27 marzo 2019
Il comune a fine anno 2016 ha emesso ingiunzioni fiscali per omesso o insufficiente versamento dei tributi locali (ICI e TARSU). Nello specifico le cartoline inviate dall'ufficiale giudiziario indicano il timbro di partenza dall'ufficio postale del 29/12/2016 ma la notifiche per il contribuente sono avvenute in data 02/01/2017. Alcuni contribuenti hanno versato solo in parte quanto richiesto e altri non hanno versato affatto. Oggi il comune intende richiedere all'Agenzia delle Entrate Riscossione di emettere cartelle di riscossione coattiva relative alle ingiunzioni fiscali (che hanno interrotto i termini di prescrizione). La procedura permette di caricare i dati come Decreto Ingiuntivo e inserire tra le note ogni singolo avviso di accertamento ricompreso nelle ingiunzioni fiscali. Dovendo indicare la data di notifica dell'ingiunzione fiscale si chiede se oltre a quella valida per il contribuente -02/01/2017 (per la decorrenza dei 60 giorni)- debba anche essere precisata la data di spedizione (data di notifica valida per il mittente entro i termini, prima del 31/12/2016). In caso di risposta affermativa si chiede cortesemente in che modo sia più corretto indicarlo (es. data spedizione o data notifica mittente). Grazie
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TARES
27 marzo 2019
Il Comune aveva disposto il pagamento della seconda rata TARES 2013 (saldo) entro il 30 aprile 2014. È legittimo richiedere il versamento nell'anno 2019, considerando che la richiesta di pagamento dei tributi locali dev'essere notificata entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato? Nel caso di specie il versamento della seconda rata avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 aprile 2014. Si ringrazia per la collaborazione
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26 marzo 2019
Un contribuente ha posseduto catastalmente un immobile dal 2008 al 18/12/2017 ma paga imu fino a ottobre 2015.
Emetto avviso di accertamento per il 2015 (parziale) ma il contribuente fornisce nota di trascrizione catastale dove si evince che è stato usufruttuario (non residente) di questo immobile dal 09/10/2008 al 01/10/2015.
Il contribuente dice di aver contattato il catasto il quale pare abbia detto di far riferimento all’unico documento valido che è la nota di trascrizione e che la data di cessazione del 18/12/2017, riportata sulla visura catastale è stata recepita dal gestionale del Catasto a seguito di un atto avvenuto successivamente tra i proprietari dell’immobile e di questo atto l'usufruttuario non poteva saperne nulla. Mi sembra una situazione tanto strana.
Le chiedo: 1) posso tenere conto della nota di trascrizione presentata dal contribuente come pezza giustificativa e annullare l'atto (ignorando così la visura del catasto)?
2) posso fare qualche richiesta specifica al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Emetto avviso di accertamento per il 2015 (parziale) ma il contribuente fornisce nota di trascrizione catastale dove si evince che è stato usufruttuario (non residente) di questo immobile dal 09/10/2008 al 01/10/2015.
Il contribuente dice di aver contattato il catasto il quale pare abbia detto di far riferimento all’unico documento valido che è la nota di trascrizione e che la data di cessazione del 18/12/2017, riportata sulla visura catastale è stata recepita dal gestionale del Catasto a seguito di un atto avvenuto successivamente tra i proprietari dell’immobile e di questo atto l'usufruttuario non poteva saperne nulla. Mi sembra una situazione tanto strana.
Le chiedo: 1) posso tenere conto della nota di trascrizione presentata dal contribuente come pezza giustificativa e annullare l'atto (ignorando così la visura del catasto)?
2) posso fare qualche richiesta specifica al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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IMU
21 marzo 2019
Nel contesto della fase propedeutica agli accertamenti imu ho trasmesso all'UT un elenco di mappali intestati a contribuenti al fine di indicarmi se trattavasi di area o terreno agricolo.
Alcuni mappali sono stati identificati con la dicitura "aree per attrezzature pubbliche" oppure " strade già esistenti"; nell'ambito delle prime poi, alcune risultano già realizzate, per altre invece c'è un progetto.
Il collega dell'ut mi ha spiegato che trattasi di "zone"sulle quali, in fase di costruzione, i proprietari si sono impegnati a realizzare opere di pubblica utilità. Ma ai fini imu/tasi, questi contribuenti che catastalmente risultano ancora proprietari di tali mappali sono tenuti al pagamento dell'IMU oppure si tratta di una situazione catastale che deve essere semplicemente aggiornata al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti,
Alcuni mappali sono stati identificati con la dicitura "aree per attrezzature pubbliche" oppure " strade già esistenti"; nell'ambito delle prime poi, alcune risultano già realizzate, per altre invece c'è un progetto.
Il collega dell'ut mi ha spiegato che trattasi di "zone"sulle quali, in fase di costruzione, i proprietari si sono impegnati a realizzare opere di pubblica utilità. Ma ai fini imu/tasi, questi contribuenti che catastalmente risultano ancora proprietari di tali mappali sono tenuti al pagamento dell'IMU oppure si tratta di una situazione catastale che deve essere semplicemente aggiornata al catasto?
Ringrazio e porgo cordiali saluti,
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21 marzo 2019
Buongiorno, con pec del 22/10/2015 un contribuente TARI, non residente nel Comune impositore, proponeva l'abbattimento della TARI 2015 ad un terzo dell'importo dovuto, contenuto nell'avviso di pagamento emesso e ricevuto ad aprile2015, invocando la formula del silenzio assenso.
Il comune non ha risposto tempestivamente a tale proposta, ma lo ha fatto nel 2016 e nel 2018, scrivendo al contribuente, in modo chiaro ed inequivocabile, che la TARI emessa è da pagare per intero perché già ridotta per uso stagionale.
Ora, difronte ad un sollecito di pagamento TARI 2015 emesso per i due terzi di tassa non pagata, il contribuente presenta ricorso in CTP, con gli effetti di reclamo mediazione, invocando quel SILENZIO-ASSENSO citato nella prima pec.
Ritengo che la formula del silenzio assenso, non attenga alla materia tributaria... ma non so citare i riferimenti normativi... pertanto si chiede se è corretta l'interpretazione dell'ufficio tributi e, nel caso di risposta affermativa, i riferimenti normativi del caso.
Ringrazio e saluto
Il comune non ha risposto tempestivamente a tale proposta, ma lo ha fatto nel 2016 e nel 2018, scrivendo al contribuente, in modo chiaro ed inequivocabile, che la TARI emessa è da pagare per intero perché già ridotta per uso stagionale.
Ora, difronte ad un sollecito di pagamento TARI 2015 emesso per i due terzi di tassa non pagata, il contribuente presenta ricorso in CTP, con gli effetti di reclamo mediazione, invocando quel SILENZIO-ASSENSO citato nella prima pec.
Ritengo che la formula del silenzio assenso, non attenga alla materia tributaria... ma non so citare i riferimenti normativi... pertanto si chiede se è corretta l'interpretazione dell'ufficio tributi e, nel caso di risposta affermativa, i riferimenti normativi del caso.
Ringrazio e saluto
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21 marzo 2019
I precedenti proprietari di un'abitazione hanno variato la rendita catastale di un'immobile a febbraio 2018 indicando nel DOCFA "ampliamento" fine lavori nel 1970. Ad aprile 2018 l'immobile è stato venduto ad altro soggetto. Quest'ultimo deve pagare l'IMU utilizzando la rendita al 1° gennaio 2018 o quella conosciuta ed in atti nella compravendita ad aprile? Grazie
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IMU
20 marzo 2019
Buongiorno, in riferimento ad una istanza di esenzione, si chiede come debba essere calcolata l'imposta IMU su un immobile di cat C2, successivamente alla sua demolizione e conseguente richiesta di permesso di costruire.
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20 marzo 2019
Buongiorno,
chiediamo se un immobile di cat C2 possa essere considerato come abitazione principale quindi usufruire dell'esenzione IMU, visto che tale immobile è realmente ed effettivamente l'abitazione principale.
chiediamo se un immobile di cat C2 possa essere considerato come abitazione principale quindi usufruire dell'esenzione IMU, visto che tale immobile è realmente ed effettivamente l'abitazione principale.
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IMU
20 marzo 2019
Buongiorno,
abbiamo ricevuto da un contribuente e nella medesima data, sia un'istanza di annullamento per autotutela su un provvedimento di accertamento Imu 2013, sia un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari per lo stesso provvedimento.
Teniamo a precisare che l’atto è stato ricevuto dal contribuente in data 02/01/2019 e lo stesso ha presentato ricorso e istanza di annullamento al nostro Ente in data 05/03/2019, quindi al 61° giorno dalla ricezione, risulta pertanto per noi inammissibile.
Chiediamo a tal proposito se l’ente debba rispondere a entrambe le richieste, e nella relativa risposta sia necessaria eccepire solo l’inammissibilità dell’atto o rigettare anche gli altri motivi.
abbiamo ricevuto da un contribuente e nella medesima data, sia un'istanza di annullamento per autotutela su un provvedimento di accertamento Imu 2013, sia un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari per lo stesso provvedimento.
Teniamo a precisare che l’atto è stato ricevuto dal contribuente in data 02/01/2019 e lo stesso ha presentato ricorso e istanza di annullamento al nostro Ente in data 05/03/2019, quindi al 61° giorno dalla ricezione, risulta pertanto per noi inammissibile.
Chiediamo a tal proposito se l’ente debba rispondere a entrambe le richieste, e nella relativa risposta sia necessaria eccepire solo l’inammissibilità dell’atto o rigettare anche gli altri motivi.
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20 marzo 2019
Buongiorno Dott. Cava. Questo ufficio ha emesso un avviso di accertamento IMU in data 14/11/2018 nei confronti di A.R.E.A. (Azienda Regionale Edilizia Abitativa) per n° 3 immobili trasferiti in data 30/5/2013 al prezzo simbolico di un euro dal nostro Comune ad AREA stessa.
L'Azienda regionale ha presentato formale istanza di reclamo/mediazione, riservandosi di ricorrere in Commissione Tributaria, chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'avviso per i seguenti motivi.
1. Gli immobili sono da considerare alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 e pertanto esenti;
2. in caso di mancato riconoscimento della qualità di alloggio sociale, essendo tali fabbricati oggetto di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, fino alla data di ultimazione dei lavori, e su di essa deve essere ricalcolato l’accertamento.
Questo ufficio ritiene che tali fabbricati non possano essere ad oggi considerati alloggi sociali in considerazione del fatto che "...è' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente ...". Quindi fino a che rimarranno sfitti o inutilizzati dovranno sottostare all'imposta come fabbricati a disposizione.
Inoltre, solo uno dei tre immobili è al momento oggetto di attività di recupero mentre gli altri due, benché in obiettive condizioni di degrado, sono regolarmente accatastati e provvisti di rendita catastale.
E' corretta l'interpretazione dell'ufficio oppure è da accogliere il ricorso di A.R.E.A.?
La ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
L'Azienda regionale ha presentato formale istanza di reclamo/mediazione, riservandosi di ricorrere in Commissione Tributaria, chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'avviso per i seguenti motivi.
1. Gli immobili sono da considerare alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 e pertanto esenti;
2. in caso di mancato riconoscimento della qualità di alloggio sociale, essendo tali fabbricati oggetto di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, fino alla data di ultimazione dei lavori, e su di essa deve essere ricalcolato l’accertamento.
Questo ufficio ritiene che tali fabbricati non possano essere ad oggi considerati alloggi sociali in considerazione del fatto che "...è' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente ...". Quindi fino a che rimarranno sfitti o inutilizzati dovranno sottostare all'imposta come fabbricati a disposizione.
Inoltre, solo uno dei tre immobili è al momento oggetto di attività di recupero mentre gli altri due, benché in obiettive condizioni di degrado, sono regolarmente accatastati e provvisti di rendita catastale.
E' corretta l'interpretazione dell'ufficio oppure è da accogliere il ricorso di A.R.E.A.?
La ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
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14 marzo 2019
Buongiorno, ai fini TARI è corretto tassare come immobili accessori i fabbricati (c2 - c6 - c7) dichiarati pertinenze ai fini IMU?
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IUC
14 marzo 2019
Buon giorno,
nel testo dell'atto di accertamento IMU-TARI-TASI, bisogna fare qualche riferimento alla normativa sulla privacy?
nel testo dell'atto di accertamento IMU-TARI-TASI, bisogna fare qualche riferimento alla normativa sulla privacy?
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