14 luglio 2008
RIFIUTI SPECIALI
• IL NOSTRO COMUNE NON HA ADOTTATO UNA DELIBERA PER L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
• IL REGOLAMENTO
ART. 06 Zone non servite
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al :
• 40% distanza non superiore ad 1 km…….
• 30% distanza superiore ad un KM…..
ART. 15 LOCALI ED AREE INTASSABILI
Sono intassabili quelle superficie quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti a norma di legge,,rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
ART. 18 RIDUZIONI
Per i locali di seguito elencati in cui ,per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola anche rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale,fermo restante che entro il 01/11 di ogni anno dovrà essere presentata all’ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti
Attivita Detassazione
Lavanderie 70%
Autocarrozzerie 60%
Officine di carpenteria metallica 35%
QUESITO
Considerato che la zona artigianale è ubicata ad un 1,300 km dal paese, (unica zona che sta fuori dalla zona servita), che ci sono solo 2 o 3 casi, chiedo cortesemente come devo tassare il seguente:
Attivita: Officina di carpenteria metallica (zona artigianale -zona non servita)
Dichiarazione: 600 mq superfice complessiva
Presentano copia della convenzione per servizio raccolta ,trasporto e smaltimento rifiuti speciali con ditta privata e relativa fattura.
n.b. La ditta chiede di essere tassata solo per la parte occupata dagli uffici e dai servizi in quanto la superfice restante produce solo rifiuti speciali smaltiti da altra ditta !
Ringrazio sin da ora per la Vostra gentile collaborazione distinti saluti Assunta Salis
• IL NOSTRO COMUNE NON HA ADOTTATO UNA DELIBERA PER L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
• IL REGOLAMENTO
ART. 06 Zone non servite
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al :
• 40% distanza non superiore ad 1 km…….
• 30% distanza superiore ad un KM…..
ART. 15 LOCALI ED AREE INTASSABILI
Sono intassabili quelle superficie quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti a norma di legge,,rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
ART. 18 RIDUZIONI
Per i locali di seguito elencati in cui ,per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola anche rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale,fermo restante che entro il 01/11 di ogni anno dovrà essere presentata all’ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti
Attivita Detassazione
Lavanderie 70%
Autocarrozzerie 60%
Officine di carpenteria metallica 35%
QUESITO
Considerato che la zona artigianale è ubicata ad un 1,300 km dal paese, (unica zona che sta fuori dalla zona servita), che ci sono solo 2 o 3 casi, chiedo cortesemente come devo tassare il seguente:
Attivita: Officina di carpenteria metallica (zona artigianale -zona non servita)
Dichiarazione: 600 mq superfice complessiva
Presentano copia della convenzione per servizio raccolta ,trasporto e smaltimento rifiuti speciali con ditta privata e relativa fattura.
n.b. La ditta chiede di essere tassata solo per la parte occupata dagli uffici e dai servizi in quanto la superfice restante produce solo rifiuti speciali smaltiti da altra ditta !
Ringrazio sin da ora per la Vostra gentile collaborazione distinti saluti Assunta Salis
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01 luglio 2008
Un interno di un autolavaggio per automobili e' soggetto al pagamento della tarsu?
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01 luglio 2008
Si sta procedendo all’attività di accertamento per le aree fabbricabili di un comune che non ha ancora definito i valori commerciali inerenti alle singole microzone , cosa dobbiamo consigliare all’ente in merito all’adozione e alla determinazione di questi valori.
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01 luglio 2008
Gradirei conoscere il vostro parere su un tema che è diventato scottante nel mio comune:
Tizio ha un immobile sprovvisto di garage, non potendolo ricavare dallo stesso ne acquista uno nelle vicinanze e dichiara che è una "pertinenza" dell'abitazione principale da adibire solo ed esclusivamente a garage per l'auto.
L'immobile acquistato è classificato in C6, non ha sottotetto o altri ambienti che ne possano variare il classamento.
Detto ciò si chiede se detto immobile possa essere considerato pertinenza ancorché separato dalla struttura dell'abitazione principale e pertanto godere dei benefici del D.L. 93/2008 (esenzione I.C.I.)?
Tizio ha un immobile sprovvisto di garage, non potendolo ricavare dallo stesso ne acquista uno nelle vicinanze e dichiara che è una "pertinenza" dell'abitazione principale da adibire solo ed esclusivamente a garage per l'auto.
L'immobile acquistato è classificato in C6, non ha sottotetto o altri ambienti che ne possano variare il classamento.
Detto ciò si chiede se detto immobile possa essere considerato pertinenza ancorché separato dalla struttura dell'abitazione principale e pertanto godere dei benefici del D.L. 93/2008 (esenzione I.C.I.)?
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24 giugno 2008
ABITAZIONE CATEGORIA A/2 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL CONIUGE SUPERSTITE IN CUI DALLA SUCCESSIONE RISULTANO PROPRIETARI ANCHE DEI FIGLI NON RESIDENTI, IL TRIBUTO VIENE ESENTATO ANCHE PER I FIGLI ESSENDO PER GLI STESSI UNA SECONDA CASA?
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20 giugno 2008
Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta “l’esenzione ICI prima casa”.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, Pertanto, come chiarito dalla risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008, le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale.
Premesso che il vigente regolamento comunale per l’imposta ICI disciplina le pertinenze dell’abitazione principale individuando esclusivamente le categorie catastali rientranti nella fattispecie, senza indicare né limiti numerici ne’ tanto meno limiti massimi di superficie, si chiede di sapere se può essere riconosciuta interamente l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI per l’anno 2008 al contribuente che possiede un fabbricato adibito ad abitazione principale e ulteriori n.2 U.I. adibite a locali di deposito ubicate nello stesso edificio nel quale e’ sita l’abitazione principale
Di seguito vengono indicati i riferimenti degli immobili come desunti dagli atti catastali :
1) U.I. adibita ad abitazione principale Cat.A/2 Cl.7 Cons.7,5 Rendita 464,81
2) U.I. Cat. C/2 Cl. 2 Cons.265 Sup.265 Rendita 314,78;
3) U.I. Cat. C/2 Cl. 6 Cons.334 Rendita 776,24;
Il dubbio che l’esenzione dall’imposta si estenda interamente ad entrambe le ulteriori categorie C/2 sta nel fatto che anche se il regolamento non indica limiti numerici o di superficie, e’ pur vero che a parere della scrivente la pertinenza vada intesa come un qualcosa di accessorio a servizio esclusivo dell’abitazione, e che quindi non sia sufficiente la sola corrispondenza della categoria catastale indicata nel regolamento comunale per far ritenere pertinenza un qualsiasi fabbricato, ma sia necessario che il fabbricato in questione venga utilizzato ad asservimento della cosa principale. Pertanto appare alquanto dubbia la possibilità di riconoscere quali pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che per superficie lorda complessiva risultano essere di molto superiori alla cosa principale.
Nel caso di specie l’U.I. di cui al punto 2 fino al 30.05.2001 risultava iscritta in catasto in Cat. C/1 in quanto adibita a laboratorio artigianale di falegnameria. Successivamente alla chiusura dell’attività artigianale il contribuente ha proceduto all’aggiornamento della categoria catastale.
A maggior chiarezza del quesito esposto si riporta di seguito l’articolo del regolamento comunale che disciplina le pertinenze dell’abitazione:
Articolo 8 - Pertinenze dell'abitazione principale
1 - Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
2 - Ai fini del comma 1 si intendono pertinenze così come qualificate dall'art. 817 del codice civile il garage, il box, il posto auto, la soffitta e la cantina e qualsiasi altra pertinenza di un’abitazione principale classificata o classificabile nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè la titolarità e l’utilizzo dell’abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3 - Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs.n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, Pertanto, come chiarito dalla risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008, le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale.
Premesso che il vigente regolamento comunale per l’imposta ICI disciplina le pertinenze dell’abitazione principale individuando esclusivamente le categorie catastali rientranti nella fattispecie, senza indicare né limiti numerici ne’ tanto meno limiti massimi di superficie, si chiede di sapere se può essere riconosciuta interamente l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI per l’anno 2008 al contribuente che possiede un fabbricato adibito ad abitazione principale e ulteriori n.2 U.I. adibite a locali di deposito ubicate nello stesso edificio nel quale e’ sita l’abitazione principale
Di seguito vengono indicati i riferimenti degli immobili come desunti dagli atti catastali :
1) U.I. adibita ad abitazione principale Cat.A/2 Cl.7 Cons.7,5 Rendita 464,81
2) U.I. Cat. C/2 Cl. 2 Cons.265 Sup.265 Rendita 314,78;
3) U.I. Cat. C/2 Cl. 6 Cons.334 Rendita 776,24;
Il dubbio che l’esenzione dall’imposta si estenda interamente ad entrambe le ulteriori categorie C/2 sta nel fatto che anche se il regolamento non indica limiti numerici o di superficie, e’ pur vero che a parere della scrivente la pertinenza vada intesa come un qualcosa di accessorio a servizio esclusivo dell’abitazione, e che quindi non sia sufficiente la sola corrispondenza della categoria catastale indicata nel regolamento comunale per far ritenere pertinenza un qualsiasi fabbricato, ma sia necessario che il fabbricato in questione venga utilizzato ad asservimento della cosa principale. Pertanto appare alquanto dubbia la possibilità di riconoscere quali pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che per superficie lorda complessiva risultano essere di molto superiori alla cosa principale.
Nel caso di specie l’U.I. di cui al punto 2 fino al 30.05.2001 risultava iscritta in catasto in Cat. C/1 in quanto adibita a laboratorio artigianale di falegnameria. Successivamente alla chiusura dell’attività artigianale il contribuente ha proceduto all’aggiornamento della categoria catastale.
A maggior chiarezza del quesito esposto si riporta di seguito l’articolo del regolamento comunale che disciplina le pertinenze dell’abitazione:
Articolo 8 - Pertinenze dell'abitazione principale
1 - Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
2 - Ai fini del comma 1 si intendono pertinenze così come qualificate dall'art. 817 del codice civile il garage, il box, il posto auto, la soffitta e la cantina e qualsiasi altra pertinenza di un’abitazione principale classificata o classificabile nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè la titolarità e l’utilizzo dell’abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3 - Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs.n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
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20 giugno 2008
Premesso che il ns. regolamento ICI prevede l'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti; desidererei sapere se è corretto considerare l'uso gratuito, quindi l'esonero dal versamento ICI, per l'immobile posseduto da più contitolari parenti fra loro, per il soggetto che non lo utilizza a titolo di abitazione principale ma, concede la propria percentuale di possesso in uso gratuito al parente contitolare che vi risiede.
Nel ringraziare anticipatamente, cordialmente saluto.
Nel ringraziare anticipatamente, cordialmente saluto.
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16 giugno 2008
Si vuole conoscere il Vs autorevole parere relativamente alla concessione in uso gratuito di immobili a parenti al fine di ottenere l'esenzione Ici abitazione principale (il nostro regolamento assimila questi immobili all'abitazione principale). Il caso in esame è il seguente: una signora rinuncia all'usufrutto su un immobile di proprietà di 5 figli. La stessa ha la residenza e dimora in quell'immobile. Sino ad oggi non è mai stata presentata dichiarazione di concessione uso gratuto. Presentando ora tale dichiarazione i suoi effetti si producono già per l'intero anno 2008 o solo dalla data di presentazione?
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11 giugno 2008
Si porta all'attenzione di Finanza locale il seguente quesito.
Il Regolamento comunale ICI prevede l'estensione dell'agevolazione
della prima casa a favore di una pertinenza ( limite numerico ) di Categoria C2/C6/C7.
Non prevede una distanza massima tra abitazione e pertinenza della stessa.
Da diversi anni l'aliquota per la prima casa è inferiore all'ordinaria; l'Ufficio , in mancanza di una distanza, ha interpretato il Regolamento comunale nel senso di considerare pertinenza solo gli immobili situati nel corpo dell'abitazione ovvero nelle strette vicinanze ( a fianco , di fronte ), e di escludere gli immobili situati oltre tale stretto perimetro.
Ora la questione si ripropone con l'esenzione ICI sulla prima casa prevista dal D.L. n. 93/2008, che si estende a favore delle pertinenze.
Un contribuente dichiara di considerare pertinenza un immobile situato oltre venti metri dall'abitazione principale, e evidenzia come la circolari ministeriali chiariscono che il Comune non può escludere del tutto le pertinenze.
L'ufficio espone la sua posizione, precisando che non vengono escluse del tutto le pertinenze, ma quelle situate oltre la stretta vicinanza dell'abitazione.
Posto che non è prevista nel Regolamento una distanza, e che la circolare n. 38/E non aiuta ad individuare la pertinenza, è corretta l'interpretazione restrittiva dell'ufficio? La stessa è sostenibile in sede di un eventuale ricorso?
Si sta valutando di modificare il Regolamento ICI prevedendo una distanza minima, ma la modifica avrebbe effetto dal 01.01.2009.
Cordiali saluti.
Il Regolamento comunale ICI prevede l'estensione dell'agevolazione
della prima casa a favore di una pertinenza ( limite numerico ) di Categoria C2/C6/C7.
Non prevede una distanza massima tra abitazione e pertinenza della stessa.
Da diversi anni l'aliquota per la prima casa è inferiore all'ordinaria; l'Ufficio , in mancanza di una distanza, ha interpretato il Regolamento comunale nel senso di considerare pertinenza solo gli immobili situati nel corpo dell'abitazione ovvero nelle strette vicinanze ( a fianco , di fronte ), e di escludere gli immobili situati oltre tale stretto perimetro.
Ora la questione si ripropone con l'esenzione ICI sulla prima casa prevista dal D.L. n. 93/2008, che si estende a favore delle pertinenze.
Un contribuente dichiara di considerare pertinenza un immobile situato oltre venti metri dall'abitazione principale, e evidenzia come la circolari ministeriali chiariscono che il Comune non può escludere del tutto le pertinenze.
L'ufficio espone la sua posizione, precisando che non vengono escluse del tutto le pertinenze, ma quelle situate oltre la stretta vicinanza dell'abitazione.
Posto che non è prevista nel Regolamento una distanza, e che la circolare n. 38/E non aiuta ad individuare la pertinenza, è corretta l'interpretazione restrittiva dell'ufficio? La stessa è sostenibile in sede di un eventuale ricorso?
Si sta valutando di modificare il Regolamento ICI prevedendo una distanza minima, ma la modifica avrebbe effetto dal 01.01.2009.
Cordiali saluti.
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11 giugno 2008
Nel caso in cui come nel nostro regolamento comunale è previsto per la concessione in uso gratuito al familiare l'applicazione della sola aliquota ridotta senza la detrazione per l'abitazione principale, ai fini dell'esenzione prevista dal decreto del consiglio dei ministri, questi casi sono soggetti all'esenzione per l'ici oppure rimane solo l'aliquota ridotta? (Nel manifesto ICI che abbiamo fatto affiggere abbiamo indicato che è possibile applicare l'aliquota ridotta).
Grazie Ufficio Tributi
Grazie Ufficio Tributi
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11 giugno 2008
Considerato che la risoluzione del Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo Fiscale n. 12/DF del 5 giugno 2008 prevede che i benefici di cui all'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (esenzione ICI prima casa) non possano essere applicati agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si chiede di conoscere se a tale fattispecie possano essere riconosciuti i benefici di cui alla legge finanziaria 2008 che prevedeva una ulteriore detrazione dell'1,33‰.
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11 giugno 2008
Può considerarsi esente una pertinenza (C6) di una abitazione concessa in uso gratuito ad un figlio e separata dalla stessa (distante circa 100 metri?).
L'equiparazione delle pertinenze anche se "ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale" e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, è prevista nel regolamento vigente (precedente alla data del 29.05.2008)
Si chiede inoltre se esiste un limite numerico delle pertinenze equiparate alle abitazioni principali? Il regolamento parla al plurale ".....pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale...." , "...... si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in cat. C2..., C6, ...".
L'equiparazione delle pertinenze anche se "ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale" e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, è prevista nel regolamento vigente (precedente alla data del 29.05.2008)
Si chiede inoltre se esiste un limite numerico delle pertinenze equiparate alle abitazioni principali? Il regolamento parla al plurale ".....pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale...." , "...... si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in cat. C2..., C6, ...".
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