16 maggio 2011
Questo ufficio ha emesso separati avvisi di liquidazione per omesso versamento ici, per gli anni 2006 e 2007, a carico di un contribuente che, da una verifica dei dati catastali, risulta unico proprietario di una unità immobiliare provvista di rendita e per la quale non ha assolto al pagamento dell’ICI.
Il contribuente ha chiesto l’annullamento dei suddetti avvisi, in quanto sostiene di non essere il soggetto passivo ICI, considerato che su detto immobile grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015, in favore dell’ex coniuge, costituito con sentenza di divorzio consensuale tra i coniugi, emessa dal tribunale in data 15/03/2002. Sostiene quindi, richiamando l’art. 3 del DLgs 504/1992 che indica come soggetti passivi dell’imposta il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, che il soggetto passivo ICI non è il proprietario(soggetto al quale sono indirizzati gli avvisi) ma l’ex coniuge titolare del diritto di abitazione.
Questo ufficio sostiene invece la tesi contraria e cioè che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà sulla casa, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di divorzio, ha solo natura di diritto personale di godimento e non già di diritto reale.
La tesi dell’ufficio, a parere dello scrivente, è confortata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 marzo 2007, n. 6192, che, in sintesi, obbliga il coniuge separato a pagare l’ICI, anche quando l’immobile è stato affidato all’altro coniuge. Pertanto si ritiene che il soggetto passivo ICI nel caso trattato è il proprietario dell’immobile al quale sono diretti gli avvisi. Si evidenzia inoltre che, da una verifica dei dati catastali, non risulta che sul fabbricato gravi alcun diritto di abitazione in favore di un altro soggetto.
Il contribuente ha chiesto l’annullamento dei suddetti avvisi, in quanto sostiene di non essere il soggetto passivo ICI, considerato che su detto immobile grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015, in favore dell’ex coniuge, costituito con sentenza di divorzio consensuale tra i coniugi, emessa dal tribunale in data 15/03/2002. Sostiene quindi, richiamando l’art. 3 del DLgs 504/1992 che indica come soggetti passivi dell’imposta il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, che il soggetto passivo ICI non è il proprietario(soggetto al quale sono indirizzati gli avvisi) ma l’ex coniuge titolare del diritto di abitazione.
Questo ufficio sostiene invece la tesi contraria e cioè che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà sulla casa, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di divorzio, ha solo natura di diritto personale di godimento e non già di diritto reale.
La tesi dell’ufficio, a parere dello scrivente, è confortata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 marzo 2007, n. 6192, che, in sintesi, obbliga il coniuge separato a pagare l’ICI, anche quando l’immobile è stato affidato all’altro coniuge. Pertanto si ritiene che il soggetto passivo ICI nel caso trattato è il proprietario dell’immobile al quale sono diretti gli avvisi. Si evidenzia inoltre che, da una verifica dei dati catastali, non risulta che sul fabbricato gravi alcun diritto di abitazione in favore di un altro soggetto.
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13 maggio 2011
L'ici sulle aree edificabili possedute da soggetti con attestato imprenditore agricolo ma che risultano in pensione è dovuta come area edificabile?
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10 maggio 2011
Un contribuente ha depositato la dichiarazione di concessione in uso gratuito, in favore della madre, di una unità immobiliare - cat. A3 - e di una unità immobiliare - cat. C2 - pertinenza.
Il regolamento comunale prevede la possibilità di concessione in uso gratuito dei beni immobili in favore di parenti fino al terzo grado, con diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI anche per le relative pertinenze.
Si è potuto verificare che la madre del contribuente è residente presso l'abitazione concessa in uso gratuito e quindi è possibile concedere l'esenzione dal pagamento dell'ICI
L'orientamento dell'Ufficio è di riconoscere l'agevolazione sia per l'unità immobiliare ~ cat A 3 - che per la relativa pertinenza - cat. C2.
Da più parti, invece, sono stati sollevati dubbi sulla possibilità che detta esenzione si possa estendere anche alla pertinenza.
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29 aprile 2011
Salve vorrei un suo parere su questa situazione:
anno di imposta 2007, vengono accatastati n. 3 immobili A/4 e n.2 C/6 in comproprietà tra madre e figlio entrambi residente in tali immobili.
Questi immobili erano ex fabbricati rurali pervenuti alla madre ed al figlio x successione del defunto marito/padre nel 1988. Per detti immobili non è stata presentate nessuna comunicazione, al momento dell'accatastamento, e
nemmeno versata ICI adducendo che la madre era imprenditore agricolo.
Secondo l'Ufficio sono da sanzionare sia l'omessa comunicazione che l'omesso
versamento con dei dubbi relativamente a quanto segue:
1) gli immobili possono essere considerati in uso al 100% alla madre quale coniuge superstite (abitazione principale e n.2 pertinenze)? In questo caso
l'omessa comunicazione per l'anno 2007 si applica solo nei confronti della moglie del defunto o ad entrambi vista la comproprietà?
2) gli immobili si considerano al 50% tra madre/moglie e figlio come abit. Princ. E pertinenze x entrambi..e quindi omessa denuncia e omesso vers. X entrambi?
anno di imposta 2007, vengono accatastati n. 3 immobili A/4 e n.2 C/6 in comproprietà tra madre e figlio entrambi residente in tali immobili.
Questi immobili erano ex fabbricati rurali pervenuti alla madre ed al figlio x successione del defunto marito/padre nel 1988. Per detti immobili non è stata presentate nessuna comunicazione, al momento dell'accatastamento, e
nemmeno versata ICI adducendo che la madre era imprenditore agricolo.
Secondo l'Ufficio sono da sanzionare sia l'omessa comunicazione che l'omesso
versamento con dei dubbi relativamente a quanto segue:
1) gli immobili possono essere considerati in uso al 100% alla madre quale coniuge superstite (abitazione principale e n.2 pertinenze)? In questo caso
l'omessa comunicazione per l'anno 2007 si applica solo nei confronti della moglie del defunto o ad entrambi vista la comproprietà?
2) gli immobili si considerano al 50% tra madre/moglie e figlio come abit. Princ. E pertinenze x entrambi..e quindi omessa denuncia e omesso vers. X entrambi?
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ALTRO
28 aprile 2011
Si desidera sapere se ad oggi, stante la normativa attuale, sia possibile l'istituzione dell'Imposta di soggiorno con decorrenza primo gennaio 2011. Tenuto conto che il bilancio di previsione già deliberato dalla Giunta, sarà approvato dal Consiglio comunale nella prima metà di maggio, si chiede di sapere se si potrà applicarla con VARIAZIONE AL BILANCIO di previsione entro il 30.06.2011 termine ultimo di approvazione del medesimo.
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27 aprile 2011
UNA BANCA HA STIPULATO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON UNA SRL DAL 26.01.2006.
LA SRL HA RICEVUTO ACCERTAMENTI ICI PER GLI ANNI 2006/2007 E 2008 . IN RELAZIONE ALL'ART.8 DELLA L. 23.07.2009 N. 99, DA QUALE ANNO LA SOCIETA' IN QUESTIONE E' TENUTA AL PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI?
LA SRL HA RICEVUTO ACCERTAMENTI ICI PER GLI ANNI 2006/2007 E 2008 . IN RELAZIONE ALL'ART.8 DELLA L. 23.07.2009 N. 99, DA QUALE ANNO LA SOCIETA' IN QUESTIONE E' TENUTA AL PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI?
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26 aprile 2011
Immobili posti sotto sequestro, con ordinanza di sequestro conservativo da Giudice del Tribunale di Grosseto, in questo caso ai fini ICI cosa accade?
Sono da considerare alla stregua di un fallimento?
Sono da considerare alla stregua di un fallimento?
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19 aprile 2011
Questo Comune nel 2010 ha notificato avvisi di accertamento per
omesso/parziale versamento ICI per gli anni 2005/2006/2007.
Ii contribuenti interessati, contitolari degli immobili, in esercizio di autotutela e producendo una serie di documenti, chiedono l'annullamento degli atti in quanto sostengono che gli immobili oggetto di accertamento sono rurali e strumentali all'attività agricola (ai sensi dell'art. 9 cc 3 e 3bis D.L. 557/93).
Si evidenzia che:
· Gli immobili sono stati accatastati a fine 2004 e nessuno risulta in categoria A6 per le abitazioni e D10 per gli strumentali, ma risultano A3, C2/C6/C7; · Dei contitolari coinvolti, solo 2 potrebbero avere i requisiti di imprenditore agricolo principale e sono titolari di pensione in agricoltura, mentre gli altri 2 svolgono attività diversa e uno dei quali risiede in altro Comune.
Ciò premesso, si chiede se, a prescindere dalla giurisprudenza ormai consolidata (sent. 18565/09 e succ.), riconoscendo l'esenzione ai 2 contribuenti che hanno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, vengono esentati anche gli altri 2 per la loro quota di possesso.
Ringraziando, cordialmente saluto.
omesso/parziale versamento ICI per gli anni 2005/2006/2007.
Ii contribuenti interessati, contitolari degli immobili, in esercizio di autotutela e producendo una serie di documenti, chiedono l'annullamento degli atti in quanto sostengono che gli immobili oggetto di accertamento sono rurali e strumentali all'attività agricola (ai sensi dell'art. 9 cc 3 e 3bis D.L. 557/93).
Si evidenzia che:
· Gli immobili sono stati accatastati a fine 2004 e nessuno risulta in categoria A6 per le abitazioni e D10 per gli strumentali, ma risultano A3, C2/C6/C7; · Dei contitolari coinvolti, solo 2 potrebbero avere i requisiti di imprenditore agricolo principale e sono titolari di pensione in agricoltura, mentre gli altri 2 svolgono attività diversa e uno dei quali risiede in altro Comune.
Ciò premesso, si chiede se, a prescindere dalla giurisprudenza ormai consolidata (sent. 18565/09 e succ.), riconoscendo l'esenzione ai 2 contribuenti che hanno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, vengono esentati anche gli altri 2 per la loro quota di possesso.
Ringraziando, cordialmente saluto.
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12 aprile 2011
Buongiorno,
l’Assessore alla Promozione del Territorio e Turismo, sta lavorando ad un tavolo per il rilancio del centro storico nel quale ci sono diversi fondi sfitti (catastalmente C1) che danno un’immagine degradata del paese. L’idea che ha avuto è quella di proporre ai commercianti, alle aziende agricole ecc. l’uso di questi fondi come “vetrine”, cioè locali non usati direttamente per il commercio ma solo per l’esposizione dei prodotti. L’assessore vorrebbe chiedere ai proprietari l’uso di questi locali in comodato gratuito offrendogli “in contropartita” l’esenzione ICI sui locali stessi.
Lasciando perdere considerazioni politiche, l’assessore mi sta chiedendo se è tecnicamente possibile prevedere nei regolamenti un’esenzione per questi locali sia per l’ICI che per la TIA.
Ringrazio per la cortesia, saluto distintamente.
l’Assessore alla Promozione del Territorio e Turismo, sta lavorando ad un tavolo per il rilancio del centro storico nel quale ci sono diversi fondi sfitti (catastalmente C1) che danno un’immagine degradata del paese. L’idea che ha avuto è quella di proporre ai commercianti, alle aziende agricole ecc. l’uso di questi fondi come “vetrine”, cioè locali non usati direttamente per il commercio ma solo per l’esposizione dei prodotti. L’assessore vorrebbe chiedere ai proprietari l’uso di questi locali in comodato gratuito offrendogli “in contropartita” l’esenzione ICI sui locali stessi.
Lasciando perdere considerazioni politiche, l’assessore mi sta chiedendo se è tecnicamente possibile prevedere nei regolamenti un’esenzione per questi locali sia per l’ICI che per la TIA.
Ringrazio per la cortesia, saluto distintamente.
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01 aprile 2011
Un contribuente al quale viene accertato un immobile Categoria Catastale C/2, inoltra ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale poiché l’immobile ai sensi art. 9 comma 3 bis d.l. 557/93 ha i caratteri della ruralità e quindi esente ai fini I.C.I. In particolare sottolinea che :
-è una costruzione rurale strumentale necessaria allo svolgimento dell’attività agricola destinata alla custodia di macchine agricole, di attrezzi e scorte;
-è inserito all’interno di un’azienda agricola dell’estensione di circa 10 ettari, gestita dalla moglie imprenditore agricolo professionale, ( non proprietaria dell’immobile) la quale ricava dall’attività agricola il reddito principale.
Si chiede se, in sede di costituzione in giudizio da parte dell’Ente, sia opportuno rimarcare solo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18565 del 7/7/2009 circa l’esclusione da ICI per i soli immobili di categoria A/6 e D/10, dando quindi rilevanza al requisito oggettivo, o vi siano disposizioni aggiornate in tal senso o da quanto evidenziato è possibile opporsi ad altri elementi? Ad esempio:
L’ art. 42 bis D.L. 159/2007, ha sostituito il termine utilizzo al possesso,di cui all’articolo 9 del D.L. 30.12.93 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/94.
Si chiede come deve essere considerato il possesso ai fini del riconoscimento della ruralità sia per gli immobili ad uso abitativo che per gli strumentali all’attività prima e dopo la suddetta modifica.
-è una costruzione rurale strumentale necessaria allo svolgimento dell’attività agricola destinata alla custodia di macchine agricole, di attrezzi e scorte;
-è inserito all’interno di un’azienda agricola dell’estensione di circa 10 ettari, gestita dalla moglie imprenditore agricolo professionale, ( non proprietaria dell’immobile) la quale ricava dall’attività agricola il reddito principale.
Si chiede se, in sede di costituzione in giudizio da parte dell’Ente, sia opportuno rimarcare solo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18565 del 7/7/2009 circa l’esclusione da ICI per i soli immobili di categoria A/6 e D/10, dando quindi rilevanza al requisito oggettivo, o vi siano disposizioni aggiornate in tal senso o da quanto evidenziato è possibile opporsi ad altri elementi? Ad esempio:
L’ art. 42 bis D.L. 159/2007, ha sostituito il termine utilizzo al possesso,di cui all’articolo 9 del D.L. 30.12.93 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/94.
Si chiede come deve essere considerato il possesso ai fini del riconoscimento della ruralità sia per gli immobili ad uso abitativo che per gli strumentali all’attività prima e dopo la suddetta modifica.
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29 marzo 2011
Una srl, proprietaria di un lotto edificabile, destinazione d’uso D1b – insediamento produttivo, avendo affittato il terreno ad una società agricola, ritiene di essere esonerata dal versamento dell’Imposta comunale.
L’ufficio scrivente, nell’ambito dell’attività di accertamento, ha verificato l’omissione di pagamento annualità d'imposta 2007 -2008 -2009- 2010.
Visto che trattasi di terreni inseriti nel PRG con destinazione d’uso D1b –Insediamento produttivo- atteso che il soggetto passivo d’imposta non coincide con il conduttore del terreno, è legittimo insistere sulla pretesa tributaria nei confronti della società proprietaria? Ci sono altre fondate ed ineccepibili ragioni, oltre quella appena esposta, per le quali è dovuta l'ICI?
L’ufficio scrivente, nell’ambito dell’attività di accertamento, ha verificato l’omissione di pagamento annualità d'imposta 2007 -2008 -2009- 2010.
Visto che trattasi di terreni inseriti nel PRG con destinazione d’uso D1b –Insediamento produttivo- atteso che il soggetto passivo d’imposta non coincide con il conduttore del terreno, è legittimo insistere sulla pretesa tributaria nei confronti della società proprietaria? Ci sono altre fondate ed ineccepibili ragioni, oltre quella appena esposta, per le quali è dovuta l'ICI?
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TARSU
29 marzo 2011
Visti i nuovi termini di decadenza del potere di accertamento dei tributi locali, disposti con l'art. 1 c. 161 legge 296/2006 e Atteso che il termine per presentare la dichiarazione di occupazione TARSU ai sensi del D. Lgs. 507/93 è il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, nel corrente anno 2011 possono ancora contestare l'omessa dichiarzione TARSU 2005 e liquidare il tributo dovuto per tale anno con avviso di accertamento da notificare entro il 31 dicembre 2011?
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