30 ottobre 2019
Nel 1977 ad una U.I.U. originaria, priva di subalterno, succedono, a seguito decesso dell’ intestatario gli eredi per le seguenti quote: per 1/3 al coniuge e la restante parte ai 6 figli pro quota per 1/9 ciascuno.
Nel 1988, a seguito di frazionamento, viene soppressa l’U.I.U. ( priva di subalterno) e nascono due U.I.U. contraddistinte dai subalterni 1 e 2, con gli stessi intestatari del fabbricato originario, in quanto non erano stati fatti atti pubblici che potessero giustificare il cambio di intestazione.
Il Sub. 1 diventa la casa di abitazione della coniuge del defunto di cui alla successione del 1977, mentre il sub 2 diventa la casa di abitazione di uno dei figli che vi risiede con la sua famiglia.
Nel 1996 muore il coniuge che risiedeva nel sub 1, nel 2001 venne fatta la successione e il sub. 1 passò pro quota ai 6 figli mentre il sub 2 non venne incluso nella successione e restò l’intestazione catastale derivante dalla successione del 1977, che non subì modifiche a seguito del frazionamento del 1988.
Nel 2016 al sub 2 a seguito del decesso del figlio che vi risiedeva, succedono la moglie ed i figli pro quota diventando gli intestatari catastali di detto immobile mentre tutti gli altri scompaiono.
L’ufficio ha emesso accertamenti IMU per gli anni 2012 e 2013, anche per l’U.I.U. distinta al sub. 2 per tutti gli intestatari catastali derivanti dalla successione nel 1977 ad eccezione del soggetto che vi risiedeva, e i contribuenti hanno pagato quanto secondo noi dovuto.
Ora uno dei contribuenti torna alla carica, “spalleggiato da chi da sempre ragione a tutti tanto a lui non costa niente”, chiedendo il rimborso di quanto aveva pagato perché è andato in conservatoria e non vi risulta nessun atto registrato che indichi la sua proprietà sull’immobile sub 2, a differenza di quanto noi invece gli avevamo detto, quando lui imparò a suo favore la pur vera notizia che si impara il primo giorno di scuola che il catasto italiano non fa proprietà.
In conservatoria è presente la successione del 1977, dove si parla dell’immobile originario (privo di sub.) che a seguito del frazionamento del 1988 derivarono i due subalterni 1 e 2 che hanno mantenuto la stessa intestazione catastale, non essendoci altri atti pubblici registrati che dicessero il contrario, solo nel 2016 il sub 2 a seguito della successione di uno dei fratelli che vi risiedeva cambia intestazione passando alla moglie ed ai figli.
È corretto sostenere che l’U.I.U. distinta al sub. 2 dalla conservatoria risulta intestata come da quanto risultava dalla successione del 1977 per l’immobile originario, e successivamente non essendo stati fatti atti pubblici che lo riguardassero la proprietà è restata quella originaria derivante dall’immobile esistente prima del frazionamento?
Può il contribuente sostenere che in conservatoria non esiste nessuna atto che lo riconduca quale intestatario all’immobile sub. 2 solo perché negli anni non hanno mai fatto atti pubblici e pertanto e non hanno mai regolarizzato la propria situazione?
In attesa di riscontro si inviano Cordiali Saluti
Se necessarie per meglio comprendere l’intricata vicenda, si potrebbero inviare copie delle visure storiche e delle denunce di successione sopra menzionate all’indirizzo e-mail che nel caso vorreste indicarci.
Nel 1988, a seguito di frazionamento, viene soppressa l’U.I.U. ( priva di subalterno) e nascono due U.I.U. contraddistinte dai subalterni 1 e 2, con gli stessi intestatari del fabbricato originario, in quanto non erano stati fatti atti pubblici che potessero giustificare il cambio di intestazione.
Il Sub. 1 diventa la casa di abitazione della coniuge del defunto di cui alla successione del 1977, mentre il sub 2 diventa la casa di abitazione di uno dei figli che vi risiede con la sua famiglia.
Nel 1996 muore il coniuge che risiedeva nel sub 1, nel 2001 venne fatta la successione e il sub. 1 passò pro quota ai 6 figli mentre il sub 2 non venne incluso nella successione e restò l’intestazione catastale derivante dalla successione del 1977, che non subì modifiche a seguito del frazionamento del 1988.
Nel 2016 al sub 2 a seguito del decesso del figlio che vi risiedeva, succedono la moglie ed i figli pro quota diventando gli intestatari catastali di detto immobile mentre tutti gli altri scompaiono.
L’ufficio ha emesso accertamenti IMU per gli anni 2012 e 2013, anche per l’U.I.U. distinta al sub. 2 per tutti gli intestatari catastali derivanti dalla successione nel 1977 ad eccezione del soggetto che vi risiedeva, e i contribuenti hanno pagato quanto secondo noi dovuto.
Ora uno dei contribuenti torna alla carica, “spalleggiato da chi da sempre ragione a tutti tanto a lui non costa niente”, chiedendo il rimborso di quanto aveva pagato perché è andato in conservatoria e non vi risulta nessun atto registrato che indichi la sua proprietà sull’immobile sub 2, a differenza di quanto noi invece gli avevamo detto, quando lui imparò a suo favore la pur vera notizia che si impara il primo giorno di scuola che il catasto italiano non fa proprietà.
In conservatoria è presente la successione del 1977, dove si parla dell’immobile originario (privo di sub.) che a seguito del frazionamento del 1988 derivarono i due subalterni 1 e 2 che hanno mantenuto la stessa intestazione catastale, non essendoci altri atti pubblici registrati che dicessero il contrario, solo nel 2016 il sub 2 a seguito della successione di uno dei fratelli che vi risiedeva cambia intestazione passando alla moglie ed ai figli.
È corretto sostenere che l’U.I.U. distinta al sub. 2 dalla conservatoria risulta intestata come da quanto risultava dalla successione del 1977 per l’immobile originario, e successivamente non essendo stati fatti atti pubblici che lo riguardassero la proprietà è restata quella originaria derivante dall’immobile esistente prima del frazionamento?
Può il contribuente sostenere che in conservatoria non esiste nessuna atto che lo riconduca quale intestatario all’immobile sub. 2 solo perché negli anni non hanno mai fatto atti pubblici e pertanto e non hanno mai regolarizzato la propria situazione?
In attesa di riscontro si inviano Cordiali Saluti
Se necessarie per meglio comprendere l’intricata vicenda, si potrebbero inviare copie delle visure storiche e delle denunce di successione sopra menzionate all’indirizzo e-mail che nel caso vorreste indicarci.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
25 ottobre 2019
Sono in corso gli accertamenti IMU 2014, il Responsabile del servizio finanziario è un amministratore , chiede se sia possibile eliminare le sanzioni dagli accertamenti per omesso o parziale pagamento.
potreste darmi una risposta con riferimenti normativi.
Grazie
potreste darmi una risposta con riferimenti normativi.
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
25 ottobre 2019
Invio nel 2014 di avviso di acceramento Ici annualità 2009 , notifica a mezzo A/R ordinaria servizio postale.
L'avviso trasmesso dalle Poste per compiuta giacenza.
E' emerso il contribuente è deceduto nel 2012 , dallo stato di famiglia al momento del decesso viveva da solo.
Le Poste non hanno indicato destinatario deceduto
La notifica per compiuta giacenza è valida?
L'avviso trasmesso dalle Poste per compiuta giacenza.
E' emerso il contribuente è deceduto nel 2012 , dallo stato di famiglia al momento del decesso viveva da solo.
Le Poste non hanno indicato destinatario deceduto
La notifica per compiuta giacenza è valida?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
24 ottobre 2019
Buongiorno,
chiedo una conferma di una informazione che ci aveva dato all'ultimo incontro di formazione a Milano, per essere certa di aver capito bene.
Quando notifico con raccomandata r/r un accertamento, se il postino mi riporta la busta con l'indicazione "trasferito" o "sconosciuto" o "indirizzo insuff." o "irreperibile", faccio uno stampa dal SIATEL e se l'indirizzo che ho usato è il medesimo, posso considerare la notifica come effettuata regolarmente?
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti
chiedo una conferma di una informazione che ci aveva dato all'ultimo incontro di formazione a Milano, per essere certa di aver capito bene.
Quando notifico con raccomandata r/r un accertamento, se il postino mi riporta la busta con l'indicazione "trasferito" o "sconosciuto" o "indirizzo insuff." o "irreperibile", faccio uno stampa dal SIATEL e se l'indirizzo che ho usato è il medesimo, posso considerare la notifica come effettuata regolarmente?
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 ottobre 2019
L’ufficio sta procedendo con l’emissione degli accertamenti IMU e TASI per anni d’imposta 2014 e 2015. A tale proposito si chiede se sia legittimo emettere l’atto di accertamento nei confronti di una società fallita con sentenza del 30/11/2015, nel caso in cui il Comune abbia già presentato formale richiesta d’insinuazione al passivo (14/12/2016) per un importo XXX, determinato sommando agli importi scaturenti dagli accertamenti divenuti definitivi (già notificati alla società) gli importi della sola imposta (in quanto non ancora accertata alla data del 14/12/2016) per gli anni d’imposta dal 2012 al 29/11/2015.
La domanda è quindi questa:
avendo già comunicato al Curatore fallimentare l’importo delle imposte dovute al Comune, è necessario notificare anche l’avviso di accertamento, oppure resta preclusa tale possibilità ?
in caso di risposta affermativa, deve essere emesso un accertamento normale (con irrogazione di sanzione e calcolo interessi) oppure va richiesta la sola imposta ?
La posizione dell’Ufficio sarebbe quella di non notificare alcun atto, in quanto tali importi sono già ricompresi nella domanda di ammissione al passivo e pertanto già noti (anche se, ripeto, privi di sanzioni ed interessi) si chiede se tale interpretazione sia corretta.
Si ringrazia sentitamente
La domanda è quindi questa:
avendo già comunicato al Curatore fallimentare l’importo delle imposte dovute al Comune, è necessario notificare anche l’avviso di accertamento, oppure resta preclusa tale possibilità ?
in caso di risposta affermativa, deve essere emesso un accertamento normale (con irrogazione di sanzione e calcolo interessi) oppure va richiesta la sola imposta ?
La posizione dell’Ufficio sarebbe quella di non notificare alcun atto, in quanto tali importi sono già ricompresi nella domanda di ammissione al passivo e pertanto già noti (anche se, ripeto, privi di sanzioni ed interessi) si chiede se tale interpretazione sia corretta.
Si ringrazia sentitamente
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 ottobre 2019
Faccio seguito al quesito posto n. 10925 per chiedere:
assodato che al contribuente non gli abbiamo notificato la comunicazione di attribuzione della natura di Area Fabbricabile a terreni su un'area avvenuta nel 2011, posso produrre gli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2014 senza sanzioni e interessi. Ma devo comunque notificare la comunicazione secondo un nostro prototipo di file o basta l'atto di accertamento che specifichi la natura del mappale oggetto d'accertamento?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
assodato che al contribuente non gli abbiamo notificato la comunicazione di attribuzione della natura di Area Fabbricabile a terreni su un'area avvenuta nel 2011, posso produrre gli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2014 senza sanzioni e interessi. Ma devo comunque notificare la comunicazione secondo un nostro prototipo di file o basta l'atto di accertamento che specifichi la natura del mappale oggetto d'accertamento?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 ottobre 2019
Una società immobiliare proprietaria di terreni edificabili con piano di lottizzazione approvato e realizzato ha edificato degli immobili per la vendita, questi non risultano accatastati per tanto non esentabili, gli accertamenti emessi sono calcolati sulla base imponibile del valore dell'area edificabile deliberata dalla G.C. su proposta dell'UTC.
La notifica degli atti viene fatta presso il domicilio fiscale a mezzo Racc AR dove di fatto non esiste nessuna sede o cassetta postale riconducibile all'immobiliare, puntualmente torna al mittente come "sconosciuto".
Per le vie brevi abbiamo contattato l'immobiliare che risulta avere uffici operativi in tutt'altro posto.
Come possiamo avere certezza che la notifica sia valida posto che l'invio degli atti via PEC sia l'unico mezzo di comunicazione?
La notifica degli atti viene fatta presso il domicilio fiscale a mezzo Racc AR dove di fatto non esiste nessuna sede o cassetta postale riconducibile all'immobiliare, puntualmente torna al mittente come "sconosciuto".
Per le vie brevi abbiamo contattato l'immobiliare che risulta avere uffici operativi in tutt'altro posto.
Come possiamo avere certezza che la notifica sia valida posto che l'invio degli atti via PEC sia l'unico mezzo di comunicazione?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 ottobre 2019
Tizio è proprietario di un immobile suddiviso in tre subalterni : un A3 e
due C2, ai fini IMU solo uno dei C2 è esente con l’A3 come abitazione principale;
Questo ufficio ha accertato che per l’anno 2013 e successivi non è mai stata versata
l’IMU per il C2 non rientrante nell’esenzione, Tizio ha lamentato che non gli è mai
stato comunicato quanto doveva pagare… Una volta spiegatogli che l’IMU è una tassa
in autoliquidazione, si è consigliato a Tizio di fare una variazione catastale : fondere i 3
subalterni e crearne uno solo, con efficacia NON retroattiva.
Detto fatto , Tizio il 22/11/2018 presente in catasto la una nuova pratica DOCFA (fusione) e crea un unico
subalterno, il 28/11/2018 presenta al Comune dichiarazione IMU 2018 dove compare
solo il nuovo subalterno e indica come inizio del possesso il 28/11/2011 ovvero la
data della successione del padre dal quale ha ricevuto l’immobile.
Per le vie brevi ha poi dichiarato che i tre sub derivavano dal un errore dell’ufficio del territorio… per cui
l’immobile è da considerarsi da sempre come unico subalterno e quindi esente dal
pagamento. Si chiede se:
1- la nuova situazione catastale è da considerarsi retroattiva, anche se esiste uno
storico di più subalterni?
2- è corretto emettere avvisi di accertamento per l’anno 2013 e successivi anni per
omesso versamento fino alla data del 22/11/2018?
due C2, ai fini IMU solo uno dei C2 è esente con l’A3 come abitazione principale;
Questo ufficio ha accertato che per l’anno 2013 e successivi non è mai stata versata
l’IMU per il C2 non rientrante nell’esenzione, Tizio ha lamentato che non gli è mai
stato comunicato quanto doveva pagare… Una volta spiegatogli che l’IMU è una tassa
in autoliquidazione, si è consigliato a Tizio di fare una variazione catastale : fondere i 3
subalterni e crearne uno solo, con efficacia NON retroattiva.
Detto fatto , Tizio il 22/11/2018 presente in catasto la una nuova pratica DOCFA (fusione) e crea un unico
subalterno, il 28/11/2018 presenta al Comune dichiarazione IMU 2018 dove compare
solo il nuovo subalterno e indica come inizio del possesso il 28/11/2011 ovvero la
data della successione del padre dal quale ha ricevuto l’immobile.
Per le vie brevi ha poi dichiarato che i tre sub derivavano dal un errore dell’ufficio del territorio… per cui
l’immobile è da considerarsi da sempre come unico subalterno e quindi esente dal
pagamento. Si chiede se:
1- la nuova situazione catastale è da considerarsi retroattiva, anche se esiste uno
storico di più subalterni?
2- è corretto emettere avvisi di accertamento per l’anno 2013 e successivi anni per
omesso versamento fino alla data del 22/11/2018?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
22 ottobre 2019
Buongiorno,
il nostro regolamento prevede l'esenzione del passo carraio per soggetti portatori di handicap.
E' appena arrivata una richiesta di rimborso di un contribuente che dichiara di essere portatore di handicap dal 2011 (la denuncia però è pervenuta solo adesso).
Chiede il rimborso della tassa dal 2014 ad oggi.
Il nostro regolamento non specifica nulla sulle modalità di presentazione delle denunce.
Il 2019 certamente lo rimborso e dall'anno prossimo non emetterò più la cartella di pagamento, ma è giusto che io debba procedere al rimborso di vecchie annualità quando la comunicazione mi è stata presentata solo adesso?
Grazie infinite
il nostro regolamento prevede l'esenzione del passo carraio per soggetti portatori di handicap.
E' appena arrivata una richiesta di rimborso di un contribuente che dichiara di essere portatore di handicap dal 2011 (la denuncia però è pervenuta solo adesso).
Chiede il rimborso della tassa dal 2014 ad oggi.
Il nostro regolamento non specifica nulla sulle modalità di presentazione delle denunce.
Il 2019 certamente lo rimborso e dall'anno prossimo non emetterò più la cartella di pagamento, ma è giusto che io debba procedere al rimborso di vecchie annualità quando la comunicazione mi è stata presentata solo adesso?
Grazie infinite
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
22 ottobre 2019
L'attività in questione si occupa di importazione esportazione e commercio all'ingrosso di tessuti, prodotti in alluminio e ferro, accessori per tende tradizionali e tecnologiche da interno ed esterno quali tende a pacchetto, a pannello e arricciate, a rullo, veneziane, tende verticali, da sole, zanzariere e altri prodotti similari. In pratica tende da sole. In quale categoria dovrei inserire questa attività?
Grazie
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
21 ottobre 2019
Ho un problema con una denuncia di un'attività commerciale che ha aperto un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti tessili con codice ateco 46.9.
Contesta due cose:
1) la categoria nella quale ho inserito l'attività: io l'ho inserita nella categoria "Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli" che ha una tariffa maggiore rispetto alla categoria "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato" nella quale vorrebbe essere inserito. Con il codice ATECO 46.9 (commercio all'ingrosso) secondo Lei quale categoria devo attribuire?
2) contesta il mio rifiuto alla richiesta di riduzione del 40% per utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta. il mio rifiuto è legato al fatto che la raccolta porta a porta è regolarmente effettuata e in quella strada ci sono altre ditte che non hanno mai preteso la riduzione.
Sarebbe così gentile da dirmi se sto procedendo correttamente?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Contesta due cose:
1) la categoria nella quale ho inserito l'attività: io l'ho inserita nella categoria "Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli" che ha una tariffa maggiore rispetto alla categoria "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato" nella quale vorrebbe essere inserito. Con il codice ATECO 46.9 (commercio all'ingrosso) secondo Lei quale categoria devo attribuire?
2) contesta il mio rifiuto alla richiesta di riduzione del 40% per utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta. il mio rifiuto è legato al fatto che la raccolta porta a porta è regolarmente effettuata e in quella strada ci sono altre ditte che non hanno mai preteso la riduzione.
Sarebbe così gentile da dirmi se sto procedendo correttamente?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
21 ottobre 2019
Buongiorno dr. Cava,
una società proprietaria di un D8 ha un debito IMU/TASI verso la nostra amministrazione di più di 400 mila euro per le annualità 2013/2017 (vendono ad ottobre 2017).
Il legale rappresentante ha chiesto appuntamento con il sindaco per richiedere una rateizzazione.
La situazione accertamenti è la seguente:
L'accertamento del 2013 è già stato trasmesso all'agente di riscossione e di conseguenza lo terrei fuori dalla rateizzazione. Per l'annualità 2014 e 2015 sono stati emessi nel 2018 e 2019 avvisi di accertamento già esecutivi. per il 2016 e 2017 ho generato solo i provvedimenti ai fini del calcolo complessivo del debito.
Il nostro regolamento sulle rateizzazioni prevede il rilascio di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'intero totale del debito fino a un massimo di 60 rate mensili.
Chiedo un suo parere sull'opportunità o meno di concedere la rateizzazione e sulle eventuali insidie che si potrebbero nascondere dietro questa concessione. La polizza fidejussoria dovrebbe tutelarci ma chiedo un confronto e un conforto.
Ringrazio infinitamente
una società proprietaria di un D8 ha un debito IMU/TASI verso la nostra amministrazione di più di 400 mila euro per le annualità 2013/2017 (vendono ad ottobre 2017).
Il legale rappresentante ha chiesto appuntamento con il sindaco per richiedere una rateizzazione.
La situazione accertamenti è la seguente:
L'accertamento del 2013 è già stato trasmesso all'agente di riscossione e di conseguenza lo terrei fuori dalla rateizzazione. Per l'annualità 2014 e 2015 sono stati emessi nel 2018 e 2019 avvisi di accertamento già esecutivi. per il 2016 e 2017 ho generato solo i provvedimenti ai fini del calcolo complessivo del debito.
Il nostro regolamento sulle rateizzazioni prevede il rilascio di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'intero totale del debito fino a un massimo di 60 rate mensili.
Chiedo un suo parere sull'opportunità o meno di concedere la rateizzazione e sulle eventuali insidie che si potrebbero nascondere dietro questa concessione. La polizza fidejussoria dovrebbe tutelarci ma chiedo un confronto e un conforto.
Ringrazio infinitamente
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.