09 aprile 2019
In sede di bollettazione l'Ufficio si trova a dover applicare conguagli anni precedenti per importi non bollettati, eliminazione di riduzioni applicate per errore etc.
Si richiede parere sulla correttezza dell'operato , nei limiti dei 5 anni precedenti.
Si richiede parere sulla correttezza dell'operato , nei limiti dei 5 anni precedenti.
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05 aprile 2019
Buongiorno,
un contribuente possiede al 100% un fabbricato di civile abitazione nel territorio comunale "A" ma risiede in altro comune "B". Nel 1995 muore e viene presentata la successione legale a nome del coniuge superstite e dei tre figli. Il coniuge superstite trasferisce la sua residenza nel comune "A" a seguito dell'evento luttuoso.
L'ufficio ha emesso avviso di accertamento nei confronti dei tre figli in quanto non versano l'imposta; tali avvisi sono stati generati in quanto secondo l interpretazione della normativa in materia di Ici/Imu nel caso in specie non si configura il diritto d uso e abitazione in capo al coniuge superstite in quanto il fabbricato sito nel comune "A" non era la casa coniugale, avendo vissuto tutta la famiglia, fino a quel momento nel comune "B".
Preciso che il fabbricato sito nel comune "A" è stato registrato al catasto urbano dopo l'evento luttuoso in quanto immobile in corso di costruzione negli anni precedenti.
Si chiede se l interpretazione sia corretta in quanto i tre figli hanno richiesto l'annullamento degli atti di accertamento.
un contribuente possiede al 100% un fabbricato di civile abitazione nel territorio comunale "A" ma risiede in altro comune "B". Nel 1995 muore e viene presentata la successione legale a nome del coniuge superstite e dei tre figli. Il coniuge superstite trasferisce la sua residenza nel comune "A" a seguito dell'evento luttuoso.
L'ufficio ha emesso avviso di accertamento nei confronti dei tre figli in quanto non versano l'imposta; tali avvisi sono stati generati in quanto secondo l interpretazione della normativa in materia di Ici/Imu nel caso in specie non si configura il diritto d uso e abitazione in capo al coniuge superstite in quanto il fabbricato sito nel comune "A" non era la casa coniugale, avendo vissuto tutta la famiglia, fino a quel momento nel comune "B".
Preciso che il fabbricato sito nel comune "A" è stato registrato al catasto urbano dopo l'evento luttuoso in quanto immobile in corso di costruzione negli anni precedenti.
Si chiede se l interpretazione sia corretta in quanto i tre figli hanno richiesto l'annullamento degli atti di accertamento.
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03 aprile 2019
Imu dovuta in caso di proprietà contesa, Terreno in comproprietà di due fratelli A + B.
Fratello A costruisce sul terreno e iscrive in Catasto a suo nome la casa muore nel 2014 il fratello B , e gli eredi di B dichiarano in successione il 50 % della casa che risulta in catasto ad A.
La successione di B viene volturata in Catasto senza riserva e trascritta in Conservatoria
Nel 2015 muore A . Gli eredi di A dichiarano in successione il 100% della casa, con beneficio di inventario. La successione di A viene volturata in catasto e trascritta in conservatoria.
Nel 2016 gli eredi di B accettano l’eredità, l’accettazione viene trascritta.
Nel 2019 il catasto appone la riserva sulla voltura degli eredi di A.
Dal 2014 gli eredi di B versano l’Imu per il 50 % della casa. Gli eredi di A rivendicano la proprietà integrale e informano è instaurato contenzioso.
Atteso che il catasto ha apposto riserva e che non costituisce prova della proprietà dalle risultanze della conservatoria si evince la casa sia divisa al 50% tra gli eredi di A e B. Fatta salva azione di rivendicazione.
Si ringrazia
Fratello A costruisce sul terreno e iscrive in Catasto a suo nome la casa muore nel 2014 il fratello B , e gli eredi di B dichiarano in successione il 50 % della casa che risulta in catasto ad A.
La successione di B viene volturata in Catasto senza riserva e trascritta in Conservatoria
Nel 2015 muore A . Gli eredi di A dichiarano in successione il 100% della casa, con beneficio di inventario. La successione di A viene volturata in catasto e trascritta in conservatoria.
Nel 2016 gli eredi di B accettano l’eredità, l’accettazione viene trascritta.
Nel 2019 il catasto appone la riserva sulla voltura degli eredi di A.
Dal 2014 gli eredi di B versano l’Imu per il 50 % della casa. Gli eredi di A rivendicano la proprietà integrale e informano è instaurato contenzioso.
Atteso che il catasto ha apposto riserva e che non costituisce prova della proprietà dalle risultanze della conservatoria si evince la casa sia divisa al 50% tra gli eredi di A e B. Fatta salva azione di rivendicazione.
Si ringrazia
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02 aprile 2019
Quesito IMU
L’agenzia ……avente natura giuridica di ente pubblico non economico, finanziato con fondi a carico del bilancio regionale (istituita con L.R. 13/2006, quale struttura tecnico operativa della RAS) , è proprietaria nel nostro Comune di un fabbricato di seguito specificato:
- Categoria B4 – consistenza 328 mq. – rendita € 1.489,10;
- L’immobile sopra descritto è articolato su 2 piani: piano terra e primo piano. Il primo piano di mq. 261 è utilizzato dall’Agenzia ……. per lo svolgimento dei propri fini istituzionali (sede degli uffici ).
- Al piano terra ospita un ambulatorio medico di mq. 67
L’Agenzia …… ha presentato istanza per l’esenzione dell’IMU per la parte di fabbricato sede degli uffici della stessa (primo piano di mq. 261), citando l’art. 7 co. 1 del DLgs 504/92.
Si chiede di conoscere se è possibile concedere l’esenzione per la sola parte di fabbricato sede degli uffici dell’agenzia L……. . In caso affermativo, come si effettua il calcolo dell’IMU per la parte del fabbricato che ospita l’ambulatorio medico?
L’agenzia ……avente natura giuridica di ente pubblico non economico, finanziato con fondi a carico del bilancio regionale (istituita con L.R. 13/2006, quale struttura tecnico operativa della RAS) , è proprietaria nel nostro Comune di un fabbricato di seguito specificato:
- Categoria B4 – consistenza 328 mq. – rendita € 1.489,10;
- L’immobile sopra descritto è articolato su 2 piani: piano terra e primo piano. Il primo piano di mq. 261 è utilizzato dall’Agenzia ……. per lo svolgimento dei propri fini istituzionali (sede degli uffici ).
- Al piano terra ospita un ambulatorio medico di mq. 67
L’Agenzia …… ha presentato istanza per l’esenzione dell’IMU per la parte di fabbricato sede degli uffici della stessa (primo piano di mq. 261), citando l’art. 7 co. 1 del DLgs 504/92.
Si chiede di conoscere se è possibile concedere l’esenzione per la sola parte di fabbricato sede degli uffici dell’agenzia L……. . In caso affermativo, come si effettua il calcolo dell’IMU per la parte del fabbricato che ospita l’ambulatorio medico?
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IMU
02 aprile 2019
In merito all’applicazione del cumulo giuridico ai Tributi Locali, questo Ente ha emesso avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012/13/14/15/16/17 , e TASI per le annualità 2014/15/16/17 nei confronti di un contribuente che non ha pagato i suddetti tributi, comminando la sanzione per omesso versamento per ciascun anno.
Il contribuente chiede di poter rivedere il calcolo delle sanzioni passando dall’applicazione del cumulo materiale al cumulo giuridico (art. 12 comma 5 del D.lgs. n. 472/1997).
1) E' corretto applicare il cumulo giuridico ? ed in caso di risposta affermativa come si dovrebbe procedere concretamente considerato che i provvedimenti sono già stati notificati?
2) E’ corretto applicare il cumulo giuridico solo a chi lo richiede o a chi lo eccepisce? o è più corretto applicare tale istituto in tutti i casi di emissione di provvedimenti per più annualità ? considerato che in un caso analogo la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari aveva accolto il ricorso limitatamente agli aspetti sanzionatori, dichiarando applicabile il cumulo giuridico e compensazione delle spese.
Il contribuente chiede di poter rivedere il calcolo delle sanzioni passando dall’applicazione del cumulo materiale al cumulo giuridico (art. 12 comma 5 del D.lgs. n. 472/1997).
1) E' corretto applicare il cumulo giuridico ? ed in caso di risposta affermativa come si dovrebbe procedere concretamente considerato che i provvedimenti sono già stati notificati?
2) E’ corretto applicare il cumulo giuridico solo a chi lo richiede o a chi lo eccepisce? o è più corretto applicare tale istituto in tutti i casi di emissione di provvedimenti per più annualità ? considerato che in un caso analogo la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari aveva accolto il ricorso limitatamente agli aspetti sanzionatori, dichiarando applicabile il cumulo giuridico e compensazione delle spese.
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02 aprile 2019
Premesso che in questo Comune è applicata l’esenzione ai fini IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
QUESITO
Ventuno contribuenti sono contitolari secondo le risultanze catastali di:
- 18 unità immobiliari censite in categoria A/3, 27 unità censite in categoria C/2 e una unità censita in categoria D/7.; Si precisa che nell’anno 2012 i fabbricati non erano stati ancora accatastati (l’accatastamento è avvenuto nell’anno 2014, senza peraltro il riconoscimento del requisito di ruralità). Il requisito di ruralità è stato riconosciuto solo a 14 fabbricati in data 27/11/2018.
- circa mq. 700.000 di terreni, di cui circa mq. 500.000 agricoli e circa mq. 200.000 edificabili, secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Comunale;
L’ufficio ha emesso per tali immobili (non essendo stata presentata dichiarazione ICI/IMU, né contratto d’affitto, ne fascicolo aziendale), nei confronti di tutti i 21 comproprietari, avvisi di accertamento IMU per gli anno 2012 e 2013, con applicazione di sanzioni e interessi;
Dei 21 contribuenti , 7 hanno presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di non essere soggetti passivi IMU in quanto :
- i circa 200000 mq terreni pur essendo urbanisticamente edificabili venivano regolarmente coltivati ai fini agricoli, in quanto concessi con contratto di affitto registrato in data 31/01/2012 ad un soggetto terzo non proprietario (affittuario) in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, per lo svolgimento della propria attività.
- i 46 fabbricati (cat. A/3 – C/2 – D/7) sono da considerarsi strumentali all’attività agricola in quanto concessi con contratto di affitto registrato in data 31/01/2012, ad un soggetto terzo (affittuario) in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, per lo svolgimento della propria attività.
Si specifica l’omessa dichiarazione ICI/IMU. Il contratto d’affitto registrato sostituisce la dichiarazione IMU /TASI?
I Giudici della Commissione Tributaria nell’udienza tenutasi nel mese di gennaio 2019, al termine della discussione, hanno invitato le parti a verificare le concrete possibilità di definizione conciliativa della controversia, rinviando la causa al mese di luglio 2019. In particolare, con espresso riferimento al contratto di affitto di azienda del 31.01.2012, hanno invitato il difensore dei contribuenti a identificare le aree e i fabbricati concessi in locazione.
Si chiede un parere al fine di poter adottare una corretta linea difensiva .
QUESITO
Ventuno contribuenti sono contitolari secondo le risultanze catastali di:
- 18 unità immobiliari censite in categoria A/3, 27 unità censite in categoria C/2 e una unità censita in categoria D/7.; Si precisa che nell’anno 2012 i fabbricati non erano stati ancora accatastati (l’accatastamento è avvenuto nell’anno 2014, senza peraltro il riconoscimento del requisito di ruralità). Il requisito di ruralità è stato riconosciuto solo a 14 fabbricati in data 27/11/2018.
- circa mq. 700.000 di terreni, di cui circa mq. 500.000 agricoli e circa mq. 200.000 edificabili, secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Comunale;
L’ufficio ha emesso per tali immobili (non essendo stata presentata dichiarazione ICI/IMU, né contratto d’affitto, ne fascicolo aziendale), nei confronti di tutti i 21 comproprietari, avvisi di accertamento IMU per gli anno 2012 e 2013, con applicazione di sanzioni e interessi;
Dei 21 contribuenti , 7 hanno presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di non essere soggetti passivi IMU in quanto :
- i circa 200000 mq terreni pur essendo urbanisticamente edificabili venivano regolarmente coltivati ai fini agricoli, in quanto concessi con contratto di affitto registrato in data 31/01/2012 ad un soggetto terzo non proprietario (affittuario) in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, per lo svolgimento della propria attività.
- i 46 fabbricati (cat. A/3 – C/2 – D/7) sono da considerarsi strumentali all’attività agricola in quanto concessi con contratto di affitto registrato in data 31/01/2012, ad un soggetto terzo (affittuario) in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, per lo svolgimento della propria attività.
Si specifica l’omessa dichiarazione ICI/IMU. Il contratto d’affitto registrato sostituisce la dichiarazione IMU /TASI?
I Giudici della Commissione Tributaria nell’udienza tenutasi nel mese di gennaio 2019, al termine della discussione, hanno invitato le parti a verificare le concrete possibilità di definizione conciliativa della controversia, rinviando la causa al mese di luglio 2019. In particolare, con espresso riferimento al contratto di affitto di azienda del 31.01.2012, hanno invitato il difensore dei contribuenti a identificare le aree e i fabbricati concessi in locazione.
Si chiede un parere al fine di poter adottare una corretta linea difensiva .
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28 marzo 2019
Ai fini Ta.Ri., preso atto che tale tipologia non è stata disciplinata a suo tempo nel regolamento comunale, né prevista apposita tariffa, vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/8/2015, la quale ha stabilito corretto applicare, per tale tipologia di occupazione, la tariffa per uso domestico, si chiede gentilmente quanto segue:
Considerata l’attività occasionale, oltre i componenti il nucleo famigliare del titolare, per una corretta tassazione dell’intera unità immobiliare, ai fini dell’attribuzione del numero degli occupanti, quali parametri devono essere presi a riferimento dall'ufficio????
Cordiali saluti
Considerata l’attività occasionale, oltre i componenti il nucleo famigliare del titolare, per una corretta tassazione dell’intera unità immobiliare, ai fini dell’attribuzione del numero degli occupanti, quali parametri devono essere presi a riferimento dall'ufficio????
Cordiali saluti
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27 marzo 2019
Il comune a fine anno 2016 ha emesso ingiunzioni fiscali per omesso o insufficiente versamento dei tributi locali (ICI e TARSU). Nello specifico le cartoline inviate dall'ufficiale giudiziario indicano il timbro di partenza dall'ufficio postale del 29/12/2016 ma la notifiche per il contribuente sono avvenute in data 02/01/2017. Alcuni contribuenti hanno versato solo in parte quanto richiesto e altri non hanno versato affatto. Oggi il comune intende richiedere all'Agenzia delle Entrate Riscossione di emettere cartelle di riscossione coattiva relative alle ingiunzioni fiscali (che hanno interrotto i termini di prescrizione). La procedura permette di caricare i dati come Decreto Ingiuntivo e inserire tra le note ogni singolo avviso di accertamento ricompreso nelle ingiunzioni fiscali. Dovendo indicare la data di notifica dell'ingiunzione fiscale si chiede se oltre a quella valida per il contribuente -02/01/2017 (per la decorrenza dei 60 giorni)- debba anche essere precisata la data di spedizione (data di notifica valida per il mittente entro i termini, prima del 31/12/2016). In caso di risposta affermativa si chiede cortesemente in che modo sia più corretto indicarlo (es. data spedizione o data notifica mittente). Grazie
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TARES
27 marzo 2019
Il Comune aveva disposto il pagamento della seconda rata TARES 2013 (saldo) entro il 30 aprile 2014. È legittimo richiedere il versamento nell'anno 2019, considerando che la richiesta di pagamento dei tributi locali dev'essere notificata entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato? Nel caso di specie il versamento della seconda rata avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 aprile 2014. Si ringrazia per la collaborazione
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26 marzo 2019
Un contribuente ha posseduto catastalmente un immobile dal 2008 al 18/12/2017 ma paga imu fino a ottobre 2015.
Emetto avviso di accertamento per il 2015 (parziale) ma il contribuente fornisce nota di trascrizione catastale dove si evince che è stato usufruttuario (non residente) di questo immobile dal 09/10/2008 al 01/10/2015.
Il contribuente dice di aver contattato il catasto il quale pare abbia detto di far riferimento all’unico documento valido che è la nota di trascrizione e che la data di cessazione del 18/12/2017, riportata sulla visura catastale è stata recepita dal gestionale del Catasto a seguito di un atto avvenuto successivamente tra i proprietari dell’immobile e di questo atto l'usufruttuario non poteva saperne nulla. Mi sembra una situazione tanto strana.
Le chiedo: 1) posso tenere conto della nota di trascrizione presentata dal contribuente come pezza giustificativa e annullare l'atto (ignorando così la visura del catasto)?
2) posso fare qualche richiesta specifica al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Emetto avviso di accertamento per il 2015 (parziale) ma il contribuente fornisce nota di trascrizione catastale dove si evince che è stato usufruttuario (non residente) di questo immobile dal 09/10/2008 al 01/10/2015.
Il contribuente dice di aver contattato il catasto il quale pare abbia detto di far riferimento all’unico documento valido che è la nota di trascrizione e che la data di cessazione del 18/12/2017, riportata sulla visura catastale è stata recepita dal gestionale del Catasto a seguito di un atto avvenuto successivamente tra i proprietari dell’immobile e di questo atto l'usufruttuario non poteva saperne nulla. Mi sembra una situazione tanto strana.
Le chiedo: 1) posso tenere conto della nota di trascrizione presentata dal contribuente come pezza giustificativa e annullare l'atto (ignorando così la visura del catasto)?
2) posso fare qualche richiesta specifica al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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IMU
21 marzo 2019
Nel contesto della fase propedeutica agli accertamenti imu ho trasmesso all'UT un elenco di mappali intestati a contribuenti al fine di indicarmi se trattavasi di area o terreno agricolo.
Alcuni mappali sono stati identificati con la dicitura "aree per attrezzature pubbliche" oppure " strade già esistenti"; nell'ambito delle prime poi, alcune risultano già realizzate, per altre invece c'è un progetto.
Il collega dell'ut mi ha spiegato che trattasi di "zone"sulle quali, in fase di costruzione, i proprietari si sono impegnati a realizzare opere di pubblica utilità. Ma ai fini imu/tasi, questi contribuenti che catastalmente risultano ancora proprietari di tali mappali sono tenuti al pagamento dell'IMU oppure si tratta di una situazione catastale che deve essere semplicemente aggiornata al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti,
Alcuni mappali sono stati identificati con la dicitura "aree per attrezzature pubbliche" oppure " strade già esistenti"; nell'ambito delle prime poi, alcune risultano già realizzate, per altre invece c'è un progetto.
Il collega dell'ut mi ha spiegato che trattasi di "zone"sulle quali, in fase di costruzione, i proprietari si sono impegnati a realizzare opere di pubblica utilità. Ma ai fini imu/tasi, questi contribuenti che catastalmente risultano ancora proprietari di tali mappali sono tenuti al pagamento dell'IMU oppure si tratta di una situazione catastale che deve essere semplicemente aggiornata al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti,
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21 marzo 2019
Buongiorno, con pec del 22/10/2015 un contribuente TARI, non residente nel Comune impositore, proponeva l'abbattimento della TARI 2015 ad un terzo dell'importo dovuto, contenuto nell'avviso di pagamento emesso e ricevuto ad aprile2015, invocando la formula del silenzio assenso.
Il comune non ha risposto tempestivamente a tale proposta, ma lo ha fatto nel 2016 e nel 2018, scrivendo al contribuente, in modo chiaro ed inequivocabile, che la TARI emessa è da pagare per intero perché già ridotta per uso stagionale.
Ora, difronte ad un sollecito di pagamento TARI 2015 emesso per i due terzi di tassa non pagata, il contribuente presenta ricorso in CTP, con gli effetti di reclamo mediazione, invocando quel SILENZIO-ASSENSO citato nella prima pec.
Ritengo che la formula del silenzio assenso, non attenga alla materia tributaria... ma non so citare i riferimenti normativi... pertanto si chiede se è corretta l'interpretazione dell'ufficio tributi e, nel caso di risposta affermativa, i riferimenti normativi del caso.
Ringrazio e saluto
Il comune non ha risposto tempestivamente a tale proposta, ma lo ha fatto nel 2016 e nel 2018, scrivendo al contribuente, in modo chiaro ed inequivocabile, che la TARI emessa è da pagare per intero perché già ridotta per uso stagionale.
Ora, difronte ad un sollecito di pagamento TARI 2015 emesso per i due terzi di tassa non pagata, il contribuente presenta ricorso in CTP, con gli effetti di reclamo mediazione, invocando quel SILENZIO-ASSENSO citato nella prima pec.
Ritengo che la formula del silenzio assenso, non attenga alla materia tributaria... ma non so citare i riferimenti normativi... pertanto si chiede se è corretta l'interpretazione dell'ufficio tributi e, nel caso di risposta affermativa, i riferimenti normativi del caso.
Ringrazio e saluto
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