26 maggio 2006
Un contribuente ha versato l'I.C.I. dal 1997 non al nostro ma ad un altro Comune e non solo ma anche in maniera errata versando più del dovuto. Avendo verificato l'errore abbiamo provveduto alla richiesta del riversamento delle somme al Comune in questione il quale ha sollecitamente provveduto alla restituzione degli importi.
Nel caso in cui il contribuente presentasse istanza di rimborso dal 1997 al 2005, quali sono gli anni da rimborsare ?
Nel caso in cui il contribuente presentasse istanza di rimborso dal 1997 al 2005, quali sono gli anni da rimborsare ?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
22 maggio 2006
Per conto del Comune di XXX sono stati emessi avvisi di accertamento ICI in rettifica per un’area fabbricabile considerata dal contribuente come terreno agricolo.
Il contribuente ha presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di YYY che accoglieva il ricorso ed annullava l’atto emesso dal Comune di XXX ritenendolo nullo per difetto di motivazione.
Il Comune di XXX proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di NNN che accoglieva parzialmente l’appello dichiarando leggittimo l’atto ma riducendo il valore dell’area accertata del 10%.
Il Comune di XXX ha notificato al contribuente in data 07/04/2006 la sentanza della Commissione Tributaria Regionale.
Trascorsi 60 gg. dalla notifica della sentenza di appello, se il contribuente non propone appello in Cassazione come deve comportarsi il Comune?
Può iscrivere a ruolo quanto dovuto dal contribuente secondo la sentenza ormai divenuta definitiva o bisognerebbe notificare al contribuente un atto di rettifica con il quale si ricalcola l’imposta dovuta considerando la riduzione del valore disposto dalla commissione?
In questo secondo caso è possibile concedere al contribuente ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 472/1997 il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle sanzioni ridotte ad un quarto?
Inoltre è necessario specificare nell’atto di rettifica i termini e le modalità per la presentazione di un nuovo ricorso avverso tale atto?
Il contribuente ha presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di YYY che accoglieva il ricorso ed annullava l’atto emesso dal Comune di XXX ritenendolo nullo per difetto di motivazione.
Il Comune di XXX proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di NNN che accoglieva parzialmente l’appello dichiarando leggittimo l’atto ma riducendo il valore dell’area accertata del 10%.
Il Comune di XXX ha notificato al contribuente in data 07/04/2006 la sentanza della Commissione Tributaria Regionale.
Trascorsi 60 gg. dalla notifica della sentenza di appello, se il contribuente non propone appello in Cassazione come deve comportarsi il Comune?
Può iscrivere a ruolo quanto dovuto dal contribuente secondo la sentenza ormai divenuta definitiva o bisognerebbe notificare al contribuente un atto di rettifica con il quale si ricalcola l’imposta dovuta considerando la riduzione del valore disposto dalla commissione?
In questo secondo caso è possibile concedere al contribuente ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 472/1997 il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle sanzioni ridotte ad un quarto?
Inoltre è necessario specificare nell’atto di rettifica i termini e le modalità per la presentazione di un nuovo ricorso avverso tale atto?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
ALTRO
17 maggio 2006
Con decreto sindacale di nomina e successivo contratto stipulato con il comune - ufficio personale - si è conferito l'incarico professionale ad un legale esterno in merito alla sola rappresentanza processuale del Comune, conferita dal Sindaco al legale, dinanzi alle commissioni tributarie di riferimento.
Si chiede se al legale/consulente esterno del Comune che rappresenta lo stesso davanti alle commissioni tributarie, necessita la sola procura ad litem ex art. 83 c.p.c. sottoscritta esclusivamente dal Sindaco pro-tempore oppure necessita, ogni qual volta bisogna costituirsi in giudizio od impugnare sentenze di I° grado, l'apposita delibera di autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio da parte della Giunta Municipale con contestuale nomina del legale/consulente esterno.
La rappresentanza è avvenuta con la sola procura sottoscritta dal Sindaco senza che mai alcuna eccezione sia stata sollevata dalle controparti o dalla segreteria delle commissioni tributarie interessate.
Riferimenti normativi:
- Corte dei Conti delibera n°7/2005/parere;
- Legge n°88/2005;
- Decreto Legge n°44/2005;
- Sentenza Corte di Cassazione n°12868 del Giugno 2005.
Si chiede se al legale/consulente esterno del Comune che rappresenta lo stesso davanti alle commissioni tributarie, necessita la sola procura ad litem ex art. 83 c.p.c. sottoscritta esclusivamente dal Sindaco pro-tempore oppure necessita, ogni qual volta bisogna costituirsi in giudizio od impugnare sentenze di I° grado, l'apposita delibera di autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio da parte della Giunta Municipale con contestuale nomina del legale/consulente esterno.
La rappresentanza è avvenuta con la sola procura sottoscritta dal Sindaco senza che mai alcuna eccezione sia stata sollevata dalle controparti o dalla segreteria delle commissioni tributarie interessate.
Riferimenti normativi:
- Corte dei Conti delibera n°7/2005/parere;
- Legge n°88/2005;
- Decreto Legge n°44/2005;
- Sentenza Corte di Cassazione n°12868 del Giugno 2005.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
12 maggio 2006
Nel caso di un terreno agricolo in comproprietà la cui conduzione è effettuata solo da uno dei proprietari si chiede se, nel calcolare l'imposta dovuta, si deve tener conto del dettato di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18085 del 04.06.2004 applicando le riduzioni per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
10 maggio 2006
Il curatore nominato dal Giudice delegato del tribunale di xxx a seguito di un fallimento di un contribuente e dopo nostra regolare istanza di ammissione allo stato passivo, ci ha comunicato che non riconosce come crediti privilegiati gli importi a noi dovuti come ICI e TARSU, dichiarando che gli stessi sono stati esclusi dai crediti privilegiati in quanto non previsti dal T.U. finanza locale (R.D. 14/09/31 n.1175), cui fa rinvio l'art.2752 del C.C. che prevede, appunto, tale privilegio ma da loro non applicato in quanto abrogato, e non contemplato nelle rispettive Leggi n° 504/92 e n°507/92.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
03 maggio 2006
In seguito all’emissione di un avviso di accertamento ICI, la società destinataria del provvedimento presentava ricorso, sia avverso il classamento degli immobili accertati(in particolare per una non corretta individuazione nella categoria catastale da parte dell’Agenzia del Territorio) sia avverso l’applicazione delle sanzioni da parte del Comune nell’avviso stesso aprendo in tal modo un unico contenzioso.
La commissione di 1° grado con un’unica sentenza ha accolto il ricorso per la parte riguardante le sanzioni applicate ed ha respinto le motivazioni della società che reclamava il classamento dell’immobile in una categoria E.
Il Comune per la parte di propria competenza, ossia l’applicazione delle sanzioni, non intende procedere in appello; tuttavia si vede notificare il ricorso in appello presentato dalla società, relativo al classamento dell’immobile per il quale dovrà controdedurre l’Agenzia del Territorio.
Il quesito riguarda l’opportunità di presentare alla Commissione di 2° grado da parte del Comune eventuali specifiche circa l’estraneità e la non competenza nella materia del contendere, oppure non adottare alcun provvedimento.
La commissione di 1° grado con un’unica sentenza ha accolto il ricorso per la parte riguardante le sanzioni applicate ed ha respinto le motivazioni della società che reclamava il classamento dell’immobile in una categoria E.
Il Comune per la parte di propria competenza, ossia l’applicazione delle sanzioni, non intende procedere in appello; tuttavia si vede notificare il ricorso in appello presentato dalla società, relativo al classamento dell’immobile per il quale dovrà controdedurre l’Agenzia del Territorio.
Il quesito riguarda l’opportunità di presentare alla Commissione di 2° grado da parte del Comune eventuali specifiche circa l’estraneità e la non competenza nella materia del contendere, oppure non adottare alcun provvedimento.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARSU
27 aprile 2006
Una contribuente chiede lo sgravio di una cartella esattoriale TARSU anno 2000, relativa ad un attività commerciale, in quanto sostiene che il negozio è stato aperto nel 2001. Il fatto è che la contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento contro il quale non ha presentato a suo tempo nessun ricorso, dopo di che l'importo è stato iscritto a ruolo ed è stata consegnata la cartella esattoriale anch'essa scaduta. La contribuente contesta che sia l'avviso che la cartella non sono state notificate a lei personalmente e che non ha potuto presentare nessuna istanza prima: per questo motivo ne chiede lo sgravio totale. Come si deve comportare l'ufficio?
L'attività è stata aperta nel 2001. Si può fare lo sgravio?
L'attività è stata aperta nel 2001. Si può fare lo sgravio?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARSU
20 aprile 2006
L'attuale regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti prevede che nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta applicando una tariffa ridotta in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.
Il caso in questione riguarda un fabbricato adibito ad abitazione denunciato ai fini TARSU nel corso del 2005. Nella denuncia il dichiarante indica la località di ubicazione dell'immobile ma non la distanza dal vicino punto di raccolta, né fa menzione alla riduzione prevista dal regolamento comunale. Questo servizio ha provveduto ad iscrivere a ruolo la tassa dovuta in base alla denuncia presentata. Il contribuente, venuto a conoscenza della disposizione regolamentare, chiede lo sgravio di parte della tassa iscritta a ruolo per l'anno 2005 adducendo come motivazione il fatto che l'ufficio doveva essere a conoscenza che la località interessata non rientrava nei punti di raccolta e che quindi avrebbe dovuto automaticamente applicare la riduzione.
E' legittima la pretesa del contribuente ?
Il caso in questione riguarda un fabbricato adibito ad abitazione denunciato ai fini TARSU nel corso del 2005. Nella denuncia il dichiarante indica la località di ubicazione dell'immobile ma non la distanza dal vicino punto di raccolta, né fa menzione alla riduzione prevista dal regolamento comunale. Questo servizio ha provveduto ad iscrivere a ruolo la tassa dovuta in base alla denuncia presentata. Il contribuente, venuto a conoscenza della disposizione regolamentare, chiede lo sgravio di parte della tassa iscritta a ruolo per l'anno 2005 adducendo come motivazione il fatto che l'ufficio doveva essere a conoscenza che la località interessata non rientrava nei punti di raccolta e che quindi avrebbe dovuto automaticamente applicare la riduzione.
E' legittima la pretesa del contribuente ?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
19 aprile 2006
Premesso che il Regolamento Generale delle Entrate in vigore dall’anno 2004 prevede per l’ICI :
- che per abitazione principale si intende anche l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado ed ai loro coniugi, etc.;
- che a queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, nonché la detrazione spettante;
- che lo stesso articolo recita al comma 3. : “In caso di utilizzo dell’unità immobiliare da parte di uno o più contitolari, la detrazione d’imposta spetta unicamente ai contitolari utilizzatori etc.";
- che il Regolamento ICI precedente non conteneva la dicitura prevista dal comma 3 citato.
Si chiede:
1) in caso di concessione di un fabbricato in comodato gratuito alla madre e la madre, in quanto contitolare utilizzatore, non usufruisce dell'intera detrazione, la parte della detrazione rimasta, può essere utilizzata dall'altro contitolare non utilizzatore per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del regolamento del 2004 ?
2) in caso di concessione in comodato d'uso gratuito di un fabbricato ad un parente non contitolare spetta sia aliquota ridotta che detrazione in ogni caso ?.
- che per abitazione principale si intende anche l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado ed ai loro coniugi, etc.;
- che a queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, nonché la detrazione spettante;
- che lo stesso articolo recita al comma 3. : “In caso di utilizzo dell’unità immobiliare da parte di uno o più contitolari, la detrazione d’imposta spetta unicamente ai contitolari utilizzatori etc.";
- che il Regolamento ICI precedente non conteneva la dicitura prevista dal comma 3 citato.
Si chiede:
1) in caso di concessione di un fabbricato in comodato gratuito alla madre e la madre, in quanto contitolare utilizzatore, non usufruisce dell'intera detrazione, la parte della detrazione rimasta, può essere utilizzata dall'altro contitolare non utilizzatore per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del regolamento del 2004 ?
2) in caso di concessione in comodato d'uso gratuito di un fabbricato ad un parente non contitolare spetta sia aliquota ridotta che detrazione in ogni caso ?.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
04 aprile 2006
Avendo istituito nel 2006 l'aliquota del 7 per mille per le seconde case, inutilizzate e/o cedute in uso o comodato gratuito, a differenza dell'aliquota per l'abitazione principale rimasta al 5 per mille, si chiede se l'eventuale richiesta di inabitabilità o inagibilità, che comporta la riduzione al 50%, si applica comunque secondo la fattispecie o invece applicando l'aliquota più bassa cioè il 5 per mille.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
04 aprile 2006
In riferimento all'attività ICI anno 2003 vorremmo avere un parere in merito a come poter procedere visto che non è più possibile emettere avvisi di liquidazione al riguardo.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
30 marzo 2006
Entro quale termine va emesso il ruolo per il mancato pagamento degli avvisi di accertamento ICI (annualità 1998/1999/2000/2001) notificati entro il 31/12/2003 ?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.