27 giugno 2007
Così come previsto dalla normativa sul condono edilizio, un contribuente ha provveduto ad effettuare, a titolo di acconto, il versamento dell'imposta ICI nella misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di edilizia regolarizzata per gli anni 2003-2004 e 2005. A seguito della procedutra di regolarizzazione l'immobile è stato accatastato come C2 con una rendita catastale molto bassa. Considerato che l'immobile è pertinenza dell'abitazione principale, nel calcolare il conguaglio si rileva che l'ICI, versata a titolo di acconto, risulta superiore rispetto a quanto dovuto sulla base della rendita definitiva. Si chiede se al contribuente spetta il rimborso per gli anni 2003-2004 e 2005.
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21 giugno 2007
Nel nostro Comune si presenta il seguente caso:
ai fini del calcolo dell’ICI, sono in vigore due sole aliquote “5,5 per mille prima abitazione e 7 per mille aliquota ordinaria”.
Il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato dall’Ente prevede che:
“Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.”
Un contribuente sostiene che dovendo procedere all’acquisto di un’abitazione da destinare a prima casa, la legge permette delle agevolazioni IVA purchè lo stesso vi trasferisca la residenza entro un anno dall’acquisto.
Il medesimo contribuente ha chiesto che nel regolamento comunale ICI vengano introdotte analoghe agevolazioni per evitare l’applicazione dell’aliquota ordinaria nel periodo che intercorre tra la data di acquisto e quella di trasferimento di residenza.
Il contribuente sostiene che secondo l’ attuale normativa subirebbe un danno economico in quanto il trasferimento di residenza non dipende dalla sua volontà bensì dai tempi materiali per poter rendere abitabile l’appartamento ( ristrutturazione, arredamento, allacci utenze ecc…).
In accoglimento della suddetta richiesta, l’amministrazione intende integrare il vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI con la seguente dicitura:
“si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota agevolata, anche quella acquistata come prima casa a condizione che il proprietario vi trasferisca la propria residenza entro 6 mesi dalla data di acquisto e purchè non usufruisca di altre agevolazioni in materia di ICI per lo stesso immobile.
Tale situazione dovrà essere comprovata mediante autocertificazione da parte del proprietario ai sensi delle normative vigenti.
Trascorso il suddetto termine, se non è stato provveduto da parte del proprietario al trasferimento della residenza, l’aliquota ICI sarà applicata, anche in maniera retroattiva, come seconda abitazione”.
Sulla base di quanto sopra si chiede:
1)la modifica proposta è conforme alla vigente normativa in materia di ICI, con particolare riferimento alla definizione di prima casa?
2)quali potrebbero essere le possibili ricadute negative sul regime di imposizione ai fini ICI?
3)nel caso prospettato, qualora al momento dell’acquisto l’immobile fosse inagibile e inabitabile, è possibile vietare il cumulo della riduzione dell’ICI al 50% e l’aliquota agevolata per la prima casa?
ai fini del calcolo dell’ICI, sono in vigore due sole aliquote “5,5 per mille prima abitazione e 7 per mille aliquota ordinaria”.
Il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato dall’Ente prevede che:
“Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.”
Un contribuente sostiene che dovendo procedere all’acquisto di un’abitazione da destinare a prima casa, la legge permette delle agevolazioni IVA purchè lo stesso vi trasferisca la residenza entro un anno dall’acquisto.
Il medesimo contribuente ha chiesto che nel regolamento comunale ICI vengano introdotte analoghe agevolazioni per evitare l’applicazione dell’aliquota ordinaria nel periodo che intercorre tra la data di acquisto e quella di trasferimento di residenza.
Il contribuente sostiene che secondo l’ attuale normativa subirebbe un danno economico in quanto il trasferimento di residenza non dipende dalla sua volontà bensì dai tempi materiali per poter rendere abitabile l’appartamento ( ristrutturazione, arredamento, allacci utenze ecc…).
In accoglimento della suddetta richiesta, l’amministrazione intende integrare il vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI con la seguente dicitura:
“si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota agevolata, anche quella acquistata come prima casa a condizione che il proprietario vi trasferisca la propria residenza entro 6 mesi dalla data di acquisto e purchè non usufruisca di altre agevolazioni in materia di ICI per lo stesso immobile.
Tale situazione dovrà essere comprovata mediante autocertificazione da parte del proprietario ai sensi delle normative vigenti.
Trascorso il suddetto termine, se non è stato provveduto da parte del proprietario al trasferimento della residenza, l’aliquota ICI sarà applicata, anche in maniera retroattiva, come seconda abitazione”.
Sulla base di quanto sopra si chiede:
1)la modifica proposta è conforme alla vigente normativa in materia di ICI, con particolare riferimento alla definizione di prima casa?
2)quali potrebbero essere le possibili ricadute negative sul regime di imposizione ai fini ICI?
3)nel caso prospettato, qualora al momento dell’acquisto l’immobile fosse inagibile e inabitabile, è possibile vietare il cumulo della riduzione dell’ICI al 50% e l’aliquota agevolata per la prima casa?
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18 giugno 2007
Si pone il seguente quesito: trattasi di un fabbricato di civile abitazione di proprietà al 50% ciascuno tra due coniugi; tra i coniugi interviene sentenza di divorzio e il marito si risposa. Al momento del decesso del marito, la quota del 50% del coniuge defunto viene così divisa in base alle quote legittime:
25% alla nuova moglie
25% alla figlia nata dal primo matrimonio.
A questo punto l’immobile è ripartito nel seguente modo:
50% prima moglie
25% unica figlia nata dal primo matrimonio
25% seconda moglie
Fino ad oggi ognuno ha pagato l’I.C.I. in base alle quote di effettiva proprietà, e tra l’altro la seconda moglie con i benefici dell’abitazione principale perché vi risiede; la prima moglie e la figlia come seconda casa.
Queste ultime due fanno oggi domanda di rimborso al Comune perché sostengono che la prima moglie abbia acquisito il diritto di abitazione come coniuge superstite e debba assolvere completamente l’imposta.
Ci chiediamo se quanto sopra possa essere accolto. In particolare il dubbio riguarda la legittima costituzione del diritto di abitazione dal momento che la totalità della proprietà non si esauriva tra i coniugi conviventi ma esistevano ed esistono quote anche in capo agli altri soggetti.
25% alla nuova moglie
25% alla figlia nata dal primo matrimonio.
A questo punto l’immobile è ripartito nel seguente modo:
50% prima moglie
25% unica figlia nata dal primo matrimonio
25% seconda moglie
Fino ad oggi ognuno ha pagato l’I.C.I. in base alle quote di effettiva proprietà, e tra l’altro la seconda moglie con i benefici dell’abitazione principale perché vi risiede; la prima moglie e la figlia come seconda casa.
Queste ultime due fanno oggi domanda di rimborso al Comune perché sostengono che la prima moglie abbia acquisito il diritto di abitazione come coniuge superstite e debba assolvere completamente l’imposta.
Ci chiediamo se quanto sopra possa essere accolto. In particolare il dubbio riguarda la legittima costituzione del diritto di abitazione dal momento che la totalità della proprietà non si esauriva tra i coniugi conviventi ma esistevano ed esistono quote anche in capo agli altri soggetti.
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12 giugno 2007
Come deve essere effettuato il calcolo degli interessi per accertamenti ICI relativi all’anno 2003?
Fino al 31.12.2006 vanno conteggiati i vecchi tassi in base ai semestri e dal 01.01.2007 il calcolo và effettuato in base ai giorni oppure và applicato il nuovo tasso di interesse in base ai giorni decorsi dalla data della violazione?
Fino al 31.12.2006 vanno conteggiati i vecchi tassi in base ai semestri e dal 01.01.2007 il calcolo và effettuato in base ai giorni oppure và applicato il nuovo tasso di interesse in base ai giorni decorsi dalla data della violazione?
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07 giugno 2007
In caso di coniugi separati, proprietari al 50% di un'abitazione, sono entrambi i coniugi a dover pagare l'Imposta Ici in quanto proprietari oppure solo la moglie in quanto coniuge assegnatario dell'immobile in seguito a sentenza di separazione? A chi spetta la detrazione per l'abitazione principale?
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05 giugno 2007
Un contribuente riceve tramite notifica sino alla data del 22/03/2004, data del suo decesso, diversi atti di accertamento per ICI non versata negli anni 95-98. Tali accertamenti, divenuti esecutivi, vengono iscritti a ruolo e resi esecutivi entro la data di decesso del suddetto contribuente. Le cartelle esattoriali vengono in data successiva notificate in parte al suddetto ed in parte agli eredi legittimi i quali provvedono al versamento delle sole imposte evase e degli interessi eccetto le sanzioni, ritenute intrasmissibili ai sensi del D.Lgs. 472/97, e richiedono il discarico di tali somme. Si chiede se tale richiesta possa essere ritenuta legittima, in considerazione del fatto che le sanzioni applicate sono state puntualmente notificate al contribuente mentre era in vita.
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ICI
31 maggio 2007
Si chiede di sapere se il proprietario di un'area inserita in zona 167 e destinata dal PRG ad edilizia pubblica (scuola elementare, verde attrezzato, parcheggi) fino a quando non viene espropriata dal comune, è tenuto al pagamento dell' Imposta Comunale sugli Immobili.
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24 maggio 2007
Ad un immobile, sito nel nostro Comune, di categoria B2 è stato riconosciuto l’interesse storico - artistico ai sensi dell’art. 3 L. 1° giugno 1939 n° 1089. Vorrei determinare correttamente la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’ICI considerando che il comma 5 dell’art. 2 del DL. 23/1/1993 n° 16 fà riferimento alla minore tariffa d’estimo tra quelle previste per le abitazioni; nulla dice nel caso di altre tipologie di immobili. Nel caso prospettato, l’immobile è accatastato in cat. B2; la classe è unica per cui nell’ambito di tale categoria è prevista un'unica tariffa oppure devo fare riferimento alla minore tariffa individuata nell’ambito di tutte quelle previste per gli immobili B?
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22 maggio 2007
DUE CONTRIBUENTI PROPRIETARI CIASCUNO AL 50% DI VARI TERRENI, ISCRITTI ALLA C.C.I.A.A. CON LA QUALIFICA DI SOCIETA' SEMPLICE (IMPRESA AGRICOLA); DALL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS RISULTANO ISCRITTI COME COLTIVATORI DIRETTI.
E' POSSIBILE APPLICARE LA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 9 DEL D.LGS. 504/92?
E' POSSIBILE APPLICARE LA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 9 DEL D.LGS. 504/92?
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ICI
17 maggio 2007
Un contribuente per gli anni 1993-1994-1995-1996-1997 ha versato l’ICI sulla base della rendita presunta dei fabbricati.
Rendita che a fine anno 1997, a seguito di regolare accatastamento, è variata in diminuzione.
Il contribuente rivendica, per dette annualità, il rimborso della maggiore imposta versata nella misura pari alla differenza fra la rendita presunta (maggiore) e quella definitiva a seguito di accatastamento (inferiore).
Si ritiene che la richiesta non possa essere accolta per due semplici ragioni:
- gli accertamenti per le annualità dal 1993 al 1997 sono stati effettuati su una rendita presunta
- la variazione di rendita, a seguito di accatastamento, decorre dalla data della notifica avvenuta nell'anno 1997 e non può avere valore retroattivo.
Si richiede un parere in merito alla posizione assunta dal Comune.
Rendita che a fine anno 1997, a seguito di regolare accatastamento, è variata in diminuzione.
Il contribuente rivendica, per dette annualità, il rimborso della maggiore imposta versata nella misura pari alla differenza fra la rendita presunta (maggiore) e quella definitiva a seguito di accatastamento (inferiore).
Si ritiene che la richiesta non possa essere accolta per due semplici ragioni:
- gli accertamenti per le annualità dal 1993 al 1997 sono stati effettuati su una rendita presunta
- la variazione di rendita, a seguito di accatastamento, decorre dalla data della notifica avvenuta nell'anno 1997 e non può avere valore retroattivo.
Si richiede un parere in merito alla posizione assunta dal Comune.
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16 maggio 2007
Si chiedono riferimenti normativi in merito ai termini previsti per gli accertamenti sui tributi locali e ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle sanzioni (nonchè la misura di queste) per l'omessa denuncia e l'omesso o parziale versamento ICI.
In particolare si chiede se l'applicazione della sanzione per omessa denuncia - del 100% - vada ripetuta per tutti gli anni accertati o invece solo per il primo anno.
In particolare si chiede se l'applicazione della sanzione per omessa denuncia - del 100% - vada ripetuta per tutti gli anni accertati o invece solo per il primo anno.
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10 maggio 2007
In caso di successione, come prevede l'art.15, comma 2, della Legge n. 383 del 2001, non è prevista dichiarazione ICI per l'erede o gli eredi perchè vengono comunicate dall'Agenzia delle Entrate; ma nel caso che qualcuno degli eredi o l'erede abbia diritto ad una detrazione per abitazione principale, quest'ultimo deve fare la dichiarazione?
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