Loading..

Banca dati quesiti

Cerca

18 aprile 2019

Buongiorno, il nostro ufficio sta procedendo all'emissione dei solleciti di pagamento TARI relativi agli avvisi di pagamento 2014 non pagati. Nel caso di contribuenti deceduti si chiede se è possibile procedere all'invio del sollecito (e, qualora non segua alcun versamento, anche dell'accertamento) agli obbligati in solido, o necessariamente l'atto deve essere inviato agli eredi?
Qualora fosse possibile richiedere il tributo agli obbligati, a chi deve essere intestato il sollecito? E la notifica?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

12 aprile 2019

Buongiorno,
si verifica molto spesso di riscontrare errori di digitazione codice catastale. Se l'errore è fatto dall'intermediario bancario, poco male, in quanto d'ufficio annullano la delega di pagamento e la riemettono correttamente. Ma L'errore più frequente fatto da chi paga autonomamente con l'Home banking, è l'inversione delle ultime cifre che nel nostro caso fa si che le somme oggetto di pagamento vadano a finire nelle casse di un comune pluricommissariato. Uno degli ultimi commissari che si è preso la briga di risponderci, ci ha informalmente detto che quei soldi non li rivedremo più.
Fino all'anno di accertamento 2015 si è scelto di non far pagare al contribuente in errore ma di "attendere che il comune commissariato si risollevi dal baratro e ci riversi le somme"
Fatta questa premessa, stavo predisponendo l'informativa iuc per l'acconto del 2019. Volevo scrivere e poi dare risalto anche sulla home page del sito internet che: i contribuenti che pagano con home banking e commettono errore di digitazione del codice catastale inserendo quello di comuni commissariati non sono liberi dall'obbligazione ma devono versare la tassa dovuta e non incassata al comune e poi autonomamente potrebbero richiedere al comune "commissariato " il rimborso (che non avranno mai!). Sono legittimata a fare un avviso del genere e poter applicare questa disposizione già con gli accertamenti 2016?
Potrei estendere l'avviso non solo a quei contribuenti che indirizzano le nostre somme a comuni commissariati ma anche a quei comuni che nonostante la mia richiesta di riversamento , non ci rimborsano?
E' giusto che il comune, non solo non riceve il tributo ma deve farsi carico dell'istanza di riversamento mentre al contribuente in errore basta solo esibire un modello f24 talvolta compilato coi piedi?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservarmi.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

09 aprile 2019

Un contribuente, a seguito di ricezione di avviso di accertamento IMU 2013 per omesso versamento relativo a un fabbricato cat. C2, presenta DOCFA con la quale il fabbricato viene dichiarato unità collabente e declassato a cat. F2. La data di variazione del classamento (da C2 a F2) risultante nel DOCFA è il 12/11/2013.
L'avviso di accertamento IMU 2013 dev'essere confermato per tutto il 2013 oppure dev'essere rettificato calcolando l'IMU sul valore del fabbricato fino al 12/11/2013?
Si ringrazia per il supporto
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

09 aprile 2019

In sede di bollettazione l'Ufficio si trova a dover applicare conguagli anni precedenti per importi non bollettati, eliminazione di riduzioni applicate per errore etc.
Si richiede parere sulla correttezza dell'operato , nei limiti dei 5 anni precedenti.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

05 aprile 2019

Buongiorno,
un contribuente possiede al 100% un fabbricato di civile abitazione nel territorio comunale "A" ma risiede in altro comune "B". Nel 1995 muore e viene presentata la successione legale a nome del coniuge superstite e dei tre figli. Il coniuge superstite trasferisce la sua residenza nel comune "A" a seguito dell'evento luttuoso.
L'ufficio ha emesso avviso di accertamento nei confronti dei tre figli in quanto non versano l'imposta; tali avvisi sono stati generati in quanto secondo l interpretazione della normativa in materia di Ici/Imu nel caso in specie non si configura il diritto d uso e abitazione in capo al coniuge superstite in quanto il fabbricato sito nel comune "A" non era la casa coniugale, avendo vissuto tutta la famiglia, fino a quel momento nel comune "B".
Preciso che il fabbricato sito nel comune "A" è stato registrato al catasto urbano dopo l'evento luttuoso in quanto immobile in corso di costruzione negli anni precedenti.
Si chiede se l interpretazione sia corretta in quanto i tre figli hanno richiesto l'annullamento degli atti di accertamento.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

03 aprile 2019

Imu dovuta in caso di proprietà contesa, Terreno in comproprietà di due fratelli A + B.
Fratello A costruisce sul terreno e iscrive in Catasto a suo nome la casa muore nel 2014 il fratello B , e gli eredi di B dichiarano in successione il 50 % della casa che risulta in catasto ad A.
La successione di B viene volturata in Catasto senza riserva e trascritta in Conservatoria
Nel 2015 muore A . Gli eredi di A dichiarano in successione il 100% della casa, con beneficio di inventario. La successione di A viene volturata in catasto e trascritta in conservatoria.
Nel 2016 gli eredi di B accettano l’eredità, l’accettazione viene trascritta.
Nel 2019 il catasto appone la riserva sulla voltura degli eredi di A.
Dal 2014 gli eredi di B versano l’Imu per il 50 % della casa. Gli eredi di A rivendicano la proprietà integrale e informano è instaurato contenzioso.

Atteso che il catasto ha apposto riserva e che non costituisce prova della proprietà dalle risultanze della conservatoria si evince la casa sia divisa al 50% tra gli eredi di A e B. Fatta salva azione di rivendicazione.
Si ringrazia
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

02 aprile 2019

Quesito IMU
L’agenzia ……avente natura giuridica di ente pubblico non economico, finanziato con fondi a carico del bilancio regionale (istituita con L.R. 13/2006, quale struttura tecnico operativa della RAS) , è proprietaria nel nostro Comune di un fabbricato di seguito specificato:
- Categoria B4 – consistenza 328 mq. – rendita € 1.489,10;
- L’immobile sopra descritto è articolato su 2 piani: piano terra e primo piano. Il primo piano di mq. 261 è utilizzato dall’Agenzia ……. per lo svolgimento dei propri fini istituzionali (sede degli uffici ).
- Al piano terra ospita un ambulatorio medico di mq. 67
L’Agenzia …… ha presentato istanza per l’esenzione dell’IMU per la parte di fabbricato sede degli uffici della stessa (primo piano di mq. 261), citando l’art. 7 co. 1 del DLgs 504/92.
Si chiede di conoscere se è possibile concedere l’esenzione per la sola parte di fabbricato sede degli uffici dell’agenzia L……. . In caso affermativo, come si effettua il calcolo dell’IMU per la parte del fabbricato che ospita l’ambulatorio medico?
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

02 aprile 2019

In merito all’applicazione del cumulo giuridico ai Tributi Locali, questo Ente ha emesso avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012/13/14/15/16/17 , e TASI per le annualità 2014/15/16/17 nei confronti di un contribuente che non ha pagato i suddetti tributi, comminando la sanzione per omesso versamento per ciascun anno.
Il contribuente chiede di poter rivedere il calcolo delle sanzioni passando dall’applicazione del cumulo materiale al cumulo giuridico (art. 12 comma 5 del D.lgs. n. 472/1997).

1) E' corretto applicare il cumulo giuridico ? ed in caso di risposta affermativa come si dovrebbe procedere concretamente considerato che i provvedimenti sono già stati notificati?
2) E’ corretto applicare il cumulo giuridico solo a chi lo richiede o a chi lo eccepisce? o è più corretto applicare tale istituto in tutti i casi di emissione di provvedimenti per più annualità ? considerato che in un caso analogo la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari aveva accolto il ricorso limitatamente agli aspetti sanzionatori, dichiarando applicabile il cumulo giuridico e compensazione delle spese.
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

02 aprile 2019

Premesso che in questo Comune è applicata l’esenzione ai fini IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
QUESITO

Ventuno contribuenti sono contitolari secondo le risultanze catastali di:
- 18 unità immobiliari censite in categoria A/3, 27 unità censite in categoria C/2 e una unità censita in categoria D/7.; Si precisa che nell’anno 2012 i fabbricati non erano stati ancora accatastati (l’accatastamento è avvenuto nell’anno 2014, senza peraltro il riconoscimento del requisito di ruralità). Il requisito di ruralità è stato riconosciuto solo a 14 fabbricati in data 27/11/2018.
- circa mq. 700.000 di terreni, di cui circa mq. 500.000 agricoli e circa mq. 200.000 edificabili, secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Comunale;
L’ufficio ha emesso per tali immobili (non essendo stata presentata dichiarazione ICI/IMU, né contratto d’affitto, ne fascicolo aziendale), nei confronti di tutti i 21 comproprietari, avvisi di accertamento IMU per gli anno 2012 e 2013, con applicazione di sanzioni e interessi;
Dei 21 contribuenti , 7 hanno presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di non essere soggetti passivi IMU in quanto :
- i circa 200000 mq terreni pur essendo urbanisticamente edificabili venivano regolarmente coltivati ai fini agricoli, in quanto concessi con contratto di affitto registrato in data 31/01/2012 ad un soggetto terzo non proprietario (affittuario) in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, per lo svolgimento della propria attività.
- i 46 fabbricati (cat. A/3 – C/2 – D/7) sono da considerarsi strumentali all’attività agricola in quanto concessi con contratto di affitto registrato in data 31/01/2012, ad un soggetto terzo (affittuario) in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, per lo svolgimento della propria attività.
Si specifica l’omessa dichiarazione ICI/IMU. Il contratto d’affitto registrato sostituisce la dichiarazione IMU /TASI?
I Giudici della Commissione Tributaria nell’udienza tenutasi nel mese di gennaio 2019, al termine della discussione, hanno invitato le parti a verificare le concrete possibilità di definizione conciliativa della controversia, rinviando la causa al mese di luglio 2019. In particolare, con espresso riferimento al contratto di affitto di azienda del 31.01.2012, hanno invitato il difensore dei contribuenti a identificare le aree e i fabbricati concessi in locazione.

Si chiede un parere al fine di poter adottare una corretta linea difensiva .

Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

28 marzo 2019

Ai fini Ta.Ri., preso atto che tale tipologia non è stata disciplinata a suo tempo nel regolamento comunale, né prevista apposita tariffa, vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/8/2015, la quale ha stabilito corretto applicare, per tale tipologia di occupazione, la tariffa per uso domestico, si chiede gentilmente quanto segue:
Considerata l’attività occasionale, oltre i componenti il nucleo famigliare del titolare, per una corretta tassazione dell’intera unità immobiliare, ai fini dell’attribuzione del numero degli occupanti, quali parametri devono essere presi a riferimento dall'ufficio????
Cordiali saluti
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

27 marzo 2019

Il comune a fine anno 2016 ha emesso ingiunzioni fiscali per omesso o insufficiente versamento dei tributi locali (ICI e TARSU). Nello specifico le cartoline inviate dall'ufficiale giudiziario indicano il timbro di partenza dall'ufficio postale del 29/12/2016 ma la notifiche per il contribuente sono avvenute in data 02/01/2017. Alcuni contribuenti hanno versato solo in parte quanto richiesto e altri non hanno versato affatto. Oggi il comune intende richiedere all'Agenzia delle Entrate Riscossione di emettere cartelle di riscossione coattiva relative alle ingiunzioni fiscali (che hanno interrotto i termini di prescrizione). La procedura permette di caricare i dati come Decreto Ingiuntivo e inserire tra le note ogni singolo avviso di accertamento ricompreso nelle ingiunzioni fiscali. Dovendo indicare la data di notifica dell'ingiunzione fiscale si chiede se oltre a quella valida per il contribuente -02/01/2017 (per la decorrenza dei 60 giorni)- debba anche essere precisata la data di spedizione (data di notifica valida per il mittente entro i termini, prima del 31/12/2016). In caso di risposta affermativa si chiede cortesemente in che modo sia più corretto indicarlo (es. data spedizione o data notifica mittente). Grazie
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.

27 marzo 2019

Il Comune aveva disposto il pagamento della seconda rata TARES 2013 (saldo) entro il 30 aprile 2014. È legittimo richiedere il versamento nell'anno 2019, considerando che la richiesta di pagamento dei tributi locali dev'essere notificata entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato? Nel caso di specie il versamento della seconda rata avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 aprile 2014. Si ringrazia per la collaborazione
Attenzione la risposta al quesito è disponibile solo per gli utenti registrati.Effettua il LOGIN, oppure REGISTRATI per vedere la risposta.
  • 137
  • 138
  • 139(current)
  • 140
  • 141
Banca dati quesiti pubblici
Quesiti resi pubblici
Accedendo al portale è possibile consultare oltre 3.000 risposte a quesiti che gli Uffici tributi hanno posto a Finanza Locale, con modalità di ricerca, anche per tematiche, semplici e immediate.
Quando la normativa genera più quesiti su una particolare fattispecie o quando il quesito sollevato è ritenuto di specifico interesse per il tema affrontato, Finanza Locale rende pubblico il quesito e  il relativo parere.
Le domande sono rese pubbliche in forma spersonalizzata senza, quindi, indicare il comune che ha posto il quesito.
Finanza Locale Management S.r.l.

Sede Legale: Via Giosuè Carducci, 62  - 56010 San Giuliano Terme (PI) - Tel. 050/877143 - flm@finanzalocale.net  - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 01541190508 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa n. 135501

Finanza Locale Partnership S.r.l - con socio unico 

Sede Legale: Via Giosuè Carducci, 62  - 56010 San Giuliano Terme (PI) - Tel. 050/877143 - flm@finanzalocale.net  - Capitale Sociale Euro 300.000,00 i.v.- C.F. e P. IVA 01629890508 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa n. 142157

Ultimi Tweets da @FinanzaLocale