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Banca dati quesiti

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22 ottobre 2002

In sede di controlli ICI anni 1996 e successivi, effettuati da quest’amministrazione è risultato che alcuni contribuenti hanno usufruito della detrazione riconosciuta dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/94 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ritenendosi dimoranti abituali nella stessa, pur avendo la residenza anagrafica in un altro comune di un’altra regione. Dovendo procedere alla verifica dei presupposti per l’emissione dei relativi avvisi di liquidazione/accertamento in rettifica si chiede:1) possono essere considerati dimoranti abituali quei contribuenti che pur non avendo la residenza anagrafica in questo comune, vi dimorano perché svolgono un’attività lavorativa in comuni limitrofi? 2) può essere direttamente probante dell’effettiva dimora un’autocertificazione ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 attestante che il contribuente dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici e le copie di bollette Enel e gas intestate al contribuente, attestando i consumi? 3) l’autocertificazione, presentata il 15.07.2000, può essere considerata valida anche per gli anni 1996 e successivi?
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22 ottobre 2002

Gli avvisi di liquidazione dell’ICI sulla base delle rendite definitive comunicate dall’UTE e notificate mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 03.01.2000 al 02.02.2000 possono ritenersi validi alla luce delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 11, della legge 23.12.99 n. 488. Si specifica che l’UTE di Perugia, interpellato a tal proposito, dichiara che le notifiche sono da ritenersi valide in quanto "spedite" dallo stesso UTE al Comune entro il 31.12.99. Ove si ravvisi comunque la potenziale nullità degli avvisi, si chiede di conoscere parere in ordine alla prosecuzione di detta attività di liquidazione da parte dell’Ufficio anche in ordine alle scadenze di legge.
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22 ottobre 2002

Abbiamo inviato gli avvisi di liquidazione per rendita variata relativi agli anni 93-94-95-96-97 notificandoli separatamente. Il contribuente può effettuare il versamento con un unico bollettino indicando nella causale gli anni accertati in questo caso 93-94-95-96-97?
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22 ottobre 2002

Chiedo se un soggetto debole, pensionato INPS ed invalido al 100%, usufruttuario al 25% di un immobile nel quale abita, (si tratta in realtà di due stanze), ed ancora usufruttuario al 25% di un annesso, classificato come A5 (si tratta di una stanza di circa 12 mq adibito a deposito) abbia il diritto, ai fini del pagamento ICI, di godere del beneficio della maggiorazione della detrazione sulla prima casa, previsto dalla legge e fatta propria dalla maggior parte dei Comuni, oppure se, come qualcuno interpreta, quest’ultimo (3 metri circa di "proprietà") va considerato seconda casa e quindi non usufruire dei benefici consentiti.
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22 ottobre 2002

Vorremmo sapere se è possibile inserire nella richiesta di pagamento della TARSU, con voce separata, i costi di spedizione.
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22 ottobre 2002

Un immobile censito al catasto terreni, ma il cui proprietario non esercita alcuna attività ai fini agricoli, è esente dall’ICI? Se in tale immobile vi è in corso una ristrutturazione qual è la base imponibile ai fini ICI?
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22 ottobre 2002

Nel caso di un immobile abusivo, mai dichiarato ai fini ICI, per il quale è stata presentata domanda di sanatoria edilizia ma non è ancora noto l’esito in merito all’accoglimento della stessa, si chiede se è possibile procedere all’accertamento ICI e con quale decorrenza. Nel caso di risposta affermativa supponendo che la richiesta di sanatoria venga rigettata e l’immobile demolito, l’ICI versata in seguito all’accertamento è rimborsabile?
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22 ottobre 2002

L’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale del Comune di xxxxxx (A.T.E.R.) ha inviato ai comuni della provincia di xxxxxx una richiesta di rimborso per l’ICI versata nell’anno 1997, con la riserva di richiedere il rimborso anche per le somme versate relativamente agli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996, sugli alloggi costruiti su suoli di proprietà dei rispettivi comuni ed assegnati in diritto di superficie all’A.T.E.R. Tale richiesta di rimborso è fondata sul testo originario del D.L. 504/92 art. 3 che, fino all’entrata in vigore dell’art.58 del D.lgs. 446/97, individua, quale soggetto passivo ICI, il concedente del diritto di superficie (Comune) con eventuale diritto di rivalsa sul superficiario (ATER). Diritto di rivalsa che non è esercitatile dal Comune visto che lo stesso è esentato per legge dal pagamento dell’imposta. Si chiede se tale richiesta è legittima o se possa essere ricondotta al principio affermato dalla Circ. Minist. n. 172/E del 14/06/1995 e ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 02.02.1999 secondo cui, nel caso di costruzione di alloggi economici e popolari su terreno concesso in superficie a una cooperativa edilizia, nel momento in cui è terminata la costruzione il bene tassabile è l’edificio, sul quale, ai sensi dell’art.952 c.c., sorge il diritto di proprietà del soggetto al quale il titolare dell’area ha concesso il diritto di superficie. Pertanto limitatamente al periodo in cui l’oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, obbligato al pagamento dell’imposta è il proprietario del suolo stesso mentre, terminata l’edificazione, soggetto passivo ICI è la cooperativa in quanto proprietaria dell’edificio. Alla luce di ciò nessun rimborso sarebbe dovuto.
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22 ottobre 2002

Fino ad oggi il Comune nell’effettuare i controlli ICI dal 1993 al 1996 ha seguito la seguente procedura: a) per omessi o insufficienti versamenti – sanzione del 20%; b) per dichiarazioni omesse o infedeli – sanzione del 20% + 50% ripetuta per ciascun anno di violazione. Si chiede se, ed in che modo, tale procedura deve essere rivista alla luce delle innovazioni introdotte dalla C.M. 138/E del 05.07.2000 in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si chiede inoltre se per l’infedele/omessa dichiarazione per l’anno 1997 sia ancora applicabile il principio del "favor rei" o visto che si tratta di violazioni commesse prevalentemente dopo il 1 aprile 1998 (in quanto la dichiarazione 1997 andava presentata entro il 30/06/1998) debba applicarsi necessariamente il nuovo regime sanzionatorio.
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22 ottobre 2002

Questo Comune ha prorogato fino al 31.12.2000 la concessione ad una società per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, che aveva come scadenza originaria il 31.12.1999. La società in questione ha ceduto ad un’altra società il ramo d’azienda relativo all’accertamento e alla riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e quest’ultima ci chiede di prendere atto di questa mutazione. La nuova società ci chiede, inoltre, di rinnovare il contratto in base all’art. 44 della L. 724/94, cosa che riteniamo illegittima. In considerazione di quanto sopra si chiede: a) se ci siano cause ostative alla presa d’atto da parte del Comune della cessione di azienda da parte del concessionario; b) se sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministero delle Finanze per l’albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate di Province e Comuni; c) quando e se si potrà procedere alla indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio in oggetto dal 01.01.2001 e come eventualmente procedere nel caso di impossibilità di espletamento della gara suddetta.
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22 ottobre 2002

Ad una società è stata attribuita la rendita definitiva per immobili categoria D7 e D2 con decorrenza dal 12/12/1986. Tale rendita è inserita nell' elenco trasmesso al Comune dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è stato affisso all'Albo Pretorio nel 1999. Fino a tale data la società ha pagato in base al valore quantificato in bilancio come stabilito dalla legge. Il Comune può emettere l'avviso di liquidazione per gli anni precedenti al 1999 per il recupero dell'imposta (calcolandola in base alla rendita definitiva)? In caso di risposta affermativa sulla differenza d'imposta dobbiamo calcolare anche le sanzioni  e gli interessi?
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22 ottobre 2002

Un contribuente ha sempre pagato la Tarsu a tariffa piena. Nel ‘99 si accorge di non aver mai richiesto la riduzione della tassa - prevista dal regolamento - per la distanza dal cassonetto e provvede a fare richiesta di rimborso. Accertato che tale distanza esisteva anche negli anni passati, l'Ente deve procedere al rimborso con gli interessi? Il rimborso può essere disposto solo se presentato non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento (comma 3, art. 75 del D.Lgs. 507/93)?. In caso affermativo se la domanda è stata presentata nel 99 si deve procedere al rimborso di quanto pagato nei 2 anni precedenti?
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