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Banca dati quesiti

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26 marzo 2026

Buongiorno dott. Cava.
In tema di compensazione, il nostro regolamento generale delle entrate, prevede, tra le varie opzioni, “che nei confronti dei soggetti che sono destinatari di attribuzioni di vantaggi economici, l’Ente d’ufficio deve provvedere alla compensazione dei medesimi con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extratributarie a loro carico”.
Essendo il bonus sociale di fatto un vantaggio economico che si traduce in uno sconto in bolletta, è corretto ricomprenderlo in tale fattispecie compensativa?
Grazie
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26 marzo 2026

Buongiorno, un contribuente eccepisce la nullità/inesistenza della notifica, ritenendo leso il proprio diritto di difesa, in quanto l’indirizzo riportato sulla raccomandata (compilato manualmente) risulta indicato come “strada vicinale pisclina rua” anziché “strada vicinale Pischina Ruja”.
Si precisa che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere se l’errore nell’indicazione dell’indirizzo possa determinare la nullità o inesistenza della notifica e, conseguentemente, se sussistano i presupposti per procedere all’annullamento dell’avviso. Grazie
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26 marzo 2026

Buongiorno,
ho un dubbio rispetto alla valutazione dell'ammissibilità al bonus sociale rifiuti quando ci sono nuclei con figli e genitori non conviventi. Esempio pratico, DSU della madre di circa 7.000,00€ che ha nel nucleo 3 figli, il padre non fa parte dello stesso nucleo e compare in DSU nella sezione "ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo" e il valore sale a circa 21.000,00 € (padre+figlio), è ammissibile al bonus in quanto prendo di riferimento il valore madre+figli oppure no? Le note operative e la norma in generale non specificano questo aspetto.
Grazie mille
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25 marzo 2026

Buongiorno, l'ufficio ha emesso avvisi di accertamento IMU per parziale versamento relativamente a due immobili cat. A3, considerati dalla proprietaria (la quale ci esercita attività di agriturismo) come rurali. Da una visura catastale effettuata dall'ufficio, la ruralità sussiste fino ad un determinato anno, dopodiché, a seguito della presentazione di un nuovo Docfa, l'annotazione non compare più in visura, ed è il motivo per cui l'ufficio ha proceduto con l'emissione degli avvisi di accertamento. La sig.ra ha contestato gli avvisi e si è presentata in ufficio con il suo geometra, il quale ha confermato di essersi dimenticato di allegare al Docfa la domanda di ruralità e questo è il motivo per cui non compare più in visura la relativa annotazione. L'ufficio ha contattato anche il catasto per una delucidazione sul caso e ci è stato confermato che con l'ultimo Docfa presentato per "esatta rappresentazione grafica", non corredato correttamente della domanda di ruralità, il catasto non ha potuto inserire, o meglio confermare l'annotazione. Dopo questa osservazione, il geometra ha presentato domanda di ruralità in data Aprile 2025. Ovviamente non ha un effetto retroattivo, dunque le annualità senza annotazione, a nostro avviso, sono tutte suscettibili di accertamento ed è la motivazione a fondamento anche del nostro diniego all'annullamento degli avvisi di accertamento (istanza in autotutela dalla contribuente). Vorremmo avere anche una sua opinione sulla correttezza del ns operato. Grazie
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25 marzo 2026

Buongiorno, vorrei una precisazione su questa tematica e capire se l'ufficio abbia operato correttamente in merito all'emissione e notificazione di un avviso di accertamento IMU 2019. L'anno scorso, in data 12.02.2025 l'ufficio ha notificato ad un contribuente un avviso di accertamento IMU 2019, sfruttando dunque, per questo singolo caso, la proroga degli 85 giorni prevista e confermata dalla Cassazione ord. n. 1630 del 23.01.2025. E' stato corretto sfruttare la proroga per accertare l'annualità 2019 oppure l'avviso, nel caso, sarebbe stato suscettibile di ricorso e dunque contestazione da parte del contribuente nel caso se ne fosse accorto nei termini corretti? Grazie
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24 marzo 2026

Il comune , quindi, può decidere di riconoscere il bonus, scontandolo sulla prossima bolletta atri 2026 a tutti, anche a quelli morosi ma aventi diritto, senza per questo dover prevedere modifiche al regolamento?
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24 marzo 2026

Buongiorno, la maggior parte degli aventi diritto al bonus sociale hanno insoluti. Non sappiamo gestirli, nel senso che, se flegghiamo il campo "trattenuti dal comune" e quindi non glieli diamo ai contribuenti morosi, quegli importi come si gestiscono contabilmente? Possiamo trattenerli ? Oppure se in qualche modo devo riconoscere la scontistica per esempio su debiti pregressi, potrei decidere di concedere a tutti lo sconto sulla prossima bolletta che uscirà entro giugno?
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17 marzo 2026

Si sottopone il seguente caso per un parere interpretativo.

Una contribuente è proprietaria di due immobili:
nel primo immobile ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
nel secondo immobile è titolare del diritto di usufrutto, mentre la figlia è nuda proprietaria e vi risiede.

La contribuente intende concedere tale secondo immobile in comodato d’uso gratuito alla figlia, al fine di beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla normativa vigente.
Si evidenzia tuttavia che la contribuente è altresì titolare di una quota pari a 1/4 della proprietà di un ulteriore immobile, sito in altro Comune, pervenuto per successione ereditaria.
Considerato che la normativa prevede, tra i requisiti per l’agevolazione, il possesso di un solo immobile in Italia oltre a quello adibito ad abitazione principale, si chiede se la titolarità pro quota (1/4) di un ulteriore immobile osti o meno alla possibilità di fruire dell’agevolazione in oggetto.
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17 marzo 2026

Buongiorno, si chiede gentilmente se la proroga di 85 giorni, previsti per il COVID, per gli accertamenti IMU 2020 siano ancora validi.
Grazie
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17 marzo 2026

Buongiorno Dott. Cava,
descrivo di seguito il seguente caso.
Una contribuente, dipendente della Polizia di Stato, risiede con la propria famiglia in un immobile A condotto in locazione nello steso Comune in cui presta servizio.
Nel mese di gennaio 2020, nel medesimo Comune, acquista un immobile B, che viene sottoposto a lavori di ristrutturazione fino a ottobre 2020. Solo al termine dei lavori, in ottobre 2020, la contribuente trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile B.
Nello stesso mese presenta dichiarazione IMU indicando l’immobile B come abitazione principale sin dalla data di acquisto.
Successivamente riceve avviso di accertamento IMU per l’anno 2020, con richiesta di imposta per il periodo gennaio–ottobre, in quanto non risultava residente nell’immobile.
La contribuente presenta istanza di annullamento in autotutela sostenendo che:
- è appartenente alla Polizia di Stato in servizio permanente;
- l’immobile B è l’unico immobile di proprietà;
- l’immobile B non è locato.

Si chiede cortesemente di sapere:
1) Se l’accertamento IMU sia corretto per il periodo gennaio–ottobre 2020;
2) Se, nel caso di appartenente alle forze di polizia, l’esenzione IMU per abitazione principale spetti anche in assenza di residenza e dimora abituale, anche quando immobile, residenza e sede di servizio si trovino nello stesso Comune;
3) Se la circostanza che l’immobile fosse in ristrutturazione possa rilevare ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU come abitazione principale;
4)Se vi siano orientamenti interpretativi o giurisprudenziali che limitano l’agevolazione ai soli casi di servizio prestato in Comune diverso da quello dell’immobile.

Si resta in attesa di un cortese parere.
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16 marzo 2026

Ai Comuni che non sono più considerati montani, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2026 e al relativo allegato, viene preclusa la possibilità di godere del regime agevolativo per l'IMU?

Il nostro Ente risultava esente sulla base della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
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12 marzo 2026

Buonasera, so di aver formulato già un quesito simile a questo, ma ci sono stati degli sviluppi in ufficio e vorrei avere un ulteriore chiarimento se possibile. Un contribuente ha richiesto l'annullamento di un avviso di accertamento IMU 2020 che è stato elaborato e spedito entro il 31 dicembre 2025, dunque nel rispetto dei termini di decadenza. Tuttavia poi il servizio postale, con tutta calma, lo ha "consegnato" al destinatario solo a metà Gennaio. Per l'ufficio la notifica è valida in quanto avvenuta entro i termini, a prescindere dall'effettiva consegna/recapito al contribuente. Quest'ultimo però, per dare valore alla sua richiesta di annullamento con cui contesta il ritardo della notifica, ha allegato alla sua istanza una sentenza la n. 3885/28/2025 della CGT Puglia; la sentenza ha un orientamento a lui favorevole. Riconosco che è una sentenza non della corte di cassazione e che dunque ha una valenza inter partes e non fa dunque giurisprudenza, ma vorrei chiedere un parere su che tipo di considerazione dovremo dare a questa pronuncia/orientamento e soprattutto come spiegare al contribuente, alla luce di questa, la nostra ferma posizione sul principio di scissione degli effetti della notifica già riconosciuto da sentenze della corte di cassazione. Grazie
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Banca dati quesiti pubblici
Quesiti resi pubblici
Accedendo al portale è possibile consultare oltre 10.000 risposte a quesiti che gli Uffici tributi hanno posto a Finanza Locale, con modalità di ricerca, anche per tematiche, semplici e immediate.
Quando la normativa genera più quesiti su una particolare fattispecie o quando il quesito sollevato è ritenuto di specifico interesse per il tema affrontato, Finanza Locale rende pubblico il quesito e  il relativo parere.
Le domande sono rese pubbliche in forma spersonalizzata senza, quindi, indicare il comune che ha posto il quesito.
Finanza Locale Management S.r.l.

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