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Banca dati quesiti

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27 agosto 2008

Accertamenti tarsu: alla data del 31/12/2008 che annualità posso accertare?
Grazie anticipatamente.
Ufficio Tributi
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31 luglio 2008

QUAL' è IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DELLA DICHIARAZIONE DI COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO, AI FINI DEL GODIMENTO DELLA ESENZIONE ICI? IL 16 GIUGNO 2008?
INOLTRE LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA OGNI ANNO?
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29 luglio 2008

Può l'Ente stabilire nel proprio Regolamento TOSAP l'esenzione del pagamento della tassa di occupazione per i produttori agricoli che vendono prodotti propri occupando un esigua metratura di suolo pubblico per l'esposizione, nella fattispecie un metro quadrato, all'esterno dei locali adibiti alla vendita al minuto?
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25 luglio 2008

Un contribuente chiede un rimborso dell'ICI relativo agli anni 2004-2005-2006 e 2007 per aver versato l'ICI di un'area fabbricabile calcolata su un valore presunto e dichiarato ad agosto 2004.
Venendo a conoscenza della delibera di G,C. del 29,03.2006 con la quale sono stati determinati i valori di commercio delle aree fabbricabili, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2001, tali valori sono stati poi riconfermati negli anni successivi, può il contribuente chiedere il rimborso per aver calcolato l' ICI su un valore presunto maggiore di quello deliberato? Ma non avrebbe dovuto compilare nel 2006 la denuncia di variazione della dichiarazione ICI, inserendo il nuovo valore dell'area fabbricabile?
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24 luglio 2008

UN CONTRIBUENTE SOSTIENE DI ESSERSI AVVALSO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER L'OMESSO VERSAMENTO ICI DEL SALDO 2006 ENTRO LA SCADENZA DEL SALDO 2007.
L'ENTE SOSTIENE CHE TALE RAVVEDIMENTO DOVEVA ESSERE OPERATO ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2006. QUAL'E' LA GIUSTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 13 D.LGS. 472/97?
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17 luglio 2008

RIENTRANO NELL'ESENZIONE AI FINI I.C.I. GLI IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E.? GLI IMMOBILI IN QUESTIONE CHE GIà GODEVANO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, POSSONO ESSERE APPUNTO ASSIMILATI AD ESSA AI FINI DELL'ESENZIONE?
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14 luglio 2008

RIFIUTI SPECIALI
• IL NOSTRO COMUNE NON HA ADOTTATO UNA DELIBERA PER L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
• IL REGOLAMENTO

ART. 06 Zone non servite

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al :
• 40% distanza non superiore ad 1 km…….
• 30% distanza superiore ad un KM…..

ART. 15 LOCALI ED AREE INTASSABILI
Sono intassabili quelle superficie quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti a norma di legge,,rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 18 RIDUZIONI
Per i locali di seguito elencati in cui ,per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola anche rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale,fermo restante che entro il 01/11 di ogni anno dovrà essere presentata all’ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti
Attivita Detassazione

Lavanderie 70%
Autocarrozzerie 60%
Officine di carpenteria metallica 35%

QUESITO

Considerato che la zona artigianale è ubicata ad un 1,300 km dal paese, (unica zona che sta fuori dalla zona servita), che ci sono solo 2 o 3 casi, chiedo cortesemente come devo tassare il seguente:

Attivita: Officina di carpenteria metallica (zona artigianale -zona non servita)

Dichiarazione: 600 mq superfice complessiva
Presentano copia della convenzione per servizio raccolta ,trasporto e smaltimento rifiuti speciali con ditta privata e relativa fattura.
n.b. La ditta chiede di essere tassata solo per la parte occupata dagli uffici e dai servizi in quanto la superfice restante produce solo rifiuti speciali smaltiti da altra ditta !

Ringrazio sin da ora per la Vostra gentile collaborazione distinti saluti Assunta Salis
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01 luglio 2008

Un interno di un autolavaggio per automobili e' soggetto al pagamento della tarsu?
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01 luglio 2008

Si sta procedendo all’attività di accertamento per le aree fabbricabili di un comune che non ha ancora definito i valori commerciali inerenti alle singole microzone , cosa dobbiamo consigliare all’ente in merito all’adozione e alla determinazione di questi valori.


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01 luglio 2008

Gradirei conoscere il vostro parere su un tema che è diventato scottante nel mio comune:
Tizio ha un immobile sprovvisto di garage, non potendolo ricavare dallo stesso ne acquista uno nelle vicinanze e dichiara che è una "pertinenza" dell'abitazione principale da adibire solo ed esclusivamente a garage per l'auto.
L'immobile acquistato è classificato in C6, non ha sottotetto o altri ambienti che ne possano variare il classamento.
Detto ciò si chiede se detto immobile possa essere considerato pertinenza ancorché separato dalla struttura dell'abitazione principale e pertanto godere dei benefici del D.L. 93/2008 (esenzione I.C.I.)?
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24 giugno 2008

ABITAZIONE CATEGORIA A/2 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL CONIUGE SUPERSTITE IN CUI DALLA SUCCESSIONE RISULTANO PROPRIETARI ANCHE DEI FIGLI NON RESIDENTI, IL TRIBUTO VIENE ESENTATO ANCHE PER I FIGLI ESSENDO PER GLI STESSI UNA SECONDA CASA?
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20 giugno 2008

Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta “l’esenzione ICI prima casa”.
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, Pertanto, come chiarito dalla risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008, le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale.
Premesso che il vigente regolamento comunale per l’imposta ICI disciplina le pertinenze dell’abitazione principale individuando esclusivamente le categorie catastali rientranti nella fattispecie, senza indicare né limiti numerici ne’ tanto meno limiti massimi di superficie, si chiede di sapere se può essere riconosciuta interamente l’esenzione dal pagamento dell’imposta ICI per l’anno 2008 al contribuente che possiede un fabbricato adibito ad abitazione principale e ulteriori n.2 U.I. adibite a locali di deposito ubicate nello stesso edificio nel quale e’ sita l’abitazione principale
Di seguito vengono indicati i riferimenti degli immobili come desunti dagli atti catastali :
1) U.I. adibita ad abitazione principale Cat.A/2 Cl.7 Cons.7,5 Rendita 464,81
2) U.I. Cat. C/2 Cl. 2 Cons.265 Sup.265 Rendita 314,78;
3) U.I. Cat. C/2 Cl. 6 Cons.334 Rendita 776,24;
Il dubbio che l’esenzione dall’imposta si estenda interamente ad entrambe le ulteriori categorie C/2 sta nel fatto che anche se il regolamento non indica limiti numerici o di superficie, e’ pur vero che a parere della scrivente la pertinenza vada intesa come un qualcosa di accessorio a servizio esclusivo dell’abitazione, e che quindi non sia sufficiente la sola corrispondenza della categoria catastale indicata nel regolamento comunale per far ritenere pertinenza un qualsiasi fabbricato, ma sia necessario che il fabbricato in questione venga utilizzato ad asservimento della cosa principale. Pertanto appare alquanto dubbia la possibilità di riconoscere quali pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che per superficie lorda complessiva risultano essere di molto superiori alla cosa principale.
Nel caso di specie l’U.I. di cui al punto 2 fino al 30.05.2001 risultava iscritta in catasto in Cat. C/1 in quanto adibita a laboratorio artigianale di falegnameria. Successivamente alla chiusura dell’attività artigianale il contribuente ha proceduto all’aggiornamento della categoria catastale.
A maggior chiarezza del quesito esposto si riporta di seguito l’articolo del regolamento comunale che disciplina le pertinenze dell’abitazione:

Articolo 8 - Pertinenze dell'abitazione principale

1 - Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

2 - Ai fini del comma 1 si intendono pertinenze così come qualificate dall'art. 817 del codice civile il garage, il box, il posto auto, la soffitta e la cantina e qualsiasi altra pertinenza di un’abitazione principale classificata o classificabile nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, purchè la titolarità e l’utilizzo dell’abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3 - Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs.n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

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Banca dati quesiti pubblici
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Quando la normativa genera più quesiti su una particolare fattispecie o quando il quesito sollevato è ritenuto di specifico interesse per il tema affrontato, Finanza Locale rende pubblico il quesito e  il relativo parere.
Le domande sono rese pubbliche in forma spersonalizzata senza, quindi, indicare il comune che ha posto il quesito.
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