13 dicembre 2022
In riferimento alla risposta ricevuta chiedo due ulteriori chiarimenti:
1) e se il Comune non ha previsto una tariffa specifica , dove dovrei inquadrarli? Pensavo che avendoli classificati come albergo senza ristorante era già una agevolazione rispetto a quelli con ristorante (visto che sono dotati di cucina). Potrei metterli nelle utenze domestiche con tariffa non residenti? Posso far prendere questa decisione alla giunta visto che il regolamento non me lo consente?
2) per quanto concerne l'assimilazione ai rifiuti speciali posso suggerire ai gestori dell'agriturismo di compilare la dichiarazione per l'uscita dal gestore pubblico con l'applicazione della sola parte fissa ed esclusione della variabile?
ringrazio
1) e se il Comune non ha previsto una tariffa specifica , dove dovrei inquadrarli? Pensavo che avendoli classificati come albergo senza ristorante era già una agevolazione rispetto a quelli con ristorante (visto che sono dotati di cucina). Potrei metterli nelle utenze domestiche con tariffa non residenti? Posso far prendere questa decisione alla giunta visto che il regolamento non me lo consente?
2) per quanto concerne l'assimilazione ai rifiuti speciali posso suggerire ai gestori dell'agriturismo di compilare la dichiarazione per l'uscita dal gestore pubblico con l'applicazione della sola parte fissa ed esclusione della variabile?
ringrazio
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TARI
13 dicembre 2022
Sul nostro territorio è presente un agriturismo gestito da un imprenditore agricolo iscritto alla previdenza sociale. Si compone di 4 mini appartamenti dotati ognuno di cucina recuperati dal restauro di fabbricati rurali . Sono stati iscritti a ruolo tanti anni fa (quando io non c'ero), nella categoria "alberghi senza ristoranti" perchè con l'allora amministrazione e l'allora responsabile si era deciso così.
Ora nell'attività è subentrato il figlio (sempre agricoltore iscritto alla previdenza agricola) che presenta una istanza di illegittimità a seguito di ricezione della Tassa Tari dell'anno in corso 2022 e cita la sentenza n. 1162 del 11/02/2019 e la sentenza del TAR Lombardia del 06/05/2015 n. 628. Chiede di non equiparare la sua attività a quella alberghiera.
Chiedo se è illegittima l'attribuzione della categoria "alberghi senza ristoranti" e in questo caso, se il contribuente dovesse avere ragione come dovrei inquadrare questa attività? Per completezza aggiungo che il nostro regolamento non prevede esenzioni particolari.
Ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti
Ora nell'attività è subentrato il figlio (sempre agricoltore iscritto alla previdenza agricola) che presenta una istanza di illegittimità a seguito di ricezione della Tassa Tari dell'anno in corso 2022 e cita la sentenza n. 1162 del 11/02/2019 e la sentenza del TAR Lombardia del 06/05/2015 n. 628. Chiede di non equiparare la sua attività a quella alberghiera.
Chiedo se è illegittima l'attribuzione della categoria "alberghi senza ristoranti" e in questo caso, se il contribuente dovesse avere ragione come dovrei inquadrare questa attività? Per completezza aggiungo che il nostro regolamento non prevede esenzioni particolari.
Ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti
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12 dicembre 2022
Buongiorno rag. Cava,
in caso di dichiarazione di cessazione delle utenze ai fini TARI, cortesemente si chiede con riferimento particolare alla cessazione della fornitura elettrica, quale documentazione il contribuente deve allegare: ovvero se e’ sufficiente la documentazione comprovante la chiusura del contratto con X fornitore di energia elettrica o se invece è necessario allegare la documentazione rilasciata dal distributore locale.
Grazie mille
in caso di dichiarazione di cessazione delle utenze ai fini TARI, cortesemente si chiede con riferimento particolare alla cessazione della fornitura elettrica, quale documentazione il contribuente deve allegare: ovvero se e’ sufficiente la documentazione comprovante la chiusura del contratto con X fornitore di energia elettrica o se invece è necessario allegare la documentazione rilasciata dal distributore locale.
Grazie mille
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12 dicembre 2022
Gent.mi abbiamo ricevuto in questi giorni, una pratica SUAPE per la cessazione di una ditta nostra contribuente. Nel modello SUAPE è stata riportata la data di cessazione relativamente al 31.12.2012 e il consulente che ha istruito la pratica, ne ritiene valida la totale retrattività. In data marzo di quest'anno e successivamente ad ottobre di quest'anno è stata notificata un'ingiunzione di pagamento tares 2013, TARI 2014 E 2015, già notificata in precedenza con gli atti di accertamento emessi nel 2018 per tutte e 3 le annualità richieste sia alla ditta (irreperibile) che alla titolare che solo quest'anno abbiamo rintracciato. La domanda che poniamo è se un'azienda può cessare retroattivamente al 2012 come dichiarato, azzerando cosi tutte le pretese debitorie nei suoi confronti e senza aver mai fatto istanza di cessazione all'ufficio per i relativi tributi dovuti.
Grazie cari saluti
Grazie cari saluti
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08 dicembre 2022
Gent. alla luce della sentenza di ottobre 2022 della Cassazione n. 209 è corretto riconoscere ai coniugi contribuenti il diritto di scegliere quale delle due abitazioni esentare? Nello specifico il marito ha la residenza da noi nel nostro comune e la moglie in un altro, la famiglia come nucleo risiede dove ha la residenza la moglie.
Grazie Cari Saluti
Grazie Cari Saluti
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07 dicembre 2022
Il contribuente intende presentare la dichiarazione IMU, indicando quale tipologia di immobile il codice 7.
Per usufruire della relativa esenzione/ agevolazione sui bene merce, si dovrebbe aggiungere nelle annotazioni la precisazione che i beni non sono locati? Oppure dovrà produrre ulteriore documentazione a sostegno dell'agevolazione richiesta?
Per usufruire della relativa esenzione/ agevolazione sui bene merce, si dovrebbe aggiungere nelle annotazioni la precisazione che i beni non sono locati? Oppure dovrà produrre ulteriore documentazione a sostegno dell'agevolazione richiesta?
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06 dicembre 2022
Buongiorno,
Di seguito un quesito per cui l’Ente avrebbe bisogno di delucidazioni.
Il caso riguarda un’impresa di costruzioni che nel 2007 ha venduto, con compravendita sottoposta a condizione sospensiva, n. 3 sub.
La condizione sospensiva è dovuta al fatto che gli immobili sono reputati di interesse in materia di beni culturali e del paesaggio, quindi la Regione Sardegna ha diritto di prelazione da esercitare in un tempo di 60 giorni.
Il diritto non è stato esercitato e gli acquirenti hanno preso pieno possesso degli stessi secondo le condizioni della compravendita.
Dal punto di vista burocratico, però, la situazione in catasto è rimasta immutata con i sub iscritti attualmente tra le titolarità dell’impresa costruttrice.
Questo perché gli acquirenti, scaduti i termini della prelazione, avrebbero dovuto far redigere dal proprio notaio un atto di avveramento della vendita a proprio favore, a cui invece non hanno mai provveduto.
L’impresa di costruzioni continua a essere accertata per i sub che di fatto ha venduto, poiché i suoi versamenti tributari ovviamente non includono le somme relative a questi.
L’impresa è seguita da uno studio tecnico di geometri che ci informa che, oltre a sollecitare che venga fatto questo atto di avveramento della vendita da parte degli acquirenti, non può intervenire in altro modo.
Inoltre a 2 dei 3 acquirenti ora è stato pignorato l’immobile, per cui, così ci è stato riferito, avranno ancora meno interesse a pagare un notaio per redigere l’atto.
Il contribuente vorrebbe sapere come può bypassare l’inerzia degli effettivi proprietari, provando la loro titolarità dei sub e ottenere contestuale aggiornamento in catasto.
Di conseguenza, l’Ente vorrebbe capire come agire sia per i provvedimenti già emessi (cosa sia necessario richiedere per procedere al loro annullamento) sia per l’attività accertativa futura (che potrebbe doversi confrontare con altre similarità), poiché il catasto rimane la fonte di informazioni a cui attingere per calcolare le competenze IMU.
Cordiali saluti
Di seguito un quesito per cui l’Ente avrebbe bisogno di delucidazioni.
Il caso riguarda un’impresa di costruzioni che nel 2007 ha venduto, con compravendita sottoposta a condizione sospensiva, n. 3 sub.
La condizione sospensiva è dovuta al fatto che gli immobili sono reputati di interesse in materia di beni culturali e del paesaggio, quindi la Regione Sardegna ha diritto di prelazione da esercitare in un tempo di 60 giorni.
Il diritto non è stato esercitato e gli acquirenti hanno preso pieno possesso degli stessi secondo le condizioni della compravendita.
Dal punto di vista burocratico, però, la situazione in catasto è rimasta immutata con i sub iscritti attualmente tra le titolarità dell’impresa costruttrice.
Questo perché gli acquirenti, scaduti i termini della prelazione, avrebbero dovuto far redigere dal proprio notaio un atto di avveramento della vendita a proprio favore, a cui invece non hanno mai provveduto.
L’impresa di costruzioni continua a essere accertata per i sub che di fatto ha venduto, poiché i suoi versamenti tributari ovviamente non includono le somme relative a questi.
L’impresa è seguita da uno studio tecnico di geometri che ci informa che, oltre a sollecitare che venga fatto questo atto di avveramento della vendita da parte degli acquirenti, non può intervenire in altro modo.
Inoltre a 2 dei 3 acquirenti ora è stato pignorato l’immobile, per cui, così ci è stato riferito, avranno ancora meno interesse a pagare un notaio per redigere l’atto.
Il contribuente vorrebbe sapere come può bypassare l’inerzia degli effettivi proprietari, provando la loro titolarità dei sub e ottenere contestuale aggiornamento in catasto.
Di conseguenza, l’Ente vorrebbe capire come agire sia per i provvedimenti già emessi (cosa sia necessario richiedere per procedere al loro annullamento) sia per l’attività accertativa futura (che potrebbe doversi confrontare con altre similarità), poiché il catasto rimane la fonte di informazioni a cui attingere per calcolare le competenze IMU.
Cordiali saluti
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06 dicembre 2022
Poniamo il seguente quesito alla Vs cortese attenzione:
noi abbiamo l’Aliquota 0,76% per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Un contribuente (Albergo) ha in proprietà un C2 che ha dichiarato di utilizzare come strumentale (magazzino per i mezzi) all’attività svolta. Può rientrare nell’aliquota sopracitata, anche se è un C2?
In attesa,
Distinti saluti.
noi abbiamo l’Aliquota 0,76% per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Un contribuente (Albergo) ha in proprietà un C2 che ha dichiarato di utilizzare come strumentale (magazzino per i mezzi) all’attività svolta. Può rientrare nell’aliquota sopracitata, anche se è un C2?
In attesa,
Distinti saluti.
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06 dicembre 2022
Buon giorno, sono giuseppe chessa dall'ufficio tributi del comune di Dorgali, vi scrivo perdei dubbi in merito ai benefici TARI concessi alle imprese a seguito del decreto sostegni bis:
1) il primo dubbio è se tali benefici sono da considerarsi come aiuti di stato
2) vorremmo sapere se è necessaria la rendicontazione sulla piattaforma RNA
SALUTI
Giuseppe Chessa
1) il primo dubbio è se tali benefici sono da considerarsi come aiuti di stato
2) vorremmo sapere se è necessaria la rendicontazione sulla piattaforma RNA
SALUTI
Giuseppe Chessa
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TARI
05 dicembre 2022
Buongiorno dott. Cava,
un contribuente ha sempre dichiarato ai fini TARI una superficie di metri 170.
Nel 2022 presenta un Docfa con causale "ampliamento" nel quale risulta che la variazione si è verificata (ultimazione lavori) nel 2002.
La superficie catastale varia da 170 mq da sempre dichiarati a 270 mq come da Docfa.
In questo caso come bisogna procedere?
La ringrazio.
un contribuente ha sempre dichiarato ai fini TARI una superficie di metri 170.
Nel 2022 presenta un Docfa con causale "ampliamento" nel quale risulta che la variazione si è verificata (ultimazione lavori) nel 2002.
La superficie catastale varia da 170 mq da sempre dichiarati a 270 mq come da Docfa.
In questo caso come bisogna procedere?
La ringrazio.
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30 novembre 2022
Una società mi ha chiesto la compensazione delle rate IMU versate nell'anno 2020 e prima rata 2021 con il saldo 2021 e rate 2022 per un immobile cat. D2 e come motivazione ha indicato l'esenzione IMU per l'anno 2020 e 2021 prevista da D.L. n. 34/2020 e dalla Legge n. 178/2020 prevista per alberghi, pensioni e relative pertinenze. Premetto che fino al 30/05/2020 l'attività veniva svolta da altro soggetto per cessione in comodato dell'immobile. Da tale data nell'immobile non è stata svolta nessuna attività. Spetta l'esenzione IMU prevista dai sopra indicati atti?
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29 novembre 2022
Buonasera,
cortesemente si chiede se ci sono dei termini entro il quale l'ente locale, in accordo con il contribuente, può' richiedere un riversamento di somme versate a un comune incompetente:
questo perchè è pervenuta richiesta da parte dell'ente competente di riversamento di IMU anno d'imposta 2012 versate erroneamente al nostro ente da parte di persona fisica per errata digitazione del codice catastale.
cortesemente si chiede se ci sono dei termini entro il quale l'ente locale, in accordo con il contribuente, può' richiedere un riversamento di somme versate a un comune incompetente:
questo perchè è pervenuta richiesta da parte dell'ente competente di riversamento di IMU anno d'imposta 2012 versate erroneamente al nostro ente da parte di persona fisica per errata digitazione del codice catastale.
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