17 maggio 2022
A seguito di accertamento Imu un contribuente segnala che fabbricato di categoria A3 presenta variazione nel classamento 2013 con annotazione di ruralità accertata.
Non era stata rilevata dall'Ufficio. Detta annotazione può comportare esenzione per ruralità. Ovvero è necessaria la categoria catastale A6?
Non era stata rilevata dall'Ufficio. Detta annotazione può comportare esenzione per ruralità. Ovvero è necessaria la categoria catastale A6?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
17 maggio 2022
Buongiorno Dott. Cava.
Il proprietario di un fabbricato di categoria C/2, non residente presso il nostro comune,
concede in comodato d'uso gratuito il suddetto fabbricato ad un nipote.
Il nipote, preciso che si tratta di un soggetto residente presso il nostro comune, dichiara il
fabbricato C/2 quale pertinenza della propria abitazione, ubicata nelle vicinanza del fabbricato stesso.
E' corretto accogliere la dichiarazione del contribuente e di conseguenza riconoscere al C/2 le agevolazioni quali pertinenza dell'abitazione? La ringrazio. Cordiali saluti.
Il proprietario di un fabbricato di categoria C/2, non residente presso il nostro comune,
concede in comodato d'uso gratuito il suddetto fabbricato ad un nipote.
Il nipote, preciso che si tratta di un soggetto residente presso il nostro comune, dichiara il
fabbricato C/2 quale pertinenza della propria abitazione, ubicata nelle vicinanza del fabbricato stesso.
E' corretto accogliere la dichiarazione del contribuente e di conseguenza riconoscere al C/2 le agevolazioni quali pertinenza dell'abitazione? La ringrazio. Cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
16 maggio 2022
Buongiorno Dott. Cava,
nel tentativo di rendere più efficiente la riscossione, vorremmo modificare il regolamento Tari nella parte inerente la prima fase di riscossione, eliminando la fase dell'invio dell'avviso bonario e partendo direttamento con un sollecito di pagamento; vorremmo quindi inserire il presente Art:
" 1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo attraverso l' emissione di un atto formale di richiesta di pagamento (sollecito di pagamento) da notificarsi al contribuente tramite raccomandata o Pec, in cui vengono riportati gli importi conl’indicazione del tributo e del tributo provinciale dovuto, e gli elementi previsti dall’art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione Arera 444/2019/R/Rif.
2. In deroga all’art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, garantendo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.
4.In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva. "
E' giusta la dicitura ?
Mi scuso per il continuo disturbo.
Grazie
nel tentativo di rendere più efficiente la riscossione, vorremmo modificare il regolamento Tari nella parte inerente la prima fase di riscossione, eliminando la fase dell'invio dell'avviso bonario e partendo direttamento con un sollecito di pagamento; vorremmo quindi inserire il presente Art:
" 1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo attraverso l' emissione di un atto formale di richiesta di pagamento (sollecito di pagamento) da notificarsi al contribuente tramite raccomandata o Pec, in cui vengono riportati gli importi conl’indicazione del tributo e del tributo provinciale dovuto, e gli elementi previsti dall’art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione Arera 444/2019/R/Rif.
2. In deroga all’art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, garantendo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno.
4.In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva. "
E' giusta la dicitura ?
Mi scuso per il continuo disturbo.
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
16 maggio 2022
Nel 2020 abbiano emesso avviso di accertamento esecutivo IMU agli eredi di un contribuente defunto, notificandolo nei termini a mezzo raccomandata AR all’ ultimo indirizzo dello stesso dove risiede uno dei figli.
L’avviso è stato regolarmente ritirato dall’erede (figlio) che è residente al medesimo indirizzo del defunto.
A seguito della notifica il ricevente non ha eccepito alcuna irregolarità.
Non avendo ricevuto alcun pagamento è stato inviato il sollecito sia al figlio che alla figlia che risiede in altro paese prima di iscriverli entrambi a ruolo coattivo.
Gli eredi oggi ci inviano un istanza di richiesta di annullamento dell’avviso in esercizio di autotutela motivando il fatto che non abbiano mai ricevuto avvisi di pagamento e che il sollecito, inviato per posta ordinaria, sia arrivato oltre i 5 anni.
Si chiede se l’istanza è da accogliere o da rigettare.
L’avviso è stato regolarmente ritirato dall’erede (figlio) che è residente al medesimo indirizzo del defunto.
A seguito della notifica il ricevente non ha eccepito alcuna irregolarità.
Non avendo ricevuto alcun pagamento è stato inviato il sollecito sia al figlio che alla figlia che risiede in altro paese prima di iscriverli entrambi a ruolo coattivo.
Gli eredi oggi ci inviano un istanza di richiesta di annullamento dell’avviso in esercizio di autotutela motivando il fatto che non abbiano mai ricevuto avvisi di pagamento e che il sollecito, inviato per posta ordinaria, sia arrivato oltre i 5 anni.
Si chiede se l’istanza è da accogliere o da rigettare.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
12 maggio 2022
Abbiamo notificato nel 2020 avvisi di accertamento esecutivi IMU . Per alcuni di questi è stato presentato ricorso in Commissione tributaria. L'ufficio deve procedere, dopo l'emissione del sollecito, alla trasmissione degli avvisi all'agente della riscossione per la riscossione coattiva. Per i suddetti avvisi possiamo ugualmente procedere alla trasmissione ad ADER oppure è opportuno attendere almeno la pronuncia della CTP?
Grazie
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
11 maggio 2022
Durante l’attività di controllo 2020, propedeutica alla formazione degli accertamenti IMU e TASI, ho riscontrato il MUI relativo a DONAZIONE DI FABBRICATO tra madre e figlia, stipulato il 30/08/2019. Tale fabbricato risulta censito in catasto in categoria F2 con costituzione del 1/8/2019. Dato che la madre (dante causa) non ha mai dichiarato ai fini IMU il possesso di tale immobile, chiedo se è legittimo accertare, per le annualità non ancora prescritte, l’area fabbricabile in luogo del fabbricato - non presente in catasto fino alla data del 1/8/2019.
Ed ancora, alla figlia (avente causa) inserisco come fabbricato cat. F2 esente da IMU per il lasso di tempo dal 1/9/2019 al 31/12/2019 e poi dal 01/01/2020, in assenza di dichiarazione IMU, è legittimo accertare l’A.F. come omessa denuncia?
Ed ancora, alla figlia (avente causa) inserisco come fabbricato cat. F2 esente da IMU per il lasso di tempo dal 1/9/2019 al 31/12/2019 e poi dal 01/01/2020, in assenza di dichiarazione IMU, è legittimo accertare l’A.F. come omessa denuncia?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
11 maggio 2022
Il proprietario di un capannone ha presentato una richiesta di esenzione IMU 2020 e 2021 in quanto su questo locale che era stato dato in locazione ad un'altra persona, non ha percepito affitto perchè l'affittuario, avendolo adibito a discoteca non avendo lavorato non ha potuto nemmeno pagare l'affitto; ora sono in causa. Non vi è rispondenza tra proprietà e gestore dell'attività per cui suppongo non possa rientrare nelle esenzioni da emergenza covid, indipendentemente dall'aver percepito o meno l'affitto. Chiedo conferma però della corretta interpretazione.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Caterina Del Prete
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Caterina Del Prete
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
10 maggio 2022
Le delibere di approvazione delle tariffe relative al canone unico patrimoniale e canone mercatale non vanno pubblicate sul sito del MEF?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
09 maggio 2022
Buongiorno,
avrei un dubbio di carattere pratico da sciogliere.
Bisognerebbe aggiornare gli applicativi informatici con l’inserimento delle date di notifica degli avvisi di accertamento. Sappiamo che in materia tributaria vige il principio del doppio termine di perfezionamento della notifica. Per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato al soggetto che si occuperà della notificazione (messo speciale, ufficiale giudiziario, ufficiale postale, messo comunale); per il destinatario il momento del perfezionamento varia a seconda della procedura seguita e delle circostanze che si sono presentate durante le operazioni di notifica.
In alcuni casi la notifica viene eseguita con tempo, per cui anche inserendo la data in cui si è perfezionata per il destinatario non dovrebbe comportare particolari conseguenze; anzi sarebbe una informazione di maggiore dettaglio. E se consideriamo che “Informaticamente” la logica di quel dato è anche funzionale a identificare il momento in cui dovrà essere notificata la cartella di pagamento ai contribuenti che non hanno pagato gli avvisi, potrebbe essere il dato corretto da prendere come riferimento. Nel caso di notifica mediante raccomandata, il dato, in base alla tipologia della convenzione con Poste, potrebbe essere gestito informaticamente in forma massiva; nel senso che le Poste potrebbero aggiornare o restituire sotto forma di flusso di dati le informazioni per il completamento di esito e data di notifica. Tuttavia nella maggior parte dei casi l’aggiornamento dovrebbe avvenire manualmente e dal punto di vista operativo questo comporta un maggior impiego di tempo ed il rischio che l’aggiornamento di qualche posizione possa perdersi. Infatti il dover attendere le ricevute di ritorno o la restituzione degli atti da parte di messi comunali/ufficiali giudiziari implica che non vi possa essere un aggiornamento contestuale di tutte le posizioni. Inoltre per gli atti notificati in zona cesarini, poiché la notifica per il destinatario si perfezionerà sicuramente l’anno successivo, quando si elaborerà il ruolo, la notifica dell’atto prodromico sembrerebbe essere stata fatta fuori termine.
Poiché la richiesta, per quanto banale, ha dei risvolti operativi concreti, sarebbe utile avere informazioni sulla procedura corretta da seguire o, più semplicemente la linea da voi seguita nell'attività di supporto.
Si ringrazia anticipatamente.
avrei un dubbio di carattere pratico da sciogliere.
Bisognerebbe aggiornare gli applicativi informatici con l’inserimento delle date di notifica degli avvisi di accertamento. Sappiamo che in materia tributaria vige il principio del doppio termine di perfezionamento della notifica. Per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato al soggetto che si occuperà della notificazione (messo speciale, ufficiale giudiziario, ufficiale postale, messo comunale); per il destinatario il momento del perfezionamento varia a seconda della procedura seguita e delle circostanze che si sono presentate durante le operazioni di notifica.
In alcuni casi la notifica viene eseguita con tempo, per cui anche inserendo la data in cui si è perfezionata per il destinatario non dovrebbe comportare particolari conseguenze; anzi sarebbe una informazione di maggiore dettaglio. E se consideriamo che “Informaticamente” la logica di quel dato è anche funzionale a identificare il momento in cui dovrà essere notificata la cartella di pagamento ai contribuenti che non hanno pagato gli avvisi, potrebbe essere il dato corretto da prendere come riferimento. Nel caso di notifica mediante raccomandata, il dato, in base alla tipologia della convenzione con Poste, potrebbe essere gestito informaticamente in forma massiva; nel senso che le Poste potrebbero aggiornare o restituire sotto forma di flusso di dati le informazioni per il completamento di esito e data di notifica. Tuttavia nella maggior parte dei casi l’aggiornamento dovrebbe avvenire manualmente e dal punto di vista operativo questo comporta un maggior impiego di tempo ed il rischio che l’aggiornamento di qualche posizione possa perdersi. Infatti il dover attendere le ricevute di ritorno o la restituzione degli atti da parte di messi comunali/ufficiali giudiziari implica che non vi possa essere un aggiornamento contestuale di tutte le posizioni. Inoltre per gli atti notificati in zona cesarini, poiché la notifica per il destinatario si perfezionerà sicuramente l’anno successivo, quando si elaborerà il ruolo, la notifica dell’atto prodromico sembrerebbe essere stata fatta fuori termine.
Poiché la richiesta, per quanto banale, ha dei risvolti operativi concreti, sarebbe utile avere informazioni sulla procedura corretta da seguire o, più semplicemente la linea da voi seguita nell'attività di supporto.
Si ringrazia anticipatamente.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 maggio 2022
Buongiorno,
ho bisogno solo di un conforto.
Il nostro comune ha deliberato l'aliquota dello 0,6 per mille per tutti i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura compresi i D10.
I proprietari di tali immobili, se sono agricoltori (iscritti alla previdenza agricola .........) possono essere esentati.
I proprietari che NON sono agricoltori invece, devono applicarsi l'aliquota deliberata anche se in catasto alcuni di questi immobili hanno l'annotazione di ruralità.
Chiedo un Suo gentile parere.
Cordiali saluti
ho bisogno solo di un conforto.
Il nostro comune ha deliberato l'aliquota dello 0,6 per mille per tutti i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura compresi i D10.
I proprietari di tali immobili, se sono agricoltori (iscritti alla previdenza agricola .........) possono essere esentati.
I proprietari che NON sono agricoltori invece, devono applicarsi l'aliquota deliberata anche se in catasto alcuni di questi immobili hanno l'annotazione di ruralità.
Chiedo un Suo gentile parere.
Cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
05 maggio 2022
Buongiorno,
in relazione alla validazione del Pef 2022/2025, considerato che l'ente medesimo.
1) è ente territorialmente competente (essendo l'EGATO non operativo)
2) ente gestore delle sole tariffe, ed
3) si è avvalso attraverso l'Unione dei Comuni a cui appartiene, del supporto di uno studio privato per la verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, del rispetto della metodologia prevista dal MTR – 2, di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, per la determinazione dei costi riconosciuti e del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore:
Puo'il Revisore validare il Pef 2022/2025, incaricato con Decreto di nomina del sindaco ? e se si attraverso la predisposizione di una relazione da allegare alla delibera di consiglio comunale di approvazione del Pef 2022/2025?
Scusandomi per il disturbo rimango in attesa di un riscontro
A disposizione
Ufficio tributi
in relazione alla validazione del Pef 2022/2025, considerato che l'ente medesimo.
1) è ente territorialmente competente (essendo l'EGATO non operativo)
2) ente gestore delle sole tariffe, ed
3) si è avvalso attraverso l'Unione dei Comuni a cui appartiene, del supporto di uno studio privato per la verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, del rispetto della metodologia prevista dal MTR – 2, di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, per la determinazione dei costi riconosciuti e del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore:
Puo'il Revisore validare il Pef 2022/2025, incaricato con Decreto di nomina del sindaco ? e se si attraverso la predisposizione di una relazione da allegare alla delibera di consiglio comunale di approvazione del Pef 2022/2025?
Scusandomi per il disturbo rimango in attesa di un riscontro
A disposizione
Ufficio tributi
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
03 maggio 2022
Salve,
pongo alla Vs cortese attenzione il seguente quesito.
Un ns contribuente residente all’estero, pensionato in regime di convenzione internazionale, possiede due immobili di cat. Catastale A, uno in cui risiedono i suoi figli, l’altro a disposizione, non locato né dato in uso gratuito.
Ha diritto, su quest’ultimo, all’agevolazione IMU per il 2021 al 50% e per il 2022 al 62.5%, visto che la normativa parla di “una sola unità immobiliare a uso abitativo…” non specificando che il titolare debba possedere una sola abitazione in Italia?
E per quanto riguarda la TARI ha diritto alla riduzione ad 1/3 sempre su questo immobile?
Rimango in attesa di un gentile riscontro, ringraziando fin d’ora per la Vs disponibilità.
Rossi Maura
Ufficio Tributi
Comune Castiglione d’Orcia (Si)
0577 884033
maura.rossi@comune.castiglionedorcia.siena.it
pongo alla Vs cortese attenzione il seguente quesito.
Un ns contribuente residente all’estero, pensionato in regime di convenzione internazionale, possiede due immobili di cat. Catastale A, uno in cui risiedono i suoi figli, l’altro a disposizione, non locato né dato in uso gratuito.
Ha diritto, su quest’ultimo, all’agevolazione IMU per il 2021 al 50% e per il 2022 al 62.5%, visto che la normativa parla di “una sola unità immobiliare a uso abitativo…” non specificando che il titolare debba possedere una sola abitazione in Italia?
E per quanto riguarda la TARI ha diritto alla riduzione ad 1/3 sempre su questo immobile?
Rimango in attesa di un gentile riscontro, ringraziando fin d’ora per la Vs disponibilità.
Rossi Maura
Ufficio Tributi
Comune Castiglione d’Orcia (Si)
0577 884033
maura.rossi@comune.castiglionedorcia.siena.it
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.