17 ottobre 2019
Si presenta il caso di un proprietario di tre unità immobiliari : due in cat. A e una in C, lui risiede in un immobile (A2 abitazione principale) e l’altro (A3) lo ha concesso in uso gratuito con contratto registrato al figlio dove ha la residenza e per il quale applica la riduzione dell’imposta IMU ridotta del 50%;
Nel mese di luglio a seguito di lavori, ottiene il provvedimento unico tramite il SUAPE per la trasformazione dell’immobile, dove ha residenza il figlio, in B&B dividendo “fisicamente” l’immobile in due distinte unità immobiliari.
Ai fini catastali ad oggi non rileviamo nessuna variazione, si precisa che nessuna comunicazione è stata presentata a questo Ufficio
si chiede:
in assenza di variazione catastale rimane il diritto alla riduzione dell’imposta IMU al 50% ?
può questo ufficio chiedere al proprietario di provvedere all'aggiornamento catastale della nuova situazione?
Ai fini TARI quale tariffa bisognerebbe applicare in assenza di una specifica per B&B?
Nel mese di luglio a seguito di lavori, ottiene il provvedimento unico tramite il SUAPE per la trasformazione dell’immobile, dove ha residenza il figlio, in B&B dividendo “fisicamente” l’immobile in due distinte unità immobiliari.
Ai fini catastali ad oggi non rileviamo nessuna variazione, si precisa che nessuna comunicazione è stata presentata a questo Ufficio
si chiede:
in assenza di variazione catastale rimane il diritto alla riduzione dell’imposta IMU al 50% ?
può questo ufficio chiedere al proprietario di provvedere all'aggiornamento catastale della nuova situazione?
Ai fini TARI quale tariffa bisognerebbe applicare in assenza di una specifica per B&B?
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TARI
17 ottobre 2019
Il concessionario del servizio di accertamento dei tributi comunali ha emesso un avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI per gli esercizi 2016-2017-2018. Nell'avviso si ripete la sanzione al 100% per ciascun esercizio, successivamente ridotta al 25%. E' corretta l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione applicata in ciascun anno?
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IMU
16 ottobre 2019
Buongiorno,
vorremmo sapere se il contributo IFEL sulle somme incassate da attività di accertamento (quindi non sullo spontaneo) tramite bollettino postale o bonifico bancario, è dovuto.
Grazie
Comune di Capoterra
vorremmo sapere se il contributo IFEL sulle somme incassate da attività di accertamento (quindi non sullo spontaneo) tramite bollettino postale o bonifico bancario, è dovuto.
Grazie
Comune di Capoterra
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16 ottobre 2019
Buongiorno se un contribuente non è reperibile alla notifica di un accertamento imu con il messo notificatore,come devo comportarmi per effettuare la notifica dell'atto , affinchè sia valida per la formazione del ruolo coattivo
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15 ottobre 2019
In visura catastale risultano : l'usufruttuario (deceduto nel 2013) e i possessori della nuda proprietà, è probabile che non siano state eseguite le opportune volture, può questo ufficio emettere avvisi di accertamento per omesso pagamento ai possessori della nuda proprietà?
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15 ottobre 2019
Un immobile accatastato in D/10 per successione diventa di proprietà di un contribuente che non possiede i requisiti di Coltivatore Diretto o IAP , quale aliquota va applicata : il 2 per mille o lo 7,6 per mille ovvero quella per base per altri fabbricati?
Si ringrazia
Si ringrazia
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14 ottobre 2019
Nel 2011 è stata notificata ad una ditta una Comunicazione di attribuzione della natura di Area Fabbricabile a terreni con la quale si evidenziava un singolo mappale che da terreno diventava area (la ditta ne era in possesso dal 2005). Da quella comunicazione la ditta paga correttamente per quell'area.
Nell'elaborazione degli accertamenti 2014, scopro che questa ditta è proprietaria di un altro terreno (sempre dal 2005) e dopo aver richiesto all'ufficio tecnico la natura, scopro che anche questa è un'area fabbricabile esattamente come la precedente.
Posso procedere con l'accertamento su questa seconda area fabbricabile non considerata?
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti?
Caterina Del Prete
Nell'elaborazione degli accertamenti 2014, scopro che questa ditta è proprietaria di un altro terreno (sempre dal 2005) e dopo aver richiesto all'ufficio tecnico la natura, scopro che anche questa è un'area fabbricabile esattamente come la precedente.
Posso procedere con l'accertamento su questa seconda area fabbricabile non considerata?
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti?
Caterina Del Prete
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14 ottobre 2019
Salve, " Un contribuente,(società agricola) ha effettuato per gli anni dal 2015
al 2018 il versamento dell'Imu quota stato (con codice tributo 3919) per
un immobile di categoria C3.
Nel 2019 ha fatto richiesta di rimborso al Comune, sostenendo che deve
essere l'Ente a rimborsare il versamento in eccesso, allo stato e non incassate dall'ente. Si chiede pertanto se tale rimborso è dovuto ed eventualmente quale sia la procedura
corretta da seguire per concederlo."
La ringrazio
al 2018 il versamento dell'Imu quota stato (con codice tributo 3919) per
un immobile di categoria C3.
Nel 2019 ha fatto richiesta di rimborso al Comune, sostenendo che deve
essere l'Ente a rimborsare il versamento in eccesso, allo stato e non incassate dall'ente. Si chiede pertanto se tale rimborso è dovuto ed eventualmente quale sia la procedura
corretta da seguire per concederlo."
La ringrazio
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TARI
10 ottobre 2019
Oggetto: richiesta esenzione pagamento tassa rifiuti (TARI) studio medico privato.
Un contribuente, che svolge l’attività di medico di base, con studio medico presso il nostro Comune chiede l’annullamento del sollecito dell’avviso per mancato pagamento tari anno 2016, adducendo come motivazione la produzione di rifiuti speciali.
Premetto che il Contribuente era stato informato verbalmente dalla sottoscritta, che sulla base del nostro Regolamento aveva diritto alla riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che per l’anno di riferimento presentasse al comune copia del contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi, in quanto questi rifiuti prodotti nell’ambito di uno studio professionale medico, non possono essere attribuiti, quale rifiuti urbani, al servizio di raccolta comunale, il formulario di identificazione del rifiuto e la fattura.
A seguito di quanto richiesto il contribuente in data odierna presenta al comune per l’esenzione della tari
2 formulari di identificazione rifiuto con data di emissione 02/07/2019 e 27/09/2019 relativo ai rifiuti smaltiti presso uno studio privato dello stesso medico in un altro Comune in quanto afferma di effettuare personalmente il trasporto dei rifiuti speciali dal nostro Comune al Comune in cui lo stesso professionista ha un altro studio privato.
A dimostrazione dello smaltimento mi presenta insieme ai formulari sopra richiamati una fattura n. 123456 del 02/07/2019 relativa allo smaltimento dal 01.01.2018 al 30.06.2018 con allegato bollettino postale di avvenuto pagamento.
Inutile dire al contribuente che questa fattura può essere considerata valida per il primo semestre 2018 e non per il 2016, a condizione inoltre che per il 2018 alleghi copia del Contratto di smaltimento dei rifiuti speciali dello Studio professionale di Girasole, oppure la documentazione dalla quale risulti che il professionista è autorizzato al trasporto dei rifiuti speciali nell’altro Comune in cui svolge l’attività professionale.
Il professionista stesso chiede inoltre l’esenzione della tari 2019 e annualità pregresse.
Il nostro regolamento comunale prevede in caso di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici) la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che il produttore di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici), dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Alla luce della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.29310/47/16, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso della documentazione necessaria, come ci dobbiamo comportare?
Esentarlo alla luce della sentenza richiamata?
Oppure applicare il nostro regolamento con la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%?
Se dovessimo esentare il medico al pagamento della TARI alla luce della sentenza della C.T.P. di Roma n.29310/47/16 l’esenzione può essere estesa all’annualità d’imposta 2016, considerato che la sentenza è del 2016.
Cordiali saluti.
Un contribuente, che svolge l’attività di medico di base, con studio medico presso il nostro Comune chiede l’annullamento del sollecito dell’avviso per mancato pagamento tari anno 2016, adducendo come motivazione la produzione di rifiuti speciali.
Premetto che il Contribuente era stato informato verbalmente dalla sottoscritta, che sulla base del nostro Regolamento aveva diritto alla riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che per l’anno di riferimento presentasse al comune copia del contratto stipulato con una società specializzata nello smaltimento degli stessi, in quanto questi rifiuti prodotti nell’ambito di uno studio professionale medico, non possono essere attribuiti, quale rifiuti urbani, al servizio di raccolta comunale, il formulario di identificazione del rifiuto e la fattura.
A seguito di quanto richiesto il contribuente in data odierna presenta al comune per l’esenzione della tari
2 formulari di identificazione rifiuto con data di emissione 02/07/2019 e 27/09/2019 relativo ai rifiuti smaltiti presso uno studio privato dello stesso medico in un altro Comune in quanto afferma di effettuare personalmente il trasporto dei rifiuti speciali dal nostro Comune al Comune in cui lo stesso professionista ha un altro studio privato.
A dimostrazione dello smaltimento mi presenta insieme ai formulari sopra richiamati una fattura n. 123456 del 02/07/2019 relativa allo smaltimento dal 01.01.2018 al 30.06.2018 con allegato bollettino postale di avvenuto pagamento.
Inutile dire al contribuente che questa fattura può essere considerata valida per il primo semestre 2018 e non per il 2016, a condizione inoltre che per il 2018 alleghi copia del Contratto di smaltimento dei rifiuti speciali dello Studio professionale di Girasole, oppure la documentazione dalla quale risulti che il professionista è autorizzato al trasporto dei rifiuti speciali nell’altro Comune in cui svolge l’attività professionale.
Il professionista stesso chiede inoltre l’esenzione della tari 2019 e annualità pregresse.
Il nostro regolamento comunale prevede in caso di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici) la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%, a condizione che il produttore di rifiuti speciali (ambulatori medici e dentistici), dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Alla luce della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.29310/47/16, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in possesso della documentazione necessaria, come ci dobbiamo comportare?
Esentarlo alla luce della sentenza richiamata?
Oppure applicare il nostro regolamento con la riduzione della superficie assoggettabile alla tari nella misura del 20%?
Se dovessimo esentare il medico al pagamento della TARI alla luce della sentenza della C.T.P. di Roma n.29310/47/16 l’esenzione può essere estesa all’annualità d’imposta 2016, considerato che la sentenza è del 2016.
Cordiali saluti.
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10 ottobre 2019
Buongiorno, in riferimento al quesito n.10910, si chiede cortesemente come posso controbattere al consulente del nostro contribuente il quale sostiene che la ruralità dell'immobile è un requisito di natura oggettiva, pertanto se l'Agenzia del territorio ha attribuito all'immobile la categoria D10, il comune deve prenderne atto e ritenerlo esente per tutti i proprietari anche se non I.A.P. . Chiedo scusa ma credo che in caso di diniego di annullamento dell'atto, vogliano ricorrere, per cui vorrei fornire motivazioni esatte. Grazie.
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10 ottobre 2019
Buongiorno,
da un’estrazione dei dati catastali risulta che nel territorio del Comune è presente un fabbricato accatastato in cat A10 (uffici e studi privati) intestato alla USL provinciale. La percentuale di possesso e pari allo 0% e pare si tratti della vecchia sede degli ambulatori in disuso da anni. Nell’anno 2017 le AASL provinciali sono state incorporate in un'unica Azienda per la tutela della salute (ATS)che fa capo alla Regione. Questa azienda ha un C.F. differente alla vecchia USL risultante in catasto.
Si precisa l’ATS ha presentato una dichiarazione per Enti non commerciali per l’anno 2017 indicando l’esenzione dell’immobile posseduto allo 0% e la fusione per incorporazione della ASL provinciale ai sensi della legge regionale.
La legge regionale indica che l’ATS subentra nei rapporti attivi e passivi , nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali incorporate.
Considerato che l’immobile è in disuso e pertanto non utilizzato per i fini istituzionali si chiede se sia corretto procedere con l’emissione di avvisi di accertamento per omesso versamento IMU relativi anche agli anni pregressi rispetto al 2017 notificandoli all’attuale ATS. E se sia necessario riportare qualche particolare dicitura nell’avviso di accertamento. Grazie
da un’estrazione dei dati catastali risulta che nel territorio del Comune è presente un fabbricato accatastato in cat A10 (uffici e studi privati) intestato alla USL provinciale. La percentuale di possesso e pari allo 0% e pare si tratti della vecchia sede degli ambulatori in disuso da anni. Nell’anno 2017 le AASL provinciali sono state incorporate in un'unica Azienda per la tutela della salute (ATS)che fa capo alla Regione. Questa azienda ha un C.F. differente alla vecchia USL risultante in catasto.
Si precisa l’ATS ha presentato una dichiarazione per Enti non commerciali per l’anno 2017 indicando l’esenzione dell’immobile posseduto allo 0% e la fusione per incorporazione della ASL provinciale ai sensi della legge regionale.
La legge regionale indica che l’ATS subentra nei rapporti attivi e passivi , nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali incorporate.
Considerato che l’immobile è in disuso e pertanto non utilizzato per i fini istituzionali si chiede se sia corretto procedere con l’emissione di avvisi di accertamento per omesso versamento IMU relativi anche agli anni pregressi rispetto al 2017 notificandoli all’attuale ATS. E se sia necessario riportare qualche particolare dicitura nell’avviso di accertamento. Grazie
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10 ottobre 2019
Buongiorno, l'acquisto o il trasferimento di residenza necessitano della dichiarazione IMU? La contribuente, che nel 2013 ha acquisito la residenza nel nostro Comune, fa riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione in cui è precisato che "la conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione". E' anche vero che nelle stesse è scritto che sussiste obbligo dichiarativo per l'immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU. Il nostro Ente finora, ha richiesto la dichiarazione, stiamo sbagliando?
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