22 ottobre 2002
Il comune vuol deliberare la riduzione degli interessi sui tributi locali in analogia con l’art. 13, c.4 L. 133/99 nel modo seguente: a) Tasso di interesse equiparato al tasso legale di sconto vigente nelle varie annualità periodo 93/99; b) modalità di calcolo a giorni. Si chiede inoltre se tale norma entra in vigore necessariamente il 1/1/2001.
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22 ottobre 2002
Un contribuente non ha mai presentato la dichiarazione ICI; per effetto della detrazione per l’abitazione principale il contribuente stesso nulla doveva al comune. Si chiede quali sanzioni si rendono applicabili al caso esposto.
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22 ottobre 2002
Fino al 30 giugno 1998 è stato applicato il tasso di interesse del 7% semestrale per la riscossione dei rimborsi di ogni tributo. Dal 1 Luglio 1998 è stato applicato il tasso di interesse del 2,5% semestrale ai sensi del c. 1, art. 13 della L: 133/99. E’ possibile applicare il tasso del 2,5% anche alle somme relative ai periodi precedenti al 1.07.98, ai sensi del c. 4 dell’art. 13 della L. 133/99?Considerato che non esiste alcun regolamento che fissa le percentuali di interesse da calcolare sui tributi e quindi fino ad oggi le percentuali sopra menzionate sono state applicate in maniera "automatica," per l’eventuale estensione del tasso del 2,5% semestrale anche a periodi precedenti il 01.07.98, è necessario un regolamento o una deliberazione? È necessario un regolamento in ogni caso?
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22 ottobre 2002
Il concessionario per la riscossione ci ha presentato una bozza di convenzione per la riscossione spontanea ICI che tra l’altro prevede:1)il pagamento del tributo da parte dei contribuenti presso alcuni sportelli bancari senza alcun onere per gli stessi;2) il versamento al Comune entro l’ultimo giorno del mese di scadenza di un acconto pari all’ammontare della somma riscossa nell’anno precedente per analoga scadenza;3) la corresponsione da parte del Comune per le attività oggetto della convenzione del compenso stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. 504/92 ridotto del 20%. Considerato che quanto sopra indicato appare conveniente sia per il comune che per i contribuenti e visto che questo ente riscuoterebbe comunque l’ICI tramite il concessionario, si chiede che se ci siano ostacoli, in base alle disposizioni legislative vigenti, alla sottoscrizione di detta convenzione che dovrebbe avere validità fino al 31.12.2001.
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22 ottobre 2002
In relazione all’accordo nazionale che dispone novità di inquadramento del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e constatato che il problema è attualmente oggetto della contrattazione aziendale, è emerso che il responsabile dell’Ufficio Tributi non sembra essere stato preso in considerazione in rapporto ai nuovi istituti previsti dalla normativa contrattuale. Va rilevato altresì che il servizio tributi ha raggiunto nell’ultimo decennio una notevole rilevanza per l’Ente e che ai sensi delle normative tributarie la Giunta Comunale designò con atto n. 129 del 23/2/93 il responsabile dell’Ufficio Tributi (fin dal 1/3/76) quale Funzionario Responsabile dell’ICI, affidando allo stesso "tutte le funzioni, i compiti ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’ICI", che comportano alto grado di autonomia ed assunzione diretta di elevate responsabilità di prodotto e di risultato. Analogamente nel 1994 il dipendente in questione è stato designato funzionario responsabile anche di tutti gli altri tributi comunali. Per completezza di informazione, il suddetto è attualmente inquadrato al 7 livello con LED. Un tale grado di autonomia e responsabilità diretta non sembra riscontrabile in altri servizi, ritenuti, a quanto pare, di rilevanza superiore a quello di cui trattasi. In base a quanto esposto chiedo l’autorevole parere di codesta Associazione, che segue tutte le problematiche tributarie dei Comuni, su quale sia il giusto inquadramento del sottoscritto.
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22 ottobre 2002
Il proprietario di un immobile dona nel ’96 tale bene alla propria domestica, riservandosi l’usufrutto fino alla data del decesso che avviene il 16/04/1998. Dovendo procedere alla liquidazione ICI 96/98 per tale immobile a carico del defunto, gli avvisi vanno notificati agli eventuali eredi o alla domestica attualmente proprietaria dell’immobile? E come comportarsi nel caso in cui il defunto non abbia ripartito alcun bene tra gli eredi legittimi?
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22 ottobre 2002
Il nostro Comune non ha mai deliberato il regolamento sulle entrate. Ad oggi gli interessi sugli avvisi di accertamento dell’ICI (tutto 1994) sono stati effettuati applicando l’aliquota del 7% per semestre compiuto. La giunta, anche su richieste dei contribuenti, vorrebbe determinare il saggio degli interessi, in previsione degli avvisi di accertamento da emettere per gli anni 1995 e successivi, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999. Dalla lettura dell’art. 13 comma 4 della legge n. 133 che cita testualmente "nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sembrerebbe, non avendo il comune deliberato il regolamento delle entrate, giuridicamente non percorribile predisporre anche se con atto consiliare la riduzione degli interessi al 2,5% semestrali. Si chiede quindi quale potrebbe essere l’iter amministrativo, anche in funzione del "favor rei", per poter deliberare un tasso di interesse inferiore e favorevole al contribuente, pur non avendo deliberato il regolamento delle entrate.
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22 ottobre 2002
Si chiede se il Comune possa, per i soggetti che acquistino un lotto in zona P.L.P. ai fini edificatori, abbassare l’aliquota ICI dalla vigente quota del 6,5% al 4% o addirittura, per questa specifica situazione, non farla pagare affatto.
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22 ottobre 2002
Premesso che il Comune non ha adottato il regolamento sulle entrate, si chiede di conoscere quale sia l’organo competente all’adozione del provvedimento per la riscossione della Tarsu con le procedure semplificate (Gestione Integrata Avvisi).
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22 ottobre 2002
Questo Ufficio ha inteso dare all’art. 2 punto 1 D.Lgs. 504 del 30.12.1992, l’interpretazione che per i fabbricati di nuova costruzione l’I.C.I. va calcolata dalla data di fine lavori o inizio utilizzo quanto esso non sia ancora accatastato per assoggettare ad imposta tutti quei casi di contribuenti che utilizzano gli immobili molto tempo prima di fare le pratiche per l’accatastamento. Se l’immobile è accatastato prima dell’utilizzo ci sembra che la data di decorrenza sia quella dell’accatastamento. Per il seguente caso: Il contribuente ha presentato dichiarazione ICI per il 1993 dichiarando un fabbricato, con rendita presunta, per 12 mesi di possesso, mentre ha effettuato il versamento probabilmente calcolato sull’area fabbricabile. Il Comune ha emesso avviso di liquidazione sulla differenza di imposta dovuta. Il contribuente vorrebbe ora fare una dichiarazione con la quale affermare di aver erroneamente fatto la denuncia del fabbricato, in quanto non finito a quella data (è in possesso del verbale di collaudo statico del 24.07.1995 e documentazione che dimostra di aver utilizzato l’immobile da tale data: certificato di residenza, bollette delle utenze) chiedendo poi l’annullamento dell’atto di autotutela, pur ritenendo che la data di accatastamento sia precedente al 01.01.1993 in quanto già accatastato dalla ditta costruttrice che ha poi venduto l’immobile. Tale richiesta viene motivata dal fatto che, a parere del contribuente, il caso rientrerebbe nella tipologia di cui all’art. sopra indicato.
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22 ottobre 2002
Il sig. XXXXX (coltivatore diretto e in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 139/98 per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali) a seguito di divisioni effettuate nel 1997, è divenuto proprietario di un casolare composto da due appartamenti. Nel primo ci risiede personalmente nell’altro vi abitano i genitori. La madre del Sig. XXXX è titolare solo di trattamento pensionistico derivante da attività svolta in agricoltura avendo ceduto i terreni al figlio. Dovendo ora il sig. XXX provvedere all’accatastamento del casolare entro il 31.12.2000, si chiede se l’appartamento, ove risiedono i genitori, abbia i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o debba essere considerato una seconda casa e pertanto soggetta all’ICI. Se l’appartamento in questione è soggetto all’ I.C.I. si chiede da quando nasce l’obbligo d’imposta. Se la denuncia di accatastamento viene presentata a luglio 2000 deve tuttavia versare l’ICI a giugno?
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22 ottobre 2002
In presenza di n. 2 fabbricati in corso di ristrutturazione si chiede: l’ICI viene pagata sul valore dell’area edificabile fino ad ultimazione degli immobili? Oppure viene pagato il 50% dell’imposta calcolata sulla rendita degli Immobili già in esistenza?
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