24 luglio 2023
UN CONTRIBUNTE IMU (CONTITOLARE AL 25% CON ALTRI 3 SOGGETTI) HA FATTO UNA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI CHIEDENDO DI AVERE COPIA DEI VERSAMENTI E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI DEGLI ULTIMI 10 ANNI RELATIVI ALL'IMMOBILE DI CUI E' COMPROPRITARIO AL 25%.
IN PRATICA QUESTO CONTRIBUENTE COMPROPRIETARIO AL 25% UTILIZZA L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE E QUINDI ESENTE PER LA SUA QUOTA, GLI ALTRI COMPROPRIETARI VERSANO O DOVREBBERO VERSARE L'IMPOSTA COME ALTRO FABBRICATO.
L'ENTE DEVE RILASCIARE LE COPIE RICHIESTE (CHE SONO RELATIVE ALLA POSIZIONE FISCALE DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI)?
IN PRATICA QUESTO CONTRIBUENTE COMPROPRIETARIO AL 25% UTILIZZA L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE E QUINDI ESENTE PER LA SUA QUOTA, GLI ALTRI COMPROPRIETARI VERSANO O DOVREBBERO VERSARE L'IMPOSTA COME ALTRO FABBRICATO.
L'ENTE DEVE RILASCIARE LE COPIE RICHIESTE (CHE SONO RELATIVE ALLA POSIZIONE FISCALE DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI)?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
13 luglio 2023
Rispetto al tributo IMU 2017-2018 vengono notificati a una società agricola in data 30/01/2023 gli avvisi di accertamento esecutivi su un foglio e particella censiti come D1, per omesso o parziale versamento.
L’immobile è stato oggetto di una relazione del 2012 dove si proponeva l’utilizzo per creare un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile biogas alimentate da biomasee agricole.
Il legale del contribuente asserisce che non è dovuto l’IMU in quanto i fabbricati oggetto di accertamento hanno il requisito di ruralità dal quinquennio precedente alla variazione catastale, effettuata a fine Maggio 2023 per trasformare il D1 in D10.
Il legale insiste che è ormai consolidata giurisprudenza il riconoscimento retroattivo della ruralità sin dal momento della costruzione di tali beni. A questo punto possiamo procedere con gli accertamenti fino alla data di effettiva variazione catastale o è opportuno valutare di riconoscere le annualità pregresse, escluse quelle in cui abbiamo già emesso gli avvisi di accertamento?
Grazie
L’immobile è stato oggetto di una relazione del 2012 dove si proponeva l’utilizzo per creare un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile biogas alimentate da biomasee agricole.
Il legale del contribuente asserisce che non è dovuto l’IMU in quanto i fabbricati oggetto di accertamento hanno il requisito di ruralità dal quinquennio precedente alla variazione catastale, effettuata a fine Maggio 2023 per trasformare il D1 in D10.
Il legale insiste che è ormai consolidata giurisprudenza il riconoscimento retroattivo della ruralità sin dal momento della costruzione di tali beni. A questo punto possiamo procedere con gli accertamenti fino alla data di effettiva variazione catastale o è opportuno valutare di riconoscere le annualità pregresse, escluse quelle in cui abbiamo già emesso gli avvisi di accertamento?
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
12 luglio 2023
Buonasera,
il proprietario di un immobile di categoria C06, situato in zona agricola, regolarmente concesso in locazione ad un imprenditore agricolo è soggetto al pagamento dell'Imu?
il proprietario di un immobile di categoria C06, situato in zona agricola, regolarmente concesso in locazione ad un imprenditore agricolo è soggetto al pagamento dell'Imu?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
10 luglio 2023
Un contribuente chiede lumi sull'applicazione dei componenti di un'utenza tari caricata da un precedente collega che pare abbia ritenuto opportuno, non sappiamo perché, iscrivere un vecchio opificio non utilizzato come utenza domestica. Questo è un errore che risale fino al 2015. Il contribuente ha ricevuto accertamenti che non ha mai pagato infatti 2015 e 2016 sono andati al coattivo. Il contribuente, poco informato si è limitato a non pagare e a non approfondire la questione. Ora chiediamo, visto che l'errore è stato comunque dell'ufficio, se possiamo correggere le precedenti annualità.
Grazie
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 luglio 2023
E' possibile far pagare ai contribuenti che ricevono l'avviso cartaceo le spese di spedizione ordinarie? Grazie Cordiali Saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 luglio 2023
Gent.mi si richiede se sia corretto chiedere ai contribuenti di fornire un indirizzo email valido per l'invio della tari ordinaria. Grazie Cordiali Saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 luglio 2023
Gent.mi si richiede se sia possibile inserire nell'avviso ordinario TARI, la possibilità del pagamento per bonifico per gli esteri con due IBAN, uno su cui versare l'imposta al comune e l'altro per versare la TEFA alla provincia. Grazie Cordiali Saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
05 luglio 2023
Buongiorno, premesso che il Comune non ha previsto agevolazioni per le seconde case ai fini TARI e che i componenti vengono comunicati dall'Ufficio Anagrafe, si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di annullamento e rimodulazione della tariffa variabile di un avviso di pagamento TARI 2023 da parte di una contribuente residente nel Comune, il cui nucleo familiare risulta all'anagrafe composto da due persone, per la tassa relativa ad una seconda casa con le seguenti motivazioni riportate integralmente:
• Errato calcolo della parte variabile in quanto riguarderebbe la quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati generati da chi occupa l’abitazione. Per sopperire alla mancata conoscenza della quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, lente può adottare il sistema presuntivo (v. art. 5, comma 2 del D.P.R. 158/99) Nulla dice la norma di legge sul fatto che le due componenti debbano per forza di cose essere sommate per ottenere il quantum del tributo da versare
• Errata applicazione del Regolamento TARI 2021, in quanto la sottoscritta risiede nel Comune ma ha la dimora abituale e occupa l’immobile in via Tizio, la cui tassa ai fini tari è a carico dell’intestatario della scheda anagrafica per il nucleo familiare composto da due persone. Lo stesso nucleo familiare non può pertanto occupare contemporaneamente per 365 giorni anche l’immobile in via Caio sito nello stesso Comune
Grazie
• Errato calcolo della parte variabile in quanto riguarderebbe la quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati generati da chi occupa l’abitazione. Per sopperire alla mancata conoscenza della quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, lente può adottare il sistema presuntivo (v. art. 5, comma 2 del D.P.R. 158/99) Nulla dice la norma di legge sul fatto che le due componenti debbano per forza di cose essere sommate per ottenere il quantum del tributo da versare
• Errata applicazione del Regolamento TARI 2021, in quanto la sottoscritta risiede nel Comune ma ha la dimora abituale e occupa l’immobile in via Tizio, la cui tassa ai fini tari è a carico dell’intestatario della scheda anagrafica per il nucleo familiare composto da due persone. Lo stesso nucleo familiare non può pertanto occupare contemporaneamente per 365 giorni anche l’immobile in via Caio sito nello stesso Comune
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
03 luglio 2023
Buongiorno Dott. Cava,
nel 2018 abbiamo emesso un accertamento per errato versamento IMU 2014, in seguito il contribuente ha presentato dichiarazione a supporto per la rettifica, purtroppo per errore dell'ufficio non è stata emessa la rettifica e l'atto è andato al coattivo con l'importo originario.
Ad oggi, secondo Lei, quale è la strada più giusta per riconoscere al contribuente il pagamento del corretto importo?
Grazie e buona giornata
nel 2018 abbiamo emesso un accertamento per errato versamento IMU 2014, in seguito il contribuente ha presentato dichiarazione a supporto per la rettifica, purtroppo per errore dell'ufficio non è stata emessa la rettifica e l'atto è andato al coattivo con l'importo originario.
Ad oggi, secondo Lei, quale è la strada più giusta per riconoscere al contribuente il pagamento del corretto importo?
Grazie e buona giornata
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
30 giugno 2023
Buongiorno,
Le chiedo se è obbligatorio uniformarsi al Decreto del Ministero delle Finanze del 14/04/2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 100 del 29/04/2023 che ridetermina i costi di notifica "nella misura unitaria di € 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ........di 2 € per le notifiche effettuate tramite PEC" o semplicemente possiamo applicarle.
Cordiali saluti.
Le chiedo se è obbligatorio uniformarsi al Decreto del Ministero delle Finanze del 14/04/2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 100 del 29/04/2023 che ridetermina i costi di notifica "nella misura unitaria di € 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ........di 2 € per le notifiche effettuate tramite PEC" o semplicemente possiamo applicarle.
Cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
28 giugno 2023
Buongiorno Dott. Cava, vorrei porle il seguente quesito:
“Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 16/12/2011 n° 201, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) della L. 27/12/2013 n° 147, per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che un contribuente I.M.U., residente nell’immobile di sua proprietà ma non dimorante abitualmente nello stesso, vuole usufruire dell’esenzione I.M.U. per abitazione principale, per dimostrare la mancata dimora abituale, è sufficiente che il contribuente abbia richiesto la notifica di tutta la corrispondenza presso un immobile sito in altra regione e che la tessera sanitaria sia stata rilasciata da un altra regione?
Se tali elementi fossero insufficienti, quali riscontri e verifiche debbono essere effettuate per poter dimostrare la mancata dimora abituale del contribuente in oggetto?
Cordiali saluti
Annarita Cotza
“Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 16/12/2011 n° 201, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) della L. 27/12/2013 n° 147, per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che un contribuente I.M.U., residente nell’immobile di sua proprietà ma non dimorante abitualmente nello stesso, vuole usufruire dell’esenzione I.M.U. per abitazione principale, per dimostrare la mancata dimora abituale, è sufficiente che il contribuente abbia richiesto la notifica di tutta la corrispondenza presso un immobile sito in altra regione e che la tessera sanitaria sia stata rilasciata da un altra regione?
Se tali elementi fossero insufficienti, quali riscontri e verifiche debbono essere effettuate per poter dimostrare la mancata dimora abituale del contribuente in oggetto?
Cordiali saluti
Annarita Cotza
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
28 giugno 2023
Buongiorno,
marito e moglie acquistano casa (abitazione prinicipale) in comune a Porto Mantovano il 16/04/2006.
Il 10/03/2014 si separano e l'abitazione principale viene assegnata alla moglie e ai due figli.
L'abitazione è al 50% di proprietà di ciascun coniuge.
Il marito si trasferisce quindi in altro comune.
Il 22/04/2022 la ex moglie e i due figli si trasferiscono in altro comune e la casa di Porto M. è vuota.
I miei quesiti sono i seguenti: dal 22/04/2022 entrambi gli ex coniugi iniziano a versare imu con aliquota "seconda casa"? L'assegnazione della casa da parte del giudice cessa quindi all'istante, non appena la signora sposta la residenza?
Grazie,
buona giornata.
Elena Saccoman
marito e moglie acquistano casa (abitazione prinicipale) in comune a Porto Mantovano il 16/04/2006.
Il 10/03/2014 si separano e l'abitazione principale viene assegnata alla moglie e ai due figli.
L'abitazione è al 50% di proprietà di ciascun coniuge.
Il marito si trasferisce quindi in altro comune.
Il 22/04/2022 la ex moglie e i due figli si trasferiscono in altro comune e la casa di Porto M. è vuota.
I miei quesiti sono i seguenti: dal 22/04/2022 entrambi gli ex coniugi iniziano a versare imu con aliquota "seconda casa"? L'assegnazione della casa da parte del giudice cessa quindi all'istante, non appena la signora sposta la residenza?
Grazie,
buona giornata.
Elena Saccoman
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.