21 giugno 2005
Un immobile destinato ad abitazione principale e' stato interamente condonato, il contribuente ha effettuato i versamenti a titolo di acconto nell'anno 2004 (relativi alle annualita' 2003 e 2004) sulla base di euro 2,00 al mq. per ogni mq condonato cosi' come previsto dalla normativa.
In prossimita' della prossima scadenza ICI il contribuente ha provveduto ad effettuare il conguaglio sulla base della rendita attribuita, dell'aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale e dai calcoli effettuati risulterebbe un credito.
Il comune dovra' procedere al rimborso delle somme versate nel 2004 a titolo di acconto?
In prossimita' della prossima scadenza ICI il contribuente ha provveduto ad effettuare il conguaglio sulla base della rendita attribuita, dell'aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale e dai calcoli effettuati risulterebbe un credito.
Il comune dovra' procedere al rimborso delle somme versate nel 2004 a titolo di acconto?
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21 giugno 2005
Vista la proroga stabilita dalla finanziaria n. 311 del 30.12.2004, di un ulteriore anno del Decreto Ronchi per il passaggio a tariffa, si chiede quale sia la prassi formale da seguire per l'avvio della stessa.
Si precisa a tal fine che questo Ente ha già provveduto alla redazione del piano finanziario ed all'approvazione del Regolamento per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati.
Si chiede, altresì, in che maniera dovranno essere integrati i già esistenti Regolamenti per La Disciplina del Servizio e per L'applicazione della Tassa.
Si precisa a tal fine che questo Ente ha già provveduto alla redazione del piano finanziario ed all'approvazione del Regolamento per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati.
Si chiede, altresì, in che maniera dovranno essere integrati i già esistenti Regolamenti per La Disciplina del Servizio e per L'applicazione della Tassa.
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21 giugno 2005
Viste le diverse pronunce ministeriali e alcune sentenze contraddittorie delle commissioni tributarie potreste chiarire i vari casi, specificando a chi spetti il pagamento dell'imposta ici nel caso di separazione coniugale? Sia che l'assegnatario fosse comproprietario o meno con l'allora coniuge?
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16 giugno 2005
Questo Ente già dal 1998 ha definitivamente approvato e pubblicato il nuovo P.R.E.
In data 28/4/2004 con delibera di C.C. sono state apportate delle modifiche a quel P.R.E., previa adozione di apposita variante tecnica.
In data 3/12/2004 con delibera di C.C. sono state accolte o respinte le osservazioni e la variante è stata definitivamente approvata.
A tutt'oggi il nuovo piano però non è ancora efficace in quanto non è stato pubblicato.
I Proprietari della nuove aree, da quale data dovranno pagare l'I.C.I.?
I Proprietari, i cui terreni da edificabili sono stati variati in agricoli, da quale data non dovranno più pagare l'I.C.I.?
In data 28/4/2004 con delibera di C.C. sono state apportate delle modifiche a quel P.R.E., previa adozione di apposita variante tecnica.
In data 3/12/2004 con delibera di C.C. sono state accolte o respinte le osservazioni e la variante è stata definitivamente approvata.
A tutt'oggi il nuovo piano però non è ancora efficace in quanto non è stato pubblicato.
I Proprietari della nuove aree, da quale data dovranno pagare l'I.C.I.?
I Proprietari, i cui terreni da edificabili sono stati variati in agricoli, da quale data non dovranno più pagare l'I.C.I.?
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14 giugno 2005
Considerato che il pagamento dell'ICI è elemento essenziale per la chiusura della pratica di condono edilizio, si chiede di conoscere se un utente che ha presentato richiesta di condono edilizio ma a tutt'oggi non ha effettuato il versamento ICI relativo all'immobile oggetto del condono può versarlo con l'aggiunta delle sanzioni?
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13 giugno 2005
Considerato che con Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato il "PIANO STRALCIO DEL BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO" (P.A.I.)ricadente anche nel territorio del nostro Comune.
Considerato che tale riassetto ha determinato la sospensione dell'edificabilità del terreno e che tale Piano è a tempo determinato, ma comunque sottoposto a variante generale di revisione ogni cinque anni.
Si chiede se, ai fini dell' I.C.I.è legittimo l'esonero del versamento dell'imposta sopracitata imposta per le aree edificabili rientranti nelle zone ad altissimo rischio dello stesso P.A.I.
N.B- Si comunica inoltre che l'Ufficio Tecnico competente non ha deliberato le limitazioni d'uso prescritte dal P.A.I. per gli ambiti a pericolosità idraulica o da frana.
Considerato che tale riassetto ha determinato la sospensione dell'edificabilità del terreno e che tale Piano è a tempo determinato, ma comunque sottoposto a variante generale di revisione ogni cinque anni.
Si chiede se, ai fini dell' I.C.I.è legittimo l'esonero del versamento dell'imposta sopracitata imposta per le aree edificabili rientranti nelle zone ad altissimo rischio dello stesso P.A.I.
N.B- Si comunica inoltre che l'Ufficio Tecnico competente non ha deliberato le limitazioni d'uso prescritte dal P.A.I. per gli ambiti a pericolosità idraulica o da frana.
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13 giugno 2005
Un contribuente in data 09/07/2001, ha presentato ricorso relativamente ad avvisi di accertamento ICI per gli anni 1995-1999. Il comune ha provveduto all'emissione delle cartelle di pagamento, successivamente la commissione tributaria provinciale di Nuoro, in data 30/05/2005, ha presentato ricorso ex art. 18 del D.Lgs. 546/92 e contestuale istanza di sospensione per lo stesso contribuente. Questo ente, accertato che il contribuente ha ragione e non deve pagare per i suddetti avvisi, puo' annullare gli atti in questo momento? Qual'e il termine di annullamento degli atti?
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06 giugno 2005
Questo ufficio deve emettere il ruolo TARSU per l'anno 2004; entro quale termine deve consegnare il ruolo TARSU al consorzio nazionale concessionari di Napoli?
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TARSU
06 giugno 2005
La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 66 c.3 del D.Lgs 507/93, può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo etc.., se detta disposizione è inserita nell’apposito regolamento comunale.
Credo che il recepimento della norma sia facoltativo per il Comune.
Un avvocato, sostiene, in base alla sentenza 118 del 22/09/04 della CTR Lazio è un obbligo e non facoltà per il Comune.
Credo che il recepimento della norma sia facoltativo per il Comune.
Un avvocato, sostiene, in base alla sentenza 118 del 22/09/04 della CTR Lazio è un obbligo e non facoltà per il Comune.
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01 giugno 2005
Le agevolazioni previste in materia di ICI dall’art. 9 del D.Lgs 504/92 operano anche per le annualità di imposta anteriori al 1998, ossia per gli anni in cui la disciplina generale del tributo non prevedeva alcuna forma di iscrizione agli albi comunali per attestare la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale? (sentenza della cassazione n.19375 del 17.12.2003)
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 446/97 è condizione necessaria e indispensabile per definire coltivatore diretto o imprenditore agricolo l’obbligo dei pagamenti contributivi ai fini pensionistici, invalidità e malattia (contributi INPS) o basta la semplice iscrizione negli elenchi comunali?
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 446/97 è condizione necessaria e indispensabile per definire coltivatore diretto o imprenditore agricolo l’obbligo dei pagamenti contributivi ai fini pensionistici, invalidità e malattia (contributi INPS) o basta la semplice iscrizione negli elenchi comunali?
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31 maggio 2005
Questo Ufficio notifica a 3 contribuenti distinti avvisi di accertamento per l’anno 1999 accertando l’omissione di più immobili ed applicando per ciascuno di essi la sanzione per omessa comunicazione ai sensi del vigente Regolamento ICI che sostituisce, a partire dal 1/1/1999, la dichiarazione con la comunicazione recependo la facoltà prevista dal D.Lgs. 446/97.
I contribuenti presentano contro tali provvedimenti ricorsi alla Commissione Tributaria eccependo l’illegittimità degli avvisi poiché il Comune ha provveduto a notificare gli stessi a ciascun erede addebitando ad ognuno le sanzioni. Chiedono che tali avvisi siano annullati e dichiarate illegittime le sanzioni.
La commissione ritiene corretto l’operato dell’Ufficio quanto all’emissione degli avvisi, mentre accoglie i ricorsi limitatamente alle sanzioni per omessa dichiarazione che determina in misura del 100% dell’imposta dovuta, come indicato dall’art. 14 del D.Lgs. 504/92.
Premesso che a parere dello scrivente la Commissione ha commesso un’evidente svista, evidentemente non conoscendo quanto previsto nel nostro Regolamento, in quanto le sanzioni sono state applicate in osservanza del vigente Regolamento ICI che espressamente prevede l’applicazione della sanzione di € 103,29 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata, disapplicando il sanzionamento previsto dal citato 504/92, si chiede se alla luce di tale sentenza debbano essere confermate le sanzioni applicate in origine, se debbono essere applicate invece le sanzioni determinate dalla Commissione o se per vedere riconosciuta la legittimità del proprio operato si debba ricorrere all’appello in Commissione Regionale.
I contribuenti presentano contro tali provvedimenti ricorsi alla Commissione Tributaria eccependo l’illegittimità degli avvisi poiché il Comune ha provveduto a notificare gli stessi a ciascun erede addebitando ad ognuno le sanzioni. Chiedono che tali avvisi siano annullati e dichiarate illegittime le sanzioni.
La commissione ritiene corretto l’operato dell’Ufficio quanto all’emissione degli avvisi, mentre accoglie i ricorsi limitatamente alle sanzioni per omessa dichiarazione che determina in misura del 100% dell’imposta dovuta, come indicato dall’art. 14 del D.Lgs. 504/92.
Premesso che a parere dello scrivente la Commissione ha commesso un’evidente svista, evidentemente non conoscendo quanto previsto nel nostro Regolamento, in quanto le sanzioni sono state applicate in osservanza del vigente Regolamento ICI che espressamente prevede l’applicazione della sanzione di € 103,29 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata, disapplicando il sanzionamento previsto dal citato 504/92, si chiede se alla luce di tale sentenza debbano essere confermate le sanzioni applicate in origine, se debbono essere applicate invece le sanzioni determinate dalla Commissione o se per vedere riconosciuta la legittimità del proprio operato si debba ricorrere all’appello in Commissione Regionale.
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27 maggio 2005
Dall'anno 2004 questo comune gestisce direttamente la TARSU. Un mobilificio non ha pagato la tassa per gli anni 2002-2003-2004 in quanto il titolare ha comunicato attualmente che non ha usufruito del servizio dato, che ha incaricato una ditta per il ritiro dei propri rifiuti costituiti esclusivamente da enormi quantitativi di cartone.
Il comune gli ha risposto che il rifiuto che lui produce e' assimilabile agli urbani e pertanto dato che il servizio e' regolarmente istituito e' tenuto al pagamento.
Considerato che la ditta e' in scioglimento anticipato e che pertanto non e' in grado di pagare chiediamo di conoscere se e' possibile recuperare il credito, almeno per l'anno 2004, facendo si' che tale ditta fornisca gratuitamente al comune un certo quantitativo di mobili, a compensazione del suo debito.
Il comune gli ha risposto che il rifiuto che lui produce e' assimilabile agli urbani e pertanto dato che il servizio e' regolarmente istituito e' tenuto al pagamento.
Considerato che la ditta e' in scioglimento anticipato e che pertanto non e' in grado di pagare chiediamo di conoscere se e' possibile recuperare il credito, almeno per l'anno 2004, facendo si' che tale ditta fornisca gratuitamente al comune un certo quantitativo di mobili, a compensazione del suo debito.
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