IMU
05 maggio 2020
Considerato che l'Ente deve procedere all'avvio di formazione del PUC in adeguamento al PPR, nel periodo transitorio cosa dobbiamo considerare a livello urbanistico per i fini tributari? Occorre considerare anche gli strumenti di pianificazione sovraordinati (Cassazione n. 23206/2019, 11080/2019, 3421/2019, 12756/2018, 4044/2018, 24122/2017)? Pertanto se ad esempio nell'attuale PUC un terreno è considerato edificabile ma il PPR lo considera agricolo come dobbiamo comportarci?
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
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05 maggio 2020
Il comma 777 della legge finanziaria prevede che con proprio regolamento i Comuni possano prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili stabilendone termini, limiti temporali e condizioni. Si chiede se sia corretto prevedere il rimborso anche per anni precedenti al 2020 e se si possa prevedere tale diritto subordinandolo a particolari condizioni economiche.
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04 maggio 2020
il proprietario di 2 appartamenti di non residenza muore, l'uomo ha una moglie e 2 figli, l'obbligazione IMU passa al coniuge superstite cosi' come accade per la prima casa, o in questo caso va' suddivisa tra la moglie e i figli per le rispettive quote di proprieta'? grazie
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TARI
30 aprile 2020
Le novità del D.L. n. 18/2020, introdotte dal citato art. 107, offrono ai Comuni due alternative:
-al comma 4, è stabilito il termine del 30 giugno per l’approvazione delle tariffe della
TARI e della TARI corrispettivo, unitamente al nuovo PEF 2020;
-al comma 5, è fornita la possibilità di confermare le tariffe applicate nel 2019, sempre entro il 30 giugno, procedendo all’approvazione del PEF del 2020 entro il 31 dicembre p.v., con la previsione che l’eventuale conguaglio tra PEF 2020 e quello del 2019, sarà ripartito nel triennio 2021-2023.
Buonasera,
in riferimento alle suddette novità si chiede se il Comune possa approvare entro il 30 giugno le tariffe Tari con il PEF del 2020, elaborato con il vecchio metodo e non seguendo le direttive di ARERA. Poichè, la ditta che ci fornisce il Pef si rifiuta di rielaborarlo secondo ARERA.
Grazie
-al comma 4, è stabilito il termine del 30 giugno per l’approvazione delle tariffe della
TARI e della TARI corrispettivo, unitamente al nuovo PEF 2020;
-al comma 5, è fornita la possibilità di confermare le tariffe applicate nel 2019, sempre entro il 30 giugno, procedendo all’approvazione del PEF del 2020 entro il 31 dicembre p.v., con la previsione che l’eventuale conguaglio tra PEF 2020 e quello del 2019, sarà ripartito nel triennio 2021-2023.
Buonasera,
in riferimento alle suddette novità si chiede se il Comune possa approvare entro il 30 giugno le tariffe Tari con il PEF del 2020, elaborato con il vecchio metodo e non seguendo le direttive di ARERA. Poichè, la ditta che ci fornisce il Pef si rifiuta di rielaborarlo secondo ARERA.
Grazie
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28 aprile 2020
E' corretto considerare quale nuovo termine per l'approvazione del regolamento TARI, il nuovo termine per l'approvazione di bilancio di previsione e quindi successivo al 30 aprile 2020, al momento 30/06/2020, considerato che il termine del 30/04/20 era da considerarsi in deroga alla norma generale? Grazie
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27 aprile 2020
Buongiorno, l'Amministrazione ha intenzione di esonerare dal pagamento della TOSAP 2020, le attività che sono rimaste chiuse su disposizione del Governo per il coronavirus o, in alternativa, far loro pagare una tassa "simbolica" (es. 1 euro).
Premesso che le tariffe applicate sono molto basse e che quindi l'entrata ordinaria della TOSAP relativa alle suddette attività non ha grande rilevanza sul bilancio del nostro Ente (circa 3000/4000 euro), si chiede se il Comune può disporre un azzeramento totale del suddetto tributo (e in genere anche di altri). Grazie
Premesso che le tariffe applicate sono molto basse e che quindi l'entrata ordinaria della TOSAP relativa alle suddette attività non ha grande rilevanza sul bilancio del nostro Ente (circa 3000/4000 euro), si chiede se il Comune può disporre un azzeramento totale del suddetto tributo (e in genere anche di altri). Grazie
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TASI
27 aprile 2020
Buongiorno, i fabbricati categoria d/10 di proprieta' di coltivatori diretti pagano la tasi?grazie
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24 aprile 2020
Egregio dott. Cava,
cortesemente si chiede se per i fabbricati di categoria D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro: nel nostro caso si tratta di una pista di go-kart aperta solo 2 mesi l’anno, il cui proprietario versa in gravi condizioni di difficoltà economiche) il comune può deliberare aliquote IMU diverse rispetto alle altre unità immobiliari di categoria D (applicando l'aliquota anche solo al caso specifico, anche perché è consolidato il fatto che il proprietario non potrà mai pagare IMU e TASI trattandosi di importi esorbitanti).
Nel caso in cui questo non sia possibile, in che modo l’ente può agevolare il proprietario dell’immobile di categoria D6? Ci può consigliare una strada da percorrere?
Grazie mille.
Cordiali saluti
cortesemente si chiede se per i fabbricati di categoria D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro: nel nostro caso si tratta di una pista di go-kart aperta solo 2 mesi l’anno, il cui proprietario versa in gravi condizioni di difficoltà economiche) il comune può deliberare aliquote IMU diverse rispetto alle altre unità immobiliari di categoria D (applicando l'aliquota anche solo al caso specifico, anche perché è consolidato il fatto che il proprietario non potrà mai pagare IMU e TASI trattandosi di importi esorbitanti).
Nel caso in cui questo non sia possibile, in che modo l’ente può agevolare il proprietario dell’immobile di categoria D6? Ci può consigliare una strada da percorrere?
Grazie mille.
Cordiali saluti
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IMU
24 aprile 2020
Buongiorno, il nostro Comune sta predisponendo la delibera di approvazione delle aliquote IMU per il 2020 e sono molto confusa per quella da applicare alle case popolar (per intenderci quelli assegnati dall'Azienda Regionale per l'edilizia abitativa - AREA- ex IACP) ì. Tali immobili, se locati, sono da considerarsi assimilati alla abitazione principale? Per quelli non locati si deve applicare l'aliquota ordinaria (salvo la possibilità per l'Ente di ridurla) applicando la detrazione di 200,00 euro?
Inoltre l'A.R.E.A -, facendo riferimento alla L.124 del 28.10.2013, art.2, c.4 - ha richiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IMU nel 2015, dichiarando che i suoi alloggi possiedono i requisiti previsti dal D.M. 22 aprile 2008. Tale rimborso è dovuto?
Vorrei inoltre chiedere se eventualmente, il rimborso sarebbe dovuto anche per gli immobili non locati e se l'esenzione si estende anche alla TASI (il nostro Comune aveva deliberato anche per l'abitazione principale l'aliquota del 1 per mille.
Grazie
Cordiali saluti.
Inoltre l'A.R.E.A -, facendo riferimento alla L.124 del 28.10.2013, art.2, c.4 - ha richiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IMU nel 2015, dichiarando che i suoi alloggi possiedono i requisiti previsti dal D.M. 22 aprile 2008. Tale rimborso è dovuto?
Vorrei inoltre chiedere se eventualmente, il rimborso sarebbe dovuto anche per gli immobili non locati e se l'esenzione si estende anche alla TASI (il nostro Comune aveva deliberato anche per l'abitazione principale l'aliquota del 1 per mille.
Grazie
Cordiali saluti.
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23 aprile 2020
Buonasera,
il nostro Ente gestisce il Servizio di Igiene Urbana tramite una ditta in appalto, il Comune si occupa della determinazione della tariffa e il rapporto con i contribuenti.
Il Comune ha richiesto alla ditta l'elaborazione del Per per il 2020, secondo le indicazioni di Arera, per la successiva integrazione dei costi da parte dell'Ente e l'approvazione in Consiglio Comunale, ma la stessa ha risposto nel modo seguente:
In riferimento alla Vostra prot. n........ siamo a comunicarvi che la scrivente in qualità di aderente all’associazione di categoria Cisambiente-Confindustria ha presentato ricorso al Tar finalizzato a richiedere la sospensiva della determinazione n.443/2019 e per il quale si è già svolta la prima udienza lo scorso 12 febbraio. Il Tar si è riservato sia sulle questioni preliminari, con l’eventuale rimessione in termini se dovesse essere ritenuta necessaria, sia nel merito della sospensiva. Nello specifico, il contenuto della delibera suddetta così come la richiesta di predisposizione del PEF non appaiono applicabili alla scrivente che opera in regime di appalto. E ciò in considerazione di una espressa previsione di legge. L'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", infatti, limita l'applicabilità delle disposizioni relative al Piano Economico Finanziario ai soli soggetti che operano nell'ambito dei contratti di concessione, come definiti dall'art. 3 dello stesso Codice. Del resto, è nota la nota distinzione tra "appaltatore" di un pubblico servizio e "concessionario": "Nel campo dei servizi pubblici, si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione. Deve quindi ritenersi che si ha concessione quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto (ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi); si avrà invece appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione" (Consiglio di Stato sez. VI, 04.09.2012 n. 4682). In quest'ottica, appare assolutamente eccedente le attribuzioni di ARERA, la richiesta di predisposizione del PEF indirizzata agli appaltatori, richiesta che determina effetti del tutto iniqui e di palese disparità di trattamento, posto che tratta nello stesso modo soggetti e situazioni del tutto diverse stante, appunto, la netta distinzione tra "appaltatore" e "concessionario". Le richieste di predisposizione del PEF appaiono, inoltre, persino contraddittorie con la stessa Delibera ARERA che all'art. 6.1 dispone che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Per. La normativa vigente, infatti, richiamata nella stessa Delibera di ARERA, disciplina il Pef solo ed esclusivamente a carico del Concessionario, ex art.165 Codice Appalti, per le ragioni di "equilibrio" del Pef di cui al comma 1, in tal modo che su questo incidano "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione". Dunque, non solo nessun obbligo è imposto all'appaltatore, ma in alcun modo "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione" potrebbero alterare l'equilibrio della prestazione, in quanto l'equilibrio del Conto Economico dell'Appaltatore è esclusivamente dato dal costo e dal canone dell'Appalto, che - sembra davvero superfluo dirlo - non subisce alcuna modifica in relazione alle "variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione". Pertanto, sarebbe anche solo illogico e francamente assurdo pensare che l'obbligo del Pef sia attribuito - non solo ad un soggetto che non ha alcun obbligo di redigerlo "in base alla normativa vigente" - ma per il quale non vi è alcuna utilità dal redigere tale documento. Un chiaro elemento letterale relativo ai presupposti ed alle finalità del Pef, e dunque alla sua totale "illogicità" di imposizione all'Appaltatore, è data dal raccordo tra il richiamo al concetto di "rischio operativo" di cui all'articolo 165 comma 1 e la definizione di rischio operativo quale richiamata dall'articolo 3 comma 1 lettera zz, quale anch'essa richiamata dall'articolo 165 com'ma 1. Dunque, il "rischio operativo" di cui al suddetto articolo 3 è quello relativo alla "gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione", e dunque solo della concessione e non dell'appalto. Da qui il probabile equivoco terminologico della parola "gestore" che, ovviamente, richiama - non certamente tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo - ma, appunto, la "gestione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione".
Riconfermando che la scrivente ha già comunicato le voci di costo di propria competenza per il 2020.
Si chiede gentilmente un parere su come l' Ente debba rispondendere a tali affermazioni.
Ringraziamo per la gentile disponibilità.
il nostro Ente gestisce il Servizio di Igiene Urbana tramite una ditta in appalto, il Comune si occupa della determinazione della tariffa e il rapporto con i contribuenti.
Il Comune ha richiesto alla ditta l'elaborazione del Per per il 2020, secondo le indicazioni di Arera, per la successiva integrazione dei costi da parte dell'Ente e l'approvazione in Consiglio Comunale, ma la stessa ha risposto nel modo seguente:
In riferimento alla Vostra prot. n........ siamo a comunicarvi che la scrivente in qualità di aderente all’associazione di categoria Cisambiente-Confindustria ha presentato ricorso al Tar finalizzato a richiedere la sospensiva della determinazione n.443/2019 e per il quale si è già svolta la prima udienza lo scorso 12 febbraio. Il Tar si è riservato sia sulle questioni preliminari, con l’eventuale rimessione in termini se dovesse essere ritenuta necessaria, sia nel merito della sospensiva. Nello specifico, il contenuto della delibera suddetta così come la richiesta di predisposizione del PEF non appaiono applicabili alla scrivente che opera in regime di appalto. E ciò in considerazione di una espressa previsione di legge. L'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", infatti, limita l'applicabilità delle disposizioni relative al Piano Economico Finanziario ai soli soggetti che operano nell'ambito dei contratti di concessione, come definiti dall'art. 3 dello stesso Codice. Del resto, è nota la nota distinzione tra "appaltatore" di un pubblico servizio e "concessionario": "Nel campo dei servizi pubblici, si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione. Deve quindi ritenersi che si ha concessione quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto (ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi); si avrà invece appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione" (Consiglio di Stato sez. VI, 04.09.2012 n. 4682). In quest'ottica, appare assolutamente eccedente le attribuzioni di ARERA, la richiesta di predisposizione del PEF indirizzata agli appaltatori, richiesta che determina effetti del tutto iniqui e di palese disparità di trattamento, posto che tratta nello stesso modo soggetti e situazioni del tutto diverse stante, appunto, la netta distinzione tra "appaltatore" e "concessionario". Le richieste di predisposizione del PEF appaiono, inoltre, persino contraddittorie con la stessa Delibera ARERA che all'art. 6.1 dispone che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Per. La normativa vigente, infatti, richiamata nella stessa Delibera di ARERA, disciplina il Pef solo ed esclusivamente a carico del Concessionario, ex art.165 Codice Appalti, per le ragioni di "equilibrio" del Pef di cui al comma 1, in tal modo che su questo incidano "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione". Dunque, non solo nessun obbligo è imposto all'appaltatore, ma in alcun modo "le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione" potrebbero alterare l'equilibrio della prestazione, in quanto l'equilibrio del Conto Economico dell'Appaltatore è esclusivamente dato dal costo e dal canone dell'Appalto, che - sembra davvero superfluo dirlo - non subisce alcuna modifica in relazione alle "variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione". Pertanto, sarebbe anche solo illogico e francamente assurdo pensare che l'obbligo del Pef sia attribuito - non solo ad un soggetto che non ha alcun obbligo di redigerlo "in base alla normativa vigente" - ma per il quale non vi è alcuna utilità dal redigere tale documento. Un chiaro elemento letterale relativo ai presupposti ed alle finalità del Pef, e dunque alla sua totale "illogicità" di imposizione all'Appaltatore, è data dal raccordo tra il richiamo al concetto di "rischio operativo" di cui all'articolo 165 comma 1 e la definizione di rischio operativo quale richiamata dall'articolo 3 comma 1 lettera zz, quale anch'essa richiamata dall'articolo 165 com'ma 1. Dunque, il "rischio operativo" di cui al suddetto articolo 3 è quello relativo alla "gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione", e dunque solo della concessione e non dell'appalto. Da qui il probabile equivoco terminologico della parola "gestore" che, ovviamente, richiama - non certamente tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo - ma, appunto, la "gestione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione".
Riconfermando che la scrivente ha già comunicato le voci di costo di propria competenza per il 2020.
Si chiede gentilmente un parere su come l' Ente debba rispondendere a tali affermazioni.
Ringraziamo per la gentile disponibilità.
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21 aprile 2020
L'ente sta valutando la fattibilità della destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione di rata capitale 2020 mutuo Cdp gestione Mef ,disposta dal D.L. n. 18/2020 , alla riduzione delle aliquote Imu 2020
Per quanto attiene le aliquote sugli immobili industriali e artiginanali di categoria D, il cui gettito è di pertinenza statale, e' possibile per il 2020 ridurre le aliquote? Il Comune deve comunque garantire la differenza di gettito allo Stato?
Si ringrazia
cordiali saluti
Per quanto attiene le aliquote sugli immobili industriali e artiginanali di categoria D, il cui gettito è di pertinenza statale, e' possibile per il 2020 ridurre le aliquote? Il Comune deve comunque garantire la differenza di gettito allo Stato?
Si ringrazia
cordiali saluti
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20 aprile 2020
Buongiorno,
un contribuente che ha acquistato casa con l'agevolazione per prima abitazione, avrebbe portato la residenza a marzo 2020 a seguito di termine dei lavori di ristrutturazione.
A seguito dell'emergenza sanitaria,il cantiere è stato bloccato ed è stata approvata una proroga fino al 31/12/2020 per il cambio di residenza.
Questo contribuente, a giugno vorrebbe pagare solo i primi tre mesi dell'anno perché il blocco del cantiere non è dipeso dalla sua volontà.
Ci sono già chiarimenti in merito?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
un contribuente che ha acquistato casa con l'agevolazione per prima abitazione, avrebbe portato la residenza a marzo 2020 a seguito di termine dei lavori di ristrutturazione.
A seguito dell'emergenza sanitaria,il cantiere è stato bloccato ed è stata approvata una proroga fino al 31/12/2020 per il cambio di residenza.
Questo contribuente, a giugno vorrebbe pagare solo i primi tre mesi dell'anno perché il blocco del cantiere non è dipeso dalla sua volontà.
Ci sono già chiarimenti in merito?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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