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30 dicembre 2009

Si vuol sapere se un avviso di accertamemento ICI anno 2004 notificato in data 10/12/2009, è possibile rettificarlo e notificarlo nell'anno 2010.
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21 dicembre 2009

Alcuni contribuenti hanno comunicato di aver venduto, nell'anno 2009, le abitazioni per la quali risultano iscritti a ruolo, indicando le generalità degli acquirenti. Considerato che alcuni dei nuovi proprietari non hanno ancora presentato la denuncia di occupazione degli immobili, ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, si chiede se questo Ufficio sia obbligato ad emettere, nei loro confronti, avvisi di accertamento, senza l'applicazione delle sanzioni, entro il 20/01/2010, o se, per ragioni di tempo, possa farlo anche successivamente, applicando in caso di mancata presentazione della denuncia entro 20/01/2010, le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.
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16 dicembre 2009

in questo comune dall'anno 2004 esiste un parco eolico. l'ente proprietario ha presentato nello stesso anno dichiarazione ici per un fabbricato di cat. d1, relativo all'edificio della stazione di produzione. niente ha fatto per le singole pale che non risultano neanche accatastate.
l'amministrazione sta sollecitando questo ufficio tributi a mettere in atto le procedure relative al recupero ici per il mancato accatastamento delle 10 pale.
si deve precisare che il sottoscritto oltre che ad occuarsi di tributi si occupa anche della gestione del personale, e pertanto fino ad oggi non è stato possibile aggiornare la banca data ici con il software in possesso.
si chiede di conoscere la prassi da seguire sia per il recupero degli anni pregressi sia per l'accatastamento delle pale.
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16 dicembre 2009

IN QUESTO COMUNE IL 20 GENNAIO 2003 E' VARIATO IL PIANO REGOLATORE. aI SENSI DELL'ART.31 COMMA 20 DELLA LEGGE FINANZIARIA 289/2002 QUESTO UFFICIO HA PROVVEDUTO ALLA COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI DELLA VARIAZIONE DI NATURA DEL TERRENO AD EDIFICABILI SOLAMENTE A MAGGIO 2005. SI VUOLE SAPERE COME PROCEDERE CON GLI ACCERTAMENTI PER GLI ANNI 2003 E 2004 ED I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE ESPLICITANO IN MATERIA DI SANZIONE ED INTERESSI. SI VUOLE SAPERE ALTRESì SE COMUNQUE POI PER IL 2005 SI PUò PROCEDERE CON UN ACCERTAEMNTO PER OMESSA DICHIARAZIONE.
GRAZIE
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14 dicembre 2009

Viene notificato ad una ditta avviso di accertamento ici per omessa comunicazione e versamento per l’anno 2003; nel dettaglio si contesta l’omessa comunicazione di n. 3 particelle catastalmente distinte. Il nostro regolamento ICI prevede il sanzionamento di €. 103,29 per unità immobiliare non dichiarata, per cui è stata applicata la sanzione totale di €. 309,87. Il contribuente chiede il riesame dell’atto, sostenendo che trattasi di unico lotto situato nella zona industriale, unico terreno, e pertanto sanzionabile per l’omissione di 1 unità immobiliare anziché 3 come accertato. È accoglibile tale richiesta, sanzionando cioè un immobile anziché tre?
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01 dicembre 2009

un contribuente al quale è stato notiifcato avviso di accertamento ICI per l'anno 2004 per infedele denuncia,aderisce allo stesso per quell'anno con l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/4 per l'infedele denuncia, ferma restando la sanzione del 30% per il parziale versamento. Manifestando lo stesso contribuente, la volontà, per gli anni successivi al 2004, di regolarizzare la propria posizione, è corretto applicare le sanzioni (compresa quella del 30% per il parziale versamento) ridotta ad 1/8?
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30 novembre 2009

A SEGUITO DI INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2004 PER PARZIALE E OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTA, CONTINUANO A PERVENIRE ISTANZE IN AUTOTUTELA DI ANNULLAMENTO E RICORSI ALLA C.T.P. PER DECADENZA DEI TERMINI DI NOTIFICA. SI DENOTA CHE NELL'ANNO 2004 NEL COMUNE VIGEVA LA COMUNICAZIONE AL POSTO DELLA DICHIARAZIONE PERTANTO CREDO CHE L'UFFICIO NON SIA IN ERRORE IN QUANTO LA SANZIONE E' APPLICATA SOLO SUL VERSAMENTO.
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30 ottobre 2009

Questo ufficio ha emesso, nei confronti di un contribuente, degli avvisi di accertamento per un fabbricato mai dichiarato, tale avviso è stato calcolato senza considerare i benefici x abitaz. principale in quanto i proprietari non hanno mai trasferito la residenza in questo fabbricato.
Il contribuente in questione ha presentato una istanza di rettifica aducendo che tale fabbricato è utilizzato come abitazione principale già dal 2003, allegando alla sua richiesta documenti quali, bollette Enel, acqua, telefono, oltre a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/2000, dei vicini di casa che confermano quanto sostenuto dal contribuente.

Questo ufficio intende rigettare l'istanza in primo luogo per l'omessa dichiarazione, in quanto non ha consentito di effettuare i dovuti accertamenti nei tempi dovuti, inoltre perche non ritiene che sia probante una sempice dichiarazione effettuata, a posteriori, da vicini di casa.
Si domanda se l'operato di questo ufficio sia corretto
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29 ottobre 2009

A Ottobre 2008 abbiamo inviato una richiesta di variazione catastale ai sensi del comma 336 ad un contribuente proprietario di un fabbricato classato Cat. A/6 fabbricato rurale.
Nella richiesta non siamo stati in grado di inserire la data da cui far decorrere la variazione. A gennaio 2009 il contribuente ha accatastato l'immobile che è stato variato in Cat. A/3, quindi la nuova rendita decorre dal 2008, anno in cui noi abbiamo inoltrato la richiesta.

A dicembre 2008, considerato che stava andando in prescrizione l'annualitò 2003, abbiamo emesso un avviso di accertamento per l'immobile cat. A/6, in quanto il proprietario era un evasore totale.
Considerato che l'immobile nel 2008 era classificato cat. A/6, non aveva i requisiti della ruralità, noi potevamo tassare un fabbricato che in catasto risultava ancora classato come rurale?
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15 ottobre 2009

L'ufficio ha notificato un avviso di accertamento ICI per parziale versamento 2004 ad un contribuente deceduto. L'avviso è stato intestato al contribuente deceduto e notificato a "eredi del contribuente", presso l'indirizzo di residenza di tutti gli eredi, allegando ad ogni avviso , bollettino di pagamento con l'importo totale dovuto dal contribuente e intestato allo stesso, e non diviso in parti eguali come vorrebbero gli eredi. Vorrei sapere se è corretto o meno il comportamento dell'ufficio e se esiste normativa a cui fare riferimento.
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15 ottobre 2009

Da alcuni anni nel nostro comune, è presente un elevata richiesta di edificazione residenziale al di fuori del perimetro urbano, quindi, si
è ravvisata la necessita per equità fiscale, che anche per queste aree si determinino dei valori minimi di tassabilità ai fini ICI in base ai volumi autorizzati, a decorrere dal momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia;
Si chiede se sia corretta questa procedura dopo le opportune ariazione al regolamento.
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09 ottobre 2009

A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ICI PER ANNUALITA' DAL 1994 AL 2001, IL CONTRIBUENTE INFORMA LO SCRIVENTE UFFICIO CHE GLI IMMOBILI OGGETTO DELLA SUDDETTA PRETESA TRIBUTARIA ERANO, E SONO TUTT'OGGI, SOTTO REGIME DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, COME DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL COMUNE OVE SORGONO GLI IMMOBILI.
PREMESSO CHE IL CONTRIBUENTE NON HA MAI COMUNICATO TALE SITUAZIONE ALL'UFFICIO ICI E CHE QUEST'ULTIMO NON E' IN POSSESSO DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE, CHE PARE RIFERIRSI A UN SEQUESTRO CONSERVATIVO, SI CHIEDE, CON I POCHI ELEMENTI IN NOSTRA CONOSCENZA:
QUAL'E' L'ITER CHE L'UFFICIO DEVE ADOTTARE? BLOCCARE LE VARIE PRETESE TRIBUTARIE IN ATTESA CHE SI DEFINISCA IL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E RICHIEDERE A COSTUI L'ICI COMULATIVA DI TUTTE LE ANNUALITA' PREGRESSE OPPURE CONTINUARE A PRETENDERE IL PAGAMENTO ANNO PER ANNO CONTINUANDO A NOTIFICARE ANCHE I PROSSIMI AVVISI AL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI (COME RISULTANTE DA CATASTO)?
INOLTRE, SE L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DOVESSE ESSERE SUCCESSIVA AL 1994, PER LE ANNUALITA' PRECEDENTI L'ORDINANZA COME CI SI COMPORTA?
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Banca dati quesiti pubblici
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