22 ottobre 2002
Il Comune ha emesso un avviso di accertamento ICI intestato agli eredi di un contribuente. I destinatari del provvedimento hanno fatto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo che l’atto sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe prevista per i tributi locali la solidarietà dei coeredi stabilita per le imposte sui redditi. Come può essere impostata la difesa del Comune? Può essere invocato l’art. 65 del Dpr. 600/1973 che prevede la solidarietà tra i coeredi per le obbligazioni tributarie?
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22 ottobre 2002
Dovendo provvedere l’Ufficio alla revisione del Regolamento ICI secondo le disposizioni previste nello Statuto del Contribuente e nelle LL. 342/2000 e 388/2000. con la presente si chiede un parere relativamente alla possibilità di regolamentare, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, la riscossione diretta dell’ICI (versamenti tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale) limitatamente alle violazioni, mantenendo la riscossione ordinaria al Serv. Riscossione Tributi.Se ciò fosse possibile l’Ufficio eviterebbe le problematiche legate alla tempistica della trasmissione delle risultanze dei versamenti effettuati dai contribuenti oggetto di avvisi di liquidazione/accertamento da parte del Concessionario.Si chiede inoltre se tale operazione necessita dell’istituzione di un apposito c/c postale diverso da quello ordinario intestato alla Tesoreria e se tali versamenti devono comunque essere effettuati sui cosiddetti "bollettini blu".
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22 ottobre 2002
Questo Comune ha sempre applicato e riscosso, contestualmente alla TOSAP, anche la TARSU giornaliera. Ora, poiché questo Comune applica, a partire dall’anno 2002, la tariffa "Ronchi", ed ha allo studio il nuovo regolamento per l’applicazione della medesima, è possibile inserire nello stesso una norma che regolamenti l’applicazione di una "Tariffa Ronchi giornaliera" a detta tipologia di contribuenti? (Ambulanti che pagano TOSAP per i mercati settimanali).
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22 ottobre 2002
Nel corso del 2000 sono stati notificati numerosi atti di liquidazione ed accertamento ICI per rendite divenute definitive ma non notificate al contribuente. Con tali atti, vista la mancata notifica della rendita definitiva, era sta recuperata la differenza di imposta più gli interessi al 31/12/1999 così come previsto dalla Circolare 23E del 11/02/2000.Con l’entrata in vigore dell’art. 74 del Collegato alla Finanziaria 2000 si chiede:1)è possibile eliminare gli interessi per gli atti non ancora pagati ma per i quali il 10 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del Collegato, erano scaduti i termini per la proposizione del ricorso (per alcuni di tali atti prima del 10 dicembre era pervenuta istanza di annullamento degli interessi di autotutela).2)Gli interessi devono essere eliminati per il periodo che precede la "messa in atti" della nuova rendita o soltanto successivamente a tale data con il conseguente effetto di escludere dal beneficio il periodo compreso tra la data di accatastamento (o variazione) dell’immobile e quello dell’attribuzione della rendita definitiva.3)Per l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi è necessario che il contribuente abbia dichiarato una rendita presunta o anche in caso di accertamento per infedele dichiarazione è necessario che ci sia la notifica della rendita accertata per poter applicare le sanzioni o gli interessi. A tal proposito il comma 3 dell’art. 74 sembrerebbe escludere il recupero di interessi e sanzioni nella liquidazione come nell’accertamento in quanto dispone che, in caso di recepimento delle nuove rendite in atti impositivi, i soggetti attivi di imposta provvedono alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale "imposta dovuta" sulla base della rendita catastale attribuita.E’ anche opportuno sottolineare che spesso le rendite errate sono state fornite dagli stessi comuni sulla base di tabulati cartacei molto datati che non tenevano conto delle variazioni catastali intervenute nel frattempo.
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22 ottobre 2002
Questo Comune, dovendo procedere d’ufficio ad inviare e quindi notificare gli avvisi di accertamento, ai fini ICI, quali annualità bisogna perfezionare entro il 31 dicembre 2001?
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22 ottobre 2002
Il Comune sta predisponendo una minuta di ruolo dall’acqua per utenti morosi in anni antecedenti al 1999 (1994,1995 e 1996) in cui una parte dei corrispettivi dovuti dall’utente aveva ancora natura tributaria. Si chiede il vostro parere sulla seguente questione: Se in caso di irreperibilità o di mancato pagamento da parte dell’affittuario il pagamento dei corrispettivi dovuti possa essere richiesto al proprietario della casa e se, in caso affermativo, questo valga per tutti gli importi dovuti (abbiano cioè natura tributaria o natura di canone-prezzo pubblico).
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22 ottobre 2002
L’ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per l’ICI 1995. In seguito, tale avviso si e rilevato errato e si è ritenuto opportuno emettere un avviso di liquidazione. Dobbiamo emettere un atto di annullamento dell’avviso di accertamento e successivamente un avviso di liquidazione, oppure si emette un unico atto di rettifica dove è ricompresa la liquidazione dell’imposta?
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22 ottobre 2002
Le modalità di pubblicazione della delibera di variazione dell’aliquota opzionale IRPEF sono le medesime degli anni passati? Ovvero, i nostri obblighi come lo scorso anno si esauriscono negli adempimenti descritti dalla Circolare 289/e del 22/12/1998?
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22 ottobre 2002
Si chiede cortesemente di sapere se ci sarà una proroga per l’attività di liquidazione ICI per l’anno 1998.
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22 ottobre 2002
E’ possibile escludere dall’applicazione della TARSU gli arenili di stabilimenti balneari considerando la bassa potenzialità a produrre rifiuti degli stessi?
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22 ottobre 2002
Si chiede di conoscere, alla data odierna, quale sia il termine per l’approvazione delle modifiche ai regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie e se le stesse deliberazioni possono essere adottate entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, anche se prorogato.
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22 ottobre 2002
Si chiede se la domanda di riesame e/o deduzioni difensive presentate dal Contribuente al Comune a seguito di avviso di accertamento ICI, interrompa il termine di 60 giorni dalla notifica per la presentazione di ricorso alle Commissioni Tributarie. Si chiede ai sensi dell’art. 16 c. 7 del D.Lgs 472/97 l’ente locale "entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive" deve riemettere in rettifica un successivo atto di accertamento ed il contribuente potrà eventualmente provvedere all’impugnazione di quest’ultimo atto di fronte alle Commissioni Tributarie oppure se trattandosi di processo tributario non trova applicazione il D.Lgs. 472/97, con la conseguenza che il contribuente per non vedersi leso il diritto di impugnare l’atto dinnanzi alle Commissioni, dovrà provvedere nel termine di 60 giorni dalla notifica, all’eventuale impugnazione del primo atto e per tanto il Comune dovrà rispondere alla domanda di riesame entro il termine di 60 giorni perché non venga leso il suddetto diritto del contribuente.
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