IMU
29 gennaio 2026
Buongiorno,
per un immobile di categoria D10 è stato emesso l’accertamento relativamente all’anno 2020 applicando l’aliquota stabilita da delibera C.C. per “gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” pari al 7,60%. Il contribuente ha comunicato dopo l’avvenuto accertamento, che tale immobile, solitamente dato in affitto a imprenditore agricolo con regolare contratto registrato (mai dichiarato all’Ente), per l’anno 2020 non è stato possibile registrarlo causa Covid quindi viene meno la caratteristica strumentale dell’immobile. E’ corretto utilizzare l’aliquota ordinaria (7,60%) o a prescindere dall’esistenza di un contratto deve essere applicata l’aliquota ridotta? In questo caso 2,00% non essendosi, l’Ente, espresso a riguardo di una eventuale riduzione?
per un immobile di categoria D10 è stato emesso l’accertamento relativamente all’anno 2020 applicando l’aliquota stabilita da delibera C.C. per “gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” pari al 7,60%. Il contribuente ha comunicato dopo l’avvenuto accertamento, che tale immobile, solitamente dato in affitto a imprenditore agricolo con regolare contratto registrato (mai dichiarato all’Ente), per l’anno 2020 non è stato possibile registrarlo causa Covid quindi viene meno la caratteristica strumentale dell’immobile. E’ corretto utilizzare l’aliquota ordinaria (7,60%) o a prescindere dall’esistenza di un contratto deve essere applicata l’aliquota ridotta? In questo caso 2,00% non essendosi, l’Ente, espresso a riguardo di una eventuale riduzione?
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27 gennaio 2026
Due coniugi, con abitazione principale di proprietà al 100% di uno solo (marito), sono proprietari in comunione al 50% di una unità immobiliare pertinenziale di categoria C2, posta in un altro stabile. Per il marito la categoria C2 è considerata pertinenza dell'abitazione principale. La moglie deve pagare per la pertinenza C2 di cui è proprietaria al 50% ma che non è collegata a nessuna abitazione principale?
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27 gennaio 2026
Buongiorno, accertamento IMU relativo all'anno 2020 inviato agli eredi in data 09.12.25 su soggetto deceduto in data 06.09.2022.
Gli eredi chiedono annullamento di tale accertamento in quanto in data 25.01.2024 hanno presentato richiesta di rinuncia all'eredità.
E' ammissibile?
Gli eredi chiedono annullamento di tale accertamento in quanto in data 25.01.2024 hanno presentato richiesta di rinuncia all'eredità.
E' ammissibile?
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26 gennaio 2026
Buongiorno, la visura catastale riporta la seguente dicitura “Porzione di u.i.u. (unità immobiliare urbana) unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz – rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”. Ci si chiede se la dicitura "fini fiscali" è valida anche ai fini IMU.
Grazie
Grazie
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26 gennaio 2026
Buongiorno,
un'attività di logistica e autotrasporti, come ogni anno, ha presentato i formulari con le quantità di rifiuti avviati al recupero per ottener l'agevolazione prevista dal nostro regolamento per le utenze non domestiche. Quest'anno però, aggiunge tra i formulari anche l'avvio al recupero dei rifiuti organici che fino all'anno scorso non erano indicati. Poiché la presenza di tali rifiuti fa lievitare considerevolmente l'ammontare complessivo dei rifiuti, dato essenziale per l'applicazione della formula prevista da nostro regolamento, prima di procedere volevo conferma che anche tali rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rientrano nel computo dell'agevolazione da erogare.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
un'attività di logistica e autotrasporti, come ogni anno, ha presentato i formulari con le quantità di rifiuti avviati al recupero per ottener l'agevolazione prevista dal nostro regolamento per le utenze non domestiche. Quest'anno però, aggiunge tra i formulari anche l'avvio al recupero dei rifiuti organici che fino all'anno scorso non erano indicati. Poiché la presenza di tali rifiuti fa lievitare considerevolmente l'ammontare complessivo dei rifiuti, dato essenziale per l'applicazione della formula prevista da nostro regolamento, prima di procedere volevo conferma che anche tali rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rientrano nel computo dell'agevolazione da erogare.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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23 gennaio 2026
Un fabbricato, costruito su un terreno agricolo, è registrato al catasto in cat. F03 dal 2011. E' soggetto al pagamento dell'IMU? Se si, che valori considerare per il calcolo della base imponibile? Grazie
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23 gennaio 2026
Un contribuente, appartenente alle forze dell'ordine, risiede in un immobile sito nel nostro Comune, di cui è proprietario al 100%. Negli anni 2023 e 2024, per accudire i genitori e beneficiare della legge 104, ha spostato la residenza nell'abitazione dei genitori, abitazione sita nello stesso Comune, a fianco della sua.
A mio parere, in questi 2 anni, non potrebbe beneficiare dell'agevolazione prima casa, come lui invece sostiene perché militare. Credo che la condizione sia valida solo se abbia l'obbligo di residenza altrove (in caserma o in altro Comune) . Mi baglio?
Grazie e saluti
A mio parere, in questi 2 anni, non potrebbe beneficiare dell'agevolazione prima casa, come lui invece sostiene perché militare. Credo che la condizione sia valida solo se abbia l'obbligo di residenza altrove (in caserma o in altro Comune) . Mi baglio?
Grazie e saluti
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21 gennaio 2026
Buongiorno, facendo seguito al quesito n. 12928, l’Allegato “A” della Deliberazione ARERA 335/2025/R/Rif, ai punti 10.6 e 10.7 stabilisce quanto segue:
10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell’invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo
In virtù di quanto sopra, è necessario prevedere tale “possibile” compensazione con apposita disposizione modificando il vigente regolamento Tari entro i termini di approvazione del bilancio?
Grazie?
10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell’invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo
In virtù di quanto sopra, è necessario prevedere tale “possibile” compensazione con apposita disposizione modificando il vigente regolamento Tari entro i termini di approvazione del bilancio?
Grazie?
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20 gennaio 2026
Buongiorno Dott. Cava, la possibilità di portare il bonus sociale Tari 2026 a compensazione di eventuali debiti pregressi del contribuente deve essere prevista nel Regolamento Comunale oppure è applicabile senza alcuna specifica disposizione regolamentare?
Grazie
Grazie
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14 gennaio 2026
Buongiorno Dott.Cava,
nel 2016 abbiamo emesso un avviso di accertamento per l' omessa dichiarazione di un'are edificabile suddivisa in tanti mappali, destinazione urbanistica " Zona Ind.le non attuata", attribuendo quale valore quello determinato con perizia tecnica approvata dal Consiglio Comunale e sulla base del quale il contribuente ha continuato a versare per le annualità successive. Nel 2025 il contribuente vende ad una società buona parte di questi mappali ad un importo più alto del doppio di quello accertato. Si chiede se possiamo richiedere la differenza dell'imposta in base al nuovo valore dichiarato anche per le annualità precedenti e se possiamo estendere tale valore anche ai mappali adiacenti aventi la stessa destinazione urbanistica rimasti di proprietà del contribuente. Il timore è che il contribuente potrebbe contestare il fatto che il valore venale dell'area, ad esempio nel 2021, possa essere inferiore a quello dichiarato nell'atto di vendita nel 2025.
La ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.
nel 2016 abbiamo emesso un avviso di accertamento per l' omessa dichiarazione di un'are edificabile suddivisa in tanti mappali, destinazione urbanistica " Zona Ind.le non attuata", attribuendo quale valore quello determinato con perizia tecnica approvata dal Consiglio Comunale e sulla base del quale il contribuente ha continuato a versare per le annualità successive. Nel 2025 il contribuente vende ad una società buona parte di questi mappali ad un importo più alto del doppio di quello accertato. Si chiede se possiamo richiedere la differenza dell'imposta in base al nuovo valore dichiarato anche per le annualità precedenti e se possiamo estendere tale valore anche ai mappali adiacenti aventi la stessa destinazione urbanistica rimasti di proprietà del contribuente. Il timore è che il contribuente potrebbe contestare il fatto che il valore venale dell'area, ad esempio nel 2021, possa essere inferiore a quello dichiarato nell'atto di vendita nel 2025.
La ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.
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13 gennaio 2026
Abbiamo emesso un avviso di accertamento esecutivo IMU relativo all'anno di imposta 2020, regolarmente notificato, il contribuente intende regolarizzare la propria posizione debitoria.
A tal fine, si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiede se, rinunciando all'impugnazione del predetto atto e provvedendo al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (istituto dell'acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997, richiamato dalla normativa sui tributi locali), sia possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni irrogate a un terzo.
2. In caso di risposta affermativa al punto precedente, si chiede se il beneficio della sanzione ridotta a un terzo sia compatibile con la contestuale richiesta di rateizzazione del debito (ai sensi del Regolamento comunale vigente e della Legge 160/2019).
A tal fine, si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiede se, rinunciando all'impugnazione del predetto atto e provvedendo al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (istituto dell'acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997, richiamato dalla normativa sui tributi locali), sia possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni irrogate a un terzo.
2. In caso di risposta affermativa al punto precedente, si chiede se il beneficio della sanzione ridotta a un terzo sia compatibile con la contestuale richiesta di rateizzazione del debito (ai sensi del Regolamento comunale vigente e della Legge 160/2019).
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12 gennaio 2026
Buongiorno, nel caso di richiesta di rimborso della Tari 2025, il Comune deve provvedere a rimborsare solo la quota del tributo 3944 o anche delle quota TEFA e delle componenti perequative ?
Grazie
Grazie
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