19 gennaio 2010
Un contribuente alla data del 1/1/2004 è proprietario di n. 2 unità immobiliari (A3), catastalmente distinte, ma, di fatto, a seguito di lavori di ampliamento avvenuti nel 1979, comunicanti e costituenti unico fabbricato.
Questo ufficio, per l’anno 2004, emette avviso di accertamento per recuperare la differenza d’imposta in quanto il contribuente considera come unico corpo le 2 unità, applicando ad entrambe le agevolazioni destinate all’abitazione principale, mentre lo scrivente, prendendo a base le risultanze catastali, accerta un solo immobile adibito a prima casa, mentre il secondo (non possedendo la ctg per usufruire dell’aliquota agevolata destinata alle pertinenze) viene considerato a disposizione.
Il contribuente richiede il riesame del provvedimento, evidenzia che a seguito dei lavori di cui sopra è stata erroneamente denunciata in catasto una nuova costruzione, anziché una variazione in ampliamento, ed a dicembre 2009 fonde catastalmente le 2 unità immobiliari, generandone una unica, e, nel contempo, richiede la rettifica del provvedimento notificato. E accoglibile una richiesta in tal senso, oppure gli effetti di tale modifica decorrono dal 1/1/2010.
Questo ufficio, per l’anno 2004, emette avviso di accertamento per recuperare la differenza d’imposta in quanto il contribuente considera come unico corpo le 2 unità, applicando ad entrambe le agevolazioni destinate all’abitazione principale, mentre lo scrivente, prendendo a base le risultanze catastali, accerta un solo immobile adibito a prima casa, mentre il secondo (non possedendo la ctg per usufruire dell’aliquota agevolata destinata alle pertinenze) viene considerato a disposizione.
Il contribuente richiede il riesame del provvedimento, evidenzia che a seguito dei lavori di cui sopra è stata erroneamente denunciata in catasto una nuova costruzione, anziché una variazione in ampliamento, ed a dicembre 2009 fonde catastalmente le 2 unità immobiliari, generandone una unica, e, nel contempo, richiede la rettifica del provvedimento notificato. E accoglibile una richiesta in tal senso, oppure gli effetti di tale modifica decorrono dal 1/1/2010.
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19 gennaio 2010
Il nostro ente ha inviato un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2003 in data 23.12.2008, ad una società indicando come sede legale quella presente in Siatel.
In data 03.01.2009 la raccomadata è stata restituita al Comune con la dicitura ( Casella Postale n. ......), in quanto il contribuente aveva una casella postale e nessun avviso veniva lasciato all'indirizzo da noi indicato.
Ora è possibile iscrivere la partita a ruolo, oppure la notifica non è valida?
In data 03.01.2009 la raccomadata è stata restituita al Comune con la dicitura ( Casella Postale n. ......), in quanto il contribuente aveva una casella postale e nessun avviso veniva lasciato all'indirizzo da noi indicato.
Ora è possibile iscrivere la partita a ruolo, oppure la notifica non è valida?
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19 gennaio 2010
Una coppia di contribuenti ha acquistato a giugno 2009 un'abitazione già accatastata, con relativa rendita catastale, da destinarsi ad abitazione principale. Successivamente all'acquisto i contribuenti hanno aperto una DIA per lavori di ristrutturazione della stessa e pertanto sono, al momento, impossibilitati a trasferire la residenza nel locale poichè risulta inagibile. Poichè si tratta dell'unico immobile posseduto dai contribuenti si chiede se sia applicabile l'esenzione per abitazione principale e nel caso se esiste un termine, dal momento dell'acquisto, per il trasferimento della residenza nella nuova abitazione.
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12 gennaio 2010
Ai fini della notifica nei termini, entro il 31/12/2009 degli avvisi di accertamento ICI annualità 2004, fa fede la data di spedizione della raccomandata.
Si chiedono i riferimenti normativi e le sentenze che suffragano tale principio.
Si chiedono i riferimenti normativi e le sentenze che suffragano tale principio.
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30 dicembre 2009
Si vuol sapere se un avviso di accertamemento ICI anno 2004 notificato in data 10/12/2009, è possibile rettificarlo e notificarlo nell'anno 2010.
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TARSU
21 dicembre 2009
Alcuni contribuenti hanno comunicato di aver venduto, nell'anno 2009, le abitazioni per la quali risultano iscritti a ruolo, indicando le generalità degli acquirenti. Considerato che alcuni dei nuovi proprietari non hanno ancora presentato la denuncia di occupazione degli immobili, ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, si chiede se questo Ufficio sia obbligato ad emettere, nei loro confronti, avvisi di accertamento, senza l'applicazione delle sanzioni, entro il 20/01/2010, o se, per ragioni di tempo, possa farlo anche successivamente, applicando in caso di mancata presentazione della denuncia entro 20/01/2010, le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.
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16 dicembre 2009
in questo comune dall'anno 2004 esiste un parco eolico. l'ente proprietario ha presentato nello stesso anno dichiarazione ici per un fabbricato di cat. d1, relativo all'edificio della stazione di produzione. niente ha fatto per le singole pale che non risultano neanche accatastate.
l'amministrazione sta sollecitando questo ufficio tributi a mettere in atto le procedure relative al recupero ici per il mancato accatastamento delle 10 pale.
si deve precisare che il sottoscritto oltre che ad occuarsi di tributi si occupa anche della gestione del personale, e pertanto fino ad oggi non è stato possibile aggiornare la banca data ici con il software in possesso.
si chiede di conoscere la prassi da seguire sia per il recupero degli anni pregressi sia per l'accatastamento delle pale.
l'amministrazione sta sollecitando questo ufficio tributi a mettere in atto le procedure relative al recupero ici per il mancato accatastamento delle 10 pale.
si deve precisare che il sottoscritto oltre che ad occuarsi di tributi si occupa anche della gestione del personale, e pertanto fino ad oggi non è stato possibile aggiornare la banca data ici con il software in possesso.
si chiede di conoscere la prassi da seguire sia per il recupero degli anni pregressi sia per l'accatastamento delle pale.
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16 dicembre 2009
IN QUESTO COMUNE IL 20 GENNAIO 2003 E' VARIATO IL PIANO REGOLATORE. aI SENSI DELL'ART.31 COMMA 20 DELLA LEGGE FINANZIARIA 289/2002 QUESTO UFFICIO HA PROVVEDUTO ALLA COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI DELLA VARIAZIONE DI NATURA DEL TERRENO AD EDIFICABILI SOLAMENTE A MAGGIO 2005. SI VUOLE SAPERE COME PROCEDERE CON GLI ACCERTAMENTI PER GLI ANNI 2003 E 2004 ED I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE ESPLICITANO IN MATERIA DI SANZIONE ED INTERESSI. SI VUOLE SAPERE ALTRESì SE COMUNQUE POI PER IL 2005 SI PUò PROCEDERE CON UN ACCERTAEMNTO PER OMESSA DICHIARAZIONE.
GRAZIE
GRAZIE
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14 dicembre 2009
Viene notificato ad una ditta avviso di accertamento ici per omessa comunicazione e versamento per l’anno 2003; nel dettaglio si contesta l’omessa comunicazione di n. 3 particelle catastalmente distinte. Il nostro regolamento ICI prevede il sanzionamento di €. 103,29 per unità immobiliare non dichiarata, per cui è stata applicata la sanzione totale di €. 309,87. Il contribuente chiede il riesame dell’atto, sostenendo che trattasi di unico lotto situato nella zona industriale, unico terreno, e pertanto sanzionabile per l’omissione di 1 unità immobiliare anziché 3 come accertato. È accoglibile tale richiesta, sanzionando cioè un immobile anziché tre?
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01 dicembre 2009
un contribuente al quale è stato notiifcato avviso di accertamento ICI per l'anno 2004 per infedele denuncia,aderisce allo stesso per quell'anno con l'applicazione della sanzione ridotta ad 1/4 per l'infedele denuncia, ferma restando la sanzione del 30% per il parziale versamento. Manifestando lo stesso contribuente, la volontà, per gli anni successivi al 2004, di regolarizzare la propria posizione, è corretto applicare le sanzioni (compresa quella del 30% per il parziale versamento) ridotta ad 1/8?
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30 novembre 2009
A SEGUITO DI INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2004 PER PARZIALE E OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTA, CONTINUANO A PERVENIRE ISTANZE IN AUTOTUTELA DI ANNULLAMENTO E RICORSI ALLA C.T.P. PER DECADENZA DEI TERMINI DI NOTIFICA. SI DENOTA CHE NELL'ANNO 2004 NEL COMUNE VIGEVA LA COMUNICAZIONE AL POSTO DELLA DICHIARAZIONE PERTANTO CREDO CHE L'UFFICIO NON SIA IN ERRORE IN QUANTO LA SANZIONE E' APPLICATA SOLO SUL VERSAMENTO.
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30 ottobre 2009
Questo ufficio ha emesso, nei confronti di un contribuente, degli avvisi di accertamento per un fabbricato mai dichiarato, tale avviso è stato calcolato senza considerare i benefici x abitaz. principale in quanto i proprietari non hanno mai trasferito la residenza in questo fabbricato.
Il contribuente in questione ha presentato una istanza di rettifica aducendo che tale fabbricato è utilizzato come abitazione principale già dal 2003, allegando alla sua richiesta documenti quali, bollette Enel, acqua, telefono, oltre a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/2000, dei vicini di casa che confermano quanto sostenuto dal contribuente.
Questo ufficio intende rigettare l'istanza in primo luogo per l'omessa dichiarazione, in quanto non ha consentito di effettuare i dovuti accertamenti nei tempi dovuti, inoltre perche non ritiene che sia probante una sempice dichiarazione effettuata, a posteriori, da vicini di casa.
Si domanda se l'operato di questo ufficio sia corretto
Il contribuente in questione ha presentato una istanza di rettifica aducendo che tale fabbricato è utilizzato come abitazione principale già dal 2003, allegando alla sua richiesta documenti quali, bollette Enel, acqua, telefono, oltre a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/2000, dei vicini di casa che confermano quanto sostenuto dal contribuente.
Questo ufficio intende rigettare l'istanza in primo luogo per l'omessa dichiarazione, in quanto non ha consentito di effettuare i dovuti accertamenti nei tempi dovuti, inoltre perche non ritiene che sia probante una sempice dichiarazione effettuata, a posteriori, da vicini di casa.
Si domanda se l'operato di questo ufficio sia corretto
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