28 giugno 2011
Salve avrei necessità di ulteriori chiarimenti su una questione a cui mi Aveva già fornito risposta..che riporto di seguito
Oggetto: quesito usocapione
È stata presentata nell'anno 2002 una istanza per il riconoscimento dell'usocapione su alcuni terreni ed immobili, presentata ed iscritta nel registro affari civili contenziosi anno 2002, ed in data 02/02/2008 è stata emessa la sentenza con il riconoscimento dell'usocapione. Per il periodo ante 02/02/2008 chi doveva versare l'ICI? e per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione ICI?
Cordiali saluti
La Sua risposta:
In riferimento al quesito posto, evidenziamo che la sentenza del 2 febbraio 2008, produce effetto a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’usocapione.
La soggettività passiva in materia di versamento e dichiarazione I.C.I. per le annualità precedenti al 2008, compete quindi al contribuente che si è visto riconoscere l’usocapione.
-Finanza Locale Management-
1) IN MERITO A QUANTO SOPRA VORREI CAPIRE DA CHE HANNO APPLICARE
LA SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE
2) GLI IMMOBILI OGGETTO DELL'USOCAPIONE ERANO FRABB RUR. ISCRITTI NEL
CATASTO TERRENI ED ISCRITTI IN CAT. FABBR. IL 26/04/2007, PER CUI DA CHE
DATA POSSIAMO CHIEDERE ICI CON ACCERTAMENTO, SI PUO' OPERARE A PARTIRE DAL
2006, VISTO CHE I PROPRIETARI NON AVEVANO I REQUISITI DI RURALITA'?
3) HA QUALCHE RIFERIMENTO DA FORNIRMI PER INSERIRLO NEGLI ACCERTAMENTI
CHE ENUNCI IL PRINCIPIO CHE L'ICI ERA DOVUTA DAL SOGGETTO A CUI E' STATO
RICONOSCIUTO L'USOCAPIONE ANCHE PER IL PERIODO ANTE SENTENZA
Oggetto: quesito usocapione
È stata presentata nell'anno 2002 una istanza per il riconoscimento dell'usocapione su alcuni terreni ed immobili, presentata ed iscritta nel registro affari civili contenziosi anno 2002, ed in data 02/02/2008 è stata emessa la sentenza con il riconoscimento dell'usocapione. Per il periodo ante 02/02/2008 chi doveva versare l'ICI? e per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione ICI?
Cordiali saluti
La Sua risposta:
In riferimento al quesito posto, evidenziamo che la sentenza del 2 febbraio 2008, produce effetto a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’usocapione.
La soggettività passiva in materia di versamento e dichiarazione I.C.I. per le annualità precedenti al 2008, compete quindi al contribuente che si è visto riconoscere l’usocapione.
-Finanza Locale Management-
1) IN MERITO A QUANTO SOPRA VORREI CAPIRE DA CHE HANNO APPLICARE
LA SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE
2) GLI IMMOBILI OGGETTO DELL'USOCAPIONE ERANO FRABB RUR. ISCRITTI NEL
CATASTO TERRENI ED ISCRITTI IN CAT. FABBR. IL 26/04/2007, PER CUI DA CHE
DATA POSSIAMO CHIEDERE ICI CON ACCERTAMENTO, SI PUO' OPERARE A PARTIRE DAL
2006, VISTO CHE I PROPRIETARI NON AVEVANO I REQUISITI DI RURALITA'?
3) HA QUALCHE RIFERIMENTO DA FORNIRMI PER INSERIRLO NEGLI ACCERTAMENTI
CHE ENUNCI IL PRINCIPIO CHE L'ICI ERA DOVUTA DAL SOGGETTO A CUI E' STATO
RICONOSCIUTO L'USOCAPIONE ANCHE PER IL PERIODO ANTE SENTENZA
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21 giugno 2011
LA RISOLUZIONE N. 12/DF DEL 5/6/2008 HA CHIARITO ALCUNE CASISTICHE IN RIFERIMENTO AL CONIUGE NON ASSEGNATARIO DI CUI ALL'OGGETTO, MA NEL CASO IN CUI IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO DELLA EX CASA CONIUGALE RISIEDA NELLO STESSO COMUNE IN UNA CASA NON DI PROPRIETA' PER LA QUALE PAGA UN CANONE MENSILE DI AFFITTIO, CHIEDIAMO SE QUESTU'ULTIMO POSSA USUFRUIRE DELL'ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
CORDIALI SALUTI.
CORDIALI SALUTI.
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21 giugno 2011
A seguito della richiesta di presentazione atti di aggiornamento catastale formulata da questo Ente in data 28/02/2009, in cui era indicato il 03/05/2005 come data di riferimento per il mancato adempimento dichiarativo, un contribuente ha effettuato l’accatastamento del proprio fabbricato in data 01/06/20100 l’Agenzia del Territorio ha comunicato l’avvenuto accatastamento con decorrenza 07/05/2010.
Questo ufficio ha emesso in data odierna avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 al 2009 applicando la sanzione per omesso o parziale pagamento (30% dell’imposta evasa) per tutti gli anni e solo sul primo anno la sanzione per omessa denuncia.
E’ corretto o visto che era stata dichiarata l’area fabbricabile su cui insiste ora il fabbricato non può
applicarsi?
Questo ufficio ha emesso in data odierna avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 al 2009 applicando la sanzione per omesso o parziale pagamento (30% dell’imposta evasa) per tutti gli anni e solo sul primo anno la sanzione per omessa denuncia.
E’ corretto o visto che era stata dichiarata l’area fabbricabile su cui insiste ora il fabbricato non può
applicarsi?
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15 giugno 2011
l'art. 15, c. 1 del Regolamento Comunale TARSU recita:
"La tassa è ridotta nella misura del 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%"
Un contribuente ha richiesto l'agevolazione, allegando un verbale della Commissione Medica per l'eccaertamento di invalidità, da cui si evince che è stato riconosciuto: Ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi (art. 6 509/88 e DL 124/88) senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L'Ufficio intende rigettare la richiesta.
E' corretto? oppure si deve accogliere?
"La tassa è ridotta nella misura del 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%"
Un contribuente ha richiesto l'agevolazione, allegando un verbale della Commissione Medica per l'eccaertamento di invalidità, da cui si evince che è stato riconosciuto: Ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi (art. 6 509/88 e DL 124/88) senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L'Ufficio intende rigettare la richiesta.
E' corretto? oppure si deve accogliere?
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15 giugno 2011
Due contribuenti sono comproprietari al 50% di un immobile di cat.C6 (stalla), uno dei quali utilizza l'immobile per lo svolgimento della propria attività di imprenditore agricolo.Trattandosi di immobile diverso dalle categorie A6 e D10 questo ufficio ritiene che l'imposta sia dovuta da entrambi i soggetti. Si chiede vostro parere in merito. Grazie.
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07 giugno 2011
A seguito di un ricorso di un contribuente la Commissione Tributaria Provinciale lo ha accolto, stiamo valutando la possibilità di ricorrere alla Commissione tributaria Regionale, chiediamo un parere sulla nostra posizione.
Si tratta di un immobile storico e di una cappella privata classificata B7. Il contribuente ha applicato la tariffa d'estimo A5 per l'immobile storico e non ha mai pagato il B7. Il Comune ha contestato la tariffa A5 perche' con circolare 3/1100 del 14/03/1992 la Direzione Generale del Catasto ha disposto la soppressione di tale categoria ed ha accertato l'immobile con le tariffe d'estimo A4. Il Comune ha accertato la cappella privata fra l'altro dichiarata inagibile perche' tale e' un bene privato non concesso in uso alla parrocchia. La Commissione Tributaria provinciale ha sentenziato che va bene l'A5 "perche' ancora in vigore dal punto di vista catastale, pur rientrando in prospettiva futura nelle ordinarie operazioni di revisione del classamento". Inoltre la CTP ha riconosciuto l'esenzione per la cappella in base all'art. 7 comma 1 lett. d del 504/92 perchè non vi e' nessuna distinzione fra esercizio privato e pubblico del culto.
Si tratta di un immobile storico e di una cappella privata classificata B7. Il contribuente ha applicato la tariffa d'estimo A5 per l'immobile storico e non ha mai pagato il B7. Il Comune ha contestato la tariffa A5 perche' con circolare 3/1100 del 14/03/1992 la Direzione Generale del Catasto ha disposto la soppressione di tale categoria ed ha accertato l'immobile con le tariffe d'estimo A4. Il Comune ha accertato la cappella privata fra l'altro dichiarata inagibile perche' tale e' un bene privato non concesso in uso alla parrocchia. La Commissione Tributaria provinciale ha sentenziato che va bene l'A5 "perche' ancora in vigore dal punto di vista catastale, pur rientrando in prospettiva futura nelle ordinarie operazioni di revisione del classamento". Inoltre la CTP ha riconosciuto l'esenzione per la cappella in base all'art. 7 comma 1 lett. d del 504/92 perchè non vi e' nessuna distinzione fra esercizio privato e pubblico del culto.
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30 maggio 2011
Buongiorno, l'Amministrazione intende proporre ad un contribuente che deve installare un chiosco in legno per pubblico esercizio, l'esenzione del pagamento della TOSAP (pari 1.400,00 euro) in cambio della pulizia e cura dell'area verde circostante di circa 4.000 mq. E' consentito mettere in atto questa proposta? E' possibile regolamentarla? Potrebbe eventualmente darci qualche suggerimento? Grazie.
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26 maggio 2011
Un’erede di un pensionato agricolo ha presentato richiesta di annullamento di due cartelle Ici facenti riferimento agli anni 2001 e 2004. Il soggetto agricoltore è deceduto nell’anno 2004. L’erede ha presentato unicamente il certificato di pensione Inps “pensione di invalidità a carico della gestione coltivatori diretti rinnovata per l’anno 2005, decorrenza luglio 1973”. Nel fascicolo del contribuente sono presenti solo copie degli avvisi di accertamento e nessuna documentazione prodotta dal contribuente.
Ciò premesso, il sottoscritto risponderà che il diritto all’esenzione spetta, previa dimostrazione di tutti i requisiti di cui all’art. 9 L. 557/93 e dal momento della presentazione della Dichiarazione Ici.
Si richiede:
1) conferma della validità ed inoppugnabilità della risposta;
2) altra o altre motivazioni con cui poter rispondere in maniera più completa.
Ciò premesso, il sottoscritto risponderà che il diritto all’esenzione spetta, previa dimostrazione di tutti i requisiti di cui all’art. 9 L. 557/93 e dal momento della presentazione della Dichiarazione Ici.
Si richiede:
1) conferma della validità ed inoppugnabilità della risposta;
2) altra o altre motivazioni con cui poter rispondere in maniera più completa.
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25 maggio 2011
Questo Ente (con popolazione di 1000 abitanti) sta effettuando gli accertamenti ICI 2005 2006 e 2007. Alla
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23 maggio 2011
Fino al 31/12/2011 e' possibile trasmettere i ruoli coattivi ad Equitalia?
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16 maggio 2011
Questo ufficio ha emesso separati avvisi di liquidazione per omesso versamento ici, per gli anni 2006 e 2007, a carico di un contribuente che, da una verifica dei dati catastali, risulta unico proprietario di una unità immobiliare provvista di rendita e per la quale non ha assolto al pagamento dell’ICI.
Il contribuente ha chiesto l’annullamento dei suddetti avvisi, in quanto sostiene di non essere il soggetto passivo ICI, considerato che su detto immobile grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015, in favore dell’ex coniuge, costituito con sentenza di divorzio consensuale tra i coniugi, emessa dal tribunale in data 15/03/2002. Sostiene quindi, richiamando l’art. 3 del DLgs 504/1992 che indica come soggetti passivi dell’imposta il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, che il soggetto passivo ICI non è il proprietario(soggetto al quale sono indirizzati gli avvisi) ma l’ex coniuge titolare del diritto di abitazione.
Questo ufficio sostiene invece la tesi contraria e cioè che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà sulla casa, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di divorzio, ha solo natura di diritto personale di godimento e non già di diritto reale.
La tesi dell’ufficio, a parere dello scrivente, è confortata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 marzo 2007, n. 6192, che, in sintesi, obbliga il coniuge separato a pagare l’ICI, anche quando l’immobile è stato affidato all’altro coniuge. Pertanto si ritiene che il soggetto passivo ICI nel caso trattato è il proprietario dell’immobile al quale sono diretti gli avvisi. Si evidenzia inoltre che, da una verifica dei dati catastali, non risulta che sul fabbricato gravi alcun diritto di abitazione in favore di un altro soggetto.
Il contribuente ha chiesto l’annullamento dei suddetti avvisi, in quanto sostiene di non essere il soggetto passivo ICI, considerato che su detto immobile grava il diritto di abitazione, fino al 31/12/2015, in favore dell’ex coniuge, costituito con sentenza di divorzio consensuale tra i coniugi, emessa dal tribunale in data 15/03/2002. Sostiene quindi, richiamando l’art. 3 del DLgs 504/1992 che indica come soggetti passivi dell’imposta il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, che il soggetto passivo ICI non è il proprietario(soggetto al quale sono indirizzati gli avvisi) ma l’ex coniuge titolare del diritto di abitazione.
Questo ufficio sostiene invece la tesi contraria e cioè che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà sulla casa, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di divorzio, ha solo natura di diritto personale di godimento e non già di diritto reale.
La tesi dell’ufficio, a parere dello scrivente, è confortata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione 16 marzo 2007, n. 6192, che, in sintesi, obbliga il coniuge separato a pagare l’ICI, anche quando l’immobile è stato affidato all’altro coniuge. Pertanto si ritiene che il soggetto passivo ICI nel caso trattato è il proprietario dell’immobile al quale sono diretti gli avvisi. Si evidenzia inoltre che, da una verifica dei dati catastali, non risulta che sul fabbricato gravi alcun diritto di abitazione in favore di un altro soggetto.
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13 maggio 2011
L'ici sulle aree edificabili possedute da soggetti con attestato imprenditore agricolo ma che risultano in pensione è dovuta come area edificabile?
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