IMU
16 ottobre 2019
Buongiorno,
vorremmo sapere se il contributo IFEL sulle somme incassate da attività di accertamento (quindi non sullo spontaneo) tramite bollettino postale o bonifico bancario, è dovuto.
Grazie
Comune di Capoterra
vorremmo sapere se il contributo IFEL sulle somme incassate da attività di accertamento (quindi non sullo spontaneo) tramite bollettino postale o bonifico bancario, è dovuto.
Grazie
Comune di Capoterra
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
15 ottobre 2019
In visura catastale risultano : l'usufruttuario (deceduto nel 2013) e i possessori della nuda proprietà, è probabile che non siano state eseguite le opportune volture, può questo ufficio emettere avvisi di accertamento per omesso pagamento ai possessori della nuda proprietà?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
15 ottobre 2019
Un immobile accatastato in D/10 per successione diventa di proprietà di un contribuente che non possiede i requisiti di Coltivatore Diretto o IAP , quale aliquota va applicata : il 2 per mille o lo 7,6 per mille ovvero quella per base per altri fabbricati?
Si ringrazia
Si ringrazia
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
14 ottobre 2019
Nel 2011 è stata notificata ad una ditta una Comunicazione di attribuzione della natura di Area Fabbricabile a terreni con la quale si evidenziava un singolo mappale che da terreno diventava area (la ditta ne era in possesso dal 2005). Da quella comunicazione la ditta paga correttamente per quell'area.
Nell'elaborazione degli accertamenti 2014, scopro che questa ditta è proprietaria di un altro terreno (sempre dal 2005) e dopo aver richiesto all'ufficio tecnico la natura, scopro che anche questa è un'area fabbricabile esattamente come la precedente.
Posso procedere con l'accertamento su questa seconda area fabbricabile non considerata?
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti?
Caterina Del Prete
Nell'elaborazione degli accertamenti 2014, scopro che questa ditta è proprietaria di un altro terreno (sempre dal 2005) e dopo aver richiesto all'ufficio tecnico la natura, scopro che anche questa è un'area fabbricabile esattamente come la precedente.
Posso procedere con l'accertamento su questa seconda area fabbricabile non considerata?
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti?
Caterina Del Prete
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
14 ottobre 2019
Salve, " Un contribuente,(società agricola) ha effettuato per gli anni dal 2015
al 2018 il versamento dell'Imu quota stato (con codice tributo 3919) per
un immobile di categoria C3.
Nel 2019 ha fatto richiesta di rimborso al Comune, sostenendo che deve
essere l'Ente a rimborsare il versamento in eccesso, allo stato e non incassate dall'ente. Si chiede pertanto se tale rimborso è dovuto ed eventualmente quale sia la procedura
corretta da seguire per concederlo."
La ringrazio
al 2018 il versamento dell'Imu quota stato (con codice tributo 3919) per
un immobile di categoria C3.
Nel 2019 ha fatto richiesta di rimborso al Comune, sostenendo che deve
essere l'Ente a rimborsare il versamento in eccesso, allo stato e non incassate dall'ente. Si chiede pertanto se tale rimborso è dovuto ed eventualmente quale sia la procedura
corretta da seguire per concederlo."
La ringrazio
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
10 ottobre 2019
Oggetto: richiesta esenzione pagamento tassa rifiuti (TARI) studio medico privato.
Un contribuente, che svolge l’attività di medico di base, con studio medico presso il nostro Comune chiede l’annullamento del sollecito dell’avviso per mancato pagamento tari anno 2016, adducendo come motivazione la produzione di rifiuti speciali.
Premetto che il Contribuente era stato informato verbalmente dalla sottoscritta, che sulla base del nostro Regolamento aveva diritto alla riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che per l’anno di riferimento presentasse al comune copia del contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi, in quanto questi rifiuti prodotti nell’ambito di uno studio professionale medico, non possono essere attribuiti, quale rifiuti urbani, al servizio di raccolta comunale, il formulario di identificazione del rifiuto e la fattura.
A seguito di quanto richiesto il contribuente in data odierna presenta al comune per l’esenzione della tari
2 formulari di identificazione rifiuto con data di emissione 02/07/2019 e 27/09/2019 relativo ai rifiuti smaltiti presso uno studio privato dello stesso medico in un altro Comune in quanto afferma di effettuare personalmente il trasporto dei rifiuti speciali dal nostro Comune al Comune in cui lo stesso professionista ha un altro studio privato.
A dimostrazione dello smaltimento mi presenta insieme ai formulari sopra richiamati una fattura n. 123456 del 02/07/2019 relativa allo smaltimento dal 01.01.2018 al 30.06.2018 con allegato bollettino postale di avvenuto pagamento.
Inutile dire al contribuente che questa fattura può essere considerata valida per il primo semestre 2018 e non per il 2016, a condizione inoltre che per il 2018 alleghi copia del Contratto di smaltimento dei rifiuti speciali dello Studio professionale di Girasole, oppure la documentazione dalla quale risulti che il professionista è autorizzato al trasporto dei rifiuti speciali nell’altro Comune in cui svolge l’attività professionale.
Il professionista stesso chiede inoltre l’esenzione della tari 2019 e annualità pregresse.
Il nostro regolamento comunale prevede in caso di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici) la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che il produttore di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici), dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Alla luce della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.29310/47/16, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso della documentazione necessaria, come ci dobbiamo comportare?
Esentarlo alla luce della sentenza richiamata?
Oppure applicare il nostro regolamento con la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%?
Se dovessimo esentare il medico al pagamento della TARI alla luce della sentenza della C.T.P. di Roma n.29310/47/16 l’esenzione può essere estesa all’annualità d’imposta 2016, considerato che la sentenza è del 2016.
Cordiali saluti.
Un contribuente, che svolge l’attività di medico di base, con studio medico presso il nostro Comune chiede l’annullamento del sollecito dell’avviso per mancato pagamento tari anno 2016, adducendo come motivazione la produzione di rifiuti speciali.
Premetto che il Contribuente era stato informato verbalmente dalla sottoscritta, che sulla base del nostro Regolamento aveva diritto alla riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che per l’anno di riferimento presentasse al comune copia del contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi, in quanto questi rifiuti prodotti nell’ambito di uno studio professionale medico, non possono essere attribuiti, quale rifiuti urbani, al servizio di raccolta comunale, il formulario di identificazione del rifiuto e la fattura.
A seguito di quanto richiesto il contribuente in data odierna presenta al comune per l’esenzione della tari
2 formulari di identificazione rifiuto con data di emissione 02/07/2019 e 27/09/2019 relativo ai rifiuti smaltiti presso uno studio privato dello stesso medico in un altro Comune in quanto afferma di effettuare personalmente il trasporto dei rifiuti speciali dal nostro Comune al Comune in cui lo stesso professionista ha un altro studio privato.
A dimostrazione dello smaltimento mi presenta insieme ai formulari sopra richiamati una fattura n. 123456 del 02/07/2019 relativa allo smaltimento dal 01.01.2018 al 30.06.2018 con allegato bollettino postale di avvenuto pagamento.
Inutile dire al contribuente che questa fattura può essere considerata valida per il primo semestre 2018 e non per il 2016, a condizione inoltre che per il 2018 alleghi copia del Contratto di smaltimento dei rifiuti speciali dello Studio professionale di Girasole, oppure la documentazione dalla quale risulti che il professionista è autorizzato al trasporto dei rifiuti speciali nell’altro Comune in cui svolge l’attività professionale.
Il professionista stesso chiede inoltre l’esenzione della tari 2019 e annualità pregresse.
Il nostro regolamento comunale prevede in caso di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici) la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che il produttore di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici), dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Alla luce della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.29310/47/16, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso della documentazione necessaria, come ci dobbiamo comportare?
Esentarlo alla luce della sentenza richiamata?
Oppure applicare il nostro regolamento con la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%?
Se dovessimo esentare il medico al pagamento della TARI alla luce della sentenza della C.T.P. di Roma n.29310/47/16 l’esenzione può essere estesa all’annualità d’imposta 2016, considerato che la sentenza è del 2016.
Cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
10 ottobre 2019
Buongiorno, in riferimento al quesito n.10910, si chiede cortesemente come posso controbattere al consulente del nostro contribuente il quale sostiene che la ruralità dell'immobile è un requisito di natura oggettiva, pertanto se l'Agenzia del territorio ha attribuito all'immobile la categoria D10, il comune deve prenderne atto e ritenerlo esente per tutti i proprietari anche se non I.A.P. . Chiedo scusa ma credo che in caso di diniego di annullamento dell'atto, vogliano ricorrere, per cui vorrei fornire motivazioni esatte. Grazie.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
10 ottobre 2019
Buongiorno, l'acquisto o il trasferimento di residenza necessitano della dichiarazione IMU? La contribuente, che nel 2013 ha acquisito la residenza nel nostro Comune, fa riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione in cui è precisato che "la conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione". E' anche vero che nelle stesse è scritto che sussiste obbligo dichiarativo per l'immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU. Il nostro Ente finora, ha richiesto la dichiarazione, stiamo sbagliando?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
09 ottobre 2019
1)Buongiorno, tre fratelli sono comproprietari di un D10, uno solo di essi possiede i requisiti di I.A.P., devo considerare l'immobile esente a favore di tutti i proprietari indipendentemente dalla loro condizione soggettiva?
2) Sono pervenute al nostro ufficio diverse richieste di esenzione in seguito all'annotazione di sussistenza del requisito di ruralità richiesta e concessa dall'Agenzia del Territorio nel 2019. E' corretto considerare tali immobili esenti solo dal momento di presentazione della domanda o, come richiedono gli utenti, bisogna assegnare valore retroattivo dal 2014?
2) Sono pervenute al nostro ufficio diverse richieste di esenzione in seguito all'annotazione di sussistenza del requisito di ruralità richiesta e concessa dall'Agenzia del Territorio nel 2019. E' corretto considerare tali immobili esenti solo dal momento di presentazione della domanda o, come richiedono gli utenti, bisogna assegnare valore retroattivo dal 2014?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
08 ottobre 2019
Le cooperative sociali che rispettano i requisiti di nono commercialità previsti dal comma 2-bis dell'art.79 del dl 117/2017 (Codice del Terzo settore), ovvero che realizzano ricavi non superiori di oltre il 5 per cento ai relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi, hanno diritto all'esenzione dall'IMU e dalla Tasi relativamente agli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento di attività socioassistenziali e sanitarie ai sensi dell'art. 82 comma 6 del medesimo Codice del Terzo Settore?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
07 ottobre 2019
Con l’inserimento della superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari, questo ufficio ha provveduto al controllo delle dichiarazioni TARSU/TARES/TARI, accertando nuove superfici calcolando l’80% della superficie in visura, per le quali si è chiesto il pagamento della sola imposta per gli anni 2012-2015.
Un contribuente fa istanza di annullamento, facendo presente che la superficie non dichiarata, corrisponde al 25% della superficie del seminterrato con vani accessori non comunicanti con i vani principali (vedi procedura docfa), che tra il 2012 e il 2015 risultavano al rustico privi di pavimenti, intonaci e serramenti oltre all’ assenza di sistema idrico ed elettrico e che tra il 2014 e 2015 è stato oggetto di lavori di completamento regolarmente autorizzati dal Comune.
L’ufficio ha rigettato l’istanza, in quanto ritiene che l’immobile essendo stato accatastato nel 2012 viene considerato ultimato per intero da quella data e soggetto al pagamento della tassa rifiuti.
Si chiede se l’operato dell’ufficio sia stato corretto.
Un contribuente fa istanza di annullamento, facendo presente che la superficie non dichiarata, corrisponde al 25% della superficie del seminterrato con vani accessori non comunicanti con i vani principali (vedi procedura docfa), che tra il 2012 e il 2015 risultavano al rustico privi di pavimenti, intonaci e serramenti oltre all’ assenza di sistema idrico ed elettrico e che tra il 2014 e 2015 è stato oggetto di lavori di completamento regolarmente autorizzati dal Comune.
L’ufficio ha rigettato l’istanza, in quanto ritiene che l’immobile essendo stato accatastato nel 2012 viene considerato ultimato per intero da quella data e soggetto al pagamento della tassa rifiuti.
Si chiede se l’operato dell’ufficio sia stato corretto.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
07 ottobre 2019
Un contribuente al ricevimento dell’avviso di accertamento IMU 2014 ha fatto istanza di riesame esponendo quanto segue: nel 2014 non si era ancora formalizzato il possesso
degli immobili divenuto esecutivo con provvedimento di usucapione solo nel 2018,
riconoscendo comunque la validità della posizione e l’imposta tributaria dovuta, ma
impossibilitati nel 2014 e successivi al pagamento in quanto privi di titolo di proprietà,
chiedono lo “sgravio delle sanzione” per omesso versamento. Si chiede se sia corretto
rivedere l’accertamento ed applicare lo sgravio delle sanzioni e se anche per gli anni
successivi (fino al 2018) si possa accertare solo l’imposta dovuta al netto delle
sanzioni.
degli immobili divenuto esecutivo con provvedimento di usucapione solo nel 2018,
riconoscendo comunque la validità della posizione e l’imposta tributaria dovuta, ma
impossibilitati nel 2014 e successivi al pagamento in quanto privi di titolo di proprietà,
chiedono lo “sgravio delle sanzione” per omesso versamento. Si chiede se sia corretto
rivedere l’accertamento ed applicare lo sgravio delle sanzioni e se anche per gli anni
successivi (fino al 2018) si possa accertare solo l’imposta dovuta al netto delle
sanzioni.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.