22 ottobre 2002
In relazione all’accordo nazionale che dispone novità di inquadramento del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e constatato che il problema è attualmente oggetto della contrattazione aziendale, è emerso che il responsabile dell’Ufficio Tributi non sembra essere stato preso in considerazione in rapporto ai nuovi istituti previsti dalla normativa contrattuale. Va rilevato altresì che il servizio tributi ha raggiunto nell’ultimo decennio una notevole rilevanza per l’Ente e che ai sensi delle normative tributarie la Giunta Comunale designò con atto n. 129 del 23/2/93 il responsabile dell’Ufficio Tributi (fin dal 1/3/76) quale Funzionario Responsabile dell’ICI, affidando allo stesso "tutte le funzioni, i compiti ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’ICI", che comportano alto grado di autonomia ed assunzione diretta di elevate responsabilità di prodotto e di risultato. Analogamente nel 1994 il dipendente in questione è stato designato funzionario responsabile anche di tutti gli altri tributi comunali. Per completezza di informazione, il suddetto è attualmente inquadrato al 7 livello con LED. Un tale grado di autonomia e responsabilità diretta non sembra riscontrabile in altri servizi, ritenuti, a quanto pare, di rilevanza superiore a quello di cui trattasi. In base a quanto esposto chiedo l’autorevole parere di codesta Associazione, che segue tutte le problematiche tributarie dei Comuni, su quale sia il giusto inquadramento del sottoscritto.
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22 ottobre 2002
Il proprietario di un immobile dona nel ’96 tale bene alla propria domestica, riservandosi l’usufrutto fino alla data del decesso che avviene il 16/04/1998. Dovendo procedere alla liquidazione ICI 96/98 per tale immobile a carico del defunto, gli avvisi vanno notificati agli eventuali eredi o alla domestica attualmente proprietaria dell’immobile? E come comportarsi nel caso in cui il defunto non abbia ripartito alcun bene tra gli eredi legittimi?
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22 ottobre 2002
Il nostro Comune non ha mai deliberato il regolamento sulle entrate. Ad oggi gli interessi sugli avvisi di accertamento dell’ICI (tutto 1994) sono stati effettuati applicando l’aliquota del 7% per semestre compiuto. La giunta, anche su richieste dei contribuenti, vorrebbe determinare il saggio degli interessi, in previsione degli avvisi di accertamento da emettere per gli anni 1995 e successivi, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999. Dalla lettura dell’art. 13 comma 4 della legge n. 133 che cita testualmente "nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sembrerebbe, non avendo il comune deliberato il regolamento delle entrate, giuridicamente non percorribile predisporre anche se con atto consiliare la riduzione degli interessi al 2,5% semestrali. Si chiede quindi quale potrebbe essere l’iter amministrativo, anche in funzione del "favor rei", per poter deliberare un tasso di interesse inferiore e favorevole al contribuente, pur non avendo deliberato il regolamento delle entrate.
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22 ottobre 2002
Si chiede se il Comune possa, per i soggetti che acquistino un lotto in zona P.L.P. ai fini edificatori, abbassare l’aliquota ICI dalla vigente quota del 6,5% al 4% o addirittura, per questa specifica situazione, non farla pagare affatto.
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22 ottobre 2002
Premesso che il Comune non ha adottato il regolamento sulle entrate, si chiede di conoscere quale sia l’organo competente all’adozione del provvedimento per la riscossione della Tarsu con le procedure semplificate (Gestione Integrata Avvisi).
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22 ottobre 2002
Questo Ufficio ha inteso dare all’art. 2 punto 1 D.Lgs. 504 del 30.12.1992, l’interpretazione che per i fabbricati di nuova costruzione l’I.C.I. va calcolata dalla data di fine lavori o inizio utilizzo quanto esso non sia ancora accatastato per assoggettare ad imposta tutti quei casi di contribuenti che utilizzano gli immobili molto tempo prima di fare le pratiche per l’accatastamento. Se l’immobile è accatastato prima dell’utilizzo ci sembra che la data di decorrenza sia quella dell’accatastamento. Per il seguente caso: Il contribuente ha presentato dichiarazione ICI per il 1993 dichiarando un fabbricato, con rendita presunta, per 12 mesi di possesso, mentre ha effettuato il versamento probabilmente calcolato sull’area fabbricabile. Il Comune ha emesso avviso di liquidazione sulla differenza di imposta dovuta. Il contribuente vorrebbe ora fare una dichiarazione con la quale affermare di aver erroneamente fatto la denuncia del fabbricato, in quanto non finito a quella data (è in possesso del verbale di collaudo statico del 24.07.1995 e documentazione che dimostra di aver utilizzato l’immobile da tale data: certificato di residenza, bollette delle utenze) chiedendo poi l’annullamento dell’atto di autotutela, pur ritenendo che la data di accatastamento sia precedente al 01.01.1993 in quanto già accatastato dalla ditta costruttrice che ha poi venduto l’immobile. Tale richiesta viene motivata dal fatto che, a parere del contribuente, il caso rientrerebbe nella tipologia di cui all’art. sopra indicato.
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22 ottobre 2002
Il sig. XXXXX (coltivatore diretto e in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 139/98 per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali) a seguito di divisioni effettuate nel 1997, è divenuto proprietario di un casolare composto da due appartamenti. Nel primo ci risiede personalmente nell’altro vi abitano i genitori. La madre del Sig. XXXX è titolare solo di trattamento pensionistico derivante da attività svolta in agricoltura avendo ceduto i terreni al figlio. Dovendo ora il sig. XXX provvedere all’accatastamento del casolare entro il 31.12.2000, si chiede se l’appartamento, ove risiedono i genitori, abbia i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o debba essere considerato una seconda casa e pertanto soggetta all’ICI. Se l’appartamento in questione è soggetto all’ I.C.I. si chiede da quando nasce l’obbligo d’imposta. Se la denuncia di accatastamento viene presentata a luglio 2000 deve tuttavia versare l’ICI a giugno?
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22 ottobre 2002
In presenza di n. 2 fabbricati in corso di ristrutturazione si chiede: l’ICI viene pagata sul valore dell’area edificabile fino ad ultimazione degli immobili? Oppure viene pagato il 50% dell’imposta calcolata sulla rendita degli Immobili già in esistenza?
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22 ottobre 2002
Si chiede se qualora un contribuente tenuto al pagamento dell’ICI non abbia di fatto mai effettuato la denuncia ed i relativi versamenti annuali è corretto fare quanto segue, considerando che non è iniziata da parte dell’ufficio alcuna attività di accertamento: il contribuente provvede ad effettuare il versamento per il 1999 entro il 30 giugno 2000 mediante ravvedimento operoso pagando la sanzione per omesso versamento ridotta ad 1/5 e presentando la dichiarazione relativa al 1999 entro il 31 luglio 2000, mentre per gli anni precedenti si procederà all’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione.
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22 ottobre 2002
La circolare del Ministero delle Finanze 28.5.98, n. 136/E, alla lettera d) abitazione principale ed altri – detrazione, prevede che la detrazione di L. 200.000 annue, spetta anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) per ogni alloggio ecc. Tale detrazione è applicabile, con le modalità citate, anche agli alloggi di proprietà dello Stato (U.T.E.) ed assegnati sia in locazione semplice (detrazione allo Stato) che in locazione con patto di futura vendita o riscatto (detrazione da riconoscere al locatario) oppure è riferita solo agli IACP escludendo lo Stato e qualsiasi altro Ente? In ogni caso, si chiede cortesemente, di conoscere le disposizioni di legge relative.
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22 ottobre 2002
Mantiene il requisito della ruralità una abitazione che possiede le seguenti caratteristiche: a)proprietario al 100% il marito pensionato di un Ente pubblico che vi abita stabilmente con la moglie pensionata dei coltivatori diretti ed ex coltivatrice diretta; b)terreno posseduto in comproprietà regolarmente coltivato Ha. 3; c)attività agricola tuttora svolta oltre che per la coltivazione del fondo anche per l’allevamento di bestiame vario: bovini, suini, ovini, ecc.; d)il tutto ubicato in territorio definito per legge "montano". Si prega, inoltre, voler fornire i riferimenti normativi che disciplinano il requisito della ruralità.
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22 ottobre 2002
Un coltivatore residente nel Comune di XXX, possiede i terreni in un comune limitrofo a circa 50 Km di distanza. Si chiede se il fabbricato, unica abitazione del proprietario, accatastato al Catasto Urbano come A/2 è assoggettabile all’ICI.
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