23 aprile 2020
Buonasera,
il nostro Ente gestisce il Servizio di Igiene Urbana tramite una ditta in appalto, il Comune si occupa della determinazione della tariffa e il rapporto con i contribuenti.
Il Comune ha richiesto alla ditta l'elaborazione del Per per il 2020, secondo le indicazioni di Arera, per la successiva integrazione dei costi da parte dell'Ente e l'approvazione in Consiglio Comunale, ma la stessa ha risposto nel modo seguente:
In riferimento alla Vostra prot. n........ siamo a comunicarvi che la scrivente in qualità di aderente all’associazione di categoria Cisambiente-Confindustria ha presentato ricorso al Tar finalizzato a richiedere la sospensiva della determinazione n.443/2019 e per il quale si è già svolta la prima udienza lo scorso 12 febbraio. Il Tar si è riservato sia sulle questioni preliminari, con l’eventuale rimessione in termini se dovesse essere ritenuta necessaria, sia nel merito della sospensiva. Nello specifico, il contenuto della delibera suddetta così come la richiesta di predisposizione del PEF non appaiono applicabili alla scrivente che opera in regime di appalto. E ciò in considerazione di una espressa previsione di legge. L'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", infatti, limita l'applicabilità delle disposizioni relative al Piano Economico Finanziario ai soli soggetti che operano nell'ambito dei contratti di concessione, come definiti dall'art. 3 dello stesso Codice. Del resto, è nota la nota distinzione tra "appaltatore" di un pubblico servizio e "concessionario": "Nel campo dei servizi pubblici, si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione. Deve quindi ritenersi che si ha concessione quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto (ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi); si avrà invece appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione" (Consiglio di Stato sez. VI, 04.09.2012 n. 4682). In quest'ottica, appare assolutamente eccedente le attribuzioni di ARERA, la richiesta di predisposizione del PEF indirizzata agli appaltatori, richiesta che determina effetti del tutto iniqui e di palese disparità di trattamento, posto che tratta nello stesso modo soggetti e situazioni del tutto diverse stante, appunto, la netta distinzione tra "appaltatore" e "concessionario". Le richieste di predisposizione del PEF appaiono, inoltre, persino contraddittorie con la stessa Delibera ARERA che all'art. 6.1 dispone che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Per. La normativa vigente, infatti, richiamata nella stessa Delibera di ARERA, disciplina il Pef solo ed esclusivamente a carico del Concessionario, ex art.165 Codice Appalti, per le ragioni di "equilibrio" del Pef di cui al comma 1, in tal modo che su questo incidano "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione". Dunque, non solo nessun obbligo è imposto all'appaltatore, ma in alcun modo "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione" potrebbero alterare l'equilibrio della prestazione, in quanto l'equilibrio del Conto Economico dell'Appaltatore è esclusivamente dato dal costo e dal canone dell'Appalto, che - sembra davvero superfluo dirlo - non subisce alcuna modifica in relazione alle "variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione". Pertanto, sarebbe anche solo illogico e francamente assurdo pensare che l'obbligo del Pef sia attribuito - non solo ad un soggetto che non ha alcun obbligo di redigerlo "in base alla normativa vigente" - ma per il quale non vi è alcuna utilità dal redigere tale documento. Un chiaro elemento letterale relativo ai presupposti ed alle finalità del Pef, e dunque alla sua totale "illogicità" di imposizione all'Appaltatore, è data dal raccordo tra il richiamo al concetto di "rischio operativo" di cui all'articolo 165 comma 1 e la definizione di rischio operativo quale richiamata dall'articolo 3 comma 1 lettera zz, quale anch'essa richiamata dall'articolo 165 com'ma 1. Dunque, il "rischio operativo" di cui al suddetto articolo 3 è quello relativo alla "gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione", e dunque solo della concessione e non dell'appalto. Da qui il probabile equivoco terminologico della parola "gestore" che, ovviamente, richiama - non certamente tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo - ma, appunto, la "gestione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione".
Riconfermando che la scrivente ha già comunicato le voci di costo di propria competenza per il 2020.
Si chiede gentilmente un parere su come l' Ente debba rispondendere a tali affermazioni.
Ringraziamo per la gentile disponibilità.
il nostro Ente gestisce il Servizio di Igiene Urbana tramite una ditta in appalto, il Comune si occupa della determinazione della tariffa e il rapporto con i contribuenti.
Il Comune ha richiesto alla ditta l'elaborazione del Per per il 2020, secondo le indicazioni di Arera, per la successiva integrazione dei costi da parte dell'Ente e l'approvazione in Consiglio Comunale, ma la stessa ha risposto nel modo seguente:
In riferimento alla Vostra prot. n........ siamo a comunicarvi che la scrivente in qualità di aderente all’associazione di categoria Cisambiente-Confindustria ha presentato ricorso al Tar finalizzato a richiedere la sospensiva della determinazione n.443/2019 e per il quale si è già svolta la prima udienza lo scorso 12 febbraio. Il Tar si è riservato sia sulle questioni preliminari, con l’eventuale rimessione in termini se dovesse essere ritenuta necessaria, sia nel merito della sospensiva. Nello specifico, il contenuto della delibera suddetta così come la richiesta di predisposizione del PEF non appaiono applicabili alla scrivente che opera in regime di appalto. E ciò in considerazione di una espressa previsione di legge. L'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", infatti, limita l'applicabilità delle disposizioni relative al Piano Economico Finanziario ai soli soggetti che operano nell'ambito dei contratti di concessione, come definiti dall'art. 3 dello stesso Codice. Del resto, è nota la nota distinzione tra "appaltatore" di un pubblico servizio e "concessionario": "Nel campo dei servizi pubblici, si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione. Deve quindi ritenersi che si ha concessione quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto (ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi); si avrà invece appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione" (Consiglio di Stato sez. VI, 04.09.2012 n. 4682). In quest'ottica, appare assolutamente eccedente le attribuzioni di ARERA, la richiesta di predisposizione del PEF indirizzata agli appaltatori, richiesta che determina effetti del tutto iniqui e di palese disparità di trattamento, posto che tratta nello stesso modo soggetti e situazioni del tutto diverse stante, appunto, la netta distinzione tra "appaltatore" e "concessionario". Le richieste di predisposizione del PEF appaiono, inoltre, persino contraddittorie con la stessa Delibera ARERA che all'art. 6.1 dispone che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Per. La normativa vigente, infatti, richiamata nella stessa Delibera di ARERA, disciplina il Pef solo ed esclusivamente a carico del Concessionario, ex art.165 Codice Appalti, per le ragioni di "equilibrio" del Pef di cui al comma 1, in tal modo che su questo incidano "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione". Dunque, non solo nessun obbligo è imposto all'appaltatore, ma in alcun modo "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione" potrebbero alterare l'equilibrio della prestazione, in quanto l'equilibrio del Conto Economico dell'Appaltatore è esclusivamente dato dal costo e dal canone dell'Appalto, che - sembra davvero superfluo dirlo - non subisce alcuna modifica in relazione alle "variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione". Pertanto, sarebbe anche solo illogico e francamente assurdo pensare che l'obbligo del Pef sia attribuito - non solo ad un soggetto che non ha alcun obbligo di redigerlo "in base alla normativa vigente" - ma per il quale non vi è alcuna utilità dal redigere tale documento. Un chiaro elemento letterale relativo ai presupposti ed alle finalità del Pef, e dunque alla sua totale "illogicità" di imposizione all'Appaltatore, è data dal raccordo tra il richiamo al concetto di "rischio operativo" di cui all'articolo 165 comma 1 e la definizione di rischio operativo quale richiamata dall'articolo 3 comma 1 lettera zz, quale anch'essa richiamata dall'articolo 165 com'ma 1. Dunque, il "rischio operativo" di cui al suddetto articolo 3 è quello relativo alla "gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione", e dunque solo della concessione e non dell'appalto. Da qui il probabile equivoco terminologico della parola "gestore" che, ovviamente, richiama - non certamente tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo - ma, appunto, la "gestione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione".
Riconfermando che la scrivente ha già comunicato le voci di costo di propria competenza per il 2020.
Si chiede gentilmente un parere su come l' Ente debba rispondendere a tali affermazioni.
Ringraziamo per la gentile disponibilità.
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21 aprile 2020
L'ente sta valutando la fattibilità della destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione di rata capitale 2020 mutuo Cdp gestione Mef ,disposta dal D.L. n. 18/2020 , alla riduzione delle aliquote Imu 2020
Per quanto attiene le aliquote sugli immobili industriali e artiginanali di categoria D, il cui gettito è di pertinenza statale, e' possibile per il 2020 ridurre le aliquote? Il Comune deve comunque garantire la differenza di gettito allo Stato?
Si ringrazia
cordiali saluti
Per quanto attiene le aliquote sugli immobili industriali e artiginanali di categoria D, il cui gettito è di pertinenza statale, e' possibile per il 2020 ridurre le aliquote? Il Comune deve comunque garantire la differenza di gettito allo Stato?
Si ringrazia
cordiali saluti
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20 aprile 2020
Buongiorno,
un contribuente che ha acquistato casa con l'agevolazione per prima abitazione, avrebbe portato la residenza a marzo 2020 a seguito di termine dei lavori di ristrutturazione.
A seguito dell'emergenza sanitaria,il cantiere è stato bloccato ed è stata approvata una proroga fino al 31/12/2020 per il cambio di residenza.
Questo contribuente, a giugno vorrebbe pagare solo i primi tre mesi dell'anno perché il blocco del cantiere non è dipeso dalla sua volontà.
Ci sono già chiarimenti in merito?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
un contribuente che ha acquistato casa con l'agevolazione per prima abitazione, avrebbe portato la residenza a marzo 2020 a seguito di termine dei lavori di ristrutturazione.
A seguito dell'emergenza sanitaria,il cantiere è stato bloccato ed è stata approvata una proroga fino al 31/12/2020 per il cambio di residenza.
Questo contribuente, a giugno vorrebbe pagare solo i primi tre mesi dell'anno perché il blocco del cantiere non è dipeso dalla sua volontà.
Ci sono già chiarimenti in merito?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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17 aprile 2020
Buongiorno,
si chiedono gentilmente indicazioni in merito alla prescrizione di Avviso di Accertamento Imu 2014 spedito entro il 31/12/2019, ma recapitato al destinatario dal servizio di Poste Italiane a gennaio 2020.
Nonostante l'ufficio avesse già ribadito la validità della notifica, il cittadino continua ad opporsi al pagamento considerando il nostro Avviso di accertamento come un atto negoziale, quindi non regolamentato dall'art. 149 c.p.c..
Di seguito la lettera del contribuente oggetto della controversia:
La sottoscritta................. residente in.........., contesta le motivazioni addotte dalla Funzionaria Responsabile come motivazione al diniego della richiesta di annullamento presentata in data 19.02.2020.
Nello specifico si evidenzia che, come comunicato nella Vostra. ...” l’art.149 del c.p.c. ’Notificazione a mezzo servizio postale' sancisce che, in caso atti notificati attraverso il servîzio postale fa testo non il termine di consegna aII’interessato dell'atto in questione, ma bensi quello di consegna al messo o all’ufficio postale che ha il compito di recapitare la raccomandata”.......; questo corrisponde esattamente alla normativa qualora si tratti di “atti giudiziari", ma in caso di cosidetti “atti negoziali”, la data di notifica da considerarsi è quella di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, nel dubbio leggere la sentenza della Suprema Corte S.U. n.24822/2015.
Per quanto sopra, non dovendo intendersi la Vostra richiesta di pagamento quale “atto giudiziale”, va da sè che la medesima debba rientrare nell’altro dei c d. Atti negoziali e pertanto soggiacentë‘ allà relativa discîplina, pertanto non dovuta, diffidandovi dal procedere oltre poichè in caso contrario saranno avviate le procedure legali, oltre alla segnalazione agli organismi competenti.
Attendiamo una sua cortese risposta.
Cordiali saluti
si chiedono gentilmente indicazioni in merito alla prescrizione di Avviso di Accertamento Imu 2014 spedito entro il 31/12/2019, ma recapitato al destinatario dal servizio di Poste Italiane a gennaio 2020.
Nonostante l'ufficio avesse già ribadito la validità della notifica, il cittadino continua ad opporsi al pagamento considerando il nostro Avviso di accertamento come un atto negoziale, quindi non regolamentato dall'art. 149 c.p.c..
Di seguito la lettera del contribuente oggetto della controversia:
La sottoscritta................. residente in.........., contesta le motivazioni addotte dalla Funzionaria Responsabile come motivazione al diniego della richiesta di annullamento presentata in data 19.02.2020.
Nello specifico si evidenzia che, come comunicato nella Vostra. ...” l’art.149 del c.p.c. ’Notificazione a mezzo servizio postale' sancisce che, in caso atti notificati attraverso il servîzio postale fa testo non il termine di consegna aII’interessato dell'atto in questione, ma bensi quello di consegna al messo o all’ufficio postale che ha il compito di recapitare la raccomandata”.......; questo corrisponde esattamente alla normativa qualora si tratti di “atti giudiziari", ma in caso di cosidetti “atti negoziali”, la data di notifica da considerarsi è quella di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, nel dubbio leggere la sentenza della Suprema Corte S.U. n.24822/2015.
Per quanto sopra, non dovendo intendersi la Vostra richiesta di pagamento quale “atto giudiziale”, va da sè che la medesima debba rientrare nell’altro dei c d. Atti negoziali e pertanto soggiacentë‘ allà relativa discîplina, pertanto non dovuta, diffidandovi dal procedere oltre poichè in caso contrario saranno avviate le procedure legali, oltre alla segnalazione agli organismi competenti.
Attendiamo una sua cortese risposta.
Cordiali saluti
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14 aprile 2020
Buongiorno, è possibile sapere se le case cantoniere (Categoria D7) di proprietà delle Rete Ferroviaria Italiana, che ha natura giuridica di S.p.A., sono considerate esenti?. La società in questione, versa regolarmente il tributo per altri immobili ma non per i suddetti D7 e ovviamente per gli immobili di categoria E1. Grazie.
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10 aprile 2020
SI pone all'attenzione di Finanza locale il seguente quesito:
Il termine vigente per l'approvazione del Regolamento Tari è il 30 aprile 2020 , o il 31 maggio 2020?
Atteso che l'Ente intende sfruttare la possibilità normativa di confermare le tariffe 2019 entro il 30 giugno il Regolamento Tari deve essere comunque approvato nei termini sopra indicati?
Eventuali agevolazioni per le attività commerciali chiuse in periodo di emergenza sanitaria possono essere approvate con deliberazione di Giunta comunale?
Si ringrazia
Cordiali saluti
Il termine vigente per l'approvazione del Regolamento Tari è il 30 aprile 2020 , o il 31 maggio 2020?
Atteso che l'Ente intende sfruttare la possibilità normativa di confermare le tariffe 2019 entro il 30 giugno il Regolamento Tari deve essere comunque approvato nei termini sopra indicati?
Eventuali agevolazioni per le attività commerciali chiuse in periodo di emergenza sanitaria possono essere approvate con deliberazione di Giunta comunale?
Si ringrazia
Cordiali saluti
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09 aprile 2020
Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere ancora comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze? Se sì sempre entro sessanta giorni dalla sua nomina?
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IMU
08 aprile 2020
Egr. dr. Cava,
secondo Lei è il caso di rifare i regolamenti IMU e TARI alla luce della nuova IMU?
Nel corso a Milano, lo scorso gennaio, ci aveva detto che potevamo non approvare un nuovo regolamento, in quanto avremmo potuto e dovuto attenerci alla norma. Ci consigliava invece di fare il regolamento delle rateizzaizioni in quanto la norma, così come è scritta, è molto oppressiva per gli enti.
Resta ancora di questa idea? mi è venuto il dubbio guadando nella sezione "normativa e prassi" dove ho trovato la bozza di un regolamento IMU. E per la TARI? alla luce delle nuove disposizioni di ARERA è il caso di rivedere il regolamento?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
secondo Lei è il caso di rifare i regolamenti IMU e TARI alla luce della nuova IMU?
Nel corso a Milano, lo scorso gennaio, ci aveva detto che potevamo non approvare un nuovo regolamento, in quanto avremmo potuto e dovuto attenerci alla norma. Ci consigliava invece di fare il regolamento delle rateizzaizioni in quanto la norma, così come è scritta, è molto oppressiva per gli enti.
Resta ancora di questa idea? mi è venuto il dubbio guadando nella sezione "normativa e prassi" dove ho trovato la bozza di un regolamento IMU. E per la TARI? alla luce delle nuove disposizioni di ARERA è il caso di rivedere il regolamento?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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06 aprile 2020
Buongiorno,
so che il portale è esplicitamente improntato sull'informativa relativa ai tributi locali. Vorrei però se possibile porre un quesito inerente il regime iva dei buoni spesa alimentari relativi all'emergenza covid e esplicitamente previsti dalla circolare del Dipartimento Protezione Civile.
Vorremmo capire se emettendo l'ente dei buoni, che in altro non si concretizzano se non in delle semplici autorizzazioni di spesa da consegnare ai negozi per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità, siamo del tutto fuori dal regime del buono.corrispettivo previsto dal dpr 633/72 che differenzia tra buoni mono uso e multiuso e che quindi il negozio regola contabilmente l'acquisto con l'emissione di una fattura in regime iva split nei confronti dell'Ente.
Ovvero se
so che il portale è esplicitamente improntato sull'informativa relativa ai tributi locali. Vorrei però se possibile porre un quesito inerente il regime iva dei buoni spesa alimentari relativi all'emergenza covid e esplicitamente previsti dalla circolare del Dipartimento Protezione Civile.
Vorremmo capire se emettendo l'ente dei buoni, che in altro non si concretizzano se non in delle semplici autorizzazioni di spesa da consegnare ai negozi per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità, siamo del tutto fuori dal regime del buono.corrispettivo previsto dal dpr 633/72 che differenzia tra buoni mono uso e multiuso e che quindi il negozio regola contabilmente l'acquisto con l'emissione di una fattura in regime iva split nei confronti dell'Ente.
Ovvero se
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IMU
03 aprile 2020
Egr. Dr. Cava,
in questo momento di emergenza sanitaria che costringe tutti a casa, sono subissata di e-mail di contribuenti che vogliono "portarsi avanti" con i conteggi e gli f24 relativi all'acconto IMU di giugno.
Mi sollecitano il simulatore di calcolo che solitamente forniamo sul nostro sito.
Non ho ancora provveduto a richiederlo perchè non saprei che indicazioni dare.
Ci sono notizie in merito? L'ultima volta che ci siamo visti a Milano ci ha detto che l'acconto andava versato sulla base delle aliquote dell'anno precedente. Resta ancora valida questa indicazione?
Approfitto pure per ritornare sull'opportunità di programmare una videoconferenza da remoto, così da aiutarci a fare una sintesi della situazione pagamenti alla luce dell'emergenza sanitaria o in alternativa le chiedo se dispone di materiale utile per fronteggiare questo periodo di passaggio da Imu a nuova IMU ai tempi del coronavirus.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Caterina Del Prete
in questo momento di emergenza sanitaria che costringe tutti a casa, sono subissata di e-mail di contribuenti che vogliono "portarsi avanti" con i conteggi e gli f24 relativi all'acconto IMU di giugno.
Mi sollecitano il simulatore di calcolo che solitamente forniamo sul nostro sito.
Non ho ancora provveduto a richiederlo perchè non saprei che indicazioni dare.
Ci sono notizie in merito? L'ultima volta che ci siamo visti a Milano ci ha detto che l'acconto andava versato sulla base delle aliquote dell'anno precedente. Resta ancora valida questa indicazione?
Approfitto pure per ritornare sull'opportunità di programmare una videoconferenza da remoto, così da aiutarci a fare una sintesi della situazione pagamenti alla luce dell'emergenza sanitaria o in alternativa le chiedo se dispone di materiale utile per fronteggiare questo periodo di passaggio da Imu a nuova IMU ai tempi del coronavirus.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Caterina Del Prete
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IMU
03 aprile 2020
Un abitazione appena costruita,prima che venga accatastata il proprietario si accorge che la casa sta cedendo, fa causa al direttore lavori, causa ancora in corso, come mi devo comportare con i tributi comunali?. Imu e Tasi deve pagare in base all'Area? Se si si considera l'Area intera o quella dove e' stato costruito il fabbricato? Si consideri che il proprietario non puo' prendere la residenza in tale immobile non potendo cosi' usufruire dell'esenzione imu e Tasi per abitazione principale. E per la Tari?La casa e' di fatto inagibile ma sono allacciate le utenze di acqua e luce, se presentasse una dichiarazione di inagibilita' della casa dovrebbe pagare comunque la tari essendoci acqua e luce oppure non dovrebbe pagare in quanto la casa e' comunque di fatto inagibile in quanto il tetto sta' cedendo? grazie
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02 aprile 2020
Buongiorno, vorrei chiedere se sarà possibile avere degli schemi su come impostare i regolamenti da approvare entro il 30 aprile sia sulla nuova IMU che sulla TARI tenendo conto delle ultime disposizione dell'ARERA.
Nel ringraziala porgo i più cordiali saluti
Nel ringraziala porgo i più cordiali saluti
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