05 febbraio 2019
Un contribuente nel mese di gennaio 2019 ha registrato presso il cancelliere del tribunale, la rinuncia all’eredità del padre deceduto nell’anno 2004.
La denuncia di successione non è mai stata presentata. Si chiede se, fino alla data di rinuncia tale contribuente sia soggetto all’IMU per la quota del fabbricato ereditato.
La denuncia di successione non è mai stata presentata. Si chiede se, fino alla data di rinuncia tale contribuente sia soggetto all’IMU per la quota del fabbricato ereditato.
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05 febbraio 2019
Un contribuente non residente possiede tre immobili, nella via (xxxxxx) un a/2 , nella via (yyyyyy) un a/3 e un c/6. Sino al 2012 ha regolarmente versato per tutti e tre gli immobili. Ad aprile 2013 trasferisce la residenza nella via (xxxxxx) a/2 per il versamento 2013 considera per nove mesi abitazione principale immobile a/2 via (xxxxxx) e pertinenza immobile c/6 nella via (yyyyyy) distante dall'abitazione principale circa 300 mt, e versa imu come altri fabbricati per immobile a/3 nella via (yyyyyy). Non ha presentato dichiarazione IMU. Si chiede pertanto , se il contribuente abbia agito correttamente, oppure si possa contestare al contribuente la mancata dichiarazione imu per la pertinenza e quindi assoggettarla ad imposta.
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24 gennaio 2019
Un nostro contribuente vorrebbe costituire formale servitù di passaggio (con scrittura privata registrata e iscritta presso i registri immobiliari) e chiede se lo stradello, ricadente in zona B di completamento, potrà essere escluso dalla tassazione IMU per area edificabile.
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IMU
24 gennaio 2019
Buongiorno dott. Cava, premesso che
- In data 22/09/2009 sono stati iscritti in catasto due immobili categoria D/10, a nome di 7 fratelli, comproprietari ciascuno per 1/7.
- Il 09 febbraio 2010, la madre (ora pensionata, che fino ad allora era iscritta come coltivatore diretto), ha concesso in affitto (CONTRATTO REGISTRATO ALL'AG. DELLE ENTRATE) al figlio X, per 10 anni, i terreni sui quali sorgono i fabbricati .
In data 23/06/2010, al sig. X, è stata riconosciuta la qualifica di IAP.
Per l'anno 2013 l'ufficio ha accertato i 6 fratelli con aliquota ordinaria, i quali hanno presentato istanza di riesame con la motivazione che i fabbricati sono utilizzati dal fratello IAP per l'esercizio dell'attività agricola e sostengono di aver diritto all'esenzione, o, nel caso in cui l'imposta fosse dovuta, di dover essere accertati con aliquota 0,2.
1^ domanda
Si può ritenere valido il contratto d'affitto stipulato con la madre, anche per i fabbricati asserviti (i due D/10, nonostante siano accatastati a nome di tutti i fratelli), oppure è necessario stipulare un nuovo contratto con tutti i comproprietari?
2^ domanda
se si, considerato che il comproprietario IAP possiede i requisiti per l'esenzione ma non ha mai presentato dichiarazione IMU, dal 2013, quale aliquota deve essere applicata allo IAP ed ai comproprietari ? ordinaria( 7,6) o aliquota per immobili strumentali ( 0,2)?
3^ domanda
Stipulando oggi un contratto di affitto per gli immobili D/10, lo stesso, può avere efficacia retroattiva fino al 2010, data della stipula del contratto di affitto dei terreni?
4^ domanda
relativa alla dichiarazione. Nelle istruzioni (decreto MEF del 30/10/2012), relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, si fa presente che non è necessario presentare la dichiarazione di esenzione, in quanto l'Ente può avvalersi delle informazioni disponibili sul portale dei comuni gestito dall'Agenzia, può essere concessa l'esenzione in assenza di dichiarazione? A questo riguardo abbiamo diverse contestazioni di IAP che non hanno presentato la dichiarazione in quanto ritengono non vada presentata.
Se il romanzo che ho prodotto non fosse chiaro, può contattarmi al n. 0782/58109 interno 2, o, se preferisce posso chiamarla quando ha un attimo di tempo da dedicarmi.
La ringrazio per la disponibilità.
- In data 22/09/2009 sono stati iscritti in catasto due immobili categoria D/10, a nome di 7 fratelli, comproprietari ciascuno per 1/7.
- Il 09 febbraio 2010, la madre (ora pensionata, che fino ad allora era iscritta come coltivatore diretto), ha concesso in affitto (CONTRATTO REGISTRATO ALL'AG. DELLE ENTRATE) al figlio X, per 10 anni, i terreni sui quali sorgono i fabbricati .
In data 23/06/2010, al sig. X, è stata riconosciuta la qualifica di IAP.
Per l'anno 2013 l'ufficio ha accertato i 6 fratelli con aliquota ordinaria, i quali hanno presentato istanza di riesame con la motivazione che i fabbricati sono utilizzati dal fratello IAP per l'esercizio dell'attività agricola e sostengono di aver diritto all'esenzione, o, nel caso in cui l'imposta fosse dovuta, di dover essere accertati con aliquota 0,2.
1^ domanda
Si può ritenere valido il contratto d'affitto stipulato con la madre, anche per i fabbricati asserviti (i due D/10, nonostante siano accatastati a nome di tutti i fratelli), oppure è necessario stipulare un nuovo contratto con tutti i comproprietari?
2^ domanda
se si, considerato che il comproprietario IAP possiede i requisiti per l'esenzione ma non ha mai presentato dichiarazione IMU, dal 2013, quale aliquota deve essere applicata allo IAP ed ai comproprietari ? ordinaria( 7,6) o aliquota per immobili strumentali ( 0,2)?
3^ domanda
Stipulando oggi un contratto di affitto per gli immobili D/10, lo stesso, può avere efficacia retroattiva fino al 2010, data della stipula del contratto di affitto dei terreni?
4^ domanda
relativa alla dichiarazione. Nelle istruzioni (decreto MEF del 30/10/2012), relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, si fa presente che non è necessario presentare la dichiarazione di esenzione, in quanto l'Ente può avvalersi delle informazioni disponibili sul portale dei comuni gestito dall'Agenzia, può essere concessa l'esenzione in assenza di dichiarazione? A questo riguardo abbiamo diverse contestazioni di IAP che non hanno presentato la dichiarazione in quanto ritengono non vada presentata.
Se il romanzo che ho prodotto non fosse chiaro, può contattarmi al n. 0782/58109 interno 2, o, se preferisce posso chiamarla quando ha un attimo di tempo da dedicarmi.
La ringrazio per la disponibilità.
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21 gennaio 2019
g.mo dott. Cava, il quesito è il seguente:
- un contribuente (artigiano del legno) presenta nel 2013 una dichiarazione TARSU dichiarando per un determinato immobile la destinazione d'uso come "laboratorio" di mq. 184,00, immobile iscritto in catasto come C/3.
da quel momento l'immobile viene tassato come attività artigianale.
a gennaio 2018 lo stesso contribuente evidenzia che detto immobile è stato adibito a torneria e attualmente, avendo chiuso l'attività, esso è adibito a magazzino non produttivo, pertinenza dell'unità abitativa.
Successivamente, lo stesso contribuente precisa che già nell'anno 2009 aveva chiuso la partita iva e che quindi detto immobile doveva essere sempre considerato come pertinenza del fabbricato uso abitazione.
Occorre precisare che l'immobile uso abitazione è catastalmente individuato con la particella 223 mentre l'immobile uso artigianale con la particella 334.
Il contribuente, quindi, non ha intenzione di variare la categoria C/3 in catasto.
secondo me la variazione di tariffa, da locale artigianale a locale deposito ( e non accessorio perché non è legato di fatto all'immobile uso abitazione che ha già 2 accessori cat. C/2) spetta dall'anno 2018, perché solo in quell'anno è stata presentata la prima richiesta di variazione.
Qual è il vostro parere in merito? Si ringrazia salutando distintamente.
- un contribuente (artigiano del legno) presenta nel 2013 una dichiarazione TARSU dichiarando per un determinato immobile la destinazione d'uso come "laboratorio" di mq. 184,00, immobile iscritto in catasto come C/3.
da quel momento l'immobile viene tassato come attività artigianale.
a gennaio 2018 lo stesso contribuente evidenzia che detto immobile è stato adibito a torneria e attualmente, avendo chiuso l'attività, esso è adibito a magazzino non produttivo, pertinenza dell'unità abitativa.
Successivamente, lo stesso contribuente precisa che già nell'anno 2009 aveva chiuso la partita iva e che quindi detto immobile doveva essere sempre considerato come pertinenza del fabbricato uso abitazione.
Occorre precisare che l'immobile uso abitazione è catastalmente individuato con la particella 223 mentre l'immobile uso artigianale con la particella 334.
Il contribuente, quindi, non ha intenzione di variare la categoria C/3 in catasto.
secondo me la variazione di tariffa, da locale artigianale a locale deposito ( e non accessorio perché non è legato di fatto all'immobile uso abitazione che ha già 2 accessori cat. C/2) spetta dall'anno 2018, perché solo in quell'anno è stata presentata la prima richiesta di variazione.
Qual è il vostro parere in merito? Si ringrazia salutando distintamente.
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TARSU
16 gennaio 2019
Buongiorno , a seguito dell'entrata in vigore del decreto fiscale 2019 i ruoli fino al 2010 sono automaticamente stralciati. Agenzia delle Entrate riscossione deve inviare nota ai Comuni per i ruoli stalciati? E' prevista disciplina contabile apposita per le minori entrate derivante dall'insussistenza dei residui attivi che dovremo adottare in sede di riaccertamento ordinario?
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19 dicembre 2018
Buongiorno, in data 28.06.2018, l'Agenzia del Territorio ha effettuato una variazione d'ufficio in autotutela inerente la soppressione di un'unità immobiliare per errata attribuzione della rendita presunta, in quanto il fabbricato risultava già accatastato.
Questo immobile, oltre alcune aree edificabili, è stato oggetto di accertamento per le annualità 2011 e 2012 e, relativamente al 2011, anche di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva. Il contribuente non ha mai proposto ricorso e non ha pagato né la cartella, né l'avviso di accertamento. Si chiede se è possibile, nonostante l'atto sia già divenuto definitivo, procedere all'annullamento/rettifica in autotutela d'ufficio sia della cartella 2011, sia del provvedimento 2012.
Grazie
Questo immobile, oltre alcune aree edificabili, è stato oggetto di accertamento per le annualità 2011 e 2012 e, relativamente al 2011, anche di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva. Il contribuente non ha mai proposto ricorso e non ha pagato né la cartella, né l'avviso di accertamento. Si chiede se è possibile, nonostante l'atto sia già divenuto definitivo, procedere all'annullamento/rettifica in autotutela d'ufficio sia della cartella 2011, sia del provvedimento 2012.
Grazie
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13 dicembre 2018
Buongiorno,
a seguito di front office la contribuente Sig.ra xxxxx ha prodotto comunicazione allegata in merito all’Avviso di Accertamento numero xxx/2014 del 8/10/2018.
Così come nella mail sotto specificata, confermata anche telefonicamente, la Sig.ra xxxxx evidenzia che:
• E’ proprietaria di due unità immobiliari, una posta nel Comune di xxxxxx e una nel limitrofo comune di xxxxxx.
• Comunica inoltre, come si evince anche dalla nota della visura catastale del Comune di xxxxxx per l’immobile xxxx cat. A3, che è unita di fatto con quella del comune di xxxxx cat. A3.
• Fa presente che nell’abitazione sita nel comune di xxxxx ha la residenza e che il catasto non gli permette di unire i due immobili in un'unica unità essendo posti in comuni diversi.
• L’Ufficio non è in possesso di alcuna dichiarazione IMU che descrive la sopra indicata fattispecie.
Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione e porgo distinti saluti.
a seguito di front office la contribuente Sig.ra xxxxx ha prodotto comunicazione allegata in merito all’Avviso di Accertamento numero xxx/2014 del 8/10/2018.
Così come nella mail sotto specificata, confermata anche telefonicamente, la Sig.ra xxxxx evidenzia che:
• E’ proprietaria di due unità immobiliari, una posta nel Comune di xxxxxx e una nel limitrofo comune di xxxxxx.
• Comunica inoltre, come si evince anche dalla nota della visura catastale del Comune di xxxxxx per l’immobile xxxx cat. A3, che è unita di fatto con quella del comune di xxxxx cat. A3.
• Fa presente che nell’abitazione sita nel comune di xxxxx ha la residenza e che il catasto non gli permette di unire i due immobili in un'unica unità essendo posti in comuni diversi.
• L’Ufficio non è in possesso di alcuna dichiarazione IMU che descrive la sopra indicata fattispecie.
Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione e porgo distinti saluti.
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19 novembre 2018
A seguito di atto di accertamento IMU divenuto definitivo, entro quale termine, deve essere notificata un ingiunzione fiscale?
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12 ottobre 2018
Buongiorno,
abbiamo riscontrato che per alcuni avvisi di accertamento da noi predisposti per mancato versamento IMU aree edificabili,sulle stesse insistono degli immobili di fatto utilizzati come abitazione principale ma non accatastati.
L'ufficio deve continuare a richiedere l'IMU su area edificabile oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate
il mancato accatastamento e considerarla comunque abitazione principale e pertanto esente da IMU?
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07 settembre 2018
Buon giorno, sto accertando un contribuente,costruttore edile, che ha una serie di F3 "fabbricati in corso di costruzione". Tali f3 riportano come data da visura catastale il 29/07/2010.Non è un po' troppo lungo come periodo? E' il caso di contattare l'ufficio tecnico e fare una revisione? Ad ogni modo, volevo sapere come faccio a calcolare l'IMU. Se vado a vedere l'area sui cui insistono questi quattro f3 è pari a 2035 mq.Bisogna suddividere i mq per il numero di f3 che insistono sopra? Grazie, cordiali saluti.
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17 agosto 2018
Nel corso del 2018 è stato modificato il Regolamento IUC con l'inserimento della seguente disposizione ai sensi del D.Lgs 158/2015: La sanzione è aumentata del 5 % nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità. L'ufficio deve emettere degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento TARI anno 2016 (anno di imposta da cui doveva decorrere l'applicazione del nuovo dettato normativo D.Lgs 158/15). Si chiede cortesemente se sia possibile applicare la sanzione del 35% (30+5) per chi non avesse versato almeno una volta in toto il tributo sui rifiuti (sia esso TARI o TARES) negli anni precedenti il 2016 e se possa essere considerato di sostanziale identità l'omesso pagamento rispetto al parziale pagamento (per cui se ad esempio un soggetto ha pagato in parte la TARI 2015 e non pagato la TARI 2016 possa essere applicata la sanzione del 35% in luogo del 30%). Si ringrazia.
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