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Banca dati quesiti

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25 novembre 2019

Nell'anno 2016 è stato emesso avviso di accertamento per omesso versamento nei confronti di un contribuente, tale avviso è stato inviato all'indirizzo presente su Punto fisco ma la notifica non si è perfezionata per compiuta giacenza. Quest'anno il contribuente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al Comune indicando il proprio indirizzo e chiedendo che tutte le comunicazioni inerenti i tributi locali venissero inviate a tale indirizzo. Il Comune ha notificato un avviso di accertamento su tale indirizzo nel mese corrente. Si chiede se sia corretto inviare nuovamente l'avviso di accertamento IMU anno 2014 a tale indirizzo e se nel caso si debba riemettere con data successiva a quella di comunicazione dell'indirizzo (che ad oggi non risulta ancora su Punto fisco).Grazie
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21 novembre 2019

Buongiorno,
stavo predisponendo il regolamento e il testo della delibera di approvazione del regolamento per gli incentivi all'ufficio tributi e mi è venuto un dubbio.
Stavo predisponendo il tutto per il Consiglio Comunale ma ho visto che molti comuni lo hanno approvato con delibera di Giunta Comunale.
Sa darmi qualche indicazione in merito.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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21 novembre 2019

Se in una abitazione principale dei genitori deceduti,è ora residente un figlio, i fratelli di questo , non residenti in suddetta abitazione, devono pagare l'IMU come seconda casa? un ns contribuente in questa situazione ha regolarmente pagato l'IMU e ora chiede il rimborso, è dovuto?
La proprietà è ovviamente divisa tra i vari figli
Saluto e ringrazio.
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19 novembre 2019

Buona sera,
se un contribuente notifica a mezzo Pec il ricorso in appello in commissione Regionale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale il 18-11-2019, quanto tempo ha il Comune per notificare le controdeduzioni in commissione Regionale?
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19 novembre 2019

Buongiorno, abbiamo ricevuto dall'erede di un contribuente del 1928 deceduto nel 2018, la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2014, notificato in data 03.10.2019, per omesso versamento dell'imposta dovuta per diverse aree edificabili (l'avviso per omessa denuncia è stato emesso e riscosso nel 2013), adducendo che, nonostante il padre fosse in pensione, era iscritto alla previdenza agricola e versava regolarmente i contributi fino alla data del decesso. Il contribuente non ha mai presentato dichiarazione IMU né per i terreni né per comunicare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti. Si chiede se sia possibile, per le annualità successive, sulla base dell'istanza presentata dalla figlia e della possibile esistenza degli altri requisiti, riconoscere la condizione di coltivatore diretto, nonostante il contribuente fosse pensionato e comunque già deceduto.
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13 novembre 2019

il proprietario di fabbricati e terreni (tutto come altro fabbricato quindi non residente) muore a giugno del 2016. gli eredi sono la moglie e i due figli. gli accertamenti del 2016 come li emetto: posso notificarli per l'intero anno ai tre eredi, a ciascuno secondo la propria quota?
Oppure fino a giugno devo intestarlo al defunto e inviarlo agli eredi e poi per gli altri sei mesi posso intestarli nominativamente ai tre eredi?
Grazie
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12 novembre 2019

Il Comune scrivente è a propensione agricola. Negli anni passati, l'ufficio non ha dato gran peso alle dichiarazioni ICI per inserire lo status di coltivatore diretto e di IAP, procedendo al riconoscimento dello stesso sulla base delle conoscenze dirette.
Dall'introduzione dell'IMU e, soprattutto, dalla nuova organizzazione dell'Ufficio si è proceduto a un cambiamento di rotta. Da ciò piovono autotutele per la rettifica parziale o totale degli avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013 sulla motivazione della mancata considerazione dei diritti legati allo status di CD o IAP.

Nello specifico un coltivatore diretto ha presentato autotutela avverso l'avviso di accertamento IMU 2013 per la rettifica parziale dell'avviso dichiarando di essere iscritto alla previdenza agricola come coltivatore diretto dal 1999. Non ha mai presentato nè la dichiarazione IMU nè tanto meno la dichiarazione ICI per la richiesta dell'esenzione/agevolazione previste dalla normativa vigente per ogni anno di imposta.
L'Ufficio non ha accolto l'autotutela per la mancata presentazione dell'obbligo dichiarativo.

Si chiede se la mancata presentazione della dichiarazione ai fini della richiesta di esenzione/agevolazione previste per i coltivatori diretti e IAP, ai quali la norma non ha attribuito carattere costitutivo del diritto all’agevolazione, sia sanabile e se si in che modo.

Per l'anno 2014 è possibile emettere un avviso di accertamento per omessa dichiarazione IMU 2014 al fine di riconoscergli la condizione di coltivatore diretto dato che l'Ufficio è venuto a conoscenza dello status di coltivatore con l'autotutela presentata per l'IMU 2013? Se si, quale sanzione applicare: il minimo di euro 51 o il 100% dell'imposta non versata al netto delle riduzioni?

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06 novembre 2019

Le superfici degli immobili del Comune debbono essere incluse nel Piano finanziario? L'Ente puo' essere soggetto attivo e passivo del tributo?
cordiali saluti
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04 novembre 2019

Nel nostro ente il ruolo di Responsabile del servizio Finanziario è svolto dal un amministratore, non è stato deliberato nessun funzionario responsabile del tributo, può l'amministratore firmare gli avvisi di accertamento?
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04 novembre 2019

Un contribuente a giugno del 2017 presenta dichiarazione IMU per aver concesso in uso gratuito ai genitori, l'unico immobile di sua proprietà. In allegato alla dichiarazione c'è il report di registrazione del comodato d'uso all'Agenzia delle Entrate che è datato 29/06/2017.
Da quando posso far valere l'agevolazione? Dalla data di registrazione ossia il 26/06/2017 o posso estenderla a tutto il 2017?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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31 ottobre 2019

Buongiorno,
l’ufficio ha mandato un avviso di accertamento per omesso versamento IMU anno 2014 ad un contribuente. L’avviso indica due immobili contigui accatastati contestualmente in cat A/2 nel 2014, ma in due mappali distinti, di cui il contribuente detiene rispettivamente un diritto di superficie e un diritto di proprietà. L’accertamento considera abitazione principale l’immobile che tra i due ha una rendita maggiore. Il contribuente sostiene di non dover pagare l’IMU per entrambi gli immobili in quanto costituiscono entrambi la sua abitazione principale. L’ufficio ha effettuato una verifica sul DOCFA nel quale la mappa evidenzia che uno dei due immobili è costituito unicamente da una camera da letto mentre il resto della casa ricade nell’altro immobile. Nello stesso DOCFA è stato annotato che si tratta di “porzione di u.i.u. unita di fatto con il mappale x. rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”. E’ evidente che sia possibile accedere alla camera da letto unicamente passando attraverso il resto dell’immobile (accatastato separatamente ma unito di fatto) e che pertanto non costituisca una elusione fiscale. Si chiede se sia corretto annullare l’avviso di accertamento considerando entrambi gli immobili come abitazione principale. Grazie
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30 ottobre 2019

Nel 1977 ad una U.I.U. originaria, priva di subalterno, succedono, a seguito decesso dell’ intestatario gli eredi per le seguenti quote: per 1/3 al coniuge e la restante parte ai 6 figli pro quota per 1/9 ciascuno.
Nel 1988, a seguito di frazionamento, viene soppressa l’U.I.U. ( priva di subalterno) e nascono due U.I.U. contraddistinte dai subalterni 1 e 2, con gli stessi intestatari del fabbricato originario, in quanto non erano stati fatti atti pubblici che potessero giustificare il cambio di intestazione.
Il Sub. 1 diventa la casa di abitazione della coniuge del defunto di cui alla successione del 1977, mentre il sub 2 diventa la casa di abitazione di uno dei figli che vi risiede con la sua famiglia.
Nel 1996 muore il coniuge che risiedeva nel sub 1, nel 2001 venne fatta la successione e il sub. 1 passò pro quota ai 6 figli mentre il sub 2 non venne incluso nella successione e restò l’intestazione catastale derivante dalla successione del 1977, che non subì modifiche a seguito del frazionamento del 1988.
Nel 2016 al sub 2 a seguito del decesso del figlio che vi risiedeva, succedono la moglie ed i figli pro quota diventando gli intestatari catastali di detto immobile mentre tutti gli altri scompaiono.
L’ufficio ha emesso accertamenti IMU per gli anni 2012 e 2013, anche per l’U.I.U. distinta al sub. 2 per tutti gli intestatari catastali derivanti dalla successione nel 1977 ad eccezione del soggetto che vi risiedeva, e i contribuenti hanno pagato quanto secondo noi dovuto.
Ora uno dei contribuenti torna alla carica, “spalleggiato da chi da sempre ragione a tutti tanto a lui non costa niente”, chiedendo il rimborso di quanto aveva pagato perché è andato in conservatoria e non vi risulta nessun atto registrato che indichi la sua proprietà sull’immobile sub 2, a differenza di quanto noi invece gli avevamo detto, quando lui imparò a suo favore la pur vera notizia che si impara il primo giorno di scuola che il catasto italiano non fa proprietà.
In conservatoria è presente la successione del 1977, dove si parla dell’immobile originario (privo di sub.) che a seguito del frazionamento del 1988 derivarono i due subalterni 1 e 2 che hanno mantenuto la stessa intestazione catastale, non essendoci altri atti pubblici registrati che dicessero il contrario, solo nel 2016 il sub 2 a seguito della successione di uno dei fratelli che vi risiedeva cambia intestazione passando alla moglie ed ai figli.
È corretto sostenere che l’U.I.U. distinta al sub. 2 dalla conservatoria risulta intestata come da quanto risultava dalla successione del 1977 per l’immobile originario, e successivamente non essendo stati fatti atti pubblici che lo riguardassero la proprietà è restata quella originaria derivante dall’immobile esistente prima del frazionamento?
Può il contribuente sostenere che in conservatoria non esiste nessuna atto che lo riconduca quale intestatario all’immobile sub. 2 solo perché negli anni non hanno mai fatto atti pubblici e pertanto e non hanno mai regolarizzato la propria situazione?
In attesa di riscontro si inviano Cordiali Saluti
Se necessarie per meglio comprendere l’intricata vicenda, si potrebbero inviare copie delle visure storiche e delle denunce di successione sopra menzionate all’indirizzo e-mail che nel caso vorreste indicarci.
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Banca dati quesiti pubblici
Quesiti resi pubblici
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Le domande sono rese pubbliche in forma spersonalizzata senza, quindi, indicare il comune che ha posto il quesito.
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