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Banca dati quesiti

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11 giugno 2008

Può considerarsi esente una pertinenza (C6) di una abitazione concessa in uso gratuito ad un figlio e separata dalla stessa (distante circa 100 metri?).
L'equiparazione delle pertinenze anche se "ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale" e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, è prevista nel regolamento vigente (precedente alla data del 29.05.2008)
Si chiede inoltre se esiste un limite numerico delle pertinenze equiparate alle abitazioni principali? Il regolamento parla al plurale ".....pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale...." , "...... si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in cat. C2..., C6, ...".
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11 giugno 2008

Per definizione di abitazione principale nel comma 2 dell'art.1 del d,lgs n.504 del 1992 viene stabilito che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che , a seguito delle modifiche apportate dall'art.1, comma 173, lett.b), della legge 27/12/2006, L.296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
Questo ente vuole sapere cosa si intende per " salvo prova contraria"
Abbiamo in questo Comune infatti molte persone che pur avendo la residenza in altro Comune abitano in immobili UBICATI SU questo territorio e che per tali immobili mi chiedono se hanno diritto all'esenzione.
Si specifica che negli altri Comuni pagano regolarmente l'ici come seconde abitazioni.
Nel caso abbiano diritto vorrei sapere cosa richiedere a dimostrazione
Distinti saluti


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10 giugno 2008

Un contribuente è residente in un'abitazione di nuova costruzione dal 09.01.2008. Poichè l'immobile non risulta ancora accatastato, si chiede se il contribuente debba pagare l'Ici sul lastrico solare/area edificabile o se rientra nella casistica di abitazione principale e quindi esente dal pagamento.
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30 maggio 2008

Il D.L. 93/2008 all'art.1 comma 2 estende l'esenzione dall'imposta anche per quegli immobili che con regolamento comunale sono stati assimilati all'abitazione principale. Il nostro Ente ha previsto nel proprio regolamento tale assimilazione esclusivamente per l'applicazione dell'aliquota ridotta fissata per l'abitazione principale e non per la detrazione. Tale esenzione opera comuqnue ?
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29 maggio 2008

Alla luce del Dl. 93/2008 sull'esenzione ICI sull'abitazione principale si chiede come deve essere tassato il caso di abitazioni principali non accatastate, hanno diritto all'esenzione o occorre continuare a pagare l'imposta in base all'area edificabile?
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27 maggio 2008

IN RELAZIONE ALL'ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, VORREI SAPERE SE PER PERTINENZE SI CONSIDERANO QUELLE REGOLAMENTATE O TUTTE INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO COMUNALE.
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13 maggio 2008

Dal momento che ci accingiamo a lavorare gli avvisi ICI e TARSU per un Comune, ed a seguito delle perplessità esposte dall'ente e riguardanti presunte prescrizioni per l’ annualità 2003 ed in merito alla volonta' da parte nostra di volere inviare avvisi sia per infedele che per omessa denuncia, vorremmo delle delucidazioni a riguardo, confermate, magari, anche da basi normative con le quali potere rispondere all'ente.
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09 maggio 2008

Una societa' edile ha presentato ricorso avverso accertamento ici nel quale il comune richiede l'imposta 2002 su diverse unita' immobiliari di nuova costruzione accatastate e provviste di rendita gia' dal 02.01.2001. La societa' sostiene di aver correttamente versato sull'area edificabile poiche' le unita' immobiliari nel 2002 non erano ancora terminate e ritengono di dover versare l'imposta solo dal 2005, data in cui e' stata rilasciata l'agibilita'.
Il comune ritiene di aver operato correttamente poiche' le singole unita' accertate erano gia' provviste di rendita. L'unico dubbio per l'ente sorge perche' nella visura di detti immobili la rendita e' stata attribuita nel 2001 ma accanto, nel riquadro "dati derivanti da" vi e' riportata la dicitura: in corso di costruzione del 02.01.2001 in atti dal 02.01.2001. A rafforzare la tesi dell'ente che gli immobili non possano essere tassati solo dal 2005 vi e' il fatto che, nelle stesse visure di alcune di queste unita' immobiliari, nell'anno 2002 si trova la variazione di rendita in aumento in data 06.11.2001 per sopralluogo.
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06 maggio 2008

UN CONTRIBUENTE IL 20,12,2007 CHIEDE IL RIMBORSO PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2005 PER AVER VERSATO SU RENDITA PRESUNTA MAGGIORE DI QUELLA POI ATTRIBUITA DAL CATASTO NELL'ANNO 2005.
IL VERSAMENTO VENIVA EFFETTUATO SUL DICHIARATO DEL CONTRIBUENTE PER N. 3 IMMOBILI DI CUI UNO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE GIA' PRIMA DELL'ACCATASTAMENTO.
E' GIUSTO RIMBORSARE LA DIFFERENZA D'IMPOSTA O, COME NOI SOSTENIAMO, EGLI DOVEVA VERSARE SULL'AREA EDIFICABILE?
DI TALE AREA PERO' L'UFFICIO ICI NON CONOSCE IL VALORE VENALE POICHE' MAI DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE STESSO CHE DICHIARAVA DIRETTAMENTE LE RENDITE PRESUNTE DEGLI IMMOBILI.
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30 aprile 2008

La Direzione Didattica statale del nostro Comune, ci ha richiesto la sospensione delle cartelle di pagamento TARSU anni 2006 e 2007 più anni pregressi iscritti a seguito di accertamento e per i quali l’Ente ha concesso una rateizzazione; per indisponibilità di risorse finalizzate al pagamento della TARSU / TIA e vista la nota del Ministero Pubblica Istruzione n. 2430 del 22.11.2007.
Quali sono le ultime novità?
Come dobbiamo comportarci per le annualità d’imposta fino al 2007?
E per l’anno 2008 quali saranno gli adempimenti dei Comuni?
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30 aprile 2008

Un contribuente ha accatastato una unità immobiliare con procedura DOCFA in data 20.07.2006.
L'Agenzia del Territorio in data 15.05.2007 ha provveduto a rettificare la rendita proposta attribuendone una più elevata, notificandola al contribuente.
Alla luce della sentenza della Cassazione n. 17818 del 21.08.2007 (avendo l'Agenzia del Territorio provveduto alla rettifica entro un anno dalla proposizione della rendita) ci sembra di capire che la nuova rendita rettificata abbia effetto retroattivo (a differenza del caso in cui la rettifica avvenga trascorso un anno dalla proposizione della rendita).
Si chiede, pertanto, se sia corretto richiedere al contribuente la differenza d'imposta per tutto l’anno 2007 e se sia applicabile la sanzione ed in caso affermativo che tipo di avviso e di sanzione è corretto applicare.
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29 aprile 2008

E' PERVENUTA AL NOSTRO COMUNE UNA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE NELLA QUALE IL CONIUGE SUPERSTITE E' RINUNCIATARIO. I TRE FIGLI SONO GLI EREDI DI UN IMMOBILE SITO PRESSO IL NOSTRO COMUNE.PER I FIGLI QUESTO IMMOBILE NON E' ABITAZIONE PRINCIPALE. L'IMMOBILE PUO' ESSERE CONSIDERATO ABITAZIONE PRINCIPALE PER IL CONIUGE SUPERSTITE PUR AVENDO RINUNCIATO ALLA PROPRIA PARTE DI EREDITA'?
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