31 marzo 2005
È pervenuta una istanza di accertamento con adesione relativa ad un avviso di accertamento Ici per aree edificabili comprese in Zona C di espansione non lottizzate e non dotate di strumenti urbanistici attuativi.
Si chiede quali provvedimenti deve adottare l’ufficio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione nr. 21644 del 2004.
Si chiede quali provvedimenti deve adottare l’ufficio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione nr. 21644 del 2004.
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TOSAP
31 marzo 2005
È stato rilevato il mancato pagamento da parte di alcuni ambulanti, frequentatori del mercato settimanale in base alle presenze al mercato stesso; nonostante i solleciti, alcuni contribuenti hanno continuato a non versare quanto dovuto.
Si chiede se è possibile procedere direttamente all’iscrizione a ruolo coattivo delle somme non versate oppure emettere prima gli avvisi di accertamento.
Si chiede se è possibile procedere direttamente all’iscrizione a ruolo coattivo delle somme non versate oppure emettere prima gli avvisi di accertamento.
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ICI
31 marzo 2005
Una Srl, proprietaria di un immobile classificato D/7, il 1° gennaio 1996 concede in affitto tale immobile ad altra società.
Nel giugno 1996 si apre i fallimento della Srl proprietaria dell’immobile, la procedura fallimentare si chiude il 17/12/2004 con la vendita del sopraccitato immobile.
Il curatore fallimentare ha provveduto entro 3 mesi dalla chiusura del fallimento, come previsto dall’art. 10, c. 6 del D.Lgs. 504/92, a presentare dichiarazione di variazione Ici con allegata dichiarazione sostitutiva, quest’ultima resa dal presidente del consiglio di amministrazione della società affittuaria, con la quale si dichiara che l’immobile di cui sopra sin dall’01/01/1998 era inagibile ed inutilizzabile per la presenza di numerose crepe nei muri portanti.
Il curatore fallimentare ha versato l’Ici, pertanto, per intero, dalla data di apertura del fallimento fino al 31/12/97, e al 50%, come previsto dall’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 504/92, dall’01/01/98 alla data di vendita dell’immobile.
Si chiede se tale procedura sia corretta e in particolare chi era tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva per inagibilità dell’immobile, il curatore fallimentare o l’affittuario? Entro quale data doveva essere presentata la dichiarazione sostitutiva?
È applicabile nella fattispecie la riduzione di cui all’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 504/92?
Nel giugno 1996 si apre i fallimento della Srl proprietaria dell’immobile, la procedura fallimentare si chiude il 17/12/2004 con la vendita del sopraccitato immobile.
Il curatore fallimentare ha provveduto entro 3 mesi dalla chiusura del fallimento, come previsto dall’art. 10, c. 6 del D.Lgs. 504/92, a presentare dichiarazione di variazione Ici con allegata dichiarazione sostitutiva, quest’ultima resa dal presidente del consiglio di amministrazione della società affittuaria, con la quale si dichiara che l’immobile di cui sopra sin dall’01/01/1998 era inagibile ed inutilizzabile per la presenza di numerose crepe nei muri portanti.
Il curatore fallimentare ha versato l’Ici, pertanto, per intero, dalla data di apertura del fallimento fino al 31/12/97, e al 50%, come previsto dall’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 504/92, dall’01/01/98 alla data di vendita dell’immobile.
Si chiede se tale procedura sia corretta e in particolare chi era tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva per inagibilità dell’immobile, il curatore fallimentare o l’affittuario? Entro quale data doveva essere presentata la dichiarazione sostitutiva?
È applicabile nella fattispecie la riduzione di cui all’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 504/92?
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23 marzo 2005
Aliquota ICI applicabile sulla prima casa
Ad un contribuente è stato accertato un minore versamento d’imposta emerso da un raffronto tra la dichiarazione ICI ed i versamenti corrisposti. Il contribuente ha richiesto l’annullamento del provvedimento in quanto sostiene che l’immobile accertato è da considerarsi abitazione principale pur essendo stato commesso un errore nella compilazione della dichiarazione ICI.
In sostanza il dubbio sorge sulla corretta applicazione del concetto di abitazione principale, in quanto il contribuente suddetto, premesso che anagraficamente è residente in altro Comune ed appartenendo alle forze di Polizia presta servizio ancora in un terzo Comune, sostiene che l’immobile gode delle agevolazioni fiscali previste in materia di ICI. La controparte sottopone all’attenzione dell’Ufficio anche quanto stabilisce l’art.66 della L.342/2000 che prevede delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli appartenenti alle Forze dell’ordine ai fini dell’applicazione dell’IRPEF o dell’IVA. Considerato che ai fini ICI è rilevante la sussistenza del requisito di “dimora abituale” nell’immobile, vista l’eccezionalità del caso in cui il soggetto per motivi di lavoro è sottoposto a spostamenti sussistono le condizioni per poter annullare l’accertamento in autotutela?
Ad un contribuente è stato accertato un minore versamento d’imposta emerso da un raffronto tra la dichiarazione ICI ed i versamenti corrisposti. Il contribuente ha richiesto l’annullamento del provvedimento in quanto sostiene che l’immobile accertato è da considerarsi abitazione principale pur essendo stato commesso un errore nella compilazione della dichiarazione ICI.
In sostanza il dubbio sorge sulla corretta applicazione del concetto di abitazione principale, in quanto il contribuente suddetto, premesso che anagraficamente è residente in altro Comune ed appartenendo alle forze di Polizia presta servizio ancora in un terzo Comune, sostiene che l’immobile gode delle agevolazioni fiscali previste in materia di ICI. La controparte sottopone all’attenzione dell’Ufficio anche quanto stabilisce l’art.66 della L.342/2000 che prevede delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli appartenenti alle Forze dell’ordine ai fini dell’applicazione dell’IRPEF o dell’IVA. Considerato che ai fini ICI è rilevante la sussistenza del requisito di “dimora abituale” nell’immobile, vista l’eccezionalità del caso in cui il soggetto per motivi di lavoro è sottoposto a spostamenti sussistono le condizioni per poter annullare l’accertamento in autotutela?
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22 marzo 2005
Un contribuente ha presentato il 07/03/2005 al Comune istanza di rimborso Ici dal 1993 al 2004. Questo utente era già in possesso di una rendita definitiva già dal 1993, la quale rispetto alla reale situazione dell'immobile era troppo elevata, quindi ha presentato a dicembre del 2004 richiesta all'ufficio del catasto per un cambiamento di rendita, più idonea alle caratteristiche del suo immobile ( si precisa che l'immobile è rimasto invariato non vi è stata alcuna modifica strutturale). In data 03/03/2005 ha ricevuto una comunicazione da parte del catasto con l'ammontare della nuova rendita nettamente inferiore rispetto alla precedente.
Ho letto l'articolo da "Italia Oggi" del 09/03/2005 della Ctp di Campobasso che parla di rimborso ici dall'anno 1993.
Vorrei sapere se devo provvedere al rimborso dell'imposta versata in più:
? dall'anno 1993 all'anno 2004?
? dall'anno 2002 all'anno 2004 cioè i tre anni precedenti all'istanza di rimborso?
Oppure nulla è dovuto in quanto la nuova rendita ha valore semplicemente a partire dalla data della notifica? (in questo caso il contribuente ha ricevuto solo una comunicazione della nuova rendita e non la notifica).
La notifica della nuova rendita verrà effettuata anche al Comune?
Ho letto l'articolo da "Italia Oggi" del 09/03/2005 della Ctp di Campobasso che parla di rimborso ici dall'anno 1993.
Vorrei sapere se devo provvedere al rimborso dell'imposta versata in più:
? dall'anno 1993 all'anno 2004?
? dall'anno 2002 all'anno 2004 cioè i tre anni precedenti all'istanza di rimborso?
Oppure nulla è dovuto in quanto la nuova rendita ha valore semplicemente a partire dalla data della notifica? (in questo caso il contribuente ha ricevuto solo una comunicazione della nuova rendita e non la notifica).
La notifica della nuova rendita verrà effettuata anche al Comune?
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22 marzo 2005
L'imposta sulla pubblicità di cui in oggetto è dovuta per le targhe mediche di piccole dimensioni indicanti il nome del medico e l'orario delle visite ?
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15 marzo 2005
Un contribuente, all'atto dell'attribuzione definitiva (anno 1993) propose ricorso alla commissione tributaria. Detto ricorso e' stato accolto e l'Agenzia del Territorio ha notificato la nuova rendita al contribuente (inferiore a quella precedente) in data 28 febbraio 2005. Il contribuente a questo punto ha richiesto al Comune il rimborso delle somme pagate in piu' a titolo di ICI: come deve operare l'ufficio tributi? Deve procedere al rimborso? In caso affermativo, per quante annualita'? Oppure vale il disposto del comma 2 dell'art. 74 della legge 342/2000, il quale prevede, tra l'altro, che "non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati"?
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04 marzo 2005
E' giusto che una cooperativa a proprietà indivisa paghi l'ICI sui fabbricati per conto dei soci assegnatari, riconoscendosi la detrazione prima casa, abitazione principale su tutte le abitazioni?
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04 marzo 2005
I contribuenti che non provvedono entro i termini stabiliti al versamento delle somme accertate e liquidate dall'amministrazione comunale a titolo di ICI possono vedersi successivamente richiedere un ulteriore sanzione oltre a quella irrogata ?
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03 marzo 2005
Ai fini della ruralità degli immobili:
- trattasi di un immobile accatastato nel 2000;
- l'immobile destinato ad edilizia abitativa, soddisfa tutte le condizioni dettate dall'art.2 D.P.R. 139/98;
- iscrizione del soggetto, che utilizza l'immobile per uso abitativo, alla Camera di commercio con attribuzione della partita I.V.A.
- titolarità del soggetto di pensione cat.VR e cancellazione dagli elenchi nominativi INPS con conseguente non pagamento dei contributi volontari.
Con queste condizioni il soggetto interessato gode comunque della esenzione dal pagamento I.C.I.? Oppure vale la stessa logica del terreno non edificabile, coltivato dal soggetto pensionato, non più iscritto all'albo e, non in regola con i versamenti contributivi, che perde il beneficio per l'esenzione dal pagamento I.C.I.?
- trattasi di un immobile accatastato nel 2000;
- l'immobile destinato ad edilizia abitativa, soddisfa tutte le condizioni dettate dall'art.2 D.P.R. 139/98;
- iscrizione del soggetto, che utilizza l'immobile per uso abitativo, alla Camera di commercio con attribuzione della partita I.V.A.
- titolarità del soggetto di pensione cat.VR e cancellazione dagli elenchi nominativi INPS con conseguente non pagamento dei contributi volontari.
Con queste condizioni il soggetto interessato gode comunque della esenzione dal pagamento I.C.I.? Oppure vale la stessa logica del terreno non edificabile, coltivato dal soggetto pensionato, non più iscritto all'albo e, non in regola con i versamenti contributivi, che perde il beneficio per l'esenzione dal pagamento I.C.I.?
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02 marzo 2005
Si richiedono informazioni sui riferimenti legislativi relativi all'introduzione della dichiarazione di successione come sostituto della presentazione della dichiarazione ICI.
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01 marzo 2005
Premesso che questo Comune ha mantenuto la TOSAP, si chiede di conoscere se le aziende di erogazione dei pubblici servizi (Enel, Gas, Telecom) oltre a corrispondere annualmente €. 0,775 a utenza per TOSAP (art. 63 D.Lgs. 446/97), possono essere tenute alla corresponsione anche di un canone di concessione annuo. Se sì, su che base e come disciplinarlo?
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