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Banca dati quesiti

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25 marzo 2004

Un impresa acquista due aree nello stesso anno (ipotesi: una a giugno 1995 e l’altra a novembre 1995). L’impresa ha giustamente dichiarato le due aree distintamente. Essendo il valore dichiarato inferiore rispetto a quello medio determinato dal Comune facciamo un accertamento in rettifica per ogni area. Per l’anno 1995 (1^ anno di dichiarazione per entrambe le aree) applicheremo per entrambe le aree la sanzione del 50% + 20% ?
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25 marzo 2004

Con riferimento all’art. 10, comma 2, dello "Statuto dei diritti del contribuente" secondo cui "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli sia conformato a indicazioni contenuti in atti…. o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa" si chiede quanto segue:1) può rientrare in tale fattispecie la mancata notifica da parte dell’Ute della rendita definitiva? 2) in caso di risposta affermativa e se effettivamente manca la notifica della rendita definitiva, l’eliminazione degli interessi prevista dal suddetto Statuto ha efficacia retroattiva o rimane immutata la compatibilità degli stessi fino alla data del 31.12.1999 come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 23/E dell’11.02.2000?
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25 marzo 2004

Riguardo alle violazioni ICI sotto riportate (relative agli anni 1993-1997) si chiede se sono corretti gli atti da emettere e le sanzioni a fianco indicate: 1) omesso versamento dell’imposta – avviso di liquidazione, sanzione 20%; 2) parziale versamento dell’imposta – avviso di liquidazione, sanzione 20%;3)omesso versamento e omessa denuncia – avviso di accertamento, sanzione 20% + sanzione 50%;4)parziale versamento e infedele denuncia – avviso di accertamento, sanzione 20% + sanzione 50%;5)omesso versamento e infedele denuncia – avviso di accertamento, sanzione 20% + sanzione 50%;6)parziale versamento e omessa denuncia – avviso di accertamento, sanzione 20% + sanzione 50%.
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25 marzo 2004

Consideriamo prescritto il rimborso ICI richiesto ora per il pregresso a seguito errori materiali di calcolo, mentre consideriamo valide le richieste di rimborso fatte ora a seguito conguaglio in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 504/92. Chiediamo se l’interpretazione è giusta.
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25 marzo 2004

Gli immobili di categoria B7 sono esenti dall’imposta Comunale sugli Immobili?
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25 marzo 2004

Trattasi di più immobili (abitazione più annessi) che il proprietario ha dato in affitto con Contratto di affitto di fondi rustici – Legge 203/82 al proprio figlio che svolge attività di imprenditore agricolo. Per detti immobili l’ICI è dovuta? Sesi, per tutti o parte di essi, e da quale soggetto? Quale documentazione deve essere eventualmente presentata?
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25 marzo 2004

In seguito ad un accertamento Ici, l’ufficio Tecnico di un comune ha attestato con sopralluogo che un immobile, regolarmente accatastato e classato, nei fatti è ancora allo "stato rustico". Premesso che il funzionario dell’ufficio Tributi intende accogliere l’attestato dell’ufficio Tecnico in autotutela, senza tener conto della situazione catastale dell’immobile, si chiede se è più corretto che l’immobile venga accertato come area edificabile visto che è ancora in corso di costruzione oppure è preferibile riconoscere la riduzione del 50% visto che l’immobile è di fatto inutilizzabile?
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25 marzo 2004

Gli amministratori di questo ente intendono approvare un aumento della detrazione ICI sull’abitazione principale limitatamente a favore di soggetti che abbiano i seguenti requisiti:1)abbiano contratto matrimonio nell’anno o nei due anni precedenti il 2000; 2)nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore ad un determinato limite da stabilire. Si chiede se un’agevolazione in questo senso contrasti con il disposto del comma 3 dell’art.8 D.Lgs.504/92 e successive modificazioni che all’ultimo capoverso richiede l’esistenza di particolari condizioni di disagio economico sociale per l’attribuzione della suddetta agevolazione. Si chiede inoltre se non si determini una discriminazione illegittima nei riguardi di altre categorie sociali che versino nella stessa situazione reddituale ma che non abbiano contratto matrimonio nei termini sopra indicati.
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25 marzo 2004

Sono stati notificati avvisi di liquidazione sulla base della prima rendita catastale iscritta all’U.T.E. e il contribuente chiede di applicare l’I.C.I. fin dall’inizio sulla rendita successivamente rettificata in quanto l’Ufficio Tecnico Erariale stesso ha specificato sulla variazione "ERRATE PARZIALI DESTINAZIONI". Si richiede, inoltre, se a Vs. avviso il sistema di controllo dell’I.C.I. sulle aree fabbricabili da noi adottato sia corretto. Il Comune ha fissato il valore di mercato di ogni zona urbanistica per i vari anni dal 1993 al 1999, con una commissione composta da rappresentanti dell’Ente e da un rappresentante dell’Ufficio del Registro. I valori fissati sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 30.11.1998 e poi applicati per l’emissione degli avvisi di rettifica, dal 1993 in poi, per i valori dichiarati inferiori a quelli stabiliti. Ora qualche contribuente mette in dubbio la legittimità dell’applicazione retroattiva e altri fanno richiesta di applicazione di valori diversi asserendo che, anche nell’ambito della stessa zona urbanistica ci possono essere aree di valore inferiore (per esempio per le piccole dimensioni, etc.). Si richiede pertanto se a parer vostro possono essere accettate tali richieste o i valori fissati dall’Amministrazione siano insindacabili.
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25 marzo 2004

Questo Ente ha necessità di incrementare il gettito ICI. Le aliquote attualmente in vigore sono: 5,8 ordinaria -  5,5 abitazione principale (detrazione 200.000). Vorrei suggerire l’adozione di un’aliquota unica con elevazione della detrazione per abitazione principale. Attualmente il gettito è di L. 2.700.000.000 annui di cui: L. 1.900.000.000 altri fabbricati - L. 800.000.000 abitazione principale. Portando l’aliquota al 6 unico con elevazione della detrazione a L. 230.000 si ottiene un incremento di circa 70.000.000 annui, insufficiente ai fabbisogni di bilancio. Come poter ottenere un incremento maggiore senza penalizzare le abitazioni principali e al tempo stesso non complicare ulteriormente l’applicazione del tributo e la conseguente azione di controllo? I riepiloghi in nostro possesso non consentono di distinguere le categorie di immobili per intervenire in maniera mirata per esempio sugli immobili abitativi posseduti oltre il primo, ecc., come poter adottare, quindi, scelte appropriate per eventualmente graduare l’aliquota distinguendo le varie tipologie nella categoria degli altri fabbricati? E come poter compiere scelte tariffarie conservando la necessaria padronanza circa la previsione di gettito?
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25 marzo 2004

L’Amministrazione dopo aver istituito nell’anno 1999 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, intende ripristinare dal 01.01.2000 la TOSAP. A tal fine si intende proseguire come segue: 1) approvazione da parte del consiglio comunale, entro la data di approvazione del bilancio, del nuovo regolamento disciplinante la TOSAP e delle tariffe; 2) designazione da parte della Giunta comunale del funzionario responsabile per l’attività organizzativa e gestionale della TOSAP.Relativamente alla stesura del nuovo regolamento TOSAP si chiede, se è possibile prevedere ai sensi dell’art. 52 della Legge 446/97, quanto segue: a) l’esenzione per le occupazioni necessarie per l’esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune; b)che la domanda e il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea siano effettuate in carta semplice.
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25 marzo 2004

Si chiede se l’ente accertatore avendo verificato che, per ogni anno, il ruolo TARSU copre al 100% i costi del relativo servizio, possa esonerare l’ufficio tributi dall’attività di accertamento prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 507/1993 nonostante l’attività sia stata già affidata in "service" a terzi?
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Banca dati quesiti pubblici
Quesiti resi pubblici
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Le domande sono rese pubbliche in forma spersonalizzata senza, quindi, indicare il comune che ha posto il quesito.
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