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22 ottobre 2002

Con riferimento agli avvisi di accertamento ICI relativi alle aree edificabili inviati per gli anni dal 1993 al 1998 abbiamo avuto delle contestazioni da parte di alcuni contribuenti riguardanti la classificazione della zona in cui le aree si trovano.Queste aree risultano in zona industriale, mentre i contribuenti dicono che si tratta di zone agricole. Ad avallare questa loro richiesta hanno presentato un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’Ufficio Tecnico comunale nel passato ad es. anno 1995. Tale certificazione è sicuramente errata in quanto dalle verifiche effettuate la destinazione urbanistica nelle varie zone comunali dal 1993 al 1998 è rimasta invariata e quindi si tratta di zona industriale.Si chiede di prospettare le possibili soluzioni per addivenire ad un accordo con il contribuente, salvaguardando la responsabilità del funzionario che si occupa dei tributi.
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22 ottobre 2002

Nel corso dell'attività di liquidazione ed accertamento ai fini ICI, ci è pervenuto un regolare ricorso. Considerato che per le ragioni dello stesso nell'eventuale giudizio l'Ente sarà sicuramente soccombente, è nostra intenzione procedere in autotutela per evitare tale giudizio dall'esito scontato. Si deve operare mediante l'adozione di un vero e proprio atto di annullamento da notificare poi sia al ricorrente che alla Commissione Tributaria Provinciale, oppure l'atto da adottare e notificare deve avere il tenore di richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale di annullamento dello stesso? Nel secondo caso, quale formula potrebbe essere utilizzata nel predisporre l'istanza?
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22 ottobre 2002

L’Ufficio Tributi ha notificato in data 27/12/2000 ad un contribuente avvisi di liquidazione, relativi agli anni 1993-1997, per attribuzione di rendita definitiva maggiore da parte dell’UTE con decorrenza dal 1/07/1993, data di richiesta di accatastamento del fabbricato in esame, richiedendo solo la differenza di imposta.Ora il contribuente ha chiesto con nota del 15/01/2001 l’annullamento degli avvisi dal 1993 al 1996 esponendo quanto segue: 1) in data 21/09/1992 ha iniziato lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato, giusta concessione edilizia del 15/09/1992; 2) in data 01/07/1993, pur avendo realizzato soltanto la parte strutturale del fabbricato ha proceduto all’accatastamento del medesimo, come richiesto dalla Banca per la concessione del mutuo ipotecario; 3) in data 15/09/1995, non avendo completato i lavori, ha ottenuto la proroga per l’ultimazione dei lavori fino al 15/09/1996; 4) in data 15/10/1998, ha ricevuto dall’UTE, per raccomandata, la comunicazione della rendita definitiva; 5) ai fini ICI, ha pagato dal 1993 al 1998, con la rendita catastale presunta riguardante la vecchia abitazione, senza ampliamento.Pertanto il contribuente ritiene di dover corrispondere la differenza d’imposta soltanto per il periodo che va dal completamento dei lavori, coincidente all’incirca con il termine ultimo concesso dal Comune, 15/09/1996, alla notifica della rendita definitiva da parte dell’UTE, 15/10/1998. Questo Ufficio, ritenendo tuttavia di aver emesso correttamente l’avviso richiedendo la sola differenza di imposta dalla data di accatastamento del fabbricato, chiede se esistono presupposti di annullamento alla luce di quanto sopra esposto dal contribuente.
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22 ottobre 2002

Dovendo questo Ente approntare la gara ad evidenza pubblica per la concessione a canone fisso, del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, si chiede se esistono dei criteri (esempio numero abitanti/numero ditte ecc) per stabilire un congruo importo a base d’asta.
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22 ottobre 2002

Una S.n.c. ha pagato l’ICI relativa al 1993 riferendosi ai valori di bilancio. Dalla visura storica dell’immobile risulta che la società ha richiesto il classamento nella categoria D fino dal 02/12/1992, in atti dal 29/10/1998.La rendita di £. 66.000.000 è stata notificata alla società in data 04/11/1998.La stessa società,visto l’ammontare della rendita, ha prodotto all’UTE atti e controdeduzioni da indurre l’UTE stesso a ridurre la rendita a £. 40.898.000.Tale ultima variazione riporta la stessa data del primo classamento, variando solo la data in cui è agli atti dell’UTE che risulta essere il 31/05/1999.Si informa altresì che questa ultima rendita di £. 40.898.000è stata notificata nel gennaio 2001.Si chiede a quale rendita fare riferimento per l’eventuale accertamento e l’eventuale applicazione di interessi e sanzioni.
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22 ottobre 2002

Per un avviso di liquidazione o accertamento si può concedere la rateizzazione del pagamento? In caso affermativo con quali modalità e a chi compete la decisione? Si potrebbe avere l’indicazione dei riferimenti normativi?
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22 ottobre 2002

Considerato che nella convenzione stipulata con il concessionario per la riscossione dell’imposta è stato previsto che "il concessionario si impegna inoltre a fornire i dati relativi ai contribuenti ICI secondo le modalità e i tempi indicati dall’ente…", si può affidare allo stesso l’attività preliminare alle liquidazioni ed accertamenti ICI? Può essere interpretato anche in questo senso? Nell’eventualità questa strada fosse percorribile, come potrebbe essere calcolato "equamente" il compenso per tale tipo di attività? Sarebbe sufficiente una determinazione dirigenziale?
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22 ottobre 2002

Ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani la società "X" che si occupa della lavorazione, conservazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli ha denunciato i seguenti locali coperti così ripartiti: 1)sala movimentazione e ricezione prodotti mq. 600; 2)celle frigo mq. 1175; 3)sala confezionamento mq. 400; 4)uffici amministrativi mq. 49; 5)servizi igienici mq. 22; 6)sala macchine mq. 55Denuncia inoltre aree scoperte pertinenziali per 3000 mq.La società chiede di essere tassata relativamente ai rifiuti prodotti nei locali indicati ai punti 3-4-5 per un totale di mq. 471.E’ intenzione dell’Ufficio invece, tassare tutte le superfici con esclusione della sola area adibita a sala macchine secondo il disposto del D.Lgs. 507/93, art. 62, comma 2 in quanto non suscettibile di produrre rifiuti vista la non presenza dell’uomo.Si chiede se sia accoglibile la richiesta della società "X" oppure sia più corretta l’interpretazione datane dall’Ufficio. In particolare si vorrebbero avere chiarimenti circa la tassazione delle celle Frigorifere.
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22 ottobre 2002

Il Comune ha emesso un avviso di accertamento ICI intestato agli eredi di un contribuente. I destinatari del provvedimento hanno fatto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo che l’atto sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe prevista per i tributi locali la solidarietà dei coeredi stabilita per le imposte sui redditi. Come può essere impostata la difesa del Comune? Può essere invocato l’art. 65 del Dpr. 600/1973 che prevede la solidarietà tra i coeredi per le obbligazioni tributarie?
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22 ottobre 2002

Dovendo provvedere l’Ufficio alla revisione del Regolamento ICI secondo le disposizioni previste nello Statuto del Contribuente e nelle LL. 342/2000 e 388/2000. con la presente si chiede un parere relativamente alla possibilità di regolamentare, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, la riscossione diretta dell’ICI (versamenti tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale) limitatamente alle violazioni, mantenendo la riscossione ordinaria al Serv. Riscossione Tributi.Se ciò fosse possibile l’Ufficio eviterebbe le problematiche legate alla tempistica della trasmissione delle risultanze dei versamenti effettuati dai contribuenti oggetto di avvisi di liquidazione/accertamento da parte del Concessionario.Si chiede inoltre se tale operazione necessita dell’istituzione di un apposito c/c postale diverso da quello ordinario intestato alla Tesoreria e se tali versamenti devono comunque essere effettuati sui cosiddetti "bollettini blu".
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22 ottobre 2002

Questo Comune ha sempre applicato e riscosso, contestualmente alla TOSAP, anche la TARSU giornaliera. Ora, poiché questo Comune applica, a partire dall’anno 2002, la tariffa "Ronchi", ed ha allo studio il nuovo regolamento per l’applicazione della medesima, è possibile inserire nello stesso una norma che regolamenti l’applicazione di una "Tariffa Ronchi giornaliera" a detta tipologia di contribuenti? (Ambulanti che pagano TOSAP per i mercati settimanali).
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22 ottobre 2002

Nel corso del 2000 sono stati notificati numerosi atti di liquidazione ed accertamento ICI per rendite divenute definitive ma non notificate al contribuente. Con tali atti, vista la mancata notifica della rendita definitiva, era sta recuperata la differenza di imposta più gli interessi al 31/12/1999 così come previsto dalla Circolare 23E del 11/02/2000.Con l’entrata in vigore dell’art. 74 del Collegato alla Finanziaria 2000 si chiede:1)è possibile eliminare gli interessi per gli atti non ancora pagati ma per i quali il 10 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del Collegato, erano scaduti i termini per la proposizione del ricorso (per alcuni di tali atti prima del 10 dicembre era pervenuta istanza di annullamento degli interessi di autotutela).2)Gli interessi devono essere eliminati per il periodo che precede la "messa in atti" della nuova rendita o soltanto successivamente a tale data con il conseguente effetto di escludere dal beneficio il periodo compreso tra la data di accatastamento (o variazione) dell’immobile e quello dell’attribuzione della rendita definitiva.3)Per l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi è necessario che il contribuente abbia dichiarato una rendita presunta o anche in caso di accertamento per infedele dichiarazione è necessario che ci sia la notifica della rendita accertata per poter applicare le sanzioni o gli interessi. A tal proposito il comma 3 dell’art. 74 sembrerebbe escludere il recupero di interessi e sanzioni nella liquidazione come nell’accertamento in quanto dispone che, in caso di recepimento delle nuove rendite in atti impositivi, i soggetti attivi di imposta provvedono alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale "imposta dovuta" sulla base della rendita catastale attribuita.E’ anche opportuno sottolineare che spesso le rendite errate sono state fornite dagli stessi comuni sulla base di tabulati cartacei molto datati che non tenevano conto delle variazioni catastali intervenute nel frattempo.
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