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25 marzo 2004

Questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/08/98, ha determinato il valore indicativo delle aree edificabili per gli anni 93-94-95-96 in base ad una stima dell’ufficio tecnico comunale. Successivamente, atto consiliare n. 26 del 29/04/99, sono stati riconfermati i valori indicativi delle aree edificabili per gli anni 97-98-99.Visto che la Legge Finanziaria 2000 ha stabilito che non possono essere applicati sanzioni ed interessi ai contribuenti che hanno versato l’imposta sulla base delle rendite catastali presunte, risultate inferiori a quelle attribuite successivamente dall’U.T.E., si chiede: A)Se le deliberazioni con cui sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili sono legittime e se le stesse debbano essere comunicate con raccomandata ai proprietari o è sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio degli atti stessi; B)nel caso in cui un contribuente per gli anni 93-94-95-96 ha versato l’I.C.I. per un terreno edificabile in base ad una stima presunta autodeterminata inferiore a quella stabilita con l’atto consiliare n. 67/98, il Comune può richiedere il versamento della differenza dell’imposta visto che i valori delle aree sono stati stabiliti successivamente? A tale differenza vanno applicate le sanzioni per infedele denuncia e gli interessi?C)In caso di modificazione del P.R.G. che preveda nuove aree edificabili, il Comune è obbligato, ai fini I.C.I., a comunicare ai proprietari interessati che i loro terreni sono divenuti edificabili o sono sufficienti le pubblicazioni previste dalle normative urbanistiche? D)Nell’ipotesi che un contribuente ha un’area edificabile su cui sorge un fabbricato per il quale paga regolarmente l’I.C.I., e successivamente, con concessione edilizia, inizia la realizzazione di un ampliamento dell’edificio, per la porzione di ampliamento, nel periodo intercorrente tra l’inizio e il termine dei lavori, deve versare l’I.C.I. per il fabbricato principale o anche l’I.C.I. per l’area edificabile necessaria, ai fini urbanistici, per realizzare l’ampliamento? E)Nel caso di ampliamento del fabbricato che sorge su un terreno agricolo l’I.C.I. relativa all’ampliamento deve essere versata solo dopo l’ultimazione dei lavori? Si precisa che questo Comune è classificato montano e pertanto i terreni agricoli sono esenti.
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25 marzo 2004

L’Amministrazione, dietro convenzione con XXX di Firenze, ha effettuato un’attività di censimento su tutto il territorio comunale mirata al recupero dell’evasione tributaria. In fase di elaborazione degli avvisi di accertamento relativamente alla TARSU si sono verificati alcuni dei seguenti casi: a)attività di rilevazione effettuata senza l’ausilio di un pubblico ufficiale (vigile urbano) b)scheda di censimento non firmata dal conduttore/proprietario; c)nella scheda risultano alcuni fogli a cui il rilevatore ha associato la tipologia di civile abitazione, altri dove il rilevatore ha scritto agriturismo (in alcuni casi ha messo tra parentesi "abusivo");Considerato che non sono state rilasciate autorizzazioni o licenze per tale tipologia di uso, si chiede se le superfici identificate come agriturismo devono essere assoggettate alla tariffa di civile abitazione oppure a quella di agriturismo e strutture parallele.Si chiede inoltre se nel caso in cui la prima ipotesi fosse quella giusta, quali sono le condizioni sulla base delle quali gli abusivismi agrituristici possono essere assoggettati alla relativa tariffa.
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25 marzo 2004

E' giusto dire che qualora non lo disponessero esplicitamente nel provvedimento di proroga dei termini di bilancio, il regolamento deve essere approvato entro il 31/12/1999 per poter entrare in vigore nell’anno 2000.
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25 marzo 2004

Premesso : 1) che in data 11/05/1999 ha ritirato la concessione Ed. n. 57/1999 ad oggetto "Ristrutturazione di Fabbricato per civile abitazione"; 2) che in data 02/07/1999 con racc. A.R. ha inviato la comunicazione indicante la data di inizio lavori e l’oggetto degli stessi all’A.S.L.; 3) che in data 02/07/1999 con racc. A.R. ha inviato la comunicazione all’ASL relativa al nominativo della Ditta esecutrice lavori edili; 4) che in data 02/07/1999 ha inviato al Centro di servizio delle imposte Dirette e Indirette di xxx la comunicazione per la detrazione del 41% ai fini IRPEF. Con la presente chiede quali ulteriori comunicazioni e/o provvedimenti il Comune dovrà effettuare per poter inserire nella detrazione del 41% di cui all’oggetto le ditte a cui appalterà gli ulteriori lavori (es. lavori idraulici, direzione lavori, fornitura materiali ecc.)?
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25 marzo 2004

Il D.Lgs. 507/93 nel prossimo anno, continua ad essere applicato per i Comuni che non sono obbligati a partire con la tariffa?
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25 marzo 2004

Nel caso di cartella esattoriale, a chi deve essere presentata la richiesta di rateizzazione e come dobbiamo comportarci nell'esaminare le singole istanze?
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25 marzo 2004

Nessun lottizzante ha stipulato la convenzione ed il termine di validità del piano di lottizzazione è scaduto e ad oggi non è stato più riproposto. I lotti assegnati ai vari lottizzanti non ricadono sulle particelle catastali di proprietà degli stessi. Gli eventuali avvisi di accertamento a chi vanno notificati:
1) Agli assegnatari dei lotti?
2) Al proprietario della particella catastale su cui insiste il lotto, anche se non assegnatario del lotto?
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25 marzo 2004

Allegato agli avvisi di liquidazione ICI notificati a mezzo raccomandata A.R., inviamo un bollettino di c/c postale per recuperare le spese postali. E’ legittimo? Oppure, anche considerato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 16 (che abroga l’art. 54 del codice postale approvato con D.P.R. n. 156 del 1973), non è possibile farlo? Se è legittimo:
1) qual'è la norma che lo rende tale?
2) è obbligatorio specificare la ragione dell’addebito, o è sufficiente inserire l’importo sul bollettino, indicando come causale "Recupero spese postali"?
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25 marzo 2004

Abbiamo notificato avvisi di liquidazione ICI per gli anni 93-97 ad un contribuente per il seguente motivo: aveva dichiarato nel '93 uno stesso cespite, sia come area edificabile, sia come fabbricato esente ICI; su tale fabbricato infatti erano state rilasciate concessioni edilizie (dal 91 al 96), per interventi demolitivi e ristrutturativi. Il contribuente ha sempre pagato l'I.C.I. come area edificabile e noi abbiamo recuperato la differenza, come se avesse dovuto pagare sul fabbricato. Abbiamo anche controllato le concessioni rilasciate e risulta che solo nel '93 il fabbricato risultava in gran parte demolito, mentre per gli anni in oggetto, sono stati fatti lavori interni di ristrutturazione, non ancora terminati. E’ giusto che abbia sempre pagato sull’area edificabile e non sul fabbricato? Dobbiamo annullare tutti gli avvisi di liquidazione, o magari solo il 93? Perché?
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25 marzo 2004

Per quanto riguarda i fabbricati rurali, per i quali è insorto l’obbligo di accatastamento, è giusto fare il recupero dell'imposta dal 1993 per i contribuenti che, all’uscita della legge, hanno subito chiesto l’accatastamento e hanno pagato sulla rendita presunta, una volta che e’ stata loro attribuita la rendita definitiva, considerando anche che ci sono persone che non hanno ancora fatto per niente l’accatastamento?
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24 marzo 2004

Con il nuovo piano regolatore approvato nel dicembre 2003 c'è stato il passaggio di alcuni terreni agricoli ad aree fabbricabili. Il Comune in base alle nuove normative ha l'obbligo di comunicare al proprietario tale variazione. L'obbligo del pagamento dell'imposta ICI decorre dalla data della notifica (esempio 30/04/2004) oppure dall'inizio dell'anno 2004 essendoci stata la variazione ad area edificabile nel dicembre 2003?
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23 marzo 2004

Il contribuente che ha erroneamente indirizzato a un altro Comune il bollettino di pagamento ICI, deve presentare  istanza di rimborso personalmente, oppure la richiesta può essere inoltrata dal Comune omesso per errore?
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