05 settembre 2019
Buongiorno, abbiamo notificato avvisi di accertamento ad otto fratelli, per mancato pagamento della quota IMU 2015 riferita alla comproprietà di un fabbricato.
Il nono fratello, essendo residente, usufruisce dell’esenzione per abitazione principale.
Gli otto fratelli hanno sempre sostenuto di non essere i soggetti passivi, in quanto ad avere la piena titolarità di tale immobile sarebbe il nono fratello. Nelle nostre ricerche, però, tale situazione non è mai stata certificata né catastalmente (dove ad oggi continuano ad apparire tutti e nove come intestatari) né in conservatoria (dove è presente la denuncia di successione dei genitori in cui sono presenti tutti i 9 fratelli come eredi).
Oggi è pervenuto un ricorso di un avvocato, per richiedere l’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento, e cita testualmente “[…] con verbale di transazione del 16.12.2004 reso nella causa civile n. XXX registrata il 21.05.2005 e regolarmente trascritta, i Sigg.ri XXX cedevano le quote di loro proprietà di tale fabbricato al fratello. In conseguenza dell’accordo giudiziale raggiunto in corso di causa, tale immobile risulta essere di esclusiva proprietà di un solo fratello, a decorrere dal 16.12.2004 […].
Da un ulteriore ricerca effettuata in data odierna in conservatoria, è emersa l’esistenza di un Verbale di conciliazione per divisione del 16.12.2004, ma la nota di trascrizione di tale atto è stata presentata il 30.08.2019, solo una settimana fa.
La domanda è: la validità del verbale di transazione, ai fini tributari, decorre dal 16.12.2004 (con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento), oppure fa fede la data di presentazione della trascrizione dell'atto (30.08.2019) ai fini dell’imposizione IMU?
Grazie per l’attenzione. Saluti
Il nono fratello, essendo residente, usufruisce dell’esenzione per abitazione principale.
Gli otto fratelli hanno sempre sostenuto di non essere i soggetti passivi, in quanto ad avere la piena titolarità di tale immobile sarebbe il nono fratello. Nelle nostre ricerche, però, tale situazione non è mai stata certificata né catastalmente (dove ad oggi continuano ad apparire tutti e nove come intestatari) né in conservatoria (dove è presente la denuncia di successione dei genitori in cui sono presenti tutti i 9 fratelli come eredi).
Oggi è pervenuto un ricorso di un avvocato, per richiedere l’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento, e cita testualmente “[…] con verbale di transazione del 16.12.2004 reso nella causa civile n. XXX registrata il 21.05.2005 e regolarmente trascritta, i Sigg.ri XXX cedevano le quote di loro proprietà di tale fabbricato al fratello. In conseguenza dell’accordo giudiziale raggiunto in corso di causa, tale immobile risulta essere di esclusiva proprietà di un solo fratello, a decorrere dal 16.12.2004 […].
Da un ulteriore ricerca effettuata in data odierna in conservatoria, è emersa l’esistenza di un Verbale di conciliazione per divisione del 16.12.2004, ma la nota di trascrizione di tale atto è stata presentata il 30.08.2019, solo una settimana fa.
La domanda è: la validità del verbale di transazione, ai fini tributari, decorre dal 16.12.2004 (con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento), oppure fa fede la data di presentazione della trascrizione dell'atto (30.08.2019) ai fini dell’imposizione IMU?
Grazie per l’attenzione. Saluti
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05 settembre 2019
Al fine della redazione del nuovo regolamento COSAP è sorto un dubbio in merito alla possibilità di sottoporre a pagamento del canone unicamente i passi carrai per i quali i proprietari richiedano apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante al proprio accesso. Questo è quanto prevedeva il vecchio regolamento che si sta valutando di confermare. Dalla lettura della norma in materia di TOSAP si evince che sia dovuto il pagamento della tassa sia per i passi carrai identificati ai sensi del D.Lgs 507/93 art.44 comma 4 (manufatti anche se privi di cartello di divieto di sosta antistante), sia quelli di cui al comma 7 (definiti in realtà come accessi carrabili) ma solo qualora questi ultimi siano identificati da apposito cartello segnaletico di cui al comma 8.
Considerato che il Comune è in regime di COSAP e pertanto si tratta di un'entrata patrimoniale e non di un tributo e che l'art.22 del nuovo codice della strada indica che i passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada si chiede se il Comune abbia facoltà di disciplinare nel regolamento che sono sottoposti al pagamento del canone - occupazione permanente- unicamente quei passi carrabili per i quali è stato chiesto e ottenuto apposito cartello di divieto di sosta antistante. Si chiede se esistano altre disposizioni normative a sostegno di questa previsione regolamentare .Grazie
Considerato che il Comune è in regime di COSAP e pertanto si tratta di un'entrata patrimoniale e non di un tributo e che l'art.22 del nuovo codice della strada indica che i passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada si chiede se il Comune abbia facoltà di disciplinare nel regolamento che sono sottoposti al pagamento del canone - occupazione permanente- unicamente quei passi carrabili per i quali è stato chiesto e ottenuto apposito cartello di divieto di sosta antistante. Si chiede se esistano altre disposizioni normative a sostegno di questa previsione regolamentare .Grazie
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03 settembre 2019
La TARI è dovuto per il periodo in cui un immobile è stato sottoposto a sequestro per abusi edilizi?
E' corretto far pagare la TARI dopo il dissequestro in quanto la normativa parla di sospensione e non di esenzione dai tributi?
E' corretto far pagare la TARI dopo il dissequestro in quanto la normativa parla di sospensione e non di esenzione dai tributi?
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06 agosto 2019
Un contribuente ci chiede il rimborso IMU per diverse annualità presentandoci copia degli F24 con i timbri dell'intermediario a comprova degli avvenuti versamenti in eccedenza. All'Ente risultano però per alcune annualità delle somme incassate inferiori rispetto a quelle effettivamente riscontrate dalle copie degli F24. Pertanto, con ogni probabilità l'intermediario ha digitato un codice catastale non corretto all'atto dell'immissione nonostante la corretta compilazione del modello. Il comune può procedere al rimborso al contribuente di somme non effettivamente incassate o sarebbe più corretto indirizzare il contribuente a formalizzare apposita richiesta di verifica all'Agenzia delle entrate o all'intermediario postale?
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03 agosto 2019
Vista l'ultima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, per l'accertamento delle superfici puo' essere utilizzato il criterio del minimo 80 per cento delle superfici catastali ? Gli avvisi di accertamento per correzione superfici sono senza sanzioni?
Cordiali saluti
Cordiali saluti
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TARI
01 agosto 2019
Buon pomeriggio,
in comune a Castelbelforte (MN), comune di 3300 abitanti, sono sorti un paio di bed and breakfast. Ai fini tari non si è presentato ancora nessuno a fare la denuncia all'ufficio tributi, quindi dovrò accertarli...se devo accertarli in quale categoria vanno?
In questo comune non si è ancora passati a tariffa, c'è ancora il tributo.
Cordiali saluti,
Elena Saccoman
in comune a Castelbelforte (MN), comune di 3300 abitanti, sono sorti un paio di bed and breakfast. Ai fini tari non si è presentato ancora nessuno a fare la denuncia all'ufficio tributi, quindi dovrò accertarli...se devo accertarli in quale categoria vanno?
In questo comune non si è ancora passati a tariffa, c'è ancora il tributo.
Cordiali saluti,
Elena Saccoman
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01 agosto 2019
Buongiorno,
ad una contribuente nel 2017 è stato notificato un accertamento IMU anno 2012 in quanto non aveva versato nulla per la sua seconda casa.
La contribuente ha fatto ricorso in commissione tributaria provinciale e ha perso il ricorso (questo lo scorso anno). Nonostante ciò non ha ancora versato IMU per l'anno 2012.
Ora l'intenzione dell'ufficio tributi è di emettere l'ingiunzione fiscale.
Quando emetto l'ingiunzione fiscale devo citare il fatto che è stato rigettato il ricorso della contribuente in commissione provinciale?
Premetto che a marzo 2019 siamo tornati nuovamente in commissione provinciale in quanto la signora ha fatto ricorso avverso accertamenti IMU 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.Per questi siamo in attesa della sentenza.
L'avvocato del comune che ci ha assistito si sta occupando del recupero delle spese per la sentenza del 2017.
ad una contribuente nel 2017 è stato notificato un accertamento IMU anno 2012 in quanto non aveva versato nulla per la sua seconda casa.
La contribuente ha fatto ricorso in commissione tributaria provinciale e ha perso il ricorso (questo lo scorso anno). Nonostante ciò non ha ancora versato IMU per l'anno 2012.
Ora l'intenzione dell'ufficio tributi è di emettere l'ingiunzione fiscale.
Quando emetto l'ingiunzione fiscale devo citare il fatto che è stato rigettato il ricorso della contribuente in commissione provinciale?
Premetto che a marzo 2019 siamo tornati nuovamente in commissione provinciale in quanto la signora ha fatto ricorso avverso accertamenti IMU 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.Per questi siamo in attesa della sentenza.
L'avvocato del comune che ci ha assistito si sta occupando del recupero delle spese per la sentenza del 2017.
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01 agosto 2019
Buongiorno,
considerato che si può fare ricorso avverso l'ingiunzione fiscale solo per vizi di forma,
se ci si accorge solo dopo l'emissione dell'ingiunzione fiscale che l'accertamento ormai esecutivo, conteneva un errore di calcolo, il contribuente cosa può fare una volta che gli viene notificata l'ingiunzione fiscale?
considerato che si può fare ricorso avverso l'ingiunzione fiscale solo per vizi di forma,
se ci si accorge solo dopo l'emissione dell'ingiunzione fiscale che l'accertamento ormai esecutivo, conteneva un errore di calcolo, il contribuente cosa può fare una volta che gli viene notificata l'ingiunzione fiscale?
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01 agosto 2019
Buongiorno,
ho letto ieri l'articolo di Italia Oggi relativo agli accertamenti cartacei invalidi.
Nei comuni in cui lavoro vengono inviati a tutt'oggi accertamenti e ingiunzioni fiscali in modalità cartacea con cartolina bianca o verde.
E' corretto?
ho letto ieri l'articolo di Italia Oggi relativo agli accertamenti cartacei invalidi.
Nei comuni in cui lavoro vengono inviati a tutt'oggi accertamenti e ingiunzioni fiscali in modalità cartacea con cartolina bianca o verde.
E' corretto?
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01 agosto 2019
Buongiorno,
ad un contribuente nel 2014 è stato notificato un accertamenti IMU anno 2012 per aree edificabili con valore di € 62 al mq (valore desunto dalle tabelle della delibera aree dell’ufficio tecnico). Successivamente, il contribuente ha fatto istanza di adesione in quanto sosteneva che le aree avevano dei vincoli ecc…e alla fine dei 90 gg , con la collaborazione dell’ufficio tecnico, il valore al mq è stato portato a 42 e il contribuente ha accettato e versato l’imu per l’anno 2012 e successivamente anche per l’anno 2013 sui 42 euro al mq.
Il 15 giugno 2015 ha inoltrato all’ufficio tributi una dichiarazione imu con allegata la perizia di un geometra dove intendeva portare il valore al mq delle aree da 42 a 26 e per gli anni dal 2014 fino ad oggi ha versato sul valore di 26 senza aver mai parlato con l’ufficio tributi.
L’ufficio tributi ad aprile 2019 ha notificato allo stesso contribuente un accertamento IMU per l’anno 2014 continuando a conteggiare le aree a 42 euro al mq e non 26. A fine giugno 2019 il contribuente ha presentato istanza di adesione ribadendo che il valore corretto è 26 e che non gli è mai stato contestato nulla in questi anni e quindi lui ha pagato regolarmente € 26 al mq.
A questo punto mi domando:
Una volta che il contribuente aveva presentato la dichiarazione nel 2015 con perizia del geometra, l’ufficio tributi era tenuto in tempi brevi a dare una risposta o a chiamare il contribuente per dire se andava bene tale valore? Oppure possiamo procedere adesso, come di consueto si fa con l’iter dell’adesione?
Chiedo inoltre se è opportuno farsi sempre fare una relazione dall’ufficio tecnico in fase di adesione.
ad un contribuente nel 2014 è stato notificato un accertamenti IMU anno 2012 per aree edificabili con valore di € 62 al mq (valore desunto dalle tabelle della delibera aree dell’ufficio tecnico). Successivamente, il contribuente ha fatto istanza di adesione in quanto sosteneva che le aree avevano dei vincoli ecc…e alla fine dei 90 gg , con la collaborazione dell’ufficio tecnico, il valore al mq è stato portato a 42 e il contribuente ha accettato e versato l’imu per l’anno 2012 e successivamente anche per l’anno 2013 sui 42 euro al mq.
Il 15 giugno 2015 ha inoltrato all’ufficio tributi una dichiarazione imu con allegata la perizia di un geometra dove intendeva portare il valore al mq delle aree da 42 a 26 e per gli anni dal 2014 fino ad oggi ha versato sul valore di 26 senza aver mai parlato con l’ufficio tributi.
L’ufficio tributi ad aprile 2019 ha notificato allo stesso contribuente un accertamento IMU per l’anno 2014 continuando a conteggiare le aree a 42 euro al mq e non 26. A fine giugno 2019 il contribuente ha presentato istanza di adesione ribadendo che il valore corretto è 26 e che non gli è mai stato contestato nulla in questi anni e quindi lui ha pagato regolarmente € 26 al mq.
A questo punto mi domando:
Una volta che il contribuente aveva presentato la dichiarazione nel 2015 con perizia del geometra, l’ufficio tributi era tenuto in tempi brevi a dare una risposta o a chiamare il contribuente per dire se andava bene tale valore? Oppure possiamo procedere adesso, come di consueto si fa con l’iter dell’adesione?
Chiedo inoltre se è opportuno farsi sempre fare una relazione dall’ufficio tecnico in fase di adesione.
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31 luglio 2019
Chiediamo un chiarimento in merito alla notizia letta oggi in rassegna stampa circa l'inesistenza degli avvisi di accertamento cartacei emessi dal 2016 relativamente ai tributi locali, stando alla lettura del Dlgs 179/2016 e del Dlgs 217/2017 che dispongono che gli atti della PA devono essere digitalizzati. Si coglie l'occasione per chiedere quale sia la procedura da seguire in tal caso in fase di notifica degli stessi anche a persone fisiche. Grazie
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30 luglio 2019
Di seguito la descrizione del caso:
nell’anno 2002 la S.X.X. – Società XXXXXXX SRL accatastava n. 19 appartamenti di sua proprietà. Negli anni successivi fino al 2007 venivano venduti 16 appartamenti e dei rimanenti 3 ne è tuttora proprietaria.
Il 16/09/2017 con protocollo 2764 del comune di XXXXXX, è pervenuta dichiarazione ai fini IMU per l’anno 2016 che gli appartamenti ancora di proprietà erano da considerarsi beni merce in quanto costruiti dall’impresa e non locati e pertanto esenti.
Il Comune ha emesso per l'anno 2016 avviso di accertamento e la società chiede ora l'annullamento in autotutela.
A mio avviso la richiesta non puo' essere accolta in quanto il termine di presentazione della denuncia imu del 30/06 è un termine tassativo e non ravvedibile.
nell’anno 2002 la S.X.X. – Società XXXXXXX SRL accatastava n. 19 appartamenti di sua proprietà. Negli anni successivi fino al 2007 venivano venduti 16 appartamenti e dei rimanenti 3 ne è tuttora proprietaria.
Il 16/09/2017 con protocollo 2764 del comune di XXXXXX, è pervenuta dichiarazione ai fini IMU per l’anno 2016 che gli appartamenti ancora di proprietà erano da considerarsi beni merce in quanto costruiti dall’impresa e non locati e pertanto esenti.
Il Comune ha emesso per l'anno 2016 avviso di accertamento e la società chiede ora l'annullamento in autotutela.
A mio avviso la richiesta non puo' essere accolta in quanto il termine di presentazione della denuncia imu del 30/06 è un termine tassativo e non ravvedibile.
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