ALTRO
25 gennaio 2024
Buongiorno,
premetto che questo ufficio non ha mai fatto accertamenti in materia di Imposta di soggiorno. Avendo avuto sentore che alcune strutture praticano affitto per locazione turistica e non sono iscritti nella nostra banca dati, volevamo sapere quale è il percorso corretto da applicare. Grazie
premetto che questo ufficio non ha mai fatto accertamenti in materia di Imposta di soggiorno. Avendo avuto sentore che alcune strutture praticano affitto per locazione turistica e non sono iscritti nella nostra banca dati, volevamo sapere quale è il percorso corretto da applicare. Grazie
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IMU
25 gennaio 2024
Buongiorno, un contribuente ha acquistato nel 2018 un immobile accatastato come C2 e in fase di acquisto ha dichiarato nell'atto che l'immobile era di pertinenza della sua abitazione, la quale dista circa 200 m. A tal proposito si chiede se ai fini Imu può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale e quindi avere l'esenzione Imu. Grazie
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24 gennaio 2024
Buongiorno questo ufficio deve predisporre il ruolo coattivo tari imu e tasi per gli avvisi inviati nell'anno 2020 per l'Annualita' 2015 e non pagati. Domanda: il ruolo si deve predisporre come sempre tramite il sito dell'agenzia entrate riscossione oppure per gli avvisi notificati dal 2020 in poi cambia il modo di predisporre il ruolo? grazie
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IMU
24 gennaio 2024
UN CONTRIBUENTE HA DUE C6. UNO E' ACCATASTATO CON LA STESSA PARTICELLA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (CON SUB DIVERSO) E UNO E' UBICATO IN UN' ALTRA VIA DELLO STESSO PAESE. QUALE DEI DUE DEVE ESSERE CONSIDERATO PERTINENZA? SE CONSIDERO QUELLO SOTTO L'ABITAZIONE CHE HA UN VALORE CATASTALE INFERIORE COSA PUO' CONTESTARE IL CONTRIBUENTE?
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IMU
24 gennaio 2024
vale anche per i rimborsi l'allungamento del termine di prescrizione di 85 giorni come per gli accertamenti?
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22 gennaio 2024
E’ pervenuta al nostro servizio tributi, da parte di un sugherificio, la richiesta di modifica della categoria assegnata, da noi individuata tra le trenta categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per le utenza non domestiche.
Si chiarisce che nel passaggio da Tarsu a Tares, in fase di conversione delle tariffe è stata attribuita alla società di cui trattasi la categoria A/18 – Attività artigianali - dato che emerge anche dalla visura camerale (Registro delle imprese -CCIAA).
La società contribuente chiede la modifica (con effetto retroattivo) in categoria A/20 – Attività industriali con capannoni di produzione ritenendo che quest’ultima abbia maggiori analogie con l’attività esercitata, “intendendo con industriale il riferimento al tipo di processo produttivo e non il mero inquadramento dell’impresa in CCIA che poco o nulla influisce sulla qualità e quantità di rifiuti prodotti”.
Sostengono quindi testualmente quanto segue: “che l’azienda è artigiana (iscritta all’albo delle imprese artigiane) poiché la maggioranza di soci interviene personalmente nel processo produttivo e soddisfa i limiti dimensionali previsti dalla legge quadro sull’artigianato; tuttavia il processo produttivo è decisamente del tipo industrializzato in quanto effettuato mediante l’ausilio di macchinari e/o catene di produzione interamente automatizzate, dove la figura dell’operatore svolge esclusivamente compiti di impostazione iniziale e controllo del macchinario, con un apporto manuale alla produzione del bene che è solamente marginale”.
Si precisa:
- che la tariffa/mq applicata per la categoria A/20 è inferiore rispetto a quella applicata sulla categoria A/18;
- che la società chiede il ricalcolo e il rimborso di quanto versato in eccedenza negli anni precedenti;
- che il codice ATECO attribuito ai sugherifici fa rientrare gli stessi tra le attività artigianali (cod. A/18) o industriali (cod. A/20).
Si chiede se sussistano le condizioni e i presupposti per cui l’istanza possa trovare accoglimento.
Si chiarisce che nel passaggio da Tarsu a Tares, in fase di conversione delle tariffe è stata attribuita alla società di cui trattasi la categoria A/18 – Attività artigianali - dato che emerge anche dalla visura camerale (Registro delle imprese -CCIAA).
La società contribuente chiede la modifica (con effetto retroattivo) in categoria A/20 – Attività industriali con capannoni di produzione ritenendo che quest’ultima abbia maggiori analogie con l’attività esercitata, “intendendo con industriale il riferimento al tipo di processo produttivo e non il mero inquadramento dell’impresa in CCIA che poco o nulla influisce sulla qualità e quantità di rifiuti prodotti”.
Sostengono quindi testualmente quanto segue: “che l’azienda è artigiana (iscritta all’albo delle imprese artigiane) poiché la maggioranza di soci interviene personalmente nel processo produttivo e soddisfa i limiti dimensionali previsti dalla legge quadro sull’artigianato; tuttavia il processo produttivo è decisamente del tipo industrializzato in quanto effettuato mediante l’ausilio di macchinari e/o catene di produzione interamente automatizzate, dove la figura dell’operatore svolge esclusivamente compiti di impostazione iniziale e controllo del macchinario, con un apporto manuale alla produzione del bene che è solamente marginale”.
Si precisa:
- che la tariffa/mq applicata per la categoria A/20 è inferiore rispetto a quella applicata sulla categoria A/18;
- che la società chiede il ricalcolo e il rimborso di quanto versato in eccedenza negli anni precedenti;
- che il codice ATECO attribuito ai sugherifici fa rientrare gli stessi tra le attività artigianali (cod. A/18) o industriali (cod. A/20).
Si chiede se sussistano le condizioni e i presupposti per cui l’istanza possa trovare accoglimento.
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19 gennaio 2024
Buongiorno,
chiedo una conferma:
L'imu è dovuta per intero dal residente all'estero (non pensionato) ?
Grazie mille
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L'imu è dovuta per intero dal residente all'estero (non pensionato) ?
Grazie mille
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18 gennaio 2024
Buonasera,
Marito e moglie senza figli, muore il marito, con la successione le sua proprietà (abitazione e due pertinenze) che aveva acquistato prima del matrimonio vanno in successione alla moglie per la quota del 66,67% ed ai fratelli e nipoti per il restante 33,33%. I fratelli ed i nipoti non devono pagare IMU in quanto l'abitazione coniugale rimane in diritto di abitazione al coniuge superstite. E' giusto il ragionamento?
Grazie
Marito e moglie senza figli, muore il marito, con la successione le sua proprietà (abitazione e due pertinenze) che aveva acquistato prima del matrimonio vanno in successione alla moglie per la quota del 66,67% ed ai fratelli e nipoti per il restante 33,33%. I fratelli ed i nipoti non devono pagare IMU in quanto l'abitazione coniugale rimane in diritto di abitazione al coniuge superstite. E' giusto il ragionamento?
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18 gennaio 2024
Un contribuente ha ricevuto a febbraio 2023 avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno 2017 relativo ad un terreno agricolo soggetto al pagamento dell'imposta. Tale provvedimento è stato regolarmente pagato entro i termini.
A Novembre 2023, lo stesso contribuente ha ricevuto avviso di accertamento esecutivo per l'anno 2019 sempre per l'omesso versamento del terreno agricolo.
A mezzo PEC, ci comunica che il 2017 è stato da lui erroneamente pagato in quanto per tale annualità risultava essere ancora iscritto ai coltivatori diretti con regolare partita iva (che cesserà al 31/12/2017), chiedendo pertanto la compensazione tra l'importo da lui pagato con l'avviso di accertamento esecutivo anno 2017 e l'annualità 2019, che a questo punto risulta essere chiaramente dovuta.
E' corretto accogliere la richiesta del contribuente?
Grazie.
A Novembre 2023, lo stesso contribuente ha ricevuto avviso di accertamento esecutivo per l'anno 2019 sempre per l'omesso versamento del terreno agricolo.
A mezzo PEC, ci comunica che il 2017 è stato da lui erroneamente pagato in quanto per tale annualità risultava essere ancora iscritto ai coltivatori diretti con regolare partita iva (che cesserà al 31/12/2017), chiedendo pertanto la compensazione tra l'importo da lui pagato con l'avviso di accertamento esecutivo anno 2017 e l'annualità 2019, che a questo punto risulta essere chiaramente dovuta.
E' corretto accogliere la richiesta del contribuente?
Grazie.
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TOSAP
17 gennaio 2024
Buongiorno,
Siamo un Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Chiediamo, gentilmente, conferma, al fine di una corretta gestione del Canone, se la tariffa di base annuale, da applicare agli assegnatari (quindi non spuntisti) del mercato settimanale, è pari a € 30,00/mq. Ringraziamo e porgiamo distinti saluti
Siamo un Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Chiediamo, gentilmente, conferma, al fine di una corretta gestione del Canone, se la tariffa di base annuale, da applicare agli assegnatari (quindi non spuntisti) del mercato settimanale, è pari a € 30,00/mq. Ringraziamo e porgiamo distinti saluti
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17 gennaio 2024
Egr. Dott. Cava, vorrei porgerle un quesito: in seguito al decesso nel marzo 2017 di un contribuente IMU proprietario di 2 immobili al 50% con la sorella, gli eredi legittimi (moglie e 3 figli) rinunciano alla loro quota di eredità.
Dopo 4 anni, nel 2021, gli stessi soggetti rinunciatari, presentano la revoca di rinuncia all’eredità, tornando pienamente titolari della proprietà sugli immobili per il 50%.
Come si deve comportare l’ufficio? Deve emettere avvisi di accertamento a carico della sorella comproprietaria per i 4 anni (dal 2018 al 2021) anche per la quota del fratello defunto, e solo dal 2022 a carico degli eredi legittimi (moglie e figli)?
Grazie
Dopo 4 anni, nel 2021, gli stessi soggetti rinunciatari, presentano la revoca di rinuncia all’eredità, tornando pienamente titolari della proprietà sugli immobili per il 50%.
Come si deve comportare l’ufficio? Deve emettere avvisi di accertamento a carico della sorella comproprietaria per i 4 anni (dal 2018 al 2021) anche per la quota del fratello defunto, e solo dal 2022 a carico degli eredi legittimi (moglie e figli)?
Grazie
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16 gennaio 2024
Un contribuente tari detiene una struttura destinata alla ristorazione, la sua licenza è annuale.
Il nostro comune è tutt’altro che costiero, infatti la stagione lavorativa per il suo ristorante va da maggio ad ottobre per lo più con cerimonie, ha chiesto quindi a questo ufficio una riduzione della Tassa rifiuti.
Posto che la tassa sia dovuta non tanto per l’utilizzo dell’immobile quanto per il fatto che il servizio di raccolta e smaltimento sia attivo sul territorio, quali elementi potrebbe produrre perché questo ufficio posso riconoscere delle riduzioni sulla tassa rifiuti? O meglio ritoccare i coefficienti Kc e Kd che già vengono applicati al minimo?
Il nostro comune è tutt’altro che costiero, infatti la stagione lavorativa per il suo ristorante va da maggio ad ottobre per lo più con cerimonie, ha chiesto quindi a questo ufficio una riduzione della Tassa rifiuti.
Posto che la tassa sia dovuta non tanto per l’utilizzo dell’immobile quanto per il fatto che il servizio di raccolta e smaltimento sia attivo sul territorio, quali elementi potrebbe produrre perché questo ufficio posso riconoscere delle riduzioni sulla tassa rifiuti? O meglio ritoccare i coefficienti Kc e Kd che già vengono applicati al minimo?
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