08 febbraio 2011
Questo Ente ha accertato per omessa denuncia ai fini Ta.R.S.U. un’autocarrozzeria.
Il contribuente, chiede in via cautelativa la sospensione degli accertamenti emessi, poiché asserisce di produrre e smaltire la maggior parte dei rifiuti prodotti carta e ferro a mezzo ditte specializzate come da formulario rifiuti che dice di allegare e non allega.
Qual è il comportamento da assumere in questo caso?
Si possono sospendere gli accertamenti (Il contribuente non invoca tra l’altro l’autotutela) e richiedere la documentazione non allegata per la verifica della giusta imposizione?
Il contribuente, chiede in via cautelativa la sospensione degli accertamenti emessi, poiché asserisce di produrre e smaltire la maggior parte dei rifiuti prodotti carta e ferro a mezzo ditte specializzate come da formulario rifiuti che dice di allegare e non allega.
Qual è il comportamento da assumere in questo caso?
Si possono sospendere gli accertamenti (Il contribuente non invoca tra l’altro l’autotutela) e richiedere la documentazione non allegata per la verifica della giusta imposizione?
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02 febbraio 2011
Buongiorno.
Un contribuente chiede rimborso ICI per la seguente casistica.
Presenta nel 1992 denuncia in cui dichiara due immobili rurali, e si sottolinea rurali, con rendite più alte (presunte) rispetto a quelle per cui il 18/11/2010 presenta accatastamento per costituzione.
Fino al 2010 paga sulla base delle rendite presunte.
Dopo l’accatastamento del 2010, che riconosce ai due fabbricati rendite più basse di quelle presunte denunciate, il contribuente esige rimborso dal 2005.
Vorremmo sapere se il rimborso è dovuto, e sulla base di quale normativa di legge si deve procedere al rimborso.
Vorremmo inoltre sapere quale è il numero della legge che abroga la rendita presunta, e l’obbligo di dichiarare immobili con rendita definitiva.
Un contribuente chiede rimborso ICI per la seguente casistica.
Presenta nel 1992 denuncia in cui dichiara due immobili rurali, e si sottolinea rurali, con rendite più alte (presunte) rispetto a quelle per cui il 18/11/2010 presenta accatastamento per costituzione.
Fino al 2010 paga sulla base delle rendite presunte.
Dopo l’accatastamento del 2010, che riconosce ai due fabbricati rendite più basse di quelle presunte denunciate, il contribuente esige rimborso dal 2005.
Vorremmo sapere se il rimborso è dovuto, e sulla base di quale normativa di legge si deve procedere al rimborso.
Vorremmo inoltre sapere quale è il numero della legge che abroga la rendita presunta, e l’obbligo di dichiarare immobili con rendita definitiva.
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21 gennaio 2011
Questo Ente ha accertato per omessa denuncia ai fini I.C.I. per l’anno 2004 aree edificabili a seguito variazioni e conseguente adozione P.R.G. con atto di Consiglio dello stesso anno, richiedendo anche il pagamento di sanzioni ed interessi.
Un contribuente chiede l’eliminazione delle sanzioni, in quanto asserisce di non aver ricevuto la comunicazione di variazione di destinazione dell’area ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 comma 20 L. 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003); nella considerazione dei principi sanciti dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in particolare l’art. 10; e di quanto il Ministero delle Finanze ha espresso con nota prot. n. 16506/2010 del 16/07/2010 in particolare per quanto attiene il 3 punto affermando “…..se il Comune non da comunicazione al proprietario (contribuente) dell’attribuzione ad un suo terreno della natura di area edificabile non può essere irrorata nessuna sanzione qualora il soggetto passivo non abbia tenuto conto del mutamento della qualità del terreno”.
Recentemente la Cassazione con sentenza n. 15558 de 02.07.2009 afferma che ai fini del pagamento I.C.I. di un’area che, da terreno agricolo, è divenuta fabbricabile non rileva il fatto che il Comune non abbia comunicato al contribuente il cambio di destinazione del terreno. A tal fine, infatti, non rileva che il proprietario sia venuto a conoscenza del cambio di destinazione solo al momento della notificazione dell’avviso di accertamento I.C.I., in quanto l’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, che impone ai Comuni di dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificatamente sanzionato e la sua inosservanza non è idonea di per sé, a pregiudicare la difesa del contribuente.
Si chiede quindi per quanto sopra, quale sia il comportamento corretto che l’Ente deve adottare per il caso in questione in ordine alla richiesta di eliminazione delle sanzioni.
Cordiali saluti.
Un contribuente chiede l’eliminazione delle sanzioni, in quanto asserisce di non aver ricevuto la comunicazione di variazione di destinazione dell’area ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 comma 20 L. 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003); nella considerazione dei principi sanciti dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in particolare l’art. 10; e di quanto il Ministero delle Finanze ha espresso con nota prot. n. 16506/2010 del 16/07/2010 in particolare per quanto attiene il 3 punto affermando “…..se il Comune non da comunicazione al proprietario (contribuente) dell’attribuzione ad un suo terreno della natura di area edificabile non può essere irrorata nessuna sanzione qualora il soggetto passivo non abbia tenuto conto del mutamento della qualità del terreno”.
Recentemente la Cassazione con sentenza n. 15558 de 02.07.2009 afferma che ai fini del pagamento I.C.I. di un’area che, da terreno agricolo, è divenuta fabbricabile non rileva il fatto che il Comune non abbia comunicato al contribuente il cambio di destinazione del terreno. A tal fine, infatti, non rileva che il proprietario sia venuto a conoscenza del cambio di destinazione solo al momento della notificazione dell’avviso di accertamento I.C.I., in quanto l’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, che impone ai Comuni di dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificatamente sanzionato e la sua inosservanza non è idonea di per sé, a pregiudicare la difesa del contribuente.
Si chiede quindi per quanto sopra, quale sia il comportamento corretto che l’Ente deve adottare per il caso in questione in ordine alla richiesta di eliminazione delle sanzioni.
Cordiali saluti.
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11 gennaio 2011
Vorrei sapere se è stata reintrodotta l'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio.
Se sì, con quale Legge?
Se sì, con quale Legge?
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10 gennaio 2011
A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2005, NOTIFICATO IL 19/11/2010, IL CONTRIBUENTE ECCEPISCE LA TARDIVA NOTIFICA, AI SENSI DEI PRINICIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 212/2000). SPECIFICA CHE AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007, ART. 1 C. 171, LE NORME SI APPLICANO ANCHE AI RAPPORTI DI IMPOSTA PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, OVVERO AL 01/01/2007. E' CORRETTO L'OPERATO DELL'UFFICIO?
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05 gennaio 2011
Fra fine ottobre e i primi giorni di novembre 2010 abbiamo provveduto ad inviare gli avvisi ICI per omessa dichiarazione di aree fabbricabili relativi agli anni 2005-2006. Stamattina ci sono stati restituiti alcuni avvisi per compiuta giacenza.
Mi è sorto un dubbio: gli avvisi relativi al 2005 sono scaduti per decorrenza dei termini anche se inviati nel 2010. E' giusto?
Grazie
Mi è sorto un dubbio: gli avvisi relativi al 2005 sono scaduti per decorrenza dei termini anche se inviati nel 2010. E' giusto?
Grazie
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04 gennaio 2011
A SEGUITO DI NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO 2005, IL CONTRIBUENTE EVIDENZIA CHE NELLA VISURA CATASTALE, A FRONTE DI UNA CATEGORIA INDICATA COME A/2, NELLE ANNOTAZIONI DELLA STESSA VISURA, VIENE CITATO TESTUALMENTE: .. "CATEGORIA A/10 EQUIPARATA AD A/2 PER MANCANZA DI TARIFFA..". SI CHIEDE SE IL MOLTIPLICATORE PER IL CALCOLO DELL'ICI DEVE ESSERE QUELLO CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA A/2 CON RELATIVA RENDITA (PER 105) OPPURE QUELLO RELATIVO ALLA CATEGORIA A/10 CON MOLTIPLICATORE 50. SI PRECISA CHE LA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA E' QUELLA PARIFICATA ALLA CATEGORIA A/2, QUINDI CON VALORE CATASTALE MINORE RISPETTO AL VALORE CATASTALE DELLA CATEGORIA A/10.
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14 dicembre 2010
Due contribuenti di cui; Una residente nel comune che assieme al fratello comproprietario e non residente, il quale aveva concesso in uso gratuito alla sorella l'immobile, hanno affittato una parte della sua abitazione con regolare contratto di affitto. Ai fini ICI come si devono comportare i due contribuenti per il pagamento?
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07 dicembre 2010
La data di notifica di un avviso di accertamento I.C.I. coincide con la data di spedizione della Raccomandata A/R oppure con la data di ricezione da parte del contribuente?
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04 dicembre 2010
QUESTO ENTE IN DATA 18/01/2008 HA NOTIFICATO UN AVVISO ACCERTAMENTO TARSU A CUI IL CONTRIBUENTE HA PRESENTATO RICORSO IN I° GRADO CHE E' STATO RESPINTO CON SENTENZA DEL 19/2/2009. SIAMO IN ATTESA DELLA SENTENZA SUL RICORSO IN SECONDO GRADO PROMOSSO SEMPRE DAL CONTRIBUENTE (pubblica udienza tenutasi il 16/9/2010) COME DEVO CONTENERMI PER L'ISCRIZIONE A RUOLO? POSSO INCORRERE IN QUALCHE FORMA DI DECADENZA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI?
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03 dicembre 2010
Buongiorno,
nel Comune di Palagianello non è prevista la classificazione classificazione degli immobili come A10 - uso ufficio - e non potendolo classificare come tale il catasto attribuisce una categoria con rendita parificata alla classe A10 del Comune di Laterza, di conseguenza il calcolo dell'ici dell'immobile deve essere effettuato considerando come moltiplicatore 50 o 100?
Si allega visura dell'immobile in questione.
Si ringrazia anticipatamente.
Distinti saluti
nel Comune di Palagianello non è prevista la classificazione classificazione degli immobili come A10 - uso ufficio - e non potendolo classificare come tale il catasto attribuisce una categoria con rendita parificata alla classe A10 del Comune di Laterza, di conseguenza il calcolo dell'ici dell'immobile deve essere effettuato considerando come moltiplicatore 50 o 100?
Si allega visura dell'immobile in questione.
Si ringrazia anticipatamente.
Distinti saluti
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30 novembre 2010
In passato la parte amministrativa e la raccolta (T.I.A.) veniva gestita dalla ditta Poliservice. Dal 2010,il Comune ha deciso di far fare all'Ufficio Tributi la parte amministrativa. Vista la difformità dei pareri, circolari, sentenze, non sappiamo come comportarci in materia di applicazione di IVA. Cosa consigliate? Nel caso non applichiamo l'I.V.A., il contributo exECA va applicato (no ruolo ma ingiunzione)
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