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04 ottobre 2012


Si chiede se le spese di giudizio stabilite con sentenza della commissione tributaria provinciale si trasmettano agli eredi.
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28 settembre 2012


Nel 2010 un contribuente, proprietario al 100% di un A2 (dichiarata abitazione principale) e di un C1, chiede il rimborso sulla maggior ICI versata per gli anni 2005-2009 a causa di un errore nei calcoli dell’imposta dovuta per il C1. Verificando la posizione è emerso quanto segue: - nel corso del 2006 il contribuente sposta residenza e nell’A2 resta l’ex coniuge assegnataria dell’abitazione a seguito di sentenza di separazione (ma non presenta alcuna dichiarazione ICI); - nel corso del 2011 anche l’ex coniuge sposta la residenza. Il contribuente ha sempre continuato a calcolare l’imposta sull’A2 come abitazione principale, ma l’Ufficio ritiene che: - dal momento dello spostamento della residenza (nel corso del 2006) e fino a tutto il 2007 il contribuente dovesse pagare con aliquota ordinaria; - dal 2008 al 2011 (a seguito dell’introduzione, disposta dalla Finanziaria 2008, del comma 3bis dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992), il contribuente avrebbe potuto trattare l’A2 come abitazione principale. Il quesito è: non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione ICI (sicuramente era tenuto a presentare quella relativa all’anno 2006 per comunicare la fine del trattamento di abitazione principale a seguito del proprio spostamento di residenza ma, dalle istruzioni alla dichiarazione per l’anno 2008, non è chiaro se fosse tenuto anche alla presentazione della dichiarazione per tale anno a seguito delle citate modifiche dell’art. 6 del D.Lgs. 504), aveva diritto a trattare l’A2 come abitazione principale negli anni 2008-2011 (esente ICI) oppure era tenuto al versamento con aliquota ordinaria? La situazione è delicata perché il contribuente potrebbe passare da una posizione da rimborsare ad una da accertare con tanto di sanzione per omessa denuncia. Grazie, cordiali saluti,Ufficio Tributi Comune di Chianciano Terme.
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27 settembre 2012


Salve vorrei avere il conforto di un Vs parere sulla seguente problematica:



ICI anno di imposta 2009



Un cittadino straniero acquista nel corso del 2009 n. 2 immobili classati nelle catg. A/4 e D/10, in fase di controllo riscontro che non ha versato nulla di ICI per cui andrò in accertamento.



1) Ma ho qualche perplessità su come trattare il D/10 è esente (in quanto D/10 - a prescindere dalle condizioni soggettive di uso/utilizzo e caratteristiche del proprietario) oppure visto che il proprietario non è nemmeno residente in italia è accertabile come un altro qualsiasi immobile??



2) entrambi gli immobili al momento dell'acquisto erano in condizioni di inagibilità e sono stati oggetto, poco dopo l'acquisto, di presentazione di una pratica di ristrutturazione c/ il nostro ufficio tecnico, ma il proprietario non ha presentato a questo ufficio nessuna dichiarazione di agevolazione per inagibilità. Pertanto non credo che sia nemmeno percorribile la strada della riduzione in mancanza di apposita dichiarazione.....anche volendo andare incontro al contribuente...!!???



Grazie e buona giornata
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21 settembre 2012

Un immobile di cat. A2 intestato ad una società di leasing, può beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale essendo utilizzato dal locatario come abitazione principale.
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19 settembre 2012


Ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 23-12-2000 n. 388 Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Si chiede, considerata la proroga al 31 ottobre 2012 per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali, ai fini dell’adozione delle aliquote IMU e relativo REGOLAMENTO se tale data, sia utile anche per chi il Bilancio di previsione lo ha approvato ad esempio nel mese di giugno, o se bisogna rispettare la precedente scadenza del 30 settembre.
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14 settembre 2012


Il comune di iglesias ha approvato con deliberazione della Giunta n. 42 del 05.03.2012 le aliquote IMU. ed ha disposto che il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore allo 0,4%, in favore di soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, a condizione che le unità immobiliari siano adibite ad abitazione principale oppure siano locate, con contratto registrato, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale. Tale disposizione è stata confermata nel regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n.16 del 14.03.2012. Si vuole applicare l'aliquota ridotta del 0,4% per le suindicate cooperative a proprietà indivisa e si chiede se tale modifica si possa approvare con deliberazione di giunta o di consiglio. Grazie Ufficio tributi Comune di Iglesias
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13 settembre 2012


Annesso a una chiesa campestre gestita dal Parroco e da una commissione religiosa è annesso un salone dotato di una cucina bagni e ampia sala che in passato è stato utilizzato per matrimoni ( con un offerta ) , mentre da diversi anni viene affittato il fine settimana per battesimi, rinfreschi, cene, non solo in paese ma anche in paesi limitrofi. Il salone è stato recentemente accatastato in Categoria B1 Sebbene il ricavato del salone dovrebbe essere destinato alla cura della chiesa campestre, e sebbene l’attività di affitto del salone non sia strettamente commerciale, alla luce dell’art. 91 bis comma 3 del D.L. n. 1/2012 la stessa attività puo’ definirsi gestita con modalità commerciali. Agli atti dell’ufficio non vi è alcuna dichiarazione Ici dei requisiti di esenzione. L’ufficio sta valutando di inoltrare una comunicazione di pre accertamento Si richiede un parere a Finanza locale.

Cordiali saluti.
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13 settembre 2012


Madre e padre separati (separazione consensuale). Immobile, sito nel comune A, di proprietà delle due figlie minorenni affidate alla madre. Madre e figlie non residenti nel comune A ma in altro comune nell’abitazione di proprietà dei genitori della Madre. Padre residente nel comune A ma in un immobile in affitto. Fermo restando che entrambe le figlie sono soggetto passivo di Imposta (IMU), si chiede se, comunque, entrambi i genitori (separati) debbano concorrere pariteticamente al pagamento dell’imposta o altro? Ringrazio anticipatamente
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12 settembre 2012


1) due ex coniugi erano (lo sono a tutto oggi) proprietari di n. 2 appartamenti identici, (nello stesso fabbricato, piano, rendita, etc) ognuno per il 50% ed abitano (con relativa residenza) uno in un appartamento ed uno nell'altro. Nel decreto di separazione consensuale non è indicato nulla relativamente all'assegnazione/uso degli immobili per cui sono a chiedere (dovendo provvedere all'accertamento ICI 2009) come devono essere trattati detti contribuenti. Per me La moglie avrà l'immobile dove risiede esente (proprietà al 50%) mentre dovrà versare ICI sul 50% dell'immobile dove abita l'ex marito e vicevera!! . N.b anno di imposta 2009 sentenza del giudice 22/11/2011. Per cui credo non ci siano problemi ad andare in accertamento ICI relativamente al 50% dell'immobile dove il soggetto non risiede ma vi risiede il coniuge.



2)Avviso di accertamento ICI emesso nei confronti di un defunto ed indirizzato a : EREDI ROSSI......... Loc............... Seggiano... L'avviso, inviato con Raccomandata con RR è tornato al mittente con la scritta RIFIUTATA data e firma di chi ha rifiutato l'avviso (Vedova) - Come mi devo comportare?? E' da considerare come notificato oppure è più prudente effettuare un nuovo invio dell'accertamento avendo cura di indicare EREDI ROSSI.......C/o (vedova)...Loc......... Seggiano??? 
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11 settembre 2012


Un contribuente acquista nel 2004 un'area edificabile a € 37.000,00. Nel 2006 lo stesso contribuente, che nel frattempo su quell'area ha costruito un fabbricato lasciato al grezzo, vende quello stesso fabbricato non accatastato per un valore di € 1.061.000,00. Nel 2012 il comune di Spoltore gli notifica un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006 applicandogli il valore dell'atto, ossia € 1.061.000,00. Ovviamente il contribuente chiede il contraddittorio nella speranza che il comune gli riconosca un valore dell'area minore di quello complessivo dell'atto, che comprende anche il fabbricato al grezzo. Come comportarsi? E' possibile sostenere la debenza dell'atto appoggiandosi solo sulla vendita? O è altrimenti lecita la richiesta del contribuente che pretende che dal valore della vendita sia tolto il valore del fabbricato al grezzo, lasciandogli quindi il valore dell'atto?
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05 settembre 2012


Abbiamo approvato il bilancio e le aliquote IMU nel mese di Marzo deliberando per l'abitazione principale l'aliquota dello 0.35% e l'aliquota ordinaria allo 0.96%. Ad oggi il Sindaco chiede di rivedere le aliquote aumentando l'aliquota ordinaria e diminuendo ulteriormente l'aliquota relativa all'abitazione principale portandola allo 0.32%. Secondo Lei é corretto diminuire ulteriormente l'aliquota relativa all'abitazione principale e coprire il mancato gettito con un ulteriore aumento dell'aliquota ordinaria?
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04 settembre 2012


Salve vorrei avere qualche dettaglio relativamente agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed in particolare:



1) deve obbligatoriamente essere iscritto all'AIRE?



2) da dove si verifica l'iscrizione all'AIRE?



3) il contribuente per usufruire delle agevolazioni relative all'abitazione principale deve comunque presentare dichiarazione oppure il diritto gli spetta a condizione che sia proprietario di quel solo immobile sul territorio nazionale e lo stesso non sia locato



4) se nel regolamento del Comune non è fatto nessun riferimento specifico all'abitazione principale o assimilazione per gli iscritti AIRE, questi nelle annulità 2008/2011 pagano ICI con aliquota agevolata e detrazione?



Grazie

 
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