03 luglio 2023
Buongiorno Dott. Cava,
nel 2018 abbiamo emesso un accertamento per errato versamento IMU 2014, in seguito il contribuente ha presentato dichiarazione a supporto per la rettifica, purtroppo per errore dell'ufficio non è stata emessa la rettifica e l'atto è andato al coattivo con l'importo originario.
Ad oggi, secondo Lei, quale è la strada più giusta per riconoscere al contribuente il pagamento del corretto importo?
Grazie e buona giornata
nel 2018 abbiamo emesso un accertamento per errato versamento IMU 2014, in seguito il contribuente ha presentato dichiarazione a supporto per la rettifica, purtroppo per errore dell'ufficio non è stata emessa la rettifica e l'atto è andato al coattivo con l'importo originario.
Ad oggi, secondo Lei, quale è la strada più giusta per riconoscere al contribuente il pagamento del corretto importo?
Grazie e buona giornata
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
IMU
30 giugno 2023
Buongiorno, un contribuente persona giuridica è stato accertato per imu 2017 per immobili beni merce mai dichiarati come tali con dichiarazione imu. Dopo la notifica, perviene autotutela che chiede di considerare le dichiarazioni nel frattempo presentate tardivamente. L'ufficio rigetta e conferma la validità della pretesa. per l'anno 2017. Si chiede se per gli anni 2018/2019/2020/2021 si possano recepire le dichiarazioni tardive con indicazione dei beni merce. Si ritiene che sino al 2019 compreso non possano essere considerate quali dichiarazioni tardive. Con la nuova Imu si può considerare valida la dichiarazione tardiva anche per i beni merce dal momento che non si parla più di decadenza dal diritto? In attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo Cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
30 giugno 2023
Buongiorno,
Le chiedo se è obbligatorio uniformarsi al Decreto del Ministero delle Finanze del 14/04/2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 100 del 29/04/2023 che ridetermina i costi di notifica "nella misura unitaria di € 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ........di 2 € per le notifiche effettuate tramite PEC" o semplicemente possiamo applicarle.
Cordiali saluti.
Le chiedo se è obbligatorio uniformarsi al Decreto del Ministero delle Finanze del 14/04/2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 100 del 29/04/2023 che ridetermina i costi di notifica "nella misura unitaria di € 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ........di 2 € per le notifiche effettuate tramite PEC" o semplicemente possiamo applicarle.
Cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
28 giugno 2023
Buongiorno Dott. Cava, vorrei porle il seguente quesito:
“Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 16/12/2011 n° 201, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) della L. 27/12/2013 n° 147, per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che un contribuente I.M.U., residente nell’immobile di sua proprietà ma non dimorante abitualmente nello stesso, vuole usufruire dell’esenzione I.M.U. per abitazione principale, per dimostrare la mancata dimora abituale, è sufficiente che il contribuente abbia richiesto la notifica di tutta la corrispondenza presso un immobile sito in altra regione e che la tessera sanitaria sia stata rilasciata da un altra regione?
Se tali elementi fossero insufficienti, quali riscontri e verifiche debbono essere effettuate per poter dimostrare la mancata dimora abituale del contribuente in oggetto?
Cordiali saluti
Annarita Cotza
“Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 16/12/2011 n° 201, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) della L. 27/12/2013 n° 147, per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che un contribuente I.M.U., residente nell’immobile di sua proprietà ma non dimorante abitualmente nello stesso, vuole usufruire dell’esenzione I.M.U. per abitazione principale, per dimostrare la mancata dimora abituale, è sufficiente che il contribuente abbia richiesto la notifica di tutta la corrispondenza presso un immobile sito in altra regione e che la tessera sanitaria sia stata rilasciata da un altra regione?
Se tali elementi fossero insufficienti, quali riscontri e verifiche debbono essere effettuate per poter dimostrare la mancata dimora abituale del contribuente in oggetto?
Cordiali saluti
Annarita Cotza
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
28 giugno 2023
Buongiorno,
marito e moglie acquistano casa (abitazione prinicipale) in comune a Porto Mantovano il 16/04/2006.
Il 10/03/2014 si separano e l'abitazione principale viene assegnata alla moglie e ai due figli.
L'abitazione è al 50% di proprietà di ciascun coniuge.
Il marito si trasferisce quindi in altro comune.
Il 22/04/2022 la ex moglie e i due figli si trasferiscono in altro comune e la casa di Porto M. è vuota.
I miei quesiti sono i seguenti: dal 22/04/2022 entrambi gli ex coniugi iniziano a versare imu con aliquota "seconda casa"? L'assegnazione della casa da parte del giudice cessa quindi all'istante, non appena la signora sposta la residenza?
Grazie,
buona giornata.
Elena Saccoman
marito e moglie acquistano casa (abitazione prinicipale) in comune a Porto Mantovano il 16/04/2006.
Il 10/03/2014 si separano e l'abitazione principale viene assegnata alla moglie e ai due figli.
L'abitazione è al 50% di proprietà di ciascun coniuge.
Il marito si trasferisce quindi in altro comune.
Il 22/04/2022 la ex moglie e i due figli si trasferiscono in altro comune e la casa di Porto M. è vuota.
I miei quesiti sono i seguenti: dal 22/04/2022 entrambi gli ex coniugi iniziano a versare imu con aliquota "seconda casa"? L'assegnazione della casa da parte del giudice cessa quindi all'istante, non appena la signora sposta la residenza?
Grazie,
buona giornata.
Elena Saccoman
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
26 giugno 2023
Buongiorno, dopo aver ricevuto da parte di un utente straniero la richiesta del conteggio di quanto dovuto ai fini IMU per anni pregressi, si intende procedere comunicando l'importo originario a debito più sanzioni ed interessi al 6%, a condizione che il pagamento di quanto dovuto avvenga prima della notifica dell'atto di accertamento vero e proprio. E' corretto ? Oppure è corretto applicare da subito la sanzione al 30%? In attesa di un Vs gentile riscontro si porgono cordiali saluti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 giugno 2023
Richiamo la risposta al quesito 12215 per chiedere dove posso reperire questa informazione ossia se gli oli esausti sono o meno rifiuto speciale.
Grazie mille
Grazie mille
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
23 giugno 2023
Il regolamento del nostro Comune prevede che “L’imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di “trenta” pernottamenti consecutivi.”
Una struttura ricettiva (agriturismo) ha un ospite che soggiorna per n. 40 notti, ma, per loro natura, negli agriturismi non si può soggiornare per più di 30 giorni. Su indicazione dell’Istat (così ci hanno detto), la struttura al 30esimo giorno cessa l’ospite e lo riattiva immediatamente, quindi senza interruzione nella consecutività dei pernottamenti.
Ai fini dell’imposta di soggiorno, la struttura chiede se deve far corrispondere all’ospite l’imposta di soggiorno per soli 30 pernottamenti o per 30 + 10 pernottamenti.
Tralasciando sulla modalità di gestione della fattispecie, che, francamente, mi lascia molto perplessa, in un primo momento avevo ragionato dicendo che, essendo due periodi inferiori a 30 gg, l’imposta era dovuta per entrambi i periodi. Approfondendo la materia, però, ho valutato anche la prospettiva dell’ospite che, comunque, su un totale di 40 pernottamenti, sarebbe obbligato a corrispondere l’imposta di soggiorno per soli 30 pernottamenti.
Fermo restando che, forse, sarebbe il caso di esplicitare meglio ciò che abbiamo scritto nel regolamento, propenderei per la seconda soluzione e farei corrispondere l’imposta per 30 pernottamenti.
Chiedo, cortesemente, il Suo parere in merito.
Cordiali saluti
Laura Pecciarelli
Una struttura ricettiva (agriturismo) ha un ospite che soggiorna per n. 40 notti, ma, per loro natura, negli agriturismi non si può soggiornare per più di 30 giorni. Su indicazione dell’Istat (così ci hanno detto), la struttura al 30esimo giorno cessa l’ospite e lo riattiva immediatamente, quindi senza interruzione nella consecutività dei pernottamenti.
Ai fini dell’imposta di soggiorno, la struttura chiede se deve far corrispondere all’ospite l’imposta di soggiorno per soli 30 pernottamenti o per 30 + 10 pernottamenti.
Tralasciando sulla modalità di gestione della fattispecie, che, francamente, mi lascia molto perplessa, in un primo momento avevo ragionato dicendo che, essendo due periodi inferiori a 30 gg, l’imposta era dovuta per entrambi i periodi. Approfondendo la materia, però, ho valutato anche la prospettiva dell’ospite che, comunque, su un totale di 40 pernottamenti, sarebbe obbligato a corrispondere l’imposta di soggiorno per soli 30 pernottamenti.
Fermo restando che, forse, sarebbe il caso di esplicitare meglio ciò che abbiamo scritto nel regolamento, propenderei per la seconda soluzione e farei corrispondere l’imposta per 30 pernottamenti.
Chiedo, cortesemente, il Suo parere in merito.
Cordiali saluti
Laura Pecciarelli
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
23 giugno 2023
Buongiorno,
nel nostro regolamento è prevista una riduzione sulla parte variabile per utenze NON domestiche che smaltiscono in proprio avviando al recupero i loro rifiuti.
E' pervenuta richiesta di riduzione da parte di un ristorante che presenta regolare richiesta di smaltimento di olio esausto.
Ho interpellato il nostro Ufficio tecnico che mi ha detto che in piazzola ecologica esistono contenitori di raccolta dove, anche i ristoranti, conferiscono.
Chiedo se posso procedere ad accordare la riduzione.
Cordiali saluti
nel nostro regolamento è prevista una riduzione sulla parte variabile per utenze NON domestiche che smaltiscono in proprio avviando al recupero i loro rifiuti.
E' pervenuta richiesta di riduzione da parte di un ristorante che presenta regolare richiesta di smaltimento di olio esausto.
Ho interpellato il nostro Ufficio tecnico che mi ha detto che in piazzola ecologica esistono contenitori di raccolta dove, anche i ristoranti, conferiscono.
Chiedo se posso procedere ad accordare la riduzione.
Cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
22 giugno 2023
Buon giorno Rag. Cava,
per gli anni 2014 (notificato il 28/12/2019 e iscritto a ruolo) 2015 (notificato il 23/03/2021 per compiuta giacenza) e per il 2016, (notificato il 15/12/2021) ho emesso avvisi di accertamento IMU ad un contribuente che non ha mai pagato ne’ presentato richiesta di riesame o ricorso. Il 25 maggio2023 ho ricevuto una richiesta con la quale il contribuente chiede il riesame in autotutela, la rettifica degli atti e lo sgravio per l’anno 2014, in quanto ha aderito alla rottamazione quater , con la motivazione che la percentuale di possesso è errata.
In effetti ha ragione perché negli atti risulta sia la proprietà al 100/% come sostiene il contribuente, sia la percentuale del 87,5% come risulta dal catasto.
Come deve comportarsi l’ufficio in merito a questo caso? Trattandosi di una questione molto complessa, Le sarei grata se potesse fissarmi un appuntamento telefonico, in modo che possa esporre al meglio il problema.
Nella giornata del 23 -29 e 30 c.m., non sarò in servizio, ed il contribuente ha bisogno di risposta entro il 30.
La ringrazio anticipatamente e le auguro una buona giornata
Cordiali saluti Serenella Melas T. 0782 58109 interno 3
per gli anni 2014 (notificato il 28/12/2019 e iscritto a ruolo) 2015 (notificato il 23/03/2021 per compiuta giacenza) e per il 2016, (notificato il 15/12/2021) ho emesso avvisi di accertamento IMU ad un contribuente che non ha mai pagato ne’ presentato richiesta di riesame o ricorso. Il 25 maggio2023 ho ricevuto una richiesta con la quale il contribuente chiede il riesame in autotutela, la rettifica degli atti e lo sgravio per l’anno 2014, in quanto ha aderito alla rottamazione quater , con la motivazione che la percentuale di possesso è errata.
In effetti ha ragione perché negli atti risulta sia la proprietà al 100/% come sostiene il contribuente, sia la percentuale del 87,5% come risulta dal catasto.
Come deve comportarsi l’ufficio in merito a questo caso? Trattandosi di una questione molto complessa, Le sarei grata se potesse fissarmi un appuntamento telefonico, in modo che possa esporre al meglio il problema.
Nella giornata del 23 -29 e 30 c.m., non sarò in servizio, ed il contribuente ha bisogno di risposta entro il 30.
La ringrazio anticipatamente e le auguro una buona giornata
Cordiali saluti Serenella Melas T. 0782 58109 interno 3
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
TARI
21 giugno 2023
Buongiorno,
con riferimento all'art.5.1 del TQRIF, riguardo alla carta della qualità del servizio di gestione delle tariffe che deve essere approvata dalla G.M., siamo a chiedere se quest'ultima possa essere pubblicata disgiuntamente dalla carta di qualità del servizio di raccolta rifiuti del gestore nel sito istituzionale del Comune. Grazie. Distinti saluti
con riferimento all'art.5.1 del TQRIF, riguardo alla carta della qualità del servizio di gestione delle tariffe che deve essere approvata dalla G.M., siamo a chiedere se quest'ultima possa essere pubblicata disgiuntamente dalla carta di qualità del servizio di raccolta rifiuti del gestore nel sito istituzionale del Comune. Grazie. Distinti saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
21 giugno 2023
Il diritto alle riduzioni previste per immobili concessi in affitto a canone concordato è subordinato alla presentazione della dichiarazione imu? In caso di emissione di avviso di accertamento per parziale versamento ed il contribuente ne chiede l'annullamento perché applicata la riduzione in oggetto (senza presentazione della dichiarazione imu) come ci si deve comportare?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.