20 giugno 2008
Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta “l’esenzione ICI prima casa”.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, Pertanto, come chiarito dalla risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008, le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale.
Premesso che il vigente regolamento comunale per l’imposta ICI disciplina le pertinenze dell’abitazione principale individuando esclusivamente le categorie catastali rientranti nella fattispecie, senza indicare né limiti numerici ne’ tanto meno limiti massimi di superficie, si chiede di sapere se può essere riconosciuta interamente l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI per l’anno 2008 al contribuente che possiede un fabbricato adibito ad abitazione principale e ulteriori n.2 U.I. adibite a locali di deposito ubicate nello stesso edificio nel quale e’ sita l’abitazione principale
Di seguito vengono indicati i riferimenti degli immobili come desunti dagli atti catastali :
1) U.I. adibita ad abitazione principale Cat.A/2 Cl.7 Cons.7,5 Rendita 464,81
2) U.I. Cat. C/2 Cl. 2 Cons.265 Sup.265 Rendita 314,78;
3) U.I. Cat. C/2 Cl. 6 Cons.334 Rendita 776,24;
Il dubbio che l’esenzione dall’imposta si estenda interamente ad entrambe le ulteriori categorie C/2 sta nel fatto che anche se il regolamento non indica limiti numerici o di superficie, e’ pur vero che a parere della scrivente la pertinenza vada intesa come un qualcosa di accessorio a servizio esclusivo dell’abitazione, e che quindi non sia sufficiente la sola corrispondenza della categoria catastale indicata nel regolamento comunale per far ritenere pertinenza un qualsiasi fabbricato, ma sia necessario che il fabbricato in questione venga utilizzato ad asservimento della cosa principale. Pertanto appare alquanto dubbia la possibilità di riconoscere quali pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che per superficie lorda complessiva risultano essere di molto superiori alla cosa principale.
Nel caso di specie l’U.I. di cui al punto 2 fino al 30.05.2001 risultava iscritta in catasto in Cat. C/1 in quanto adibita a laboratorio artigianale di falegnameria. Successivamente alla chiusura dell’attività artigianale il contribuente ha proceduto all’aggiornamento della categoria catastale.
A maggior chiarezza del quesito esposto si riporta di seguito l’articolo del regolamento comunale che disciplina le pertinenze dell’abitazione:
Articolo 8 - Pertinenze dell'abitazione principale
1 - Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
2 - Ai fini del comma 1 si intendono pertinenze così come qualificate dall'art. 817 del codice civile il garage, il box, il posto auto, la soffitta e la cantina e qualsiasi altra pertinenza di un’abitazione principale classificata o classificabile nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè la titolarità e l’utilizzo dell’abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3 - Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs.n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, Pertanto, come chiarito dalla risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008, le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale.
Premesso che il vigente regolamento comunale per l’imposta ICI disciplina le pertinenze dell’abitazione principale individuando esclusivamente le categorie catastali rientranti nella fattispecie, senza indicare né limiti numerici ne’ tanto meno limiti massimi di superficie, si chiede di sapere se può essere riconosciuta interamente l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI per l’anno 2008 al contribuente che possiede un fabbricato adibito ad abitazione principale e ulteriori n.2 U.I. adibite a locali di deposito ubicate nello stesso edificio nel quale e’ sita l’abitazione principale
Di seguito vengono indicati i riferimenti degli immobili come desunti dagli atti catastali :
1) U.I. adibita ad abitazione principale Cat.A/2 Cl.7 Cons.7,5 Rendita 464,81
2) U.I. Cat. C/2 Cl. 2 Cons.265 Sup.265 Rendita 314,78;
3) U.I. Cat. C/2 Cl. 6 Cons.334 Rendita 776,24;
Il dubbio che l’esenzione dall’imposta si estenda interamente ad entrambe le ulteriori categorie C/2 sta nel fatto che anche se il regolamento non indica limiti numerici o di superficie, e’ pur vero che a parere della scrivente la pertinenza vada intesa come un qualcosa di accessorio a servizio esclusivo dell’abitazione, e che quindi non sia sufficiente la sola corrispondenza della categoria catastale indicata nel regolamento comunale per far ritenere pertinenza un qualsiasi fabbricato, ma sia necessario che il fabbricato in questione venga utilizzato ad asservimento della cosa principale. Pertanto appare alquanto dubbia la possibilità di riconoscere quali pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che per superficie lorda complessiva risultano essere di molto superiori alla cosa principale.
Nel caso di specie l’U.I. di cui al punto 2 fino al 30.05.2001 risultava iscritta in catasto in Cat. C/1 in quanto adibita a laboratorio artigianale di falegnameria. Successivamente alla chiusura dell’attività artigianale il contribuente ha proceduto all’aggiornamento della categoria catastale.
A maggior chiarezza del quesito esposto si riporta di seguito l’articolo del regolamento comunale che disciplina le pertinenze dell’abitazione:
Articolo 8 - Pertinenze dell'abitazione principale
1 - Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
2 - Ai fini del comma 1 si intendono pertinenze così come qualificate dall'art. 817 del codice civile il garage, il box, il posto auto, la soffitta e la cantina e qualsiasi altra pertinenza di un’abitazione principale classificata o classificabile nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè la titolarità e l’utilizzo dell’abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3 - Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs.n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
20 giugno 2008
Premesso che il ns. regolamento ICI prevede l'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti; desidererei sapere se è corretto considerare l'uso gratuito, quindi l'esonero dal versamento ICI, per l'immobile posseduto da più contitolari parenti fra loro, per il soggetto che non lo utilizza a titolo di abitazione principale ma, concede la propria percentuale di possesso in uso gratuito al parente contitolare che vi risiede.
Nel ringraziare anticipatamente, cordialmente saluto.
Nel ringraziare anticipatamente, cordialmente saluto.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
16 giugno 2008
Si vuole conoscere il Vs autorevole parere relativamente alla concessione in uso gratuito di immobili a parenti al fine di ottenere l'esenzione Ici abitazione principale (il nostro regolamento assimila questi immobili all'abitazione principale). Il caso in esame è il seguente: una signora rinuncia all'usufrutto su un immobile di proprietà di 5 figli. La stessa ha la residenza e dimora in quell'immobile. Sino ad oggi non è mai stata presentata dichiarazione di concessione uso gratuto. Presentando ora tale dichiarazione i suoi effetti si producono già per l'intero anno 2008 o solo dalla data di presentazione?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
11 giugno 2008
Si porta all'attenzione di Finanza locale il seguente quesito.
Il Regolamento comunale ICI prevede l'estensione dell'agevolazione
della prima casa a favore di una pertinenza ( limite numerico ) di Categoria C2/C6/C7.
Non prevede una distanza massima tra abitazione e pertinenza della stessa.
Da diversi anni l'aliquota per la prima casa è inferiore all'ordinaria; l'Ufficio , in mancanza di una distanza, ha interpretato il Regolamento comunale nel senso di considerare pertinenza solo gli immobili situati nel corpo dell'abitazione ovvero nelle strette vicinanze ( a fianco , di fronte ), e di escludere gli immobili situati oltre tale stretto perimetro.
Ora la questione si ripropone con l'esenzione ICI sulla prima casa prevista dal D.L. n. 93/2008, che si estende a favore delle pertinenze.
Un contribuente dichiara di considerare pertinenza un immobile situato oltre venti metri dall'abitazione principale, e evidenzia come la circolari ministeriali chiariscono che il Comune non può escludere del tutto le pertinenze.
L'ufficio espone la sua posizione, precisando che non vengono escluse del tutto le pertinenze, ma quelle situate oltre la stretta vicinanza dell'abitazione.
Posto che non è prevista nel Regolamento una distanza, e che la circolare n. 38/E non aiuta ad individuare la pertinenza, è corretta l'interpretazione restrittiva dell'ufficio? La stessa è sostenibile in sede di un eventuale ricorso?
Si sta valutando di modificare il Regolamento ICI prevedendo una distanza minima, ma la modifica avrebbe effetto dal 01.01.2009.
Cordiali saluti.
Il Regolamento comunale ICI prevede l'estensione dell'agevolazione
della prima casa a favore di una pertinenza ( limite numerico ) di Categoria C2/C6/C7.
Non prevede una distanza massima tra abitazione e pertinenza della stessa.
Da diversi anni l'aliquota per la prima casa è inferiore all'ordinaria; l'Ufficio , in mancanza di una distanza, ha interpretato il Regolamento comunale nel senso di considerare pertinenza solo gli immobili situati nel corpo dell'abitazione ovvero nelle strette vicinanze ( a fianco , di fronte ), e di escludere gli immobili situati oltre tale stretto perimetro.
Ora la questione si ripropone con l'esenzione ICI sulla prima casa prevista dal D.L. n. 93/2008, che si estende a favore delle pertinenze.
Un contribuente dichiara di considerare pertinenza un immobile situato oltre venti metri dall'abitazione principale, e evidenzia come la circolari ministeriali chiariscono che il Comune non può escludere del tutto le pertinenze.
L'ufficio espone la sua posizione, precisando che non vengono escluse del tutto le pertinenze, ma quelle situate oltre la stretta vicinanza dell'abitazione.
Posto che non è prevista nel Regolamento una distanza, e che la circolare n. 38/E non aiuta ad individuare la pertinenza, è corretta l'interpretazione restrittiva dell'ufficio? La stessa è sostenibile in sede di un eventuale ricorso?
Si sta valutando di modificare il Regolamento ICI prevedendo una distanza minima, ma la modifica avrebbe effetto dal 01.01.2009.
Cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
11 giugno 2008
Nel caso in cui come nel nostro regolamento comunale è previsto per la concessione in uso gratuito al familiare l'applicazione della sola aliquota ridotta senza la detrazione per l'abitazione principale, ai fini dell'esenzione prevista dal decreto del consiglio dei ministri, questi casi sono soggetti all'esenzione per l'ici oppure rimane solo l'aliquota ridotta? (Nel manifesto ICI che abbiamo fatto affiggere abbiamo indicato che è possibile applicare l'aliquota ridotta).
Grazie Ufficio Tributi
Grazie Ufficio Tributi
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
11 giugno 2008
Considerato che la risoluzione del Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo Fiscale n. 12/DF del 5 giugno 2008 prevede che i benefici di cui all'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (esenzione ICI prima casa) non possano essere applicati agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si chiede di conoscere se a tale fattispecie possano essere riconosciuti i benefici di cui alla legge finanziaria 2008 che prevedeva una ulteriore detrazione dell'1,33‰.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
11 giugno 2008
Può considerarsi esente una pertinenza (C6) di una abitazione concessa in uso gratuito ad un figlio e separata dalla stessa (distante circa 100 metri?).
L'equiparazione delle pertinenze anche se "ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale" e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, è prevista nel regolamento vigente (precedente alla data del 29.05.2008)
Si chiede inoltre se esiste un limite numerico delle pertinenze equiparate alle abitazioni principali? Il regolamento parla al plurale ".....pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale...." , "...... si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in cat. C2..., C6, ...".
L'equiparazione delle pertinenze anche se "ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale" e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, è prevista nel regolamento vigente (precedente alla data del 29.05.2008)
Si chiede inoltre se esiste un limite numerico delle pertinenze equiparate alle abitazioni principali? Il regolamento parla al plurale ".....pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale...." , "...... si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in cat. C2..., C6, ...".
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
11 giugno 2008
Per definizione di abitazione principale nel comma 2 dell'art.1 del d,lgs n.504 del 1992 viene stabilito che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che , a seguito delle modifiche apportate dall'art.1, comma 173, lett.b), della legge 27/12/2006, L.296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
Questo ente vuole sapere cosa si intende per " salvo prova contraria"
Abbiamo in questo Comune infatti molte persone che pur avendo la residenza in altro Comune abitano in immobili UBICATI SU questo territorio e che per tali immobili mi chiedono se hanno diritto all'esenzione.
Si specifica che negli altri Comuni pagano regolarmente l'ici come seconde abitazioni.
Nel caso abbiano diritto vorrei sapere cosa richiedere a dimostrazione
Distinti saluti
Questo ente vuole sapere cosa si intende per " salvo prova contraria"
Abbiamo in questo Comune infatti molte persone che pur avendo la residenza in altro Comune abitano in immobili UBICATI SU questo territorio e che per tali immobili mi chiedono se hanno diritto all'esenzione.
Si specifica che negli altri Comuni pagano regolarmente l'ici come seconde abitazioni.
Nel caso abbiano diritto vorrei sapere cosa richiedere a dimostrazione
Distinti saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
10 giugno 2008
Un contribuente è residente in un'abitazione di nuova costruzione dal 09.01.2008. Poichè l'immobile non risulta ancora accatastato, si chiede se il contribuente debba pagare l'Ici sul lastrico solare/area edificabile o se rientra nella casistica di abitazione principale e quindi esente dal pagamento.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
30 maggio 2008
Il D.L. 93/2008 all'art.1 comma 2 estende l'esenzione dall'imposta anche per quegli immobili che con regolamento comunale sono stati assimilati all'abitazione principale. Il nostro Ente ha previsto nel proprio regolamento tale assimilazione esclusivamente per l'applicazione dell'aliquota ridotta fissata per l'abitazione principale e non per la detrazione. Tale esenzione opera comuqnue ?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
29 maggio 2008
Alla luce del Dl. 93/2008 sull'esenzione ICI sull'abitazione principale si chiede come deve essere tassato il caso di abitazioni principali non accatastate, hanno diritto all'esenzione o occorre continuare a pagare l'imposta in base all'area edificabile?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
27 maggio 2008
IN RELAZIONE ALL'ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, VORREI SAPERE SE PER PERTINENZE SI CONSIDERANO QUELLE REGOLAMENTATE O TUTTE INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO COMUNALE.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.