IMU
20 marzo 2020
alla luce della nuova IMU le condizioni per la concessione in uso gratuito sono sempre le stesse, ossia:
- il comodante può detenere solo un'altra casa (abitazione principale non di lusso) oltre a quella concessa ed entrambe devono essere nello stesso comune?
Grazie mille
- il comodante può detenere solo un'altra casa (abitazione principale non di lusso) oltre a quella concessa ed entrambe devono essere nello stesso comune?
Grazie mille
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IMU
20 marzo 2020
Ho bisogno di un chiarimento in merito alla casa coniugale alla luce delle recenti norme.
Attualmente il coniuge non residente non paga l'imu perchè la casa coniugale è stata assegnata alla ex moglie con i figli all'epoca minorenni.
Oggi questi figli sono maggiorenni e nella casa in questione ci risiede sempre la ex moglie (i figli sono emigrati).
Alla luce della nuova IMU il coniuge non residente da quest'anno dovrà pagare l'imu?
Grazie in anticipo
Attualmente il coniuge non residente non paga l'imu perchè la casa coniugale è stata assegnata alla ex moglie con i figli all'epoca minorenni.
Oggi questi figli sono maggiorenni e nella casa in questione ci risiede sempre la ex moglie (i figli sono emigrati).
Alla luce della nuova IMU il coniuge non residente da quest'anno dovrà pagare l'imu?
Grazie in anticipo
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19 marzo 2020
Buongiorno,
dal 2013 sto emettendo avvisi di accertamento ad un contribuente su un terreno agricolo molto grande, che paga regolarmente. All'inizio avevo provato a contattare il contribuente con il quale non ho mai avuto modo di interfacciarmi in quanto mi pareva strano che pagasse regolarmente i miei accertamenti ma spontaneamente non ha mai provveduto a pagare.
A seguito di un riscontro da parte dell'ufficio tecnico sulla natura di alcune aree, ho scoperto che questo terreno, oggetto dei miei accertamenti è in realtà un'area fabbricabile. Dovrebbe pertanto pagare molto di più. L'ultimo accertamento emesso e notificato come terreno agricolo e da lui regolarmente pagato è quello del 2015. Ho provato a scrivergli ancora una comunicazione bonaria nella quale cercavo un confronto per spiegargli i fatti, ma nulla. Adesso come dovrei procedere? Sono pronta con gli accertamenti del 2016, calcolato tenendo conto di area fabbricabile e non più terreno agricolo. Ma con il passato? Potrei lasciare correre visto che di fatto l'errore è stato mio?
Grazie mille in anticipo
dal 2013 sto emettendo avvisi di accertamento ad un contribuente su un terreno agricolo molto grande, che paga regolarmente. All'inizio avevo provato a contattare il contribuente con il quale non ho mai avuto modo di interfacciarmi in quanto mi pareva strano che pagasse regolarmente i miei accertamenti ma spontaneamente non ha mai provveduto a pagare.
A seguito di un riscontro da parte dell'ufficio tecnico sulla natura di alcune aree, ho scoperto che questo terreno, oggetto dei miei accertamenti è in realtà un'area fabbricabile. Dovrebbe pertanto pagare molto di più. L'ultimo accertamento emesso e notificato come terreno agricolo e da lui regolarmente pagato è quello del 2015. Ho provato a scrivergli ancora una comunicazione bonaria nella quale cercavo un confronto per spiegargli i fatti, ma nulla. Adesso come dovrei procedere? Sono pronta con gli accertamenti del 2016, calcolato tenendo conto di area fabbricabile e non più terreno agricolo. Ma con il passato? Potrei lasciare correre visto che di fatto l'errore è stato mio?
Grazie mille in anticipo
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13 marzo 2020
Egr. Dott. Cava,
se in visura catastale viene indicata la seguente nota in corrispondenza di alcuni immobili in categoria C/2 e A/2:
"classamento e rendita validati di immobile: dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n............ del 11/10/2011"
possono tali immobili essere considerati strumentali all'agricoltura e quindi esenti IMU?
Specifico che il proprietario è agricoltore regolarmente iscritto in previdenza agricola e i terreni di sua proprietà sono direttamente condotti.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
se in visura catastale viene indicata la seguente nota in corrispondenza di alcuni immobili in categoria C/2 e A/2:
"classamento e rendita validati di immobile: dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n............ del 11/10/2011"
possono tali immobili essere considerati strumentali all'agricoltura e quindi esenti IMU?
Specifico che il proprietario è agricoltore regolarmente iscritto in previdenza agricola e i terreni di sua proprietà sono direttamente condotti.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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TASI
12 marzo 2020
Ho notificato accertamento tasi 2014 a un contribuente a seguito del quale ha:
1) richiesto accesso agli atti perchè voleva vedere la notifica a mezzo rr con la quale nel 2014 avevamo richiesto la tasi. A questa richiesta ho risposto che la tasi è un tributo in autoliquidazione..... ecc....ecc..
2) ha fatto richiesta di annullamento in autotutela e a questa ho risposto richiamando la corrispondenza precedente dove spiegavo molto bene le modalità applicative della TASI.
Poi ho notificato l'accertamento Tasi 2015 e si è riproposto lo stesso scenario, ossia le stesse richieste di accesso agli atti ed ho risposto:- richiamando la precedente corrispondenza, - ribadendo la correttezza dei miei accertamenti , - ricordando che il 2014 è pronto per essere trasmesso in riscossione coattiva in quanto scaduti i termini e - che non avrei dato più corso a corrispondenza in merito a questi atti di accertamento.
Stamattina presenta al protocollo dell'ente (quindi visibile a tutti gli uffici, segretario comunale e sindaco) una lettera indirizzata a me , a sua firma contenete solo la la seguente frase: COMUNICO CHE CON IL SUO OPERATO STA COMMETTENDO ABUSI E ILLECITI.
Chiedo se è opportuno lasciar correre o se ci sono gli estremi per una qualche azione per le insinuazioni anche un pochino diffamanti contenute in questa missiva.
Ringrazio per il consiglio che vorrà darmi.
1) richiesto accesso agli atti perchè voleva vedere la notifica a mezzo rr con la quale nel 2014 avevamo richiesto la tasi. A questa richiesta ho risposto che la tasi è un tributo in autoliquidazione..... ecc....ecc..
2) ha fatto richiesta di annullamento in autotutela e a questa ho risposto richiamando la corrispondenza precedente dove spiegavo molto bene le modalità applicative della TASI.
Poi ho notificato l'accertamento Tasi 2015 e si è riproposto lo stesso scenario, ossia le stesse richieste di accesso agli atti ed ho risposto:- richiamando la precedente corrispondenza, - ribadendo la correttezza dei miei accertamenti , - ricordando che il 2014 è pronto per essere trasmesso in riscossione coattiva in quanto scaduti i termini e - che non avrei dato più corso a corrispondenza in merito a questi atti di accertamento.
Stamattina presenta al protocollo dell'ente (quindi visibile a tutti gli uffici, segretario comunale e sindaco) una lettera indirizzata a me , a sua firma contenete solo la la seguente frase: COMUNICO CHE CON IL SUO OPERATO STA COMMETTENDO ABUSI E ILLECITI.
Chiedo se è opportuno lasciar correre o se ci sono gli estremi per una qualche azione per le insinuazioni anche un pochino diffamanti contenute in questa missiva.
Ringrazio per il consiglio che vorrà darmi.
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IMU
04 marzo 2020
E' stato notificato un avviso Imu 2014 ad Area (ex Iacp), considerando dette abitazioni seconde abitazioni, di importo considerevole, che ha fatto ricorso alla Commissione tributaria, riferendosi, tra l'altro a varie leggi regionali (Sardegna);volevo cortesemente un parere. Ringrazio e saluto.
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IMU
02 marzo 2020
un agricoltore (regolarmente iscritto alla previdenza agricola e conduttore dei suoi terreni) è proprietario di numerosi terreni, un D10, quattro C2, quattro A2 e cinque A4. Non paga mai.
Il suo commercialista mi ha appena chiamato dicendo che tutti gli immobili sono considerati strumentali all'agricoltura. Pur volendo esentare, giustamente, i terreni e il d10, ma può mai essere che immobili in categoria catastale c/2, a/2 e a/3 si possano considerare strumentali all'agricoltura?
Quali posso esentare? Ringrazio e porgo i più cordiali saluti
Il suo commercialista mi ha appena chiamato dicendo che tutti gli immobili sono considerati strumentali all'agricoltura. Pur volendo esentare, giustamente, i terreni e il d10, ma può mai essere che immobili in categoria catastale c/2, a/2 e a/3 si possano considerare strumentali all'agricoltura?
Quali posso esentare? Ringrazio e porgo i più cordiali saluti
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27 febbraio 2020
Gent. mo Dott. Cava
abbiamo seguito con lei il percorso di formazione all'Unione Comuni Marmilla (Villamar) e recentemente ci è capitato un caso particolare che ci fa sorgere dei dubbi a seguito di tutti i ragionamenti fatti in occasione del corso.
Abbiamo emesso un avviso di accertamento agli eredi di un deceduto, la cui successione non risulta dalla banca dati catastale.
Gli eredi ci trasmettono copia della Successione con un timbro dell'Agenzia delle entrate risalente agli anni 2000 e ci comunicano di aver pagato con il proprio codice fiscale in quanto già formalizzata la successione.
Ora:
- dobbiamo far dichiarare agli eredi che il versamento è eseguito per conto del deceduto?
- per il futuro, eventuali avvisi di accertamento dovranno essere emessi a "Eredi di..." (poiché
non ci risulta da catasto tale successione) o avendola comunque acquisita ci dobbiamo rivolgere direttamente agli eredi (che potrebbero aver proseguito a versare col proprio cf)?
abbiamo seguito con lei il percorso di formazione all'Unione Comuni Marmilla (Villamar) e recentemente ci è capitato un caso particolare che ci fa sorgere dei dubbi a seguito di tutti i ragionamenti fatti in occasione del corso.
Abbiamo emesso un avviso di accertamento agli eredi di un deceduto, la cui successione non risulta dalla banca dati catastale.
Gli eredi ci trasmettono copia della Successione con un timbro dell'Agenzia delle entrate risalente agli anni 2000 e ci comunicano di aver pagato con il proprio codice fiscale in quanto già formalizzata la successione.
Ora:
- dobbiamo far dichiarare agli eredi che il versamento è eseguito per conto del deceduto?
- per il futuro, eventuali avvisi di accertamento dovranno essere emessi a "Eredi di..." (poiché
non ci risulta da catasto tale successione) o avendola comunque acquisita ci dobbiamo rivolgere direttamente agli eredi (che potrebbero aver proseguito a versare col proprio cf)?
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IMU
27 febbraio 2020
Buongiorno,
volevo approntare un volantino da distribuire e da pubblicare on line con una sintesi delle recenti novità imu/tasi al fine di iniziare la campagna di informazione nella maniera più corretta e capillare possibile.
Chiedo, gentilmente, se aveva già predisposto qualcosa in merito da poterne richiedere una copia che personalizzerei con il logo del comune.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
volevo approntare un volantino da distribuire e da pubblicare on line con una sintesi delle recenti novità imu/tasi al fine di iniziare la campagna di informazione nella maniera più corretta e capillare possibile.
Chiedo, gentilmente, se aveva già predisposto qualcosa in merito da poterne richiedere una copia che personalizzerei con il logo del comune.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
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27 febbraio 2020
Buongiorno. Un contribuente residente nel ns. Comune che possiede più immobili, contesta l'avviso di pagamento TARI, in quanto ritiene che i componenti il nucleo familiare ( in questo caso 4) devono essere applicati solo alla casa dove risiede, mentre nelle altre il dato variabile sui componenti, non deve essere considerato. Quindi si rifiuta di pagare, chiedendo normativa di riferimento e quant'altro.
Il ns. regolamento stabilisce che per i residente il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Per i non residenti, che sono la maggioranza, in assenza di dati certi, si assume come numero dei componenti dei dati in base a dei parametri in relazione ai metri quadrati dell'immobile. Dovendo rispondere onde evitare errori, si chiede normativa di riferimento e eventuali sentenze. Grazie distinti saluti.
Il ns. regolamento stabilisce che per i residente il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Per i non residenti, che sono la maggioranza, in assenza di dati certi, si assume come numero dei componenti dei dati in base a dei parametri in relazione ai metri quadrati dell'immobile. Dovendo rispondere onde evitare errori, si chiede normativa di riferimento e eventuali sentenze. Grazie distinti saluti.
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24 febbraio 2020
E’ stato inviato un accertamento all'Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna, per un immobile di categoria B/4. Secondo la ex azienda sanitaria locale suddetto immobile non è soggetto al pagamento dell’IMU per il fatto che viene utilizzato a fini istituzionali. In pratica la ex azienda sanitaria locale ha concesso in uso il fabbricato ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività sanitaria nei confronti dei cittadini residenti. Tale concessione è regolata dall’Accordo Collettivo Nazionale e da quello Regionale che prevedono il rimborso di una quota variabile a titolo di partecipazione alle spese di gestione dell’ambulatorio pubblico concessogli in uso.
L’ATS cita il comma 8, art. 9 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, art.7, comma 1 del D.Lgs 504/1992 e il comma 1 dell’art. 7 lettera a) del D.lgs. 504/1992: “Sono esenti dall’imposta…. gli immobili posseduti dallo stato dalle unità sanitarie locali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.”
E’ corretto quanto affermano? sono realmente esenti? E nel caso lo siano, possono usufruire dell’esenzione anche senza aver mai presentato dichiarazione IMU?
Grazie
L’ATS cita il comma 8, art. 9 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, art.7, comma 1 del D.Lgs 504/1992 e il comma 1 dell’art. 7 lettera a) del D.lgs. 504/1992: “Sono esenti dall’imposta…. gli immobili posseduti dallo stato dalle unità sanitarie locali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.”
E’ corretto quanto affermano? sono realmente esenti? E nel caso lo siano, possono usufruire dell’esenzione anche senza aver mai presentato dichiarazione IMU?
Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
19 febbraio 2020
PRESCRIZIONE O DECADENZA del diritto del credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Un contribuente ha presentato all’ Agente della Riscossione, si sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, commi da 537 a 543 della Legge n. 228/2012, la dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, ha affermato che l’atto di avviso di intimazione è interessato dalla prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuto in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
A sua volta, l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossioni) – sulla base della succitata Legge, ha sospeso la riscossione coattiva del credito in attesa di una risposta da parte del Comune.
Gli atti contestati sono i seguenti:
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2004 – notificato dal Comune l’11/12/2009, divenuto definitivo il 10/02/2010 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 31/08/2011 - cartella di Equitalia notificata al contribuente il 08/11/2011;
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2006 – notificato dal Comune il 23/12/2011, divenuto definitivo il 22/02/2012 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 24/12/2014 - cartella di Equitalia notificata al contribuente il 06/08/2015;
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2007 – notificato dal Comune 20/12/2012, ricevuto dalle Poste il 02/01/2013, divenuto definitivo il 02/03/2013 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 24/12/2014 e cartella di Equitalia notificata al contribuente il 06/08/2015;
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2010 – notificato dal Comune 28/12/2015, divenuto definitivo il 27/02/2016 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 13/08/2018 - cartella di Equitalia notificata al contribuente il 04/12/2018;
Sulla base della Legge 27/12/2006, art. 1, gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione e del versamento e i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Il comma 171 del medesimo articolo 1 sopra citato ha poi previsto l’applicabilità delle cennate disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”;
Per quanto sopra esposto, il Comune ha proceduto correttamente?
Cordiali saluti
Un contribuente ha presentato all’ Agente della Riscossione, si sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, commi da 537 a 543 della Legge n. 228/2012, la dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, ha affermato che l’atto di avviso di intimazione è interessato dalla prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuto in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
A sua volta, l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossioni) – sulla base della succitata Legge, ha sospeso la riscossione coattiva del credito in attesa di una risposta da parte del Comune.
Gli atti contestati sono i seguenti:
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2004 – notificato dal Comune l’11/12/2009, divenuto definitivo il 10/02/2010 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 31/08/2011 - cartella di Equitalia notificata al contribuente il 08/11/2011;
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2006 – notificato dal Comune il 23/12/2011, divenuto definitivo il 22/02/2012 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 24/12/2014 - cartella di Equitalia notificata al contribuente il 06/08/2015;
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2007 – notificato dal Comune 20/12/2012, ricevuto dalle Poste il 02/01/2013, divenuto definitivo il 02/03/2013 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 24/12/2014 e cartella di Equitalia notificata al contribuente il 06/08/2015;
• Avviso di accertamento ICI – ANNO 2010 – notificato dal Comune 28/12/2015, divenuto definitivo il 27/02/2016 – Ruolo coattivo emesso dal Comune il 13/08/2018 - cartella di Equitalia notificata al contribuente il 04/12/2018;
Sulla base della Legge 27/12/2006, art. 1, gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione e del versamento e i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Il comma 171 del medesimo articolo 1 sopra citato ha poi previsto l’applicabilità delle cennate disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”;
Per quanto sopra esposto, il Comune ha proceduto correttamente?
Cordiali saluti
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