06 luglio 2026
Un contribuente ha pagato l'IMU nel 2021 sulla base di una rendita catastale proposta con doc-fa. Nel 2022 l'agenzia delle entrate ha rettificato in aumento tale rendita effettuando la notifica dell'atto rettificativo della rendita nel corso del 2022; l'ufficio ha pertanto emesso un avviso di accertamento IMU per il 2021 richiedendo al contribuente la differenza del tributo oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente ha chiesto l'annullamento in autotutela dell'atto ai sensi dell'art.74, comma1, legge 342/2000 che prevede che gli atti modificati o rettificativi della rendita catastale decorrono a far data dalla notificazione.
Il D.M che disciplina la procedura Doc-fa prevede però che le rendite proposte dalla parte sono sempre rendite provvisorie suscettibili di modifica da parte del Catasto.
A Vostro parere l'ufficio deve annullare l'atto ? Grazie
Il D.M che disciplina la procedura Doc-fa prevede però che le rendite proposte dalla parte sono sempre rendite provvisorie suscettibili di modifica da parte del Catasto.
A Vostro parere l'ufficio deve annullare l'atto ? Grazie
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05 luglio 2026
Il Comune di Segariu ha elaborato, entro il 30/06/2026, il ruolo TARI relativo all'anno d'imposta 2026.
Nei documenti di riscossione è stato riconosciuto il Bonus TARI ai beneficiari comunicati da SGATE, nel rispetto delle disposizioni impartite da ARERA.
Gli unici bonus calcolati/quantificati ma non portati in detrazione nel ruolo TARI 2026 riguardano un beneficiario trasferito in altro comune durante il 2025 e due beneficiari deceduti nel corso del 2025 (uno nel mese di settembre e l'altro alla fine di dicembre). Le utenze a questi ultimi intestate sono state volturate, con decorrenza 1° gennaio 2026, a favore di eredi che non appartengono al medesimo nucleo familiare risultante dalla DSU/ISEE.
Le più recenti istruzioni ARERA, in merito alla cessazione per decesso dell'intestatario della TARI dopo la presentazione della DSU, prevedono:
“Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita. In SGAte si restituisce esito Cessata, importo calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.
NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso."
Alla luce di quanto sopra, si chiede se il Comune abbia operato correttamente nel non riconoscere il Bonus TARI nel ruolo TARI 2026 agli eredi che hanno volturato l’utenza dal 01.01.2026, in quanto non appartenenti al nucleo ISEE del beneficiario.
Il punto che genera il dubbio è l'espressione "il bonus viene quantificato ed erogato" che sembrerebbe implicare un pagamento. Tuttavia, la stessa pagina precisa subito dopo che "non viene inserita nell'asse ereditario".
Se il nucleo ISEE è composto da una sola persona deceduta e non esiste alcun componente superstite del nucleo, non esiste un soggetto legittimato a ricevere materialmente l'erogazione del bonus nel ruolo TARI 2026 o con bonifico domiciliato. A meno che nel 2026 sia stato emesso il ruolo TARI per l’anno d’imposta 2025.
Si chiede, inoltre, se il bonus maturato dai beneficiari deceduti debba considerarsi definitivamente non erogabile e, pertanto, non debba essere liquidato ad alcun soggetto, né dal Comune né da CSA.
Il Responsabile del procedimento
Elsia Scano
Ufficio Ragioneria
0709305011 - int.5
Nei documenti di riscossione è stato riconosciuto il Bonus TARI ai beneficiari comunicati da SGATE, nel rispetto delle disposizioni impartite da ARERA.
Gli unici bonus calcolati/quantificati ma non portati in detrazione nel ruolo TARI 2026 riguardano un beneficiario trasferito in altro comune durante il 2025 e due beneficiari deceduti nel corso del 2025 (uno nel mese di settembre e l'altro alla fine di dicembre). Le utenze a questi ultimi intestate sono state volturate, con decorrenza 1° gennaio 2026, a favore di eredi che non appartengono al medesimo nucleo familiare risultante dalla DSU/ISEE.
Le più recenti istruzioni ARERA, in merito alla cessazione per decesso dell'intestatario della TARI dopo la presentazione della DSU, prevedono:
“Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita. In SGAte si restituisce esito Cessata, importo calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.
NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso."
Alla luce di quanto sopra, si chiede se il Comune abbia operato correttamente nel non riconoscere il Bonus TARI nel ruolo TARI 2026 agli eredi che hanno volturato l’utenza dal 01.01.2026, in quanto non appartenenti al nucleo ISEE del beneficiario.
Il punto che genera il dubbio è l'espressione "il bonus viene quantificato ed erogato" che sembrerebbe implicare un pagamento. Tuttavia, la stessa pagina precisa subito dopo che "non viene inserita nell'asse ereditario".
Se il nucleo ISEE è composto da una sola persona deceduta e non esiste alcun componente superstite del nucleo, non esiste un soggetto legittimato a ricevere materialmente l'erogazione del bonus nel ruolo TARI 2026 o con bonifico domiciliato. A meno che nel 2026 sia stato emesso il ruolo TARI per l’anno d’imposta 2025.
Si chiede, inoltre, se il bonus maturato dai beneficiari deceduti debba considerarsi definitivamente non erogabile e, pertanto, non debba essere liquidato ad alcun soggetto, né dal Comune né da CSA.
Il Responsabile del procedimento
Elsia Scano
Ufficio Ragioneria
0709305011 - int.5
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03 luglio 2026
Un contribuente è proprietario di un immobile che, con sentenza di divorzio risalente al 2012 (che sarà acquisita agli atti), riferisce essere stato assegnato all'ex coniuge quale casa familiare, in presenza della figlia allora convivente.
Si rappresenta inoltre che:
- Il proprietario ha mantenuto la residenza anagrafica nell'immobile fino a settembre 2025, pur riferendo di non dimorarvi abitualmente sin dal 2012. Conseguentemente, fino a tale data l'immobile non è stato assoggettato a IMU in quanto considerato abitazione principale del proprietario;
- l'ex coniuge ha continuato ad abitare l'immobile;
- la figlia, per la quale era stata disposta l'assegnazione, è oggi trentaduenne e presumibilmente economicamente autosufficiente.
Si chiede di conoscere:
- se, in presenza della sentenza di assegnazione della casa familiare, il soggetto passivo IMU debba ritenersi il coniuge assegnatario fin dalla data del provvedimento, indipendentemente dal mantenimento della residenza anagrafica del proprietario nell'immobile;
- se il venir meno, nel tempo, della condizione della figlia (ormai maggiorenne e presumibilmente autosufficiente) produca effetti ai fini IMU in assenza di un successivo provvedimento giudiziale di revoca o modifica dell'assegnazione della casa familiare.
Si rappresenta inoltre che:
- Il proprietario ha mantenuto la residenza anagrafica nell'immobile fino a settembre 2025, pur riferendo di non dimorarvi abitualmente sin dal 2012. Conseguentemente, fino a tale data l'immobile non è stato assoggettato a IMU in quanto considerato abitazione principale del proprietario;
- l'ex coniuge ha continuato ad abitare l'immobile;
- la figlia, per la quale era stata disposta l'assegnazione, è oggi trentaduenne e presumibilmente economicamente autosufficiente.
Si chiede di conoscere:
- se, in presenza della sentenza di assegnazione della casa familiare, il soggetto passivo IMU debba ritenersi il coniuge assegnatario fin dalla data del provvedimento, indipendentemente dal mantenimento della residenza anagrafica del proprietario nell'immobile;
- se il venir meno, nel tempo, della condizione della figlia (ormai maggiorenne e presumibilmente autosufficiente) produca effetti ai fini IMU in assenza di un successivo provvedimento giudiziale di revoca o modifica dell'assegnazione della casa familiare.
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03 luglio 2026
Buongiorno, un contribuente fa richiesta di esenzione totale Tari per assenza di allacci ad utenze attivi, e fornisce documentazione fotografica che attesta che l'immobile è privo anche di arredi.
In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n.11130 del 28/04/2021, la quale è intervenuta in merito al significato di suscettibilità di un immobile a produrre rifiuti, si afferma che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che sia inutilizzato e privo di allacciamenti, considerandolo, pertanto, soggetto a tassazione, salvo la dimostrazione di inidoneità alla produzione di rifiuti quali ad es. inagibilità/inabitabilità.
Il dubbio però sorge dal momento che il nostro Regolamento Tari, con l'art. 5 individua come locali soggetti al tributo quelli predisposti all'uso, considerando tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva o di arredamento, e con l'art. 6 comma 2, lett. D stabilisce che non sono soggette al tributo le unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tutto ciò premesso, vorrei capire se la sola sentenza della Corte di Cassazione, seppur interpretazione consolidata, legittima l’ufficio a tassare comunque l’immobile come deposito, o se devo tener conto del nostro Regolamento, che con l’art.6, sopra citato, considera, come obiettiva condizione di non utilizzabilità, che l’immobile sia chiuso, privo di allacciamenti e privo di arredi purchè documentato, anche senza necessariamente trovarsi in stato di inagibilità.
In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n.11130 del 28/04/2021, la quale è intervenuta in merito al significato di suscettibilità di un immobile a produrre rifiuti, si afferma che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che sia inutilizzato e privo di allacciamenti, considerandolo, pertanto, soggetto a tassazione, salvo la dimostrazione di inidoneità alla produzione di rifiuti quali ad es. inagibilità/inabitabilità.
Il dubbio però sorge dal momento che il nostro Regolamento Tari, con l'art. 5 individua come locali soggetti al tributo quelli predisposti all'uso, considerando tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva o di arredamento, e con l'art. 6 comma 2, lett. D stabilisce che non sono soggette al tributo le unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tutto ciò premesso, vorrei capire se la sola sentenza della Corte di Cassazione, seppur interpretazione consolidata, legittima l’ufficio a tassare comunque l’immobile come deposito, o se devo tener conto del nostro Regolamento, che con l’art.6, sopra citato, considera, come obiettiva condizione di non utilizzabilità, che l’immobile sia chiuso, privo di allacciamenti e privo di arredi purchè documentato, anche senza necessariamente trovarsi in stato di inagibilità.
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TARI
02 luglio 2026
Buongiorno, una contribuente nel pagamento della TARI 2022 ha erroneamente indicato il codice del nostro ente per la quota TEFA, chiede che venga trasferita al suo comune senza mandare nessuna richiesta alla nostra Provincia. Potrei cortesemente conoscere la procedura corretta? La somma è stata introitata dal nostro ente ma il trasferimento deve essere fatto alla loro Provincia oppure al Comune?
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02 luglio 2026
Buongiorno, gli inviti al contraddittorio IMU possono essere inviati solo con raccomandata A/R?
Grazie
Grazie
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TARI
26 giugno 2026
Buongiorno, il Comune ad oggi non ha ancora approvato le tariffe TARI 2026 quindi non possiamo emettere gli avvisi di pagamento 2026 con compensazione del bonus TARI entro il 30 giugno. E' obbligatorio procedere all'erogazione con rimessa diretta, oppure potremmo approvare con determina entro il 30 giugno l'elenco dei beneficiari con relativo importo (dandone anche comunicazione agli utenti), e dare atto che si procederà a compensare l'importo sugli avvisi tari che verranno emessi a breve? In tal caso, si considera rispettato il termine del 30 giugno?
Grazie
Grazie
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TARI
24 giugno 2026
Buongiorno Dott. Cava, stiamo predisponendo l'invio degli avvisi di pagamento Tari in acconto. Tra gli utenti che hanno diritto al bonus ce ne sono due che hanno cessato l'utenza a febbraio 2026 e si sono trasferiti (nella loro DSU non ci sono cod.fiscali collegati), per cui l'importo del rimborso è più alto del tributo dovuto. La procedura, nonostante siano stati estratti come "processati" tra gli aventi diritto al bonus, non applica il rimborso e il loro avviso viene stampato con l'importo lordo dovuto per i primi due mesi del 2026. I tecnici della società che gestisce i nostri programmi dicono che quando c'è incapienza è CSEA che provvede al rimborso, è corretto? O è un limite del programma? Grazie per l'attenzione.
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TARI
23 giugno 2026
Buongiorno,
ho due casistiche:
1) siamo usciti con l'acconto tari 2026 e abbiamo erogato il bonus sociale agli aventi diritto. Un contribuente è stato escluso dall'erogazione sul 2026 perchè non in regola coi pagamenti. Ieri ha sanato tutta la sua posizione contributiva. Posso erogare bonus sul saldo 2026 che uscirà nei prossimi mesi?
2) un contribuente dice di avere tutti i requisiti per il bonus sociale, presenta tutti gli anni ISEE che è paria zero e che tutte le condizioni per ottenere il bonus sono rispettate. Di fatto però il nominativo non è presente nel flusso che ho scaricato da SGATE. Vuole da me spiegazioni che non ho e non so dare. Dove devo indirizzarlo?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
ho due casistiche:
1) siamo usciti con l'acconto tari 2026 e abbiamo erogato il bonus sociale agli aventi diritto. Un contribuente è stato escluso dall'erogazione sul 2026 perchè non in regola coi pagamenti. Ieri ha sanato tutta la sua posizione contributiva. Posso erogare bonus sul saldo 2026 che uscirà nei prossimi mesi?
2) un contribuente dice di avere tutti i requisiti per il bonus sociale, presenta tutti gli anni ISEE che è paria zero e che tutte le condizioni per ottenere il bonus sono rispettate. Di fatto però il nominativo non è presente nel flusso che ho scaricato da SGATE. Vuole da me spiegazioni che non ho e non so dare. Dove devo indirizzarlo?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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19 giugno 2026
Buongiorno, nel caso di Comuni aderenti a Unione di Comuni alla quale siano state conferite le funzioni relative alla gestione del servizio rifiuti e della riscossione TARI, con i relativi capitoli di spesa (gestione del servizio) e di entrata (riscossione del tributo) iscritti nel bilancio dell'Unione, a quale ente spetta la competenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI?
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17 giugno 2026
Buongiorno,
il Comune di Segariu ha provveduto all'elaborazione dei Bonus TARI. Avrei bisogno di un chiarimento in merito ad alcuni casi particolari che presentano dubbi interpretativi ai fini dell'attribuzione del beneficio.
CASO 1
Sono presenti nuclei familiari beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti sulla base della DSU ricevute, che tuttavia non risultano intestatari di alcuna utenza TARI. Tali nuclei convivono infatti all'interno dello stesso immobile con un altro nucleo anagrafico (ad esempio quello dei genitori), al quale è intestata l'unica utenza TARI relativa all'abitazione.
L'utenza TARI consta di un numero di occupanti corrispondente alla somma dei componenti dei due nuclei anagrafici conviventi.
In tale situazione, il Bonus Sociale Rifiuti riconosciuto al nucleo beneficiario, ma non intestatario dell'utenza TARI, può essere attribuito all'intestatario della denuncia TARI relativa all'immobile?
In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre quale sia il criterio da adottare per la quantificazione del beneficio. In particolare, il bonus deve essere calcolato sull'intero importo della TARI riferita all'utenza intestata al soggetto terzo, comprensiva di tutti gli occupanti dell'immobile, oppure deve essere determinata una quota riferibile esclusivamente al nucleo familiare beneficiario del bonus? In quest'ultimo caso, quali modalità operative devono essere utilizzate per la corretta determinazione della quota agevolabile?
CASO 2
È presente un nucleo familiare beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti sulla base della DSU ricevuta, al quale non risulta intestata alcuna utenza TARI.
Il nucleo occupa un immobile di proprietà del genitore. Per tale immobile, l'utenza TARI è intestata allo stesso genitore, il quale ha richiesto a suo tempo all'Ufficio Tributi di mantenere a proprio nome la posizione tributaria, pur non occupando direttamente l'immobile, in quanto proprietario dello stesso era intenzionato a sostenere personalmente il pagamento della TARI. Il medesimo soggetto risulta inoltre intestatario anche dell'utenza TARI relativa alla propria abitazione di residenza.
In tale situazione, considerato che il nucleo occupante l'immobile è beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti ma non è intestatario della relativa utenza TARI, il beneficio può essere riconosciuto e attribuito all'intestatario della denuncia TARI riferita all'immobile occupato dal nucleo beneficiario?
CASO 3
È presente un soggetto che costituisce un nucleo familiare monocomponente beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti sulla base della DSU ricevuta, al quale non risulta intestata alcuna utenza TARI.
Il soggetto risiede, presso un immobile occupato e dichiarato ai fini TARI da un altro soggetto che ne ha anche la proprietà, anch'esso appartenente a un nucleo familiare monocomponente. L'utenza TARI relativa all'immobile è intestata a quest'ultimo ed è correttamente parametrata a due occupanti, tenendo conto della presenza di entrambi i residenti.
In tale situazione, considerato che il beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti non è intestatario dell'utenza TARI ma risulta regolarmente residente nell'immobile cui il tributo si riferisce, il beneficio può essere riconosciuto e attribuito all'intestatario dell'utenza TARI relativa all'abitazione?
In caso affermativo, si chiede inoltre se il bonus debba essere applicato integralmente all'utenza in questione oppure se debba essere determinata una quota di agevolazione riferibile esclusivamente al nucleo beneficiario.
Ringrazio anticipatamente per il chiarimento
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Scano Elisa
il Comune di Segariu ha provveduto all'elaborazione dei Bonus TARI. Avrei bisogno di un chiarimento in merito ad alcuni casi particolari che presentano dubbi interpretativi ai fini dell'attribuzione del beneficio.
CASO 1
Sono presenti nuclei familiari beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti sulla base della DSU ricevute, che tuttavia non risultano intestatari di alcuna utenza TARI. Tali nuclei convivono infatti all'interno dello stesso immobile con un altro nucleo anagrafico (ad esempio quello dei genitori), al quale è intestata l'unica utenza TARI relativa all'abitazione.
L'utenza TARI consta di un numero di occupanti corrispondente alla somma dei componenti dei due nuclei anagrafici conviventi.
In tale situazione, il Bonus Sociale Rifiuti riconosciuto al nucleo beneficiario, ma non intestatario dell'utenza TARI, può essere attribuito all'intestatario della denuncia TARI relativa all'immobile?
In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre quale sia il criterio da adottare per la quantificazione del beneficio. In particolare, il bonus deve essere calcolato sull'intero importo della TARI riferita all'utenza intestata al soggetto terzo, comprensiva di tutti gli occupanti dell'immobile, oppure deve essere determinata una quota riferibile esclusivamente al nucleo familiare beneficiario del bonus? In quest'ultimo caso, quali modalità operative devono essere utilizzate per la corretta determinazione della quota agevolabile?
CASO 2
È presente un nucleo familiare beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti sulla base della DSU ricevuta, al quale non risulta intestata alcuna utenza TARI.
Il nucleo occupa un immobile di proprietà del genitore. Per tale immobile, l'utenza TARI è intestata allo stesso genitore, il quale ha richiesto a suo tempo all'Ufficio Tributi di mantenere a proprio nome la posizione tributaria, pur non occupando direttamente l'immobile, in quanto proprietario dello stesso era intenzionato a sostenere personalmente il pagamento della TARI. Il medesimo soggetto risulta inoltre intestatario anche dell'utenza TARI relativa alla propria abitazione di residenza.
In tale situazione, considerato che il nucleo occupante l'immobile è beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti ma non è intestatario della relativa utenza TARI, il beneficio può essere riconosciuto e attribuito all'intestatario della denuncia TARI riferita all'immobile occupato dal nucleo beneficiario?
CASO 3
È presente un soggetto che costituisce un nucleo familiare monocomponente beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti sulla base della DSU ricevuta, al quale non risulta intestata alcuna utenza TARI.
Il soggetto risiede, presso un immobile occupato e dichiarato ai fini TARI da un altro soggetto che ne ha anche la proprietà, anch'esso appartenente a un nucleo familiare monocomponente. L'utenza TARI relativa all'immobile è intestata a quest'ultimo ed è correttamente parametrata a due occupanti, tenendo conto della presenza di entrambi i residenti.
In tale situazione, considerato che il beneficiario del Bonus Sociale Rifiuti non è intestatario dell'utenza TARI ma risulta regolarmente residente nell'immobile cui il tributo si riferisce, il beneficio può essere riconosciuto e attribuito all'intestatario dell'utenza TARI relativa all'abitazione?
In caso affermativo, si chiede inoltre se il bonus debba essere applicato integralmente all'utenza in questione oppure se debba essere determinata una quota di agevolazione riferibile esclusivamente al nucleo beneficiario.
Ringrazio anticipatamente per il chiarimento
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Scano Elisa
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17 giugno 2026
Buongiorno, le espongo il seguente quesito: Tre immobili C/6 in Comune montano, privi di allacci, in parziale degrado, senza annotazione di ruralità (come da visura catastale), che potrebbero risultare pertinenze di un fondo agricolo. Contribuente A (12%) e Contribuente B (12%) sono intestatari catastali senza contratti tra loro. B utilizza di fatto gli immobili per attività agricola, ma non è accertata la sua qualifica di IAP o coltivatore diretto. In tale scenario: l'eventuale pertinenzialità accertata a un fondo agricolo, in assenza di annotazione di ruralità, può determinare l'esenzione IMU per entrambi i contribuenti o solo per B? E per la quota di A, privo di qualsiasi collegamento con l'attività agricola, l'obbligo IMU permane comunque?
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