06 dicembre 2022
Buongiorno,
Di seguito un quesito per cui l’Ente avrebbe bisogno di delucidazioni.
Il caso riguarda un’impresa di costruzioni che nel 2007 ha venduto, con compravendita sottoposta a condizione sospensiva, n. 3 sub.
La condizione sospensiva è dovuta al fatto che gli immobili sono reputati di interesse in materia di beni culturali e del paesaggio, quindi la Regione Sardegna ha diritto di prelazione da esercitare in un tempo di 60 giorni.
Il diritto non è stato esercitato e gli acquirenti hanno preso pieno possesso degli stessi secondo le condizioni della compravendita.
Dal punto di vista burocratico, però, la situazione in catasto è rimasta immutata con i sub iscritti attualmente tra le titolarità dell’impresa costruttrice.
Questo perché gli acquirenti, scaduti i termini della prelazione, avrebbero dovuto far redigere dal proprio notaio un atto di avveramento della vendita a proprio favore, a cui invece non hanno mai provveduto.
L’impresa di costruzioni continua a essere accertata per i sub che di fatto ha venduto, poiché i suoi versamenti tributari ovviamente non includono le somme relative a questi.
L’impresa è seguita da uno studio tecnico di geometri che ci informa che, oltre a sollecitare che venga fatto questo atto di avveramento della vendita da parte degli acquirenti, non può intervenire in altro modo.
Inoltre a 2 dei 3 acquirenti ora è stato pignorato l’immobile, per cui, così ci è stato riferito, avranno ancora meno interesse a pagare un notaio per redigere l’atto.
Il contribuente vorrebbe sapere come può bypassare l’inerzia degli effettivi proprietari, provando la loro titolarità dei sub e ottenere contestuale aggiornamento in catasto.
Di conseguenza, l’Ente vorrebbe capire come agire sia per i provvedimenti già emessi (cosa sia necessario richiedere per procedere al loro annullamento) sia per l’attività accertativa futura (che potrebbe doversi confrontare con altre similarità), poiché il catasto rimane la fonte di informazioni a cui attingere per calcolare le competenze IMU.
Cordiali saluti
Di seguito un quesito per cui l’Ente avrebbe bisogno di delucidazioni.
Il caso riguarda un’impresa di costruzioni che nel 2007 ha venduto, con compravendita sottoposta a condizione sospensiva, n. 3 sub.
La condizione sospensiva è dovuta al fatto che gli immobili sono reputati di interesse in materia di beni culturali e del paesaggio, quindi la Regione Sardegna ha diritto di prelazione da esercitare in un tempo di 60 giorni.
Il diritto non è stato esercitato e gli acquirenti hanno preso pieno possesso degli stessi secondo le condizioni della compravendita.
Dal punto di vista burocratico, però, la situazione in catasto è rimasta immutata con i sub iscritti attualmente tra le titolarità dell’impresa costruttrice.
Questo perché gli acquirenti, scaduti i termini della prelazione, avrebbero dovuto far redigere dal proprio notaio un atto di avveramento della vendita a proprio favore, a cui invece non hanno mai provveduto.
L’impresa di costruzioni continua a essere accertata per i sub che di fatto ha venduto, poiché i suoi versamenti tributari ovviamente non includono le somme relative a questi.
L’impresa è seguita da uno studio tecnico di geometri che ci informa che, oltre a sollecitare che venga fatto questo atto di avveramento della vendita da parte degli acquirenti, non può intervenire in altro modo.
Inoltre a 2 dei 3 acquirenti ora è stato pignorato l’immobile, per cui, così ci è stato riferito, avranno ancora meno interesse a pagare un notaio per redigere l’atto.
Il contribuente vorrebbe sapere come può bypassare l’inerzia degli effettivi proprietari, provando la loro titolarità dei sub e ottenere contestuale aggiornamento in catasto.
Di conseguenza, l’Ente vorrebbe capire come agire sia per i provvedimenti già emessi (cosa sia necessario richiedere per procedere al loro annullamento) sia per l’attività accertativa futura (che potrebbe doversi confrontare con altre similarità), poiché il catasto rimane la fonte di informazioni a cui attingere per calcolare le competenze IMU.
Cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 dicembre 2022
Poniamo il seguente quesito alla Vs cortese attenzione:
noi abbiamo l’Aliquota 0,76% per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Un contribuente (Albergo) ha in proprietà un C2 che ha dichiarato di utilizzare come strumentale (magazzino per i mezzi) all’attività svolta. Può rientrare nell’aliquota sopracitata, anche se è un C2?
In attesa,
Distinti saluti.
noi abbiamo l’Aliquota 0,76% per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Un contribuente (Albergo) ha in proprietà un C2 che ha dichiarato di utilizzare come strumentale (magazzino per i mezzi) all’attività svolta. Può rientrare nell’aliquota sopracitata, anche se è un C2?
In attesa,
Distinti saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
06 dicembre 2022
Buon giorno, sono giuseppe chessa dall'ufficio tributi del comune di Dorgali, vi scrivo perdei dubbi in merito ai benefici TARI concessi alle imprese a seguito del decreto sostegni bis:
1) il primo dubbio è se tali benefici sono da considerarsi come aiuti di stato
2) vorremmo sapere se è necessaria la rendicontazione sulla piattaforma RNA
SALUTI
Giuseppe Chessa
1) il primo dubbio è se tali benefici sono da considerarsi come aiuti di stato
2) vorremmo sapere se è necessaria la rendicontazione sulla piattaforma RNA
SALUTI
Giuseppe Chessa
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
05 dicembre 2022
Buongiorno dott. Cava,
un contribuente ha sempre dichiarato ai fini TARI una superficie di metri 170.
Nel 2022 presenta un Docfa con causale "ampliamento" nel quale risulta che la variazione si è verificata (ultimazione lavori) nel 2002.
La superficie catastale varia da 170 mq da sempre dichiarati a 270 mq come da Docfa.
In questo caso come bisogna procedere?
La ringrazio.
un contribuente ha sempre dichiarato ai fini TARI una superficie di metri 170.
Nel 2022 presenta un Docfa con causale "ampliamento" nel quale risulta che la variazione si è verificata (ultimazione lavori) nel 2002.
La superficie catastale varia da 170 mq da sempre dichiarati a 270 mq come da Docfa.
In questo caso come bisogna procedere?
La ringrazio.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
30 novembre 2022
Una società mi ha chiesto la compensazione delle rate IMU versate nell'anno 2020 e prima rata 2021 con il saldo 2021 e rate 2022 per un immobile cat. D2 e come motivazione ha indicato l'esenzione IMU per l'anno 2020 e 2021 prevista da D.L. n. 34/2020 e dalla Legge n. 178/2020 prevista per alberghi, pensioni e relative pertinenze. Premetto che fino al 30/05/2020 l'attività veniva svolta da altro soggetto per cessione in comodato dell'immobile. Da tale data nell'immobile non è stata svolta nessuna attività. Spetta l'esenzione IMU prevista dai sopra indicati atti?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
29 novembre 2022
Buonasera,
cortesemente si chiede se ci sono dei termini entro il quale l'ente locale, in accordo con il contribuente, può' richiedere un riversamento di somme versate a un comune incompetente:
questo perchè è pervenuta richiesta da parte dell'ente competente di riversamento di IMU anno d'imposta 2012 versate erroneamente al nostro ente da parte di persona fisica per errata digitazione del codice catastale.
cortesemente si chiede se ci sono dei termini entro il quale l'ente locale, in accordo con il contribuente, può' richiedere un riversamento di somme versate a un comune incompetente:
questo perchè è pervenuta richiesta da parte dell'ente competente di riversamento di IMU anno d'imposta 2012 versate erroneamente al nostro ente da parte di persona fisica per errata digitazione del codice catastale.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
29 novembre 2022
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022, con la presente si richiede la corretta posizione tributaria di un contribuente che si trova nella seguente situazione:
1. È appartenente alle Forze dell’Ordine.
2. È separato legalmente, ma non divorziato.
3. È proprietario di 3 unità immobiliari (di seguito denominate A, B, C) destinate a civile abitazione, ubicate in 3 città diverse.
4. È comproprietario al 50% dell’immobile A, dove però risiede anagraficamente il coniuge, il quale ha ottenuto il diritto di abitazione a seguito dell’atto di separazione.
5. Il contribuente ha residenza anagrafica presso la sede di lavoro. Nella stessa città è ubicato l’immobile B.
In base alle seguenti informazioni, posto che sia pacifico il pagamento dell’Imu sull’unità immobiliare C, si chiedono chiarimenti in merito a come considerare le unità immobiliari A e B.
È corretto considerarle entrambe come abitazioni principali ed esentarle dal pagamento dell’Imu?
Grazie
1. È appartenente alle Forze dell’Ordine.
2. È separato legalmente, ma non divorziato.
3. È proprietario di 3 unità immobiliari (di seguito denominate A, B, C) destinate a civile abitazione, ubicate in 3 città diverse.
4. È comproprietario al 50% dell’immobile A, dove però risiede anagraficamente il coniuge, il quale ha ottenuto il diritto di abitazione a seguito dell’atto di separazione.
5. Il contribuente ha residenza anagrafica presso la sede di lavoro. Nella stessa città è ubicato l’immobile B.
In base alle seguenti informazioni, posto che sia pacifico il pagamento dell’Imu sull’unità immobiliare C, si chiedono chiarimenti in merito a come considerare le unità immobiliari A e B.
È corretto considerarle entrambe come abitazioni principali ed esentarle dal pagamento dell’Imu?
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
29 novembre 2022
Buongiorno Dott. Cava.
Nel nostro comune è presente una struttura ricettiva, regolarmente iscritta in catasto con categoria D/2, di proprietà di un pastore della chiesa evangelica.
All'interno della stessa struttura è stata dichiarata dal contribuente, un'area destinata a luogo di culto,
usata principalmente come ritrovo per ritiri spirituali ed alloggio.
Preciso che la suddetta area non è un'unità immobiliare catastalmente indipendente e che tale "destinazione d'uso" riguarda una porzione dell'anno solare, per la restante parte è destinata ad attività ricettiva.
Il contribuente chiede che la suddetta area venga tassata come luogo di culto.
Chiediamo pertanto come sia corretto procedere, applicare la tariffa come da richiesta del contribuente oppure, considerata la conformazione catastale della struttura e che nel complesso viene svolta un'attività ricettiva, applicare la tariffa quale albergo? Grazie
Nel nostro comune è presente una struttura ricettiva, regolarmente iscritta in catasto con categoria D/2, di proprietà di un pastore della chiesa evangelica.
All'interno della stessa struttura è stata dichiarata dal contribuente, un'area destinata a luogo di culto,
usata principalmente come ritrovo per ritiri spirituali ed alloggio.
Preciso che la suddetta area non è un'unità immobiliare catastalmente indipendente e che tale "destinazione d'uso" riguarda una porzione dell'anno solare, per la restante parte è destinata ad attività ricettiva.
Il contribuente chiede che la suddetta area venga tassata come luogo di culto.
Chiediamo pertanto come sia corretto procedere, applicare la tariffa come da richiesta del contribuente oppure, considerata la conformazione catastale della struttura e che nel complesso viene svolta un'attività ricettiva, applicare la tariffa quale albergo? Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
28 novembre 2022
Nel nostro Comune alcune ditte hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU per usufruire delle agevolazioni previste per l'emergenza covid. La suddetta omissione comunque, da quello che abbiamo letto, non comporterebbe la decadenza del beneficio, ma solo l'applicazione di un'autonoma sanzione per omessa dichiarazione. E' corretta la nostra interpretazione? Grazie.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
24 novembre 2022
Il nostro ufficio ha provveduto a notificare ad un contribuente avvisi di accertamento per gli anni 2015, 2016 e 2017. Per gli accertamenti relativi alle annualità 2015 e 2016 il contribuente non ha mai presentato istanza per l'annullamento degli atti e gli stessi atti pertanto, sono divenuti definitivi. Avverso l'atto emesso per l'anno 2017, invece lo stesso contribuente ha presentato istanza di annullamento allegando sentenza del tribunale che assegnava l'immobile oggetto di accertamento alla moglie ex coniuge già dall'anno 2014. Vista tale documentazione, l'ufficio è orientato ad annullare in autotutela anche gli atti relativi agli anni 2015 e 2016. E' corretto procedere in questo modo , oppure considerando gli atti 2015 e 2016 già definitivi, è opportuno procedere con la riscossione coattiva degli stessi ?
Grazie
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 novembre 2022
Un proprietario di immobile costruito per le finalità agrituristiche costituito da 4 camere con servizi, nel 2008 lo accatasta in cat D10, nel 2009 il “CATASTO” rigetta la categoria D10 e lo censisce come D2, il proprietario non fa nessuna opposizione fino a quando non inizia a ricevere dal nostro Ente avvisi di accertamento IMU per omesso versamento, dato che il proprietario dava per scontato l’esenzione.
Nel 2020 ripresenta nuovo accatastamento come variazione della destinazione in pensione –attività agricola allegando : qualifica di IAP della moglie, contratto di affitto alla stessa con decorrenza 2014 registrato nel 2020 e iscrizione all’albo degli agriturismi con la proposta di categoria D10.
Nel 2021 il catasto nuovamente rigetta e riclassifica l’immobile in D2.
Il proprietario, continua ad insistere che l’immobile è rurale perchè realizzato anche con finanziamenti relativi all’attività agricola (addicendo a noi comune come primi conoscitori della questione…), arriva quindi fino al Direttore del Catasto che a seguito di “verifica” (nell’ormai 2022) di tutti i documenti allegati al docfa, ritiene che l’immobile sia di fatto classificabile in D10 e in autotutela annulla il precedente provvedimento dando efficacia alla variante proposta nel 2020.
Ora il proprietario in forza della categoria D10 e di tutti i requisiti del caso, chiede che il comune tenga conto di ciò ed annulli gli avvisi di accertamento fin qui emessi relativi alle annualità precedenti il 2020.
Si chiede quindi un parere se questo ufficio deve tenere conto che l’immobile dal suo primo accatastamento aveva i “requisiti” di ruralità oppure deve attenersi strettamente alla variazioni catastali susseguite confermando quindi gli avvisi di accertamento emessi e accertare l’omesso versamento fino al 2020?
Nel 2020 ripresenta nuovo accatastamento come variazione della destinazione in pensione –attività agricola allegando : qualifica di IAP della moglie, contratto di affitto alla stessa con decorrenza 2014 registrato nel 2020 e iscrizione all’albo degli agriturismi con la proposta di categoria D10.
Nel 2021 il catasto nuovamente rigetta e riclassifica l’immobile in D2.
Il proprietario, continua ad insistere che l’immobile è rurale perchè realizzato anche con finanziamenti relativi all’attività agricola (addicendo a noi comune come primi conoscitori della questione…), arriva quindi fino al Direttore del Catasto che a seguito di “verifica” (nell’ormai 2022) di tutti i documenti allegati al docfa, ritiene che l’immobile sia di fatto classificabile in D10 e in autotutela annulla il precedente provvedimento dando efficacia alla variante proposta nel 2020.
Ora il proprietario in forza della categoria D10 e di tutti i requisiti del caso, chiede che il comune tenga conto di ciò ed annulli gli avvisi di accertamento fin qui emessi relativi alle annualità precedenti il 2020.
Si chiede quindi un parere se questo ufficio deve tenere conto che l’immobile dal suo primo accatastamento aveva i “requisiti” di ruralità oppure deve attenersi strettamente alla variazioni catastali susseguite confermando quindi gli avvisi di accertamento emessi e accertare l’omesso versamento fino al 2020?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
22 novembre 2022
Ad una attività ricettiva sono stati inviati gli avvisi bonari TARI dal 2015 al 2022, dove le tariffe tenevano conto della varie attività svolte nella struttura: Bar, sala ballo, sala ristorante/pizzeria, camere da letto.
L’importo dell’avviso veniva regolarmente pagato fino al 2019, finché il gestore ha scritto al questo comune per chiedere l’esatta applicazione della tariffa che non doveva essere frazionata ma unificata a “Albergo con ristorante”.
Dai conteggi fatti dal 2015 al 2019 risultata che l’errata applicazione delle tariffe su menzionale in luogo di quella unica per tutta la superficie, generava pagamenti in eccedenza per i quali si chiede il rimborso.
Si ritine che il contribuente sia nel giusto nel richiedere l’unica tariffa, chiediamo però, considerato che l’istanza è stata presentata nel 2021 è possibile riformulare gli avvisi pregressi già emessi e regolarmente pagati, generando come detto dei pagamenti in eccedenza che andrebbero in parte compensati e parte restituiti?
L’importo dell’avviso veniva regolarmente pagato fino al 2019, finché il gestore ha scritto al questo comune per chiedere l’esatta applicazione della tariffa che non doveva essere frazionata ma unificata a “Albergo con ristorante”.
Dai conteggi fatti dal 2015 al 2019 risultata che l’errata applicazione delle tariffe su menzionale in luogo di quella unica per tutta la superficie, generava pagamenti in eccedenza per i quali si chiede il rimborso.
Si ritine che il contribuente sia nel giusto nel richiedere l’unica tariffa, chiediamo però, considerato che l’istanza è stata presentata nel 2021 è possibile riformulare gli avvisi pregressi già emessi e regolarmente pagati, generando come detto dei pagamenti in eccedenza che andrebbero in parte compensati e parte restituiti?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.