e' del contribuente?e se si c'e' un importo minimo previsto per legge al di sotto del quale gli interessi non si rimborsano? per esempio nel caso gli interessi da eventualmente rimborsare al contribuente in totale ammontano a circa 2 euro, grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
26 aprile 2022
Buongiorno Dott. Cava, in merito all'approvazione delle tariffe sul canone unico patrimoniale, ho notato che molti comuni hanno provveduto all'approvazione mediante delibera di Giunta. Io invece ho pensato che, alla pari di qualsiasi altra tariffa (tari, aliquote imu) la competenza sia esclusivamente del Consiglio. Può chiarirmi il punto? Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
22 aprile 2022
Gent.mo dr. Cava
un nostro contribuente ritiene che l’immobile di sua proprietà, classificato in categoria catastale C/2, sia pertinenza della propria abitazione principale, sulla base del requisito oggettivo della categoria catastale (e intende presentare dichiarazione IMU in tal senso). Questo Ufficio Tributi non ravvisa nell’immobile i requisiti per poterlo considerare una pertinenza dell’abitazione principale.
Il contribuente è proprietario:
• dell’abitazione principale (cat. A/2) per una quota di 1/7 (i fratelli e sorelle sono comproprietari delle altre 6 quote);
• dell’immobile cat. C/2 al 100%;
• di altro immobile cat. A/10 al 100%.
L’immobile cat. C/2:
• ha una superficie totale di mq. 541 (tre vani + cortile esterno) e una consistenza di mq. 476;
• ha una rendita catastale di euro 1.057,08;
• è ubicato fuori dal centro abitato, ad una distanza di circa 1 km dall’abitazione principale del contribuente;
• nel 2017 è stato oggetto di cambio di destinazione d’uso da cat. C/6 a cat. C/2 (ad uso magazzino), insieme (nello stesso DOCFA) ad altro immobile adiacente, di proprietà dello stesso contribuente, che ha subito la modifica da cat. A/3 a cat. A/10 (ad uso ufficio).
1) Sulla base delle indicazioni fornite negli anni dalla Corte di Cassazione sull’accertamento dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., nel caso di specie, è corretto affermare che non si ravvisano i requisiti di pertinenza per i seguenti motivi? :
• la Corte di Cassazione rileva che può esistere un vincolo pertinenziale tra due immobili a condizione che il proprietario sia lo stesso, in quanto non può ritenersi applicabile un vincolo di pertinenza tra immobili di soggetti diversi. Perciò nel nostro caso non sussisterebbe il “requisito soggettivo” in quanto i proprietari dell’abitazione sono diversi dal proprietario della pertinenza;
• secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione il bene deve essere effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso. Nel nostro caso non sussisterebbe il “requisito dell’asservimento” al bene principale: il proprietario può cessare in qualunque momento la pertinenza e utilizzare l’immobile senza operare radicali trasformazioni (non presenta pertanto un vincolo di accessorietà durevole).
2) E’ possibile far eseguire un sopralluogo, da parte di un tecnico dell’Ufficio Tecnico comunale, al fine di verificare i requisiti dell’immobile ed il suo effettivo utilizzo da parte del proprietario?
un nostro contribuente ritiene che l’immobile di sua proprietà, classificato in categoria catastale C/2, sia pertinenza della propria abitazione principale, sulla base del requisito oggettivo della categoria catastale (e intende presentare dichiarazione IMU in tal senso). Questo Ufficio Tributi non ravvisa nell’immobile i requisiti per poterlo considerare una pertinenza dell’abitazione principale.
Il contribuente è proprietario:
• dell’abitazione principale (cat. A/2) per una quota di 1/7 (i fratelli e sorelle sono comproprietari delle altre 6 quote);
• dell’immobile cat. C/2 al 100%;
• di altro immobile cat. A/10 al 100%.
L’immobile cat. C/2:
• ha una superficie totale di mq. 541 (tre vani + cortile esterno) e una consistenza di mq. 476;
• ha una rendita catastale di euro 1.057,08;
• è ubicato fuori dal centro abitato, ad una distanza di circa 1 km dall’abitazione principale del contribuente;
• nel 2017 è stato oggetto di cambio di destinazione d’uso da cat. C/6 a cat. C/2 (ad uso magazzino), insieme (nello stesso DOCFA) ad altro immobile adiacente, di proprietà dello stesso contribuente, che ha subito la modifica da cat. A/3 a cat. A/10 (ad uso ufficio).
1) Sulla base delle indicazioni fornite negli anni dalla Corte di Cassazione sull’accertamento dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., nel caso di specie, è corretto affermare che non si ravvisano i requisiti di pertinenza per i seguenti motivi? :
• la Corte di Cassazione rileva che può esistere un vincolo pertinenziale tra due immobili a condizione che il proprietario sia lo stesso, in quanto non può ritenersi applicabile un vincolo di pertinenza tra immobili di soggetti diversi. Perciò nel nostro caso non sussisterebbe il “requisito soggettivo” in quanto i proprietari dell’abitazione sono diversi dal proprietario della pertinenza;
• secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione il bene deve essere effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso. Nel nostro caso non sussisterebbe il “requisito dell’asservimento” al bene principale: il proprietario può cessare in qualunque momento la pertinenza e utilizzare l’immobile senza operare radicali trasformazioni (non presenta pertanto un vincolo di accessorietà durevole).
2) E’ possibile far eseguire un sopralluogo, da parte di un tecnico dell’Ufficio Tecnico comunale, al fine di verificare i requisiti dell’immobile ed il suo effettivo utilizzo da parte del proprietario?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
21 aprile 2022
Buongiorno,
ho appena scoperto che non inviamo più i dati tari all'anagrafe tributaria dal 2014. Chiedo a cosa si va incontro con questa mancanza e come potrei risolvere il problema
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti
ho appena scoperto che non inviamo più i dati tari all'anagrafe tributaria dal 2014. Chiedo a cosa si va incontro con questa mancanza e come potrei risolvere il problema
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
20 aprile 2022
Buongiorno, si chiede con quali parametri assoggettare a Tari una Società che ha chiesto di usufruire del servizio in un'area dove sorge un impianto fotovoltaico posto che, a parte i pannelli, l'unica struttura presente sarebbe una sorta di gabbiotto che funge da ufficio. Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
19 aprile 2022
Il consiglio comunale nel 2021 ha regolarmente approvato il PEF 2021 è stato così come le tariffe, il PEF non è mai stato inviato ad ARERA e le tariffe non sono state pubblicate entro i termini sul portale del MEF.
Posto le che gli avvisi bonari a TARI 2021 non sono stati ancora postalizzati, si chiede quale procedura bisogni adottare considerato che il consiglio entro il 30 aprile dovrà approvare il PEF 2022/2025 e le relative Tariffe.
Posto le che gli avvisi bonari a TARI 2021 non sono stati ancora postalizzati, si chiede quale procedura bisogni adottare considerato che il consiglio entro il 30 aprile dovrà approvare il PEF 2022/2025 e le relative Tariffe.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
19 aprile 2022
Un contribuente nel dicembre del 2020 ha effettuato un versamento IMU per un fabbricato di categoria D, erroneamente indica il codice tributo 3930 (incremento non applicato da questo Ente) in luogo del 3925 (quota stato) e come importo inserisce 1580 invece di 790.
Fa istanza oggi di rimborso dell’intera somma per poter riversare con il codice 3925 l’importo esatto.
Si chiede quale importo va rimborsato.
Fa istanza oggi di rimborso dell’intera somma per poter riversare con il codice 3925 l’importo esatto.
Si chiede quale importo va rimborsato.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
15 aprile 2022
In attesa del D.dl di conversione del decreto-legge del D.L. N.17/2022 (cd. dl Energia) , con riferimento alla proposta di emendamento di ANCI in merito al termine di approvazione delle tariffe TA.RI. - anno 2022 , si chiede un vostro parere in relazione alla scelta di deliberare entro il 31/05/2022 e non entro il termine del 30/04/2022.
Grazie
Cordiali saluti
Grazie
Cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
14 aprile 2022
Una ditta individuale aveva in locazione un immobile adibito ad affittacamere fino al 24/02/2020.
Tale ditta ha esercitato l'attività senza mai pagare la Tari dichiarata.
Ad oggi siamo ad emettere sollecito per omesso pagamento, ma non sappiamo se è corretto notificare l'atto presso l'immobile dove veniva gestita l'attività e/o se dobbiamo notificarla all'indirizzo di residenza dove risulterebbe il suo ultimo domicilio fiscale, considerando anche che dal 25/02/2020 tale immobile è locato ad altro soggetto.
Tale ditta ha esercitato l'attività senza mai pagare la Tari dichiarata.
Ad oggi siamo ad emettere sollecito per omesso pagamento, ma non sappiamo se è corretto notificare l'atto presso l'immobile dove veniva gestita l'attività e/o se dobbiamo notificarla all'indirizzo di residenza dove risulterebbe il suo ultimo domicilio fiscale, considerando anche che dal 25/02/2020 tale immobile è locato ad altro soggetto.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
12 aprile 2022
Buongiorno,
l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU è in capo alla società proprietaria del bene che concede in locazione finanziaria o anche del soggetto locatario? Ringrazio e porgo cordiali saluti
l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU è in capo alla società proprietaria del bene che concede in locazione finanziaria o anche del soggetto locatario? Ringrazio e porgo cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.